Comunicazione Beni di Impresa
Comunicazione dei dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore o dei soci
che hanno in godimento beni dell’impresa
Scopo della Comunicazione
Con quest’ulteriore comunicazione, l’Agenzia delle Entrate acquisisce il “tassello”
mancante per collegare i beni aziendali, dei quali già ne detiene le informazioni,
al soggetto che ne è l’effettivo beneficiario di questi beni, al fine di operare i
conseguenti accertamenti sul “valore normale”.
La finalità del nuovo obbligo appare, quindi, quella di “smascherare” l’effettivo
intestatario dei beni scoraggiando così la pratica di utilizzare lo schermo societario
per occultare beni che di fatto sono nella esclusiva disponibilità dei soci e/o dei
familiari dell’imprenditore e di conseguenza di determinare in modo più mirato la
capacità di spesa dei soci e/o familiari per alimentare in modo più corposo gli
eventuali accertamenti basati sul redditometro.
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Quadro normativo di riferimento:
- Provvedimento 16/11/2011 che da attuazione all’art.2 del Decreto Legge nr.
138/2011, convertito dalla L. 14/09/2011 n.148 (commi da 36-quinquies a 36
duodecies):
- D.L. nr. 138 del 13/08/2011 – Art.2 (commi da 36-terdecies a 36septiesdecies e 36-duodevicies) > questi commi mirano a contrastare il
fenomeno della concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci o
familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato;
NB – Si attende una Circolare di chiarimento
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Si tratta di casistica diversa rispetto a:
Tali disposizioni contengono una specifica disciplina che, come evidenziato nella
risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-05309 del 15.09.2011 riguardano
“...un'ipotesi
diversa
dalle
fattispecie
dell'autoconsumo
familiare,
dell'assegnazione dei beni a soci, nonché della destinazione degli stessi a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per le quali restano applicabili le
vigenti disposizioni fiscali.”
Le norme disciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di
impresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari a
condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza
corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile
secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli".
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D.L. nr. 138 del 13/08/2011 – Art.2 (commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies e 36duodevicies):
- introduce il concetto di corrispettivo che l’impresa o l’imprenditore deve farsi
corrispondere dai soci o dai familiari per l’uso dei beni;
- se tale corrispettivo è inferiore al valore di mercato, tutti i costi sostenuti
dall’impresa per il bene (es. ammortamenti, spese manutenzione, spese gestione)
NON sono deducibili dal reddito;
- introduce ricadute in Unico PF dei soggetti fruitori, in quanto la differenza
positiva fra valore di mercato dei beni e corrispettivo annuo per la concessione dei
beni costituisce un reddito diverso da indicare nel quadro RL;
- introduce sanzioni per omessa o incompleta o errata comunicazione;
- introduce ulteriori elementi da considerare per il “redditometro”;
- le norme si applicano dal periodo d’imposta 2012 (anno solare), ma già in Unico
2012 occorrerà verificare l’esistenza di eventuali situazioni tali per cui si rendono
applicabili queste regole.
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Per valore di mercato si deve fare riferimento al “valore normale” ai sensi
dell’art. 9, comma 3, TUIR in base al quale:
- per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i
beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e
al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o
servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai
listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali,
tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei
prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore
se il bene è concesso in godimento per una frazione d’anno, i valori dovrebbero
essere ragguagliati.
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Per familiari dell’imprenditore individuale ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUIR,
occorre considerare:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado
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Esempio:
La società Gamma Srl concede in noleggio al socio Fabio Verdi un‘auto
affinché la utilizzi per esigenze personali.
Il corrispettivo annuo è pari a 5.000 euro, mentre il valore di mercato per un
anno di noleggio è pari a 12.000 euro.
La differenza, pari a 7.000 euro, va considerata:
- Per il socio un reddito diverso, da tassare in capo al socio che dovrà
indicarlo nella sua dichiarazione Unico PF, quadro RL;
- Per la società, visto che il corrispettivo annuo è inferiore al valore di
mercato, i costi sostenuti per questo bene andranno ripresi a tassazione
mediante variazione in aumento nel quadro RF del modello Unico SC
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Per facilitare l’attività di controllo scatta l’obbligo della comunicazione
all’AE dei dati concernenti i beni concessi o ricevuti in godimento
La comunicazione è obbligatoria anche se il corrispettivo previsto a
carico del socio o familiare NON è inferiore al valore di mercato del
diritto di godimento
Provvedimento AE 16/11/2011 prot. nr. 166485:
Definisce le specifiche tecniche per la Comunicazione (attualmente
risultano poco chiare in diversi aspetti)
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Soggetti obbligati:
i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva,
comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o
indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari
dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché
effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società
concedente.
“…tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente,
dal socio o dal familiare dell’imprenditore”
A nostro parere, nell’attuale assenza di chiarimenti in merito, questa ambigua frase
dovrebbe consentire anche al socio o al familiare dell’imprenditore di procedere alla
presentazione della comunicazione in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato
(l’esercente attività d’impresa). Questo peraltro non significa che ogni socio o familiare
può presentare la comunicazione limitata ai dati che specificamente lo riguardano:
quindi la comunicazione rimane un adempimento unitario che può essere presentato, in
via alternativa, da parte del concedente, del socio o del familiare.
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Soggetti Particolari
Società estere - risultano obbligati a questa comunicazione anche le società
e imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia ovvero società
esterovestite che abbiano residenza fiscale nel nostro Paese e quindi
possono considerarsi titolari di reddito di impresa. Non risultano così
esonerati dall’obbligo di comunicazione alle Entrate, quelle società italiane
che danno in uso a persone fisiche con residenza fiscale estera, beni
dell’impresa stessa.
Esclusi - imprese che non esercitano attività di arte o professioni, sia in
forma individuale che collettiva, società semplici che non esercitano attività
d’impresa e enti non commerciali, sempre non esercenti attività di impresa.
Tra gli esclusi si segnalano anche le società estere senza stabile
organizzazione in Italia, per cui non è accertabile una residenza fiscale in
Italia e come tali non si considerano titolari di reddito d’impresa.
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Beni oggetto della comunicazione:
- beni concessi in godimento nel periodo d’imposta:
- autovetture o altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- qualsiasi altro bene, il cui valore sia superiore ad € 3.000,00 al netto dell’IVA
(es. non si dovrà comunicare l'uso del telefonino aziendale, del tablet o del
PC portatile);
- finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel periodo d’imposta;
- beni concessi in godimento per i quali nel periodo d’imposta è cessato il diritto
di godimento.
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I beni
Per beni dell’impresa si intendono quelli strumentali, i beni-merce e gli immobili
patrimonio
- Imprenditore individuale: ai sensi dell’art.65 TUIR sono i beni indicati nell’inventario;
- società (persone e capitali): tutti i beni ad esse appartenenti;
- società di fatto: beni-merce, beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri
a nome dei soci ed utilizzati in via esclusiva come strumentali per l’esercizio
dell’impresa;
Sono i beni DISPONIBILI per l’impresa, posseduti in PROPRIETA’ o in base ad un
DIRITTO REALE ovvero detenuti in LOCAZIONE anche finanziaria, NOLEGGIATI o
ricevuti in COMODATO
Comunicazione Beni di Impresa
Elementi da indicare nella comunicazione (definiti dalle specifiche tecniche):
- persone fisiche:
- codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo
Stato estero di residenza;
- categoria del bene;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- durata della concessione (data di inizio e fine);
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
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Modalità di trasmissione della comunicazione:
esclusivamente per via telematica
Termini di trasmissione
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento
NB – per i beni (finanziamenti o capitalizzazioni) concessi in godimento
nei periodi precedenti a quello di prima applicazione per i quali il
godimento permane al 17/09/2011 la comunicazione deve essere inviata
entro il 31/03/2012
Comunicazione Beni di Impresa
La Comunicazione può essere:
- Annullata > entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
originaria (vedi ricevuta Entratel);
- Sostituita > decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
originaria (vedi ricevuta Entratel).
Comunicazione Beni di Impresa
Passaggi critici:
• la comunicazione riguarda anche i finanziamenti effettuati da soci diversi dalle
persone che utilizzano i beni (es. bene dato in uso al coniuge del socio, con
finanziamento effettuato invece da quest'ultimo);
• il nuovo presupposto impositivo è in vigore dal 2012. In realtà, vengono richiesti i
dati a partire dal 2011 in quanto l'elenco ha una seconda e non meno
importante finalità che è quella di acquisire informazioni utili per l'accertamento
sintetico delle persone fisiche, sulla base di controlli che, recita la norma, saranno
svolti “sistematicamente”;
Comunicazione Beni di Impresa
Utilizzo del bene
Esonero della comunicazione se i beni d’impresa sono utilizzati esclusivamente per l’attività
aziendale
L’utilizzo è fondamentale per capire le conseguenza fiscali. Infatti, nel provvedimento è stabilito che
nella comunicazione occorre indicare se l’utilizzo è esclusivo o meno:
• beni concessi per uso esclusivamente personale e senza corrispettivo
• i costi sono già indeducibili in quanto non inerenti
• beni concessi in uso esclusivo con corrispettivo
• i costi sarebbero deducibili in quanto inerenti un componente che concorre alla formazione
del reddito. Se Corrispettivo < valore mercato = Costi indeducibili
• beni utilizzati promiscuamente per attività comm.le e uso personale. Occorre distinguere:
• beni con norme che forfettizzano l’inerenza (es. auto 40%, 80%). In questi casi dovrebbe
valere la norma del T.U. (art.164 TUIR), tale per cui la comunicazione non dovrebbe essere
effettuata;
• altri beni utilizzati promiscuamente. Si applica la nuova norma (indeducibilità se corrispettivo
< valore mercato).
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Fasi dell’adempimento
Individuare Beni
concessi in godimento
I beni di cui l’impresa
ha la disponibilità
Individuare dei
beneficiari del
godimento di beni
E’ stata estesa la
platea per evitare
“raggiri”
Utilizzo dei beni
In base all’utilizzo si
può conoscere il
trattamento fiscale
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Sanzioni
in caso di omessa presentazione della comunicazione (o
incompleta o errata)
Il concedente HA dedotto i costi e/o Sanzione in solido fra le parti del 30%
l’utilizzatore NON ha tassato la della differenza tra il valore di mercato e
differenza tra il valore di mercato e il il corrispettivo
corrispettivo
Il concedente NON ha dedotto i costi e/o Sanzione in solido fra le parti da 258
l’utilizzatore HA tassato la differenza tra euro a 2.065 euro
il valore di mercato e il corrispettivo
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Soluzione Apogeo
Nuovo modulo “Beni d’impresa”, costituito da un archivio annuale dove i dati
vengono memorizzati per l’aggiornamento alla Comunicazione
Il modulo è integrato ai moduli Cespiti, Leasing e Terreni/Fabbricati da
cui può attingere alcune informazioni relative ai beni concessi in godimento.
Con riferimento ai soli beni per i quali è pattuito un corrispettivo inferiore al
valore di mercato, alcune stampe guidano l’operatore nell’effettuazione
delle rettifiche al reddito d’impresa e nella rilevazione dei redditi diversi a
carico dei soggetti beneficiari
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Diapositiva 1 - Magister Saga