Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
A.N.C.O.T
“Le novità IVA sulla territorialità:
i servizi tra non residenti;
soggettività passiva; elenchi intra”
Cesare Rossi
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Ufficio IVA
Ancona, 21 gennaio 2011
1
1
Normativa sulla nuova territorialità IVA
Direttiva 2008/8/CE: tassazione dei servizi tra non
residenti;
 D. lgs. 11/2/2010, n. 18, G. U. 19/2/2010: recepimento
Direttiva servizi, modifiche a DPR n. 633/1972 e D. L.
331/1993;
- decorrenza: 1°/1/2010 anche se la pubblicazione del
decreto è successiva;
 D.M. 22/2/2010: elenchi intra (periodicità/termini
criticità presentazione elenchi intra di gennaio 2010);
 Proposta di Reg. Com. 672/2009 (orientamenti del
Comitato IVA su alcuni profili critici della territorialità);
 D.l. 40/2010: comunicazione di operatività con soggetti di
paesi “black list” (decreto 30/3/2010);
 D.l.
78/2010:comunicazione
intento
effettuazione
operazioni intra

2
Le modifiche apportate
dal d. lgs. 18/2010 al DPR 633/1972




Complesso articolato (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7quinquies, 7-sexies, 7-septies) che sostituisce l’art. 7
modifiche art. 6 (rilevanza operazioni) nuovo art. 17
(inversione contabile);
modifiche all’art. 20:
- esclusione dal volume d’affari per le prestazioni a soggetto UE;
modifiche agli artt. 21, 23, 24,25:
- indicazione nella fattura emessa della partita IVA del cliente UE;
- autofattura per operazioni ad inversione contabile (possibile in
alternativa integrazione fattura di fornitore UE; circolare 12/2010);
- obbligatoria emissione di fattura per servizi resi a soggetti passivi
UE (irrilevanza ai fini del volume d’affari);
- registrazione autofatture in inversione contabile.
3
Le modifiche apportate
dal d. lgs. 18/2010 al D. L. 331/1993

abrogazione art. 40 commi, 4-bis, 5, 6,7,9: disciplina sui
servizi intracomunitari, ivi compresi i trasporti;
 abrogazione comma 4, art. 41: plafond per i servizi
intracomunitari;
 modifica
art. 44: inversione contabile per servizi
intracomunitari;
- rappresentante fiscale o identificazione diretta, solo in assenza di
stabile organizzazione per operazioni effettuate nel territorio dello
stato da non residenti
 modifica art. 46: abrogazione inversione contabile per
committente e relativa regolarizzazione per i servizi del dl 331/1993;

modifica art. 50: nuovi obblighi modelli Intra per i servizi.
servizi, diversi da quelli di cui all’art. 7-quater e 7-quinquies,
resi a soggetti passivi UE documentati da fattura
4
La prassi sulla nuova territorialità IVA

Circ. 58/2009: le novità della riforma;
Circ. 5/2010: non sanzionabilità errori in elenchi riepilogativi mensili
(fino a maggio) e trimestrali (1°): sanatoria errori ed omissioni 20/7;
Circ. 12/2010: integrazione fattura UE in alternativa alla autofattura;

Doc. nn. 24265/2010 e 22778/2010 Agenzia Dogane:






elenchi intra (presentazione e compilazione);
Circ. 14/2010: disapplicazione sanzioni per il periodo “1/1/201019/2/2010” per addebito IVA errato su operazione che andava con
inversione contabile (detraibilità IVA erroneamente addebitata);
elenchi intra: indicazioni sulle annotazioni e periodicità; proroga
elenchi intra gennaio 2010 (1a scadenza al 4/5/2010);
Circolari 36/2010, 43/2010: risposte al forum sui modelli intrastat;
Risoluzioni: 37/2010 (non imponibilità ai subappalti), 48/2010
(servizi agenzie immobiliari), 89/2010 (operatività rappresentante
fiscale), 134/2010 (esportazioni: Ue-ExtraUE), 140/2010 (errata
applicazione del reverse charge, sanzioni e ravvedimento);
Circolari 53/2010 e 54/2010: operatività con domiciliati in black list.
5
Effetti della riforma
Elenchi
intra
Applicazione IVA sui servizi
Rapporti BtoB tra soggetti passivi non residenti: IVA
luogo del committente;
SI;
- NO, se operazione
non sconta IVA
-
Rapporti BtoC tra soggetti passivi e privati: IVA luogo NO
del prestatore;
Servizi in deroga : IVA luogo di esecuzione o di
consumo.
NO
6
Effetti della riforma
Adempimenti
Tipologia di operazioni
contabili
Autofattura;
- integrazione fattura
servizi emessa da UE
BtoB, soggetti passivi non residenti, cessioni
interne e servizi rilevanti in base al committente;
-
Fornitura di servizi a committenti passivi UE
Emissione fattura fuori
campo IVA
Perdita plafond sui servizi resi a non residenti
Alternativa: procedure
rimborsi per non
residenti
Nuove modalità di rimborsi IVA per i non residenti Accesso ai portali delle
A. F.
Obblighi elenchi intra anche per i servizi tra
Presentazione elenchi
soggetti passivi e non “in deroga”
7
Effetti della riforma
Soggettività dei non residenti
Novità
Prevalenza della stabile organizzazione su altre identificazioni SI
fiscali del non residente (rappresentante fiscale ed
identificazione diretta) per operazioni interne rilevanti nel
territorio dello stato (cessioni/servizi a privati o altri non
residenti, estrazione depositi, introduzione da paesi UE)
Riduzione “peso” del rappresentante fiscale e SI
dell’identificazione diretta (solo per operazioni con privati
o altri soggetti passivi non residenti ed in assenza di
stabile organizzazione del non residente).
Irrilevanza per il non residente delle operazioni interne
compiute nei confronti del residente: inversione contabile
SI, in
parte
prima
obbligo
n. r 8
Ambito territoriale beni & servizi
Individuazione del territorio “nazionale”
Art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Territorio Extracomunitario:
Paesi terzi (oltre a Livigno &
Campione): importazioni/
esportazioni – servizi tra
non residenti
Territorio fisico Nazionale
(esclusi Livigno & Campione,
San Marino, Città Vaticano)=
Operazioni interne: cessioni/
acquisti di beni, prestazioni di
servizi
Territorio
Comunitario
=
operazioni
intracomunitarie
(esclusione San Marino, Stato Vaticano ma stessi
adempimenti delle intracomunitarie); servizi tra non residenti 9
9
Territorialità delle cessioni dei beni (art. 7)
1. Mobili dall’Italia a Paese ExtraUE
Esportazione
(art. 8)
2. Mobili dall’Italia a Paese UE (transazione onerosa
tra soggetti passivi); ELENCHI INTRA
Cessione
intracomunitaria
(D. L. 331/1993)
3. Mobili ed immobili che si trovano in Italia al
momento della cessione (può essere anche il caso del
non residente che cede un immobile in Italia)
Cessione interna
4. Mobili ed immobili che non si trovano in Italia al
momento della cessione (es. immobile di Livigno)
Fuori campo IVA
(art. 7-bis)
5. Mobili che si trovano in Italia al momento della
cessione derivanti dall’assemblaggio di beni di
provenienza comunitaria
Cessione interna
di non residente
a residente
10
Le prestazioni di servizi
tra non residenti
Fino al 31.12. 2009: art. 7 DPR n. 633/1972
Regola generale: luogo di stabilimento del
prestatore
Eccezione: luogo di stabilimento del committente
e/o luogo di utilizzo del servizio
Servizi tra non residenti
Dal 01.01.2010 occorre distinguere (artt. 7-ter):
 servizi resi da soggetti passivi a soggetti passivi
(Business to Business o B2B)
presentazione
elenchi intra per prestazioni con soggetti UE (con
alcune specifiche esclusioni);

servizi resi da soggetti passivi a privati consumatori
(Business to Comumer o B2C )
senza
presentazione elenchi intra.
Tipologia rapporto
B2B 
Soggetti interessati:
- Operatori economici e
enti commerciali (se
l’acquisto non attiene alla
sfera professionale è
B2C);
- Enti (commerciali), anche
per prestazioni dirette
all’area non commerciale
(attività istituzionale);
- Enti non commerciali
con partita IVA (per
acquisti intra >euro
10mila o con opzione per
applicazione IVA)
IVA luogo
luogo di stabilimento del
committente se il
committente, soggetto
passivo, ha nel
territorio dello Stato:
- domicilio (sede
legale);
- residenza (sede
effettiva) ma senza
domicilio estero;
- stabile
organizzazione
“interveniente”
Obblighi elenchi intra,
salvo eccezioni
13
Tipologia rapporto
B2C 
Soggetti interessati:
se il committente è:
- soggetto privato,
prescindendo dalla
residenza;
- ente non commerciale
senza p. iva (differenza
con la normativa sui beni
intra: niente soglie per
acquisti di soli servizi)
- soggetto passivo, ma
l’acquisto non attiene alla
sua sfera imprenditoriale
/professionale (il 4°
considerando Direttiva
8/2008 lo prevede anche
per le società e per servizi
destinati a “uso
dipendenti”)
IVA luogo
luogo di stabilimento del
prestatore a prescindere
dal domicilio del
committente:
Non ci sono obblighi
elenchi intra
14
Quali effetti da un’errata applicazione
delle regole sulla territorialità?
Non residente /soggetto passivo residente: autofattura e
registrazione tra gli acquisti e IVA vendite;
Non residente
prestatore
Committente ita
Soggetto passivo
Non residente/privato per operazione “nazionale”:
IVA del prestatore
Non residente
prestatore
Committente ita
privato
15
Quali effetti da un’errata applicazione
delle regole sulla territorialità?
Prestatore residente/soggetto passivo non residente:
rilevanza in stato non residente;
prestatore
residente
Committente non
residente soggetto
passivo
Prestatore residente /privato committente non residente:
IVA del prestatore
prestatore
residente
Committente
privato non
residente
16
la tassazione dell’operazione
IVA domicilio
committente
IVA domicilio
prestatore
Criticità
qualità” del committente
Se l’acquisto avviene nell’esercizio di
un’attività d’impresa; Indicazione
dell’operazione negli elenchi intra
se l’acquisto avviene per fini privati
anche
da
soggetti
che
ordinariamente svolgono attività
d’impresa o professionale.
sono escluse elenchi intra
Come operare i recuperi in caso
di errata applicazione del regime
fiscale
17
FATTURAZIONE
OBBLIGATORIA
indicazione del numero
identificativo del
cliente (art. 21, lett.
f-bis)
esclusione dal volume
d’affari (art. 20)
prestazioni rese a soggetti passivi
comunitari
operazioni non soggette ad IVA (art. 21
comma 6)
compilazione elenchi INTRA
(sez. 3, col.5 e 6).
Assenza del numero Verifica
VIES:
onere
identificativo del prestatore/cedente (v. art. 50, c. 1, d.
cliente: applicazione l. 331/1993).
IVA (“buona fede”?)
18
Adempimenti del prestatore italiano
Non è obbligatoria la fattura (circ. 43/2010)
per servizi resi a soggetti passivi UE se i
servizi resi:
a) sono esclusi da elenchi intra in quanto esenti da
IVA nel paese di destinazione
e sono
b) esclusi da fatturazione qualora svolti in Italia
(art. 22, dpr 633/1972; es. operazioni finanziarie).
Effetti del d. lgs. 18/2010: il plafond
Per effetto dell’inversione contabile a carico:
del committente (A), non c’è IVA su servizio reso a non residente;
del cessionario/committente residente, per operazioni interne
effettuate dal non residente identificato (B), questi non effettua
operazioni;
Conseguenza: assenza di operazioni attive di (A) e (B) , tra cui quelle
non imponibili, eliminazione del plafond dai servizi (abrogazione
artt. 7 u.c. Dpr 633/1972 e 41, c. 4 del dl 331/1993);
Restano:
1- rimborsi ex art. 30, lett. d) per residente e ex artt. 38bis2 e 38ter per il non
residente;
2- il plafond per operazioni non imponibili:
tra soggetti nazionali
a favore di privati (plafond anche per il rappresentante fiscale che rende
servizi non imponibili a privati).
ESEMPI -“Trasporti beni diversi da quelli intracomunitari per conto di privati” rilevanti
in base alla distanza percorsa, non imponibili se destinati ad importazione,
esportazione, transito (art. 9, n. 2);
- trasporti beni tra operatori nazionali per beni destinati ad importazione,
20
esportazione, transito/movimentazione beni dentro i porti (art. 9, n. 6).
BUONA FEDE del
prestatore:
proposta di Regolamento CE 672/2009 sulle
qualità del committente
committente UE
richiesta/Verifica esattezza su VIES del n. p. IVA
Committente
extraUE:
richiesta certificato di operatività ovvero certificato per ottenere
rimborsi (anche altri mezzi di prova di verifica posizione
imprenditoriale, quali stampati da internet, ordinativo del
destinatario contenente indirizzo commerciale e numero
registrazione commerciale);
Circostanze
obiettive
status del committente in base alle natura dei servizi resi
(possibilità di richiesta al committente di una
dichiarazione inerente lo status di acquirente quando la
natura del servizio è incerta);
Verifica
se l’acquisto del servizio si riferisce a scopi estranei al
committente o uso del suo personale dipendente (per Direttiva
anche la società che acquista per l’area “non commerciale”, uso
per i propri dipendenti); valutazione corretta: della natura del
servizio al momento dell’acquisto: vicende successive non sono
conosciute dal prestatore al momento in cui rende il servizio
21
Luogo di stabilimento
Buona fede del prestatore (Proposta di Reg. 672/2009):
Se nell’individuare il luogo di tassazione dell’operazione
(con soggetti passivi) ha tenuto conto del luogo ove
vengono prese le scelte imprenditoriali “essenziali”
del committente (criterio valido anche in presenza
di più luoghi):
1 - sede legale,
2 - luogo dell’amministrazione,
3 - residenza management,
4 – domicilio dell’ufficio cui è diretta l’utilità del
servizio (criterio residuale).
22
(art. 27
d.l. 78/2010)
AUTORIZZAZIONE A COMPIERE
OPERAZIONI INTRA/ Iscrizione nel VIES
riguarda sia i beni che i servizi (forum fisco, 2011)
Obbligo
iscrizione
Nel archivio VIES: legittimazione all’utilizzo del regime delle
operazioni intra (provv.ti del Direttore AGENZIA 29/12/2010)
Partite IVA
nuove
preventiva comunicazione (30gg. prima) all’agenzia entrate della
volontà di effettuare operazioni intra (quadro I AA7 e AA9); potere
dell’A.F. al diniego; silenzio-assenso alla richiesta entro 30gg
(sospensione della legittimazione fino al silenzio): iscrizione;
cancellazione dal VIES per partite IVA esistenti a tale data
28/2/2011
Inizio attività 31/5/2010-28/2/2011: modello inizio attività
presentato con indicazione intento effettuazione operazioni intra
ovvero presentazione elenchi intra nel 2° semestre 2010; possibilità
istanza inclusione (istanza entro il 29/1 evita sospensione, forum
Cancellazione 2011)
Inizio attività prima del 31/5/2010: coloro che hanno presentato
VIES
modelli intra 2009 e 2010 oltre dichiarazione IVA/2010; possibilità
specifica istanza; (istanza entro 29/1 evita la sospensione)
Inosservanza la cancellazione o mancata iscrizione VIES determina
- acquisti beni/servizi intra : IVA cedente/prestatore;
obbligo
-vendite beni/servizi intra: IVA italiana
23
esclusioni
dalla
Servizi generici a favore di non
residente per uso non privato (A)
Committente extraue © :
nessuna fattura
Committente UE (b):
emissione fattura f. c. iva
Non rientrano nel
volume d’affari
Elenchi intra (esclusione se nel paese del
destinatario non c’è imposta
sull’operazione)
Trimestrale: cessioni intra
o servizi < 50.000,00 nei 4
trimestri precedenti;
No
formazione
plafond
(resta
possibilità
rimborsi art.
30, 3° c.,
lett. d).
Mensile: cessioni intra o
servizi del trimestre
>50.000,00
Committente (D)
residente: aliquote
(anche non
imponibilità IVA
art.9*)
*Plafond
per (A)
Mensilità per
cessioni/servizi resi
anche per i mesi
24
anteriori trimestre
Servizi di trasporto: vendita del servizio di
trasporto a favore di soggetto passivo (“B”) non
residente (servizi “B to B”) per uso non privato
Committente UE: emissione fattura f. c. iva
Committente extraue:
nessuna fattura
Non rientrano nel
volume d’affari
Elenchi intra (esclusione se nel paese del
destinatario non c’è imposta sull’operazione)
Trimestrale: cessioni intra o
servizi dei 4 trimestri
precedenti < 50.000,00;
Mensile: cessioni intra o
servizi nel trimestre sono
>50.000,00
No formazione
plafond
(resta possibilità
rimborsi art. 30,
3° c., lett. d).
Mensilità per
cessioni/servizi resi
anche per i mesi
25
anteriori trimestre
Servizi di agenzia marittima: commissioni sui servizi prestati a favore di soggetto
passivo (“B”) non residente (servizi “B to B”) per uso non privato, in ambito di un
“mandato con rappresentanza” dell’armatore, avente ad oggetto la vendita di spazi
doganali sulle navi, ovvero lo svolgimento di attività presso l’ente portuale – per
operazioni con residenti la fattura avviene in art. 9, n. 6) se è prestazione di “agente
marittimo raccomandatario” (problema degli agenti marittimi raccomandatari).
Committente UE: emissione fattura f. c. iva
Non rientrano nel
volume d’affari
Elenchi intra (esclusione se nel paese del
destinatario non c’è imposta
sull’operazione)
Trimestrale: cessioni intra
o servizi < 50.000,00 nei 4
trimestre precedenti
Committente extraue:
nessuna fattura
No
formazione
plafond
(resta
possibilità
rimborsi art.
30, 3° c.,
lett. d).
Mensile: cessioni intra o
servizi nel trimestre
>50.000,00
Committente
residente: non
imponibilità IVA
art. 9. n. 6)*
*plafond
per agenzia
Mensilità per
cessioni/servizi resi
anche per i mesi
26
anteriori trimestre
Broker residente
compartecipante
all’affare (art. 8bis, e),
matura plafond
Servizi di broker: commissioni sul
servizio di mediazione prestato a favore
di soggetto passivo (“B”) non residente
(servizi “B to B”): problema broker
Committente UE: emissione
fattura f. c. iva
Committente extraue:
nessuna fattura
Non rientrano nel
volume d’affari
Elenchi intra (esclusione se nel paese del
destinatario non c’è imposta sull’operazione)
Trimestrale: cessioni intra
o servizi < 50.000,00 nei 4
trimestri precedenti;
Mensile: cessioni intra o
servizi nel trimestre
>50.000,00
No
formazione
plafond
(resta
possibilità
rimborsi
art. 30, 3°
c., lett. d).
Committente
residente:
fattura del
broker in
regime di non
imponibilità
IVA, per
operazioni
art. 8bis,
lett.e)*
*plafond
Mensilità per
cessioni/servizi resi
anche per i mesi
27
anteriori trimestre
Servizi di agenzia: vendita di
servizi di “movimentazione merci”
all’interno di un porto italiano
nell’ambito di un mandato senza
rappresentanza (netto provvigione)
Prestatore (residente)
dei servizi di movimentazione
merci all’interno del porto
(fattura art. 9, n. 6);
formazione plafond
Committente UE: emissione fattura f. c. iva
committente extraue:
nessuna fattura
Non rientrano nel
volume d’affari
Elenchi intra (esclusione se nel paese del
destinatario non c’è imposta
sull’operazione)
Trimestrale: cessioni intra
o servizi < 50.000,00 nei 4
trimestri precedenti;
No formazione
plafond
(resta possibilità
rimborsi art. 30,
3° c., lett. d).
Mensile: cessioni intra o
servizi nel trimestre
>50.000,00
Committente
residente:
fattura in non
imponibilità IVA
art. 9. n. 6)*
*Formazione
plafond
Mensilità per
cessioni/servizi resi
anche per i mesi
28
anteriori trimestre
Generalizzazione del
reverse charge
Acquisto di beni/servizi da parte di
soggetto passivo italiano da non residente
Prestazioni di servizi rese da
non residenti a
soggetti passivi o enti misti o enti privati con partita
IVA o stabili organizzazioni
Enti “misti” (anche per area non commerciale) ed enti
non soggetti passivi con p. iva (art. 30-bis):
indetraibilità IVA acquisto per area “istituzionale”,
versamento con modello Intra-12, modelli Intra
acquisti beni/servizi come altri soggetti passivi
cessioni interne di non
a soggetti passivi o enti misti o enti privati con
residenti identificati,
partita IVA
anche con stabile
organizzazione ma “non Enti “misti” , v. sopra
interveniente”,
procedura di autofatturazione (ovvero integrazione
fattura del prestatore comunitario);perdita plafond
del prestatore non residente
perdita plafond del prestatore Criticità
residente per servizi resi a recuperi in caso di errata applicazione del regime
non residenti
fiscale: in capo ai residenti.
29
Acquisti della stabile organizzazione
Se la s. o. riceve
IVA con rivalsa del residente
“direttamente” un
(non si applica il reverse charge);
servizio da
residente
Se la s. o. riceve
“direttamente” un
servizio da un non
residente
si applica il reverse charge a
carico della s. o.
Se il servizio è ricevuto
reverse charge casa madre
dalla casa madre o stabile
all’estero
30
Aliquote; problema sui servizi acquistati presso un non
residente: stabilita la rilevanza territoriale del servizio
occorre fissare il trattamento fiscale: quale aliquota?
4%, 10%, 20%, esenzione, non imponibilità IVA (operazioni art. 9
tra cui trasporti di beni in esportazione, in transito, in
importazione temporanea, beni in importazione con
corrispettivo del trasporto assoggettato a tassazione in dogana).
Trasporto di beni da extraUE ad ExtraUe il cui committente sia
un soggetto passivo residente nel territorio dello stato: IVA
ordinaria (forum fiscale gennaio 2010: circ. 12/2010).
Non residente
esegue un trasporto
Trasporto di beni
da CH a Turchia
Committente
Soggetto Passivo
ITA: autofattura
con IVA 20%
31
Aliquote; problema sui servizi acquistati presso un non
residente: stabilita la rilevanza territoriale del servizio
occorre fissare il trattamento fiscale: quale aliquota
nelle operazioni UE/ExtraUE?
Risoluzione 134/2010: i beni che un residente spedisce da un
paese UE (non ITALIA)
a paese ExtraUE costituiscono
ESPORTAZIONI (quindi l’acquisto da parte del residente di un
servizio di trasporto di beni che vanno dalla Francia agli USA
attiene a beni in esportazione rientranti tra operazioni art. 9, n.
2). Esclusione dell’operazione dalla presentazione degli elenchi
intra (trattasi di operazione senza imposta).
Non residente
esegue un trasporto
Trasporto di beni
da FR a Turchia
Committente
Soggetto Passivo
ITA: autofattura
in “non imponibilità”
32
Aliquote IVA applicabili all’autofattura/integrazione


IVA ordinaria: 20%; Esenzione art. 10;
non imponibilità IVA:
- art. 8bis, tra cui somministrazioni alimenti e bevande a favore
di navi, loro allestimenti
Risoluzione 37/2010 (non imponibilità per appalti e
subappalti):
subappalto: residente
(B) esegue per (A)
allestimento nave:
operazione in art. 8bis/e)
(A) Appaltatore di
allestimento nave:
Fattura fuori campo IVA,
esclusa elenco intra:
operazione non imponibile nel
paese di ©
©
Armatore
UE
committente
- art. 9, n.2): trasporti di beni in: esportazione (verso extraUE),
transito, importazione temporanea, importazione definitiva a
condizione che il corrispettivo del trasporto sia assoggettato a
tassazione dalla dogana (importazione è da extraUE/ITA)
33
ART. 9: non imponibilità
Condizione per la
Operazione
“Non imponibilità”
n. 4) servizi di spedizione relativi a beni in
esportazione,
transito,
importazione
temporanea, importazione; operazioni
doganali;
Per importazione, se il
corrispettivo ha scontato iva
alla dogana alla importazione;
ai corrispettivi eccedenti si
applica IVA 20%;
n. 5) carico, scarico, trasbordo … di beni
in esportazione, transito, importazione
temporanea, importazione
Per
n. 6) servizi portuali per il funzionamento e manutenzione,
impianti movimento beni o mezzi trasporti, servizi resi dagli
agenti marittimi raccomandatari; movimento persone,
assistenza ai mezzi di trasporto, servizi portuali di cui al n. 5)
prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni
importazione,
se
il
corrispettivo ha scontato imposta
alla
dogana
all’atto
dell’importazione;
per i servizi portuali, si
applica se il porto è in Italia,
quale bene immobile
n. 7) intermediazione beni in esportazione, transito,
importazione.
34
ART. 9, n. 2):importazioni
Operazione
importazione:
Condizione per la
“Non imponibilità”
imponibilità
sul
"operazioni aventi Non corrispettivo
del
per oggetto beni introdotti nel
trasporto se ha scontato
territorio dello stato” (art. 67, dpr
IVA
alla
dogana;
corrispettivi eccedenti:
633/1972)
IVA
20%
(ris.
Extraue/Italia”;
410306/1976);
Allo stato attuale non è importazione il criticità: gestione alla dogana
di
beni
con
bene diretto da Londra a Parigi” (v.
perfezionamento
quando la lavorazione
ris.: 3/8/1979 n. 411050); possibile
ha già scontato IVA con
rivisitazione
come
per
le
autofattura perché il
esportazioni (ris. 134/2010), ma resta
servizio è stato pagato
(rilevante IVA) prima
il problema che alla dogana estera
dell’importazione
non si paga IVA italiana (e quindi
(doppia tassazione)
non può operare art. 9, n. 2)
35
ART. 9, n. 2): esportazioni
Operazione
Condizioni
per non imponibilità
-
essere esportazioni
in esportazione (non solo definitiva, Possono
anche i traslochi di beni
art. 8);
(es. da Roma a New
- beni in partenza dall’ “Italia/Extraue”;
York): problema se si
tassa
il
trasporto
- Risoluzione 134/2010: anche il bene
quando il bene è in
in partenza da UE e diretto in
franchigia
alla
EXTRAUE è esportazione.
importazione.
- La temporanea esportazione non
rientra nell’art. 9 (ris. n. 411050/1979)
in temporanea importazione,
in transito (merci in stato di
transito)
compresa nell’art. 67, rientra
nell’ambito dei trasporti
di cui all’art. 9, n. 2)
trasporti da una dogana
all’altra con espressa
destinazione doganale
(ris. 548759/1974) 36
Acquisto Servizi: presso soggetto passivo
non residente (“B”) – (rapporti “B to B”) per
uso non privato
Con prestatore UE: autofattura (in alternativa è
possibile integrazione fattura dell’UE)
con prestatore extraUE: autofattura
BASE imponibile: accessorietà, rimborsi
Esclusione dei riaddebiti specifici (art.15)
Elenchi intra (esclusione
se in ITA non c’è imposta
sull’operazione*)
20%
Aliquota
Esportazioni: rif. art. 8): beni spediti da
ITA ad extraUE, UE/extraUE)
(no: esportazioni temporanee)
Non imponibilità di cui all’ art. 9(*)n. 2):
trasporti di beni
in esportazione, beni in
transito, importazioni temporanee, importazioni
definitive con corr. assogg.to in dogana ; n. 4)
operazioni doganali, etc
Trimestrale: Acquisti intra e
servizi ricevuti < 50.000,00
nei 4 trimestri precedenti;
Mensile: acquisti intra o
servizi ricevuti in un mese
del trimestre >50.000,00
Importazioni:
da extraUE ad
ITA; no import:
extraUE/UE e
tratta non
compresa nel
valore doganale
Diventano mensili gli
acquisti beni/servizi
nonchè i mesi anteriori
37
“C” Spedizioniere slovacco
(prestatore UE) di beni in
esportazione dall’Italia (es. Ancona)
verso la Russia: emette fattura f.c. IVA
“B” VETTORE nazionale:
1)
emette fattura ad (A) in regime di non imponibilità ex art.
9, n. 2);
2)
integra ex art. 9, n. 2) fattura emessa da C no elenco
intra;
3) riceve fattura da “D”.
No
Elenco intra
per operazione
con “C”
1) Formazione plafond
per operazione con “A”
Subvettore nazionale “D”
esegue trasporto beni da
Pesaro
ad
Ancona
[fattura in regime di non
imponibilità art. 9, n. 2);
circ. 62/1973 [… il sub
rapporto posto in essere
dal vettore principale è
soggetto ad IVA a meno
che non si tratti di
trasporto relativo a beni
in esportazione….].
CASO:
“A” Committente residente
chiede a B trasporto beni
in esportazione verso
la Russia
38
C) Spedizioniere UE cura il trasporto
da Ancona in Francia, emette fattura
fuori campo IVA nei confronti di “B”
suo committente
“B” VETTORE nazionale:
1)
2)
emette fattura ad (A) con IVA 20% (non è applicabile (art.
9, n. 2);
integra con IVA 20% fattura di C; obbligo intra;
3) riceve fattura da “D” con IVA 20%.
Elenchi intra
per
operazione
con “C”
1) Non plafond per
operazione con “A”
Subvettore
nazionale
“D” esegue trasporto
beni da Pesaro ad
Ancona
[non
può
fatturare in regime di
non imponibilità art. 9,
n. 2) perché il trasporto
non attiene a beni in
esportazione]
CASO
“A” Committente residente
chiede a B trasporto beni
da Ancona alla Francia
(circ. 36/2010)
39
Quali effetti sui minimi (art. 1, c. 96 e ss. legge
244/2007)? Circ. 36/2010
Acquirente residente Minimo/Cedente-prestatore UE:
rilevanza in stato Minimo residente (acquisto intra,
indetraibilità, versamento IVA, applicazione norme
presentazione elenchi intra);
Cedente/prestatore
non residente
Acquirente/Committente
residente: MINIMO
Cedente-Prestatore residente Minimo/Acquirente UE:
operazione interna del cedente-Prestatore, senza
IVA, assenza elenchi intra)
Cedente/prestatore
residente: MINIMO
Acquirente UE
soggetto passivo
40
Le piccole imprese UE art. 281 Dir.: circ. 36/2010
Acquirente residente/Cedente-prestatore UE “piccola
impresa”: non è acquisto intra, rilevanza in stato UE
(autofattura senza IVA, assenza presentazione
elenchi);
Cedente/prestatore
UE- piccola impresa
Acquirente/Committente
residente: soggetto passivo
Cedente-Prestatore residente /Acquirente UE “piccola
impresa”: operazione intra, fattura senza IVA, IVA a
destinazione, applicazione norme elenchi intra
Cedente/prestatore
residente
Acquirente UE
“piccola impresa”
41
SOGGETTIVITA’ PASSIVA dal 1° gennaio 2010
Domiciliati in Italia (riferimento a sede legale o centro affari)
Art. 7/17/35
Residenti in Italia ma non domiciliati estero ( riferimento a sede
effettiva o dimora abituale)
Art. 7/17/35
Stabili organizzazioni (sede, succursale, filiale, etc.) in Italia di
soggetto non residente
Soggetti esteri identificati in Italia in assenza di stabile
organizzazione per operazioni v/privati e/o altri non residenti;
introduzione nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 38, c. 3, lett.
b); vendite a distanza del non residente sotto i 35.000
Rappresentante fiscale in Italia di soggetto estero in assenza di
stabile organizzazione per operazioni v/privati e/o non residenti;
introduzione nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 38, c. 3, lett.
b); vendite a distanza del non residente sotto i 35.000
Soggetto passivo (ente “misto”) opera l’inversione contabile
(integrazione fattura ricevuta/autofattura) per acquisti beni/servizi
presso soggetto estero o beni da questi introdotti/estratti
Art. 35
Art. 35ter
(Ris. 89/2010:
Estrazione deposito di
merci comunitarie, naz.te)
Art. 17, c. 3
(Ris. 89/2010:
Estrazione deposito di
merci comunitarie, naz.te)
Art. 17, c. 2
42
la soggettività passiva dei non residenti
inversione contabile: istituto generale per cessioni interne di
beni e prestazioni di servizi effettuate da
soggetti passivi non residenti nei
confronti di soggetti passivi residenti
(ovvero
enti
“misti”),
stabili
organizzazioni di non residenti;
rappresentanza fiscale
ed identificazione
diretta (in assenza
di
stabile
organizzazione da
parte
del
non
residente) limitata
a:
a) operazioni rilevanti nel territorio dello stato
effettuate da soggetti passivi non residenti nei
confronti di privati;
b) operazioni rilevanti nel territorio dello stato
effettuate da soggetti passivi non residenti nei
confronti di altri soggetti passivi non residenti;
c) estrazione da deposito IVA, operazioni
intracomunitarie per introduzioni nel territorio
dello stato di beni da altri stati membri (art. 38,
c. 3, lett. b; analogia con l’operazione di
estrazione dal deposito IVA); cessioni su
43
catalogo sotto i 35.000 euro
Prestatore non residente con stabile organizzazione
Se la s. o. rende
direttamente un
servizio ad un
soggetto passivo
RESIDENTE
(il non residente si avvale
del capitale “tecnico
ed umano” della s.o.)
S
e il servizio è reso ad
un soggetto passivo
RESIDENTE dalla
casa madre o
stabile allo estero
(senza
avvalersi
della s.o.).
IVA con rivalsa della stabile
(non si applica il reverse
charge); rivalsa anche per
servizi resi a privati ed altri
non residenti
Si applica il reverse charge a carico del
committente residente per operazioni
attive casa madre
ATTENZIONE: CASA madre
con s.o. in Italia non può
accedere ai rimborsi 38bis2/38ter
(faq n. 40 sito agenzia: improcedibilità
anche con altra identificazione)
44
LA STABILE ORGANIZZAZIONE
Secondo il regolamento 672/2009…. stabile organizzazione: è
un’“organizzazione di dimensioni minime permanentemente
dotata di risorse umane e tecniche in misura sufficiente da
consentirle di ricevere, utilizzare, fornire servizi;…; rilevanza




per operazioni alle quali partecipa fattivamente. I servizi sono
effettivamente prestati a una stabile organizzazione:
a) se il contratto o l’ordinativo identificano la stabile
organizzazione quale destinataria dei servizi;
b) se la stabile organizzazione è l’entità che paga i servizi o se
il costo è effettivamente sostenuto da tale entità;
c) se la natura e l’applicazione dei servizi consentano di
identificare stabili organizzazioni beneficiarie dei medesimi …
d) Se il numero di identificazione IVA del destinatario
menzionato sulla fattura è identico a quello attribuito dallo
Stato membro della stabile organizzazione, …, salvo prova
contraria…
45
La stabile organizzazione (artt. 7,17 e 35 dpr 633/1972)







rappresenta una struttura autonoma rispetto alla casa
madre
è idonea a produrre reddito proprio;
è equiparabile a tutti gli effetti ad un soggetto passivo
residente;
è obbligata per le operazioni effettuate in Italia nei confronti di
terzi (ris. 4/2002, “per le operazioni materialmente compiute”,
anche se gestite sotto l’aspetto contrattuale dalla casa madre).
può adempiere obblighi delle operazioni direttamente eseguite
dalla case madre (operazioni IVA con privati o altri non
residenti)
se il cessionario o committente della s.o. è soggetto passivo
non si applica il reverse charge
rimborsi art. 30 (la s. o. impedisce i rimborsi art. 38-bis2 e ter).
46
Criticità in presenza di più stabili
Criteri suggeriti dalla proposta regolamento
672/2009 per l’individuazione della stabile
organizzazione se il non residente ne ha più
d’una:
1 - intervento nel rendere/ricevere servizi:
effettivo coinvolgimento della s.o.;
2- struttura alla quale è unicamente utile il servizio
reso;
3 - luogo di stabilimento della casa madre (criterio
residuale)
Il rappresentante fiscale (art. 17)





Il rappresentante fiscale di un soggetto estero può essere una
persona fisica o una persona giuridica purché residente in Italia;
agisce come un mandatario ed è solidalmente responsabile con il
rappresentato;
E’ residuale rispetto alla stabile organizzazione ed
è alternativo alla identificazione diretta;
è obbligatorio (alternativamente con l’identificazione diretta ed in
assenza di stabile organizzazione del non residente) quando il non
residente
1- effettua un’operazione con privati ovvero non residenti
2- effettua l’estrazione dal deposito IVA;
3- nei rapporti con altri soggetti passivi residenti l’operazione viene
tassata con l’inversione contabile; ma è valida anche la rivalsa (ris.
140/2010), anche si applicano le sanzioni.
48
Il rappresentante fiscale
-
La nomina deve risultare da:
atto pubblico;
scrittura privata registrata;
lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio fiscale competente in base al domicilio
fiscale del rappresentante.
Il rappresentante nominato deve:
- comunicare la nomina all’altro contraente;
- aprire la partita Iva presso l’Ufficio fiscale competente in base al
suo domicilio fiscale anteriormente al compimento delle
operazioni;
- registrare le fatture ricevute ed emesse;
- effettuare le liquidazioni periodiche e gli eventuali versamenti,
presentare la dichiarazione Iva, la comunicazione annuale dati Iva,
i modelli intra
- Può richiedere i rimborsi art. 30
49
Il rappresentante fiscale “leggero”
(art. 44, c. 3 d. l. 331/1993)
-
-
La rappresentanza fiscale può essere circoscritta alla
fatturazione:
delle operazioni intracomunitarie e alla compilazione degli
elenchi Intrastat se il soggetto estero effettua solo
operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad
imposta (es. estrazione dal deposito IVA cui segue
cessione intracomunitaria; no se l’estrazione avviene con
IVA: caso risoluzione 89/2010);
delle operazioni se il soggetto estero effettua solo
operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai
trasporti
50
L’identificazione diretta (art. 35-ter)
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
residenti in Paesi dell’UE ovvero nei Paesi
extraUE con i quali sussistono accordi di
reciproca assistenza, possono assolvere
direttamente (in assenza di s.o. e in alternativa
alla rappresentanza fiscale) dal proprio Paese
gli adempimenti che derivano dall’effettuazione
di operazioni rilevanti ai fini dell’Iva in Italia.
51
L’identificazione diretta




Devono presentare la dichiarazione di inizio attività,
prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente
rilevante in Italia, esclusivamente presso il Centro
Operativo di Pescara;
L’Ufficio una volta verificata la qualità di soggetto Iva
posseduta dal soggetto nel Paese di appartenenza
attribuisce il numero di partita Iva;
E’ obbligatoria per operazioni v/o privati ed altri non
residenti, se non si ha una s.o. o un rappresentante
fiscale;
Possibile la richiesta rimborso art. 30.
52
L’identificazione diretta



Le comunicazioni di variazione dati ovvero di
cessazione attività devono essere presentate
entro 30 giorni dalla data di variazione o di
cessazione;
il sistema di identificazione diretta del non
residente è alternativo alla nomina del
rappresentante fiscale;
Non può coesistere con la stabile
organizzazione.
53
Regime semplificato per cessioni on line a
privati da parte di soggetti extracomunitari




La scelta del paese di registrazione è lasciata
all’operatore extra UE;
Registrazione telematica in Italia (www.e-service.agenziaentrate.it e
controllo del centro operativo di Pescara);
Indipendentemente dallo Stato membro di registrazione
l’operatore extracomunitario deve assoggettare ogni
singola operazione all’aliquota Iva prevista dalla
normativa dello Stato in cui è localizzato il committente
privato (non soggetto Iva);
L’IVA incassata dallo stato membro di registrazione
viene riversata allo stato membro cui spetta .
54
Regime semplificato per i non residenti extra UE che
operano con privati (f-ter)



L’operatore extracomunitario, che non opera per il tramite
di una stabile organizzazione collocata sul territorio di
uno Stato membro dell’UE, è tenuto ad identificarsi
fiscalmente in uno Stato membro, anche con il regime
semplificato;
Il regime semplificato è fruibile solo nel caso di cessioni
on line verso privati UE (inattuabile se ci sono operazioni
diverse);
assolverà gli adempimenti Iva (dichiarazione e
liquidazione) con specifiche semplificazioni e con
riferimento a tutte le operazioni di commercio elettronico
effettuate nell’intero ambito comunitario.
55
Direttiva 8/2008: soggettività passiva
Residente che acquista
Stabile
beni o riceve servizi
generici da non residente organizz.
IVA a carico del cessionario/
committente residente con
1) autofattura;
2) Integrazione fatture UE
Elenchi INTRA
(salvo non ci sia
esclusione da
imposta nel paese
del destinatario)
Rappresentante fiscale/
Identificazione diretta (in assenza
di stabile organizzazione)
Operazioni
rilevanti nel
territorio
dello stato
verso privati
Operazioni
rilevanti nel
territorio
dello stato
verso non
residenti
a)
Estrazione
da deposito
IVA (**)
Ris. 89/2010
B)
introduzioni
di beni da
stati UE
(art. 38, lett.
b, d. l. 331);
adempimenti
intra
IVA in via di rivalsa (ovvero non
imponibilità se presupposti,
rapp. fisc. leggero)
Successiva cessione al residente: inversione contabile a carico del
cessionario residente (circ. 36/2010; ris. 89/2010: il rapp. fisc. può
emettere un documento senza IVA per la propria contabilità)
inversione contabile
con autofattura o
integrazione
(**) luogo di
sospensione IVA
di merci nazionali,zzate,
comunitarie, in attesa di
Immissione in consumo
56
Territorialità beni e soggettività passiva
Soggetto IVA
residente,
compresa stabile
Soggetto IVA
non residente
A):
Soggetto IVA
non residente
Bene in
Italia
Bene in Italia
bene in Italia
Soggetto
IVA
Soggetto
passivo
bene
Bene
che
si trova
fuori
ITA
UE
IVA
Cessionario
non residente
Committente
residente
NO IVA
Cessionario
IVA
Fattura del
residente (anche
con compilazione
cessionario, v.art. 21)
Extra
Fattura di A)
a mezzo
rappresentante
oppure
id. diretta
autofattura
57
privato
IVA
Fattura
Non
Impon
Fattura
non
Impon.
57
Territorialità servizi e soggettività passiva
Soggetto IVA (IT)
residente,
compresa stabile
Committente residente
IVA
Soggetto IVA
Residente IT
Committente
non residente
Soggetto passivo
IVA luogo
del committente
A):
Soggetto IVA
committente
privato
IVA
Se il servizio non è
rilevante fuori ITA
Soggetto
non
residente
Soggetto
non
residente
Committente
residente
Soggetto
passivo
privato
Se il
Servizio è
rilevante
in IT
IVA
Autofattura
del committente
Fattura ordinaria
di IT anche con
compilazione
committente
(v.Art. 21)
Fattura f/c/IVA di IT
se il comm. è UE
Elenchi Intra
Fattura
ordinaria
IVA
su fattura
a mezzo
rapp. fisc.
O
identific.
diretta
Autofattura o
integrazione
fattura del
prestatore
58 UE
Deroghe B2B e B2C (art. 7-quater)
Operazione
Esclusione elenchi INTRA
Prestazioni relative ad immobili (lett. a)
Criterio
-Localizzazione
immobile
Prestazioni di trasporto passeggeri (lett. b)
- Tratta percorsa
Ristorazione e catering (lett. c e d)
- Luogo di esecuzione
- Particolarità per catering
a bordo
Locazione a breve termine dei mezzi di
trasporto (lett.e)
Messa a disposizione +
utilizzo
59
IVA servizi su beni immobili che si trovano in ITALIA
-
-
-
-
Non rilevano qualità e nazionalità delle parti contrattuali
consulenze specifiche, la ristrutturazione, le perizie, i diritti di
utilizzazione degli immobili (locazione e sublocazione), forniture
alberghiere, servizi portuali (cui si applica il trattamento di non
imponibilità art. 9, n.6); non rientrano intermediazioni e prenotazioni
alberghiere, servizi generici (elenchi intra; circ. 36/2010)
Risoluzione 48/2010: servizio su immobile deve essere in “relazione
concreta ed effettiva”; prestazione dell’agenzia immobiliare (non è tale il
marketing sulla clientela degli immobili resa da agenzia immobiliare);
criticità: definizione immobile. Costruzione fissa al suolo; circ. 38/2010:
si ha immobile se la rimozione a) non è economica; b) altera la funzionalità
del bene. Le macchine fissate al suolo? il parere dell’avvocato sull’atto di
trasferimento?
Non residente rende
a favore di residente
un servizio su un bene
immobile
No intra
Immobile
si trova in
ITALIA
Residente:
Effettua autofattura
del servizio
60
Art. 7-quater): deroghe al criterio generale della territorialità (IVA
a prescindere dalla qualità e nazionalità delle parti contrattuali) :
1- trasporto passeggeri: IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio
dello stato (irrilevanza IVA dei trasporti su tratti esteri); un non residente dovrebbe
identificarsi per assolvere l’IVA sul tratto nazionale;criteri %(ris. 89/1997)
2- catering (cessione di cibi con annessi servizi fuori dei locali del prestatore) e
ristorazione: IVA se il luogo di esecuzione è il territorio dello Stato;
3- catering e ristorazione su navi, aerei e treni nel corso di parte del
trasporto intracomunitario passeggeri: IVA se l’inizio del trasporto è
nel territorio dello stato (tratto senza scalo fuori della comunità dalla
partenza all’arrivo, v. art. 7, lett. e);
Genova
Bercellona
Cagliari
Rodi
Tunisi
IVA (art. 8-bis, lett. d) per le cessioni Genova-Rodi; per quelle successive vale il criterio del luogo
di esecuzione (punto 2), tenendo conto del parametro “acque nazionali” quale luogo di
esecuzione; IVA spagnola se il viaggio inizia da Barcellona.
4- locazione anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine (entro
30gg./90 per i natanti) di mezzi di trasporto messi a disposizione nel
territorio dello stato e con utilizzo all’interno UE ovvero messi a disposizione fuori
dall’UE ed utilizzo nel territorio dello stato (da definire “mezzo trasporto”).
61
Altre prestazioni: ristorazione e
catering a bordo di navi, aerei, treni
nel corso di parte di un trasporto
passeggeri all’interno UE (senza
scali fuori UE)
Partenza: Italia
punto d’imbarco
IVA
(art. 8-bis, lett. d):
non imponibilità
Nel corso di un
trasporto
passeggeri con
imbarco o luogo
di arrivo paese
non UE
Partenza: altro UE
IVA del paese UE
IVA se l’inizio del trasporto intracomunitario (punto d’imbarco) è nel
territorio dello stato (inizio imbarco Genova, dopo Barcellona, Palermo,
Patrasso, Alessandria/termine): IVA sulle cessioni GE/Patrasso; se il
punto d’imbarco è Barcellona: IVA spagnola per tratta intracomunitaria
(rapp. Fisc. in Spagna); per le cessioni fuori di queste tratte si applicano
i principi generali delle cessioni: dove si trovano i beni al momento
della cessione (acque nazionali?). Esclusione elenchi intra
Luogo di
Esecuzione
IVA (art. 8bis, lett.
d) su cessioni
avvenute nel
territorio nazionale
(es. acque interne)
62
Noleggio a breve termine (30/90 gg. per natanti) mezzi di
trasporto [IVA al ricorrere congiunto delle condizioni in a) o b)].
Regole derogatorie a B to B e B to C
a) Messa a disposizione nel territorio
dello stato ed utilizzo UE – base
imponibile: per i natanti canone (base
imponibile) ancorato all’utilizzo in
base
a
criteri oggettivi: in
mancanza
% di lunghezza e
propulsione” (circ. 49/2002)
b) Messa a disposizione fuori
dell’UE ma utilizzo nel territorio
dello
stato
(potrebbe
farsi
riferimento alle 12 miglia ai sensi
del cod. nav.)
Aliquota IVA; per natanti “non imponibilità”
IVA (art. 8-bis, e): occorre iscrizione nei
registri navi/unità da diporto, annotazioni
dell’attività commerciale sulla licenza di
navigazione (esclusione non imponibilità
per usi da diporto a favore di privati, CGE
22/12/2010).
63
Deroghe B2B e B2C (art. 7-quinquies)
Operazioni
Esclusione elenchi INTRA
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili, comprese fiere e
prestazioni accessorie: tutte
Criterio
LUOGO Materiale
esecuzione (fino al
31.12.2010)
Dal 1°/1/2011
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili, comprese fiere e
prestazioni accessorie rese in favore di privati;
LUOGO Materiale
Esecuzione
*****
B2B: regole ordinarie, elenchi intra.
****
Luogo committente
Accesso alle manifestazioni artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative
LUOGO Materiale
esecuzione 64
Art. 7-quinques): deroghe




IVA in base alla materiale esecuzione, a prescindere dalla
qualità e nazionalità delle parti contrattuali, con modifiche
dal 1° gennaio 2011;
Esclusione elenchi intra (salvo modifiche B2B dal 1°
gennaio 2011);
Circ. 36/2010: La prestazione della guida turistica è
culturale; la formazione e l’addestramento del
personale sono prestazioni generiche, con esclusione da
intra se esenti art. 10, n. 21).
Da definire: significato prestazioni di “accesso”; locazioni
stand/messa a disposizione spazi espositivi a clienti:
manifestazioni o servizi su immobili? Questione pendente
davanti alla corte di giustizia
65
Luogo di esecuzione: accesso a manifestazioni
Soggetto FR nomina
rappresentante fiscale
per fattura con IVA
ordinaria a b) e c)
a) Soggetti passivi
residenti:
inversione
contabile art.17
b) privati
c) Soggetti
Passivi non
residenti
Manifestazione
svolta
in ITALIA
Deroghe B2C (art. 7-sexies)
Esclusione elenchi INTRA
Criterio
B2B: REGOLE ORDINARIE, ELENCHI intra
Intermediazioni in nome e per conto (lett. a)
Operazione sottostante
Trasporto beni (let. B e c)
-Tratta percorsa
-Intracomunitariinizio
trasporto
Lavorazioni (lett. d)
Esecuzione
Locazione a lungo termine dei mezzi di
trasporto (lett. e)
Prestatore + utilizzo
Servizi rese tramite mezzi elettronici (lett. f)
Prestatore extracomunitario a
soggetto stabilito in Italia
Telecomunicaz./teleradiodiffusioni (lett. g)
Prestatore + utilizzo
67
Deroghe B2C art. 7-sexies)
- 1) intermediazioni in nome e per conto del cliente: luogo
dell’operazione intermediata;
- 2) trasporto intracomunitario di beni (es. i traslochi):
corrispettivo di tutta la tratta se trattasi di trasporti tra due stati
membri, anche con tratte fuori UE, a condizione che il trasporto
abbia avuto inizio nel territorio dello stato; IVA su Ita-Fr con inizio
in Ita; TVA su ITA/Fr con inizio del trasporto dalla Fr.
- 3) trasporto di beni diversi dai trasporti intracomunitari
di beni (non tra due stati membri): IVA su corrispettivo
proporzionale alla tratta nazionale (tratti esteri sono irrilevanti); caso
dei traslochi;
- 4) lavorazioni e perizie su beni mobili e attività
accessorie ai trasporti quali quelli di carico e scarico, trasbordo
merci: luogo di esecuzione;
- 5) cessioni on line da soggetti stabiliti fuori UE a favore di
committenti residenti (attrazione servizi on line dei soggetti extraUe a privati).
68
Impatto modifiche servizi di trasporto
il committente è soggetto passivo
Rapporti B to B
domicilio committente nel territorio dello stato il
IVA; aliquota: “non
imponibilità” ex art. 9
(esportazioni,
importazioni, transito)
il committente non è soggetto passivo:
Rapporti B to C
per i trasporti beni in ambito intracomunitario:
IVA se inizio è nel territorio
dello stato (non
imponibilità se ricorrono
presupposti dell’art. 9);
trasporti diversi da quelli intracomunitari:
IVA in base alla distanza percorsa
nel territorio aventi ad oggetto beni
(possibile anche la non
imponibilità ex art. 9).
TRASPORTO PASSEGGERI:
IVA in base a distanza percorsa nel
territorio dello Stato a prescindere
dalle qualità del committente.
69
Impatto modifiche sui servizi di trasporto
Superamento dei criteri:
1 - della “proporzionalità” dei trasporti in genere (ex abrogato
art. 7, lett. c) (salvo per i trasporti passeggeri e trasporti di
beni diversi da quelli intracomunitari)
2 - della “non imponibilità” per trasporti beni a non residenti
UE (abrogazione art. 40, c. 5, dl 331/1993 il quale imponeva
IVA anche trasporto beni a favore di privati se inizio del
trasporto avveniva nel territorio); con conseguente
2.
perdita plafond per servizi resi a domiciliati UE ed extraUE;
3.
autofattura dei servizi ricevuti territorialmente rilevanti
(integrazione fattura emessa da prestatori UE); aliquote
interne per servizi ricevuti territorialmente rilevanti (non
imponibilità IVA se ricorrono casi dell’art. 9, IVA in altri).
70
Trasporto beni, attività accessorie ai trasporti,
carico e scarico merci, da soggetto passivo
residente (“B”, anche non residente identificato) a
favore di privato (“C”); caso dei traslochi
Trasporti intracomunitari
(tra due stati membri anche
con tratte fuori UE) ed inizio
nel territorio dello stato
trasporti non intracomunitari
(non tra due stati membri)
(caso dei traslochi)
20% IVA sul
corrispettivo di tutta la
tratta (se l’inizio è in Fr
si applica la TVA)
Esclusione
elenchi
intra
Attività accessorie
ai trasporti, carico,
scarico, trasbordo
20% IVA sul corrispettivo della tratta
nazionale (IVA di ogni paese con
l’identificazione)
per i trasporti marittimi:
base imponibile IVA : 5%
del corrispettivo (Circ.
11/1980)
Per trasporti
aerei: 19/38%
corrispettivo
(ris. 405778/ 1983,
ris. 89/1997)
IVA se svolte
in Italia:
20% oppure
art. 9, n. 5/6
Esclusione elenchi intra
No intra 71
Traslochi non intracomunitari a favore di
privati per masserizie esportate
Status dei beni: esportazione;
applicazione non imponibilità
ex art. 9, n. 2), per la tratta
nazionale,senza maturazione
plafond (trattasi di operazioni
diverse da quelle di cui all’
art. 8, lettere a e b).
Solo per esportazioni
definitive ris. 411050/1979
Non imponibilità
per operazioni
interne a favore
di diplomatici
(art. 72)
IVA 20%
negli altri casi
Le “masserizie” in franchigia doganale
Importazioni di beni sui trasferimenti residenza extraUE in UE:
franchigia dazi doganali, a certe condizioni (art. 143,
Direttiva);
esclusione da IVA;
Criticità: i traslochi dei beni in franchigia e senza IVA possono
fruire della non imponibilità se il valore viene incluso nella
bolletta doganale con tassazione pari a zero?
Fondamento giuridico: esenzione da IVA per servizi connessi
con l’importazione di beni il cui valore sia stato compreso
nella base imponibile (art. 144, Dir., ratio: evitare doppia tassazione);
Ris. 390095/1982: il trasporto non concorre a determinare il valore di
beni in franchigia doganale (non può applicarsi l’ art. 9, n. 2).
Criticità: si va a tassare una componente secondaria di
un’operazione che non sconta IVA (questione aperta in UE).73
Traslochi non intracomunitari a favore di
privati per masserizie importate nel
territorio dello Stato
Non imponibilità art. 9, n. 2)
su
masserizie
senza
franchigia doganale, se il
servizio di trasporto entra nel
valore dei beni assoggettati
alla dogana, limitatamente al
corrispettivo
della
tratta
nazionale
indicato
nella
bolletta doganale; cfr. ris.
417101/1987:
corrispettivo
del tragitto effettuato in Italia
sconta l’IVA a meno che non
si provi che le spese di
trasporto hanno concorso a
determinare il valore dei beni
importati
(c.d.
franco
destino)”.
IVA su masserizie in franchigia
doganale,
senza
IVA
alla
importazione (v. reg. CE 918/83,
Dir.va 2009/132/Ce del 19/10/2009,
circolare Dogane 5/5/2004, n. 22): …
beni
personali
appartenenti
a
persone fisiche che trasferiscono la
loro residenza normale da un paese
terzo nella comunità … cfr. ris.
390095/1982 afferma: il servizio di
trasporto non concorre a determinare il
valore dei beni in esenzione da diritti
doganali e deve pertanto scontare l’IVA
(non si applica art. 9, n. 2).
In alternativa:
Non imponibilità ex art. 72 per i
diplomatici
(apposita
attestazione
rilasciata dal Min. Affari esteri, ris.
273/2009)
Nessuna
inclusione del
corrispettivo del
servizio nella b. i.
denunciata alla
Dogana
Quale
aliquota?
-IVA 20%
ovvero anche
- non
imponibilità art.
72 per servizi a
favore di
diplomatici
Locazione anche finanziaria, noleggio e simili B2C non a breve
termine (oltre i 30 /90 gg per i natanti) di mezzi di trasporto
ed utilizzo
Prestatore/committente
Se il prestatore è stabilito in ITALIA
Se il prestatore è extraUE
Dal 1°/1/2013: (escluse unità da diporto)
se il committente è domiciliato in Italia
utilizzo del servizio in territorio comunitario
utilizzo servizio nel territorio dello stato
utilizzo del servizio in territorio comunitario
Dal 1°/1/2013: (escluse unità da diporto)
il committente è domiciliato in ExtraUE
utilizzo servizio nel territorio dello stato.
Dal 1°/1/2013 unità da diporto: in Italia
messa disposizione e residenza prestatore
utilizzo nell’UE
Dal 1°/1/2013 unità da diporto: In extraUE
messa disposizione e stabilimento prestatore
utilizzo nel territorio dello stato
Divergenza messa a disposizione/prestatore
regole altri mezzi di trasporto vigenti 2013
75
Noleggio a lungo termine (oltre30 gg.) mezzi di trasporto a
privati dal 1° gennaio 2011 [IVA al ricorrere congiunto delle
condizioni in a) o b)].
Regole ordinarie B to B, derogatorie B to C
a) Prestatore domiciliato nel
territorio dello stato ed
utilizzo del servizio in ambito
UE.
b) Prestatore residente
fuori dell’UE ma utilizzo del
servizio nel territorio dello
stato
Per aliquota IVA: inapplicabile il trattamento
di non imponibilità IVA dei natanti (art. 8-bis,
e) agli utilizzi per fini privati.
76
Noleggio a lungo termine (oltre 90 gg. per natanti) mezzi di
trasporto a privati [IVA al ricorrere congiunto delle condizioni
in a) o b), anche dopo il 1° gennaio 2011 fino al 1° /1/2013].
Regole ordinarie B to B, derogatorie B to C
a) Prestatore stabilito nel territorio
dello stato ed utilizzo UE – base
imponibile: canone ancorato all’utilizzo
in base a criteri oggettivi: in
mancanza
% di lunghezza e
propulsione” (circ. 49/2002)
b) Prestatore stabilito fuori
dell’UE ma utilizzo nel territorio
dello
stato
(potrebbe
farsi
riferimento alle 12 miglia ai sensi
del cod. nav.)
Per aliquota IVA: non imponibilità IVA (art.
8-bis, e): occorre iscrizione nei registri
navi/unità
da
diporto,
annotazioni
dell’attività commerciale sulla licenza di
navigazione, messa a disposizione per
attività d’impresa (CGE 22/12/2010)
77
Deroghe B2C (art. 7-septies): esclusione IVA
C domiciliato in extraUE
B2B regole ordinarie: esclusione
Prestazioni di servizi immateriali
(cessioni, concessioni, licenze e
simili relative a diritti d'autore,
invenzioni industriali, marchi, ecc.)
Locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di trasporto
Prestazioni pubblicitarie
servizi prestati per via elettronica
(fornitura on line di software,
diversa da servizi ALBERGHIERi
on line, semplice intermediazione)
Consulenza, assistenza tecnica/legale
ed elaborazione e fornitura dati;
Prestazioni di servizi inerenti
all’obbligo di non esercitare
interamente o parzialmente una
delle suddette attività o diritti
Operazioni bancarie, finanziarie ed
assicurative
Telecomunicazione/teleradiodiffusion
e salvo utilizzo in Italia.
Messa a disposizione del personale
(diverso dal distacco, rimborso di
oneri, operazione fuori campo IVA)
78
Momento di effettuazione (art. 6)
Tipologia di prestazione
Generiche
Altre effettuate in modo
continuativo nell’arco di un
periodo superiore ad un anno
 che
non
comportano
versamenti di acconti o
pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo
 ricevute
da committente
italiano soggetto passivo da
parte di prestatori stabiliti in
altro Stato comunitario

Momento fiscalmente rilevante
-
si
Pagamento
Emissione anticipata fattura o
autofattura
considerano effettuate al
termine di ciascun anno solare
fino alla loro conclusione
79
Direttiva 8/2008: fatturazione e registrazione
Acquisto servizi presso non residente;
autofattura (o integrazione) all’effettuazione
operazione ex art. 6: pagamento del servizio
Autofattura (o integrazione fatture UE): art.21: data, n°
d’ordine progressivo nel rispetto della cronologia,
natura, qualità, quantità, base imponibile, aliquota,
imposta, p.iva IVA cessionario/committente.
Registro vendite: registrazione entro 15 gg. dalla
effettuazione delle operazioni con riferimento al
mese di emissione; indicazione: emittente e
prestatore, n° progressivo attribuito al documento
da emittente (anche in casi di integrazione fattura
UE; circ. 36/2010);
-Registro acquisti: prot. registrazione con
indicazione n. progressivo attribuito daemittente;
termini di registrazione art. 25.
In alternativa: registri sezionali o unico con
numerazion propria
L’autofattura (n°) va indicata in elenchi intra con
riferimento al mese di emissione.
Vendita servizi; fattura all’effettuazione
operazione ex art. 6: pagamento
ricevuto per il servizio reso ovvero
all’emissione anticipata fattura
UE
Fattura
extraue
No IVA
Art. 21, fbis): partita IVA UE
-Registro vendite: pur essendoci una fattura
che è f.c. IVA, la registrazione segue le regole
di 15gg. da effettuazione delle operazioni (con
indicazione di emittente e prestatore) avendo
un n°. progressivo sequenziale alle fatture
emesse (salvo istituzione di registri separati)
80
Liquidazione IVA per l’acquisto di servizio da non
residente: imponibile 5.000 IVA 20%
Registro Acquisti (quadro VF
dichiarazione): IVA a credito 100
Registro vendite (quadro VJ
dichiarazione): IVA a debito 100
Liquidazione: zero
Attenzione: se IVA a credito è indetraibile (come per gli
enti non commerciali relativamente alla sfera non
commerciale ovvero c’è pro rata) nasce debito
d’imposta
81
Liquidazione IVA per l’acquisto di servizio da non
residente: imponibile 5.000 IVA 20%
Registro Acquisti (quadro VF
dichiarazione): IVA a credito 100
Registro vendite (quadro VJ
dichiarazione): IVA a debito 100
Liquidazione: zero
Attenzione: se IVA a credito è indetraibile (come per gli
enti non commerciali relativamente alla sfera non
commerciale ovvero c’è pro rata) nasce debito
d’imposta
82
Prestazioni di servizi generici rese
Operazione
Momento effettuazione
Prestazione resa a
Incasso del corrispettivo
soggetto passivo stabilito o emissione fattura se
in Paese membro UE
antecedente
Prestazione resa a
No obbligo fattura
soggetto passivo stabilito
in Paese extra-UE
Termine per …
… fatturazione: al
momento di
effettuazione.
… registrazione: entro
15 gg. dalla emissione e
con riferimento alla data
di emissione
… indicazione in Intra 1
quater: relativo al
mese/trimestre
effettuazione
Prestazioni di servizi ricevute
Operazione
Prestazione acquistata
da soggetto passivo
stabilito in Paese UE
Momento effettuazione
Pagamento del
corrispettivo
Termine per …
… autofatturazione o
integrazione*: al momento
della effettuazione.
… registrazione:
-entro 15 gg. dalla
emissione/integrazione, nel
registro fatture emesse
- prima dell’esercizio del
diritto a detrazione, nel
registro fatture acquisti.
… indicazione in Intra 2:
relativo al mese/trimestre di
effettuazione
* L’integrazione è consentita
solo se la fattura è stata
ricevuta contestualmente o
antecedentemente al
pagamento.
Prestazioni di servizi ricevute
Operazione
Prestazione acquistata
da soggetto passivo
stabili in Paese extra-UE
Momento effettuazione
Pagamento del
corrispettivo
Termine per …
… autofatturazione: al
momento della
effettuazione.
… registrazione:
-entro 15 gg. dalla
emissione, nel registro
fatture emesse
- prima dell’esercizio del
diritto a detrazione, nel
registro fatture acquisti
NO OBBLIGO INTRA
RIMBORSI IVA per i non residenti Provv. Dir. Ag. Entr. 1°/4/2010
Direttiva 8/2009: procedure; limiti detrazione del paese del residente
(attività imponibile/esente) e del paese di assolvimento IVA; preclusione per
chi ha anche stabile organizzazione (ed identificazione, cfr. faq 40 sito)
ovvero effettua operazioni attive nel paese cui è chiesto il rimborso;
Art. 38bis1 Residente
(R)
- IVA assolta in UE
- istanza
Art. 38bis2 Non residente UE
Art. 38ter ExtraUE
- IVA assolta in Italia
- istanza
- IVA assolta in Italia
- istanza (reciprocità)
Agenzia entrate
(c.o.Pescara)
A. F. Stato membro
A.F. stato UE
Agenzia entrate (C.O Pescara)
A. F. Stato extraUE
Agenzia entrate
(C.O Pescara)
Rimborso IVA ad R
Rimborso IVA ad UE
Rimborso IVA
86
Elenchi intra: Nota Dogane (prot. 22778/2010)
Modello INTRA 1
Modello INTRA 1-bis
Modello INTRA 1-ter
frontespizio cessioni e servizi resi
cessioni intracomunitarie di
beni registrate nel periodo
elenco riepilogativo rettifiche delle
cessioni intracomunitarie di beni
registrate nel periodo con riferimento a
periodi precedenti;
Modello INTRA 1-quater
elenco riepilogativo servizi resi ad
Ue registrati nel periodo
(compreso ravvedimento
omissioni, circ. 36/2010)
Modello INTRA 1-quinquies
(vanno compresi gli “errori”,
circ. 36/2010).
elenco riepilogativo rettifiche dei
servizi resi ad UE registrati nel
periodo con riferimento a periodi
precedenti
87
Elenchi intra: Nota Dogane (prot. 22778/2010)
Modello INTRA 2
Modello INTRA 2-bis
Modello INTRA 2-ter
frontespizio acquisti beni e servizi
acquisti intracomunitari di
beni registrati nel periodo
elenco riepilogativo rettifiche degli
acquisti intracomunitari di beni
registrati nel periodo con riferimento a
periodi precedenti;
Modello INTRA 2-quater
elenco riepilogativo servizi ricevuti
da UE registrati nel periodo
(comprese ravvedimento
omissioni, circ. 36/2010)
Modello INTRA 2-quinquies
(vanno compresi gli “errori”,
circ. 36/2010).
elenco riepilogativo rettifiche dei
servizi acquistati presso UE
registrati nel periodo con
riferimento a periodi precedenti
88
Elenchi intra: Nota Dogane (prot. 22778/2010)
trasferimento oneroso della proprietà bene,
cessioni ed acquisti di
movimentazione merce intraUE, status
operatore economico: non rileva luogo
beni intracomunitari
stabilimento
operatori),
operazioni
(non sono tali le cessioni di beni nei
depositi IVA senza estrazione
ed invio nello stato UE – art.
50bis dl 331/1993)
Servizi resi
passivi UE;
a
soggetti
Servizi ricevuti da soggetti
passivi UE : obblighi
anche per enti con p. iva
Servizi in
36/2010).
moneta
estera
(circ.
assimilate (invio a se stessi di beni in altro
stato
UE
per
esigenze
proprie
dell’impresa); se accessorio (art. 12) ad un
bene il servizio (es. lavorazione) va negli
elenchi intra dei beni;
diversi da quelli di cui all’art. 7quater e 7-quinquies, resi a
soggetti passivi UE documentati
da fattura e tassabili nel luogo del
committente
diversi da quelli di cui all’art. 7-quater e
7-quinquies, resi da soggetti passivi UE a
soggetti passivi nazionali tassabili in
Italia;
Controvalore in basa al cambio delle valute
della banca d’Italia del giorno di
89
effettuazione dell’operazione
Elenchi intra: D.M. 22/2/2010(G.U. 5/3/2010).
Intra 1
Intra 2
presentazione: telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di
riferimento o di superamento della “soglia”;
individuazione periodo: si fa riferimento al momento di effettuazione
della operazione ai sensi dell’art. 6 anche per gli acconti
Beni o servizi inferiori a
50mila in ciascun dei 4
trimestri precedenti (no
cumulo beni/servizi)
Cessioni intra nel trimestre
>50mila, anche con vendita
servizi nel trimestre < 50mila
Servizi intra nel trimestre
>50mila anche con Cessioni
intra nel trimestre < 50mila
Opzione per mensile,
vincolo annuale
Presentazione
trimestrale;
presentazione
mensile, vincolo x
4 trimestri
consecutivi,
Elenchi sia dei beni
che dei servizi a
partire dalla
scadenza del mese
di sforamento:
mensilità anche per i
mesi precedenti del
trimestre di
superamento
Acquisti inferiori < a 50mila di beni
servizi intra nei 4 trimestri precedenti;
inizio attività da meno di 3 trimestri,
salvo sforamento
Acquisti intra nel trimestre
>50mila, anche con acquisto
servizi nel trimestre < 50mila
Acquisti servizi intra nel trimestre
>50mila anche con beni intra nel
trimestre < 50mila
Opzione per mensile
Vincolo annuale
90
Elenchi intra:periodicità e soglia (circ. 14/2010)
Verifica soglia Per ciascuna
categoria
Sforamento soglia nel mese:
cessioni, servizi resi, acquisti,
servizi ricevuti
Obblighi mensili immediati per l’elenco;
esempio soggetto trimestrale, sforamento
a febbraio dei servizi resi ad UE,
presentazione mensile entro il 25 marzo
per INTRA1 di gennaio e febbraio
(barrando casella del frontespizio “primo
e secondo mese del trimestre”); in caso
di superamento nel terzo mese,
presentazione mensile del trimestre
completo; circ. 36/2010
Durata obblighi mensili
Opzione per presentazione mensile
Non è prevista la periodicità annuale
gli obblighi mensili durano per 4 trimestri
consecutivi; si ritorna trimestrali se si è
sotto la soglia per 4 trimestri consecutivi
(circ. 36/2010)
(circ. 36/2010: gennaio/febbraio
mensili per scelta, marzo sotto la
soglia, permane vincolo mensile
per tutto l’anno)
91
Elenchi: il momento fiscalmente rilevante
-Cessione, alla consegna o spedizione
(o emissione anticipata fattura);
-acquisti: al momento registrazione;
(annotazioni cumulative in intra) -Si comprendono le lavorazioni se
accessorie ai beni (art. 12).
-resi: mese del pagamento committente
(o mese dell’emissione anticipata
(annotazioni singole per fatture) fattura);
-ricevuti: mese del pagamento al
fornitore (mese emissione autofattura o
integrazione fattura UE, a prescindere
dalla registrazione, che può avvenire
entro 15 gg. dalla effettuazione).
di emissione anche se la
Regimi che consentono di mese
operazione può avvenire
registrare le fatture in registrazione
entro il trimestre successivo a quello
deroga ai termini ordinari: dell’operazione (circ. 43/2010):
Operazione attiva febbraio; fattura
Autotrasportatori.
registrabile aprile-giugno;
Elenco intra: febbraio (se mensile), 1°
trimestre (se trimestrale).
Beni
Servizi
92
Esclusione da elenchi intra: circ. 14/2010, 36/2010
OPERAZIONI
Condizione per l’esclusione
Servizi
Servizi resi a soggetti
passivi residenti da
deroghe artt. 7-quater e 7-quinquies
Servizi resi a soggetti
passivi UE
Esclusione da IVA (esenti/non imponibili)
nello stato del committente UE; lato attivo:
il prestatore residente accerta che nel paese
del committente l’operazione è esente
ovvero non imponibile (può richiedersi al
committente il rilascio di una dichiarazione
valevole tutto l’anno; in caso contrario per
esclusione occorre avere la “certezza” del
trattamento fiscale; circ. 43/2010)
soggetti passivi UE
non
assoggettamento
ad
IVA
(esenti/non imponibili/f.c.IVA); lato
passivo: occorre avere riguardo alla
normativa interna DPR 633/1972 [es.
trasporti richiesti dal residente al non
residente per beni da esportare: senza
IVA (art. 9, n.2)]
93
Altre esclusioni elenchi intra
OPERAZIONI
Assenza di operazioni
intraUE (circ. 36/2010)
Servizi non IVA
Operazioni rientranti
regime speciali
Condizione per l’esclusione
Non vi sono operazioni intra rilevanti
Esclusione da IVA per mancanza
presupposti non territoriali (Ue cede
diritti d’autore a residente, art. 3, n.2,
dpr 633/1972; riaddebiti specifici di
somme, art. 15, stesso dpr)
in Agenzia di viaggi per vendita
pacchetto
turistico,
servizi
preventivamente acquistati, servizi
in deroga (trasporti e visite
culturali), servizi a privati; le
intermediazioni
sui
servizi
acquistati in nome e per conto del
cliente soggetto passivo scontano
regole ordinarie art. 7ter).
94
Altre esclusioni elenchi intra
OPERAZIONI
Condizione per l’esclusione
Cessioni interne BENI
Assenza presupposti IVA intra (es. invio
campioni gratuiti, manca onerosità,
operazione interna; ma il trasporto a
non residente UE è servizio rilevante:
circ. 43/2010)
Cessioni intra beni
(dl 331/1993)
agricoltori ed enti sotto i 10.000,00 euro
e senza opzione; invio UE beni per
perfezionamento/riparazione ex art. 41,
dl. 331/1993;
Cessioni ad UE di beni in
regime del margine
Applicazione del regime del margine
95
Elenchi intra: le prime presentazioni
Circolare 5/2010: non sanzionabilità errori compiuti per elenchi
da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e 1° trimestre 2010
(obblighi trimestrali) a condizione di “sanatoria” entro il
20/7/2010 ( invio di modelli integrativi).
Circolare 14/2010: gestione prima presentazione (20/25
febbraio) anteriore al pubblicazione del decreto (5/3/2010):
proroga di gennaio al 5/5/2010 con sanatoria errori; numero e
data fattura da indicare sono quelli indicati dal committente
secondo la progressione della propria contabilità sia in caso di
autofattura che di integrazione. Gennaio/2010, obbligo
mensile anche per i servizi se le cessioni/acquisti beni intra nel
2009 in qualsiasi di uno dei trimestri sono risultati > alla soglia;
se nel 2009 non si sono effettuate cessioni, per il 2010 valgono
obblighi trimestrali, fino allo sforamento della soglia.
Circolare 36/2010: esclusione per operazioni a cavallo 2009/2010
che abbiano assolto imposta nel 2009 perché tassate in tale
anno in base all’art. 6.
96
Triangolazioni “nazionali” ed elenchi: circ. 43/2010
ITA1
CEDE MATERIE
ad ITA2
E su suo incarico
Consegna ad UE
Vendita:
OPERAZIONE
INTERNA (art. 58)
NO INTRA
SOGGETTO
PASSIVO
UE
Ita 2
c.d. promotore
acquista da ITA1
E VENDE BENE
AD UE
TRATTASI
di CESSIONE
intracomunitaria
obbligo
ELENCO INTRA
CESSIONARIO
97
Cessione di beni lavorati ed elenchi: circ. 36/2010
ITA1
CEDE MATERIE
AD ita 2
OPERAZIONE
INTERNA IVA
NO INTRA
Ita 2
VENDE BENE
AD UE DOPO
LAVORAZIONE
SOGGETTO
PASSIVO
UE
TRATTASI
di CESSIONE
intracomunitaria
(accessorietà della
Lavorazione)
ELENCO INTRA
beni
CESSIONARIO
98
Le triangolazioni con lavorazione e gli elenchi : circ. 43/2010
ITA1
CEDE MATERIE
a FR1;
consegna ad ITA2
per lavorazione
Cessione beni
intra di ITA1:
Obbligo elenco
INTRA
SOGGETTO
PASSIVO FR1;
1_ riceve le merci e la fattura
della lavorazione senza IVA
da ITA2;
2_Riceve la fattura n. i.
da ITA1
Ita 2
effettua la
LAVORAZIONE
(annotazione registri)
E consegna
A FR1
TRATTASI
di lavorazione
ELENCO INTRA
lavorazioni
99
Il mandato e gli elenchi intra: circ. 43/2010
ITA1
Ita 2
Mandante
Mandatario
con rappresentanza
UE rende
un servizio
Elenco
INTRA
Ita 2
Mandante
ITA1
Mandatario senza
rappresentanza
ELENCO INTRA
UE rende un servizio
100
I rapporti consortili e gli elenchi intra
ITA1 consorzio
Mandatario senza rappresentanza
Nessun
documento IVA;
Perdita plafond
Ita 2
consorziato
Mandante
Elenco
INTRA
NO
Fattura art. 9, n.
2); maturazione
plafond
ELENCO INTRA
NO
CH
Acquirente servizi
di trasporto
da IT a USA
Ita 3
consorziato
Mandante
Elenco
INTRA
NO
Fattura art. 9, n.
2); maturazione
plafond
101
Comunicazioni operazioni “black list”: circ. 53/2010
OBBLIGO (luglio 2010) per
- tutti i soggetti passivi residenti, tra cui enti
“misti” solo per attività comm.le., stabile
organizzazione di non residente;
-non residenti con rappresentante
fiscale/identificazione diretta (solo operazioni
rilevanti in Italia );
- stabile org.ne all’estero di soggetto
residente (ris. 121/2010)
Comunicazione telematica ad Agenzia
entrate (mod. provv. 28/5/2010)
Entro l’ultimo giorno del mese
o trimestre di riferimento
Controparte operatore economico
(o stabile org.ne/ rappresentante
fiscale di operatore economico)
avente sede, residenza, domicilio
in paesi “b.l”: DM 4/5/1999, DM
21/11/2001
Es. acquisto merci da rappresentante fiscale FR di CH
Operazioni da segnalare
- Importazioni
- Esportazioni
- Servizi con extraUE resi/ricevuti
- Cessioni/acquisti/servizi intra con
UE/b.l.
-Esclusione: operazioni esenti dispensa 36-bis,
altre operazioni irrilevanti (es. carburanti/beni )
Dettagli, tra cui
- Codice fiscale/p. Iva soggetto passivo,Codice fiscale operatore black list
- Ammontare complessivo delle singole operazioni, distinto per aliquote ed IVA
102
Comunicazioni “black list”: circ. 53/2010
Modello
presentazione: telematica entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento o di superamento della
“soglia”;
Per individuazione periodo: registrazione IVA operazione,
ovvero se anteriore, annotazione scritture contabili/pagamento.
Operazioni con “b. l.”, in
ciascuno dei 4 trimestri dello
anno solare, inferiori a euro
50mila per ogni categoria
presentazione
trimestrale
modello
(cessioni, servizi resi, acquisti
beni , acquisti servizi)
qualsiasi categoria di
operazioni con “b. l.”, in un
trimestre maggiore di euro
50.000,00 (le categorie non
si cumulano ai fini soglia)
Opzione per mensile
Vincolo annuale
presentazione
mensile del modello
a partire dalla
scadenza del mese
di sforamento:
mensilità anche per
i mesi decorsi del
trimestre di
sforamento;
Mensilità per
l’elenco di tutta
categoria
Inizio attività da meno di 4
trimestri, con operazioni
inferiori a 50mila euro
1/7/2010: 1a applicazione per
soglia verifica:
4 trimestri prima (Beni)
2 trimestri prima (servizi)
Servizi: comunicazioni delle
registrazioni dall’1/9/2010
1a scadenza: 2/11/2010
(comunicazioni luglio e agosto)
Circ. 54/2010: no sanzioni per
trimestrali lug/ sett e mensili lug/nov
103
se sanati entro il 31/1/2011
FINE
104
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Territorialità 2011