Spazio pubblico e religioni
Lezione del Prof. Rivetti
Slides a cura della Dott.ssa Palombarini
Lo «spazio pubblico»
-
Luogo fisico: la piazza in cui si concretizzano gli scambi di idee, in cui
ognuno può esprimere la propria opinione e ascoltare quella altrui;
-
Luogo virtuale: il world wide web, ove è teoricamente garantito a tutti il
libero accesso e dove tutti possono esprimere opinioni (es. in blog,
forum, chat);
-
Luogo simbolico delle libertà civili: libertà di manifestazione, di parola, di
espressione, di religione;
-
Sfera non statale: lo Stato è soltanto uno dei soggetti interessati;
-
Lo spazio pubblico è la sede in cui si sperimentano le tensioni e il
conflitto si trasforma in dibattito, dove viene messa in scena la
problematizzazione della vita sociale.
Lo spazio pubblico moderno
Nel corso di un lungo processo storico, si afferma la distinzione tra «pubblico»
e «privato»:
- con lo Stato moderno si afferma l’idea che ciò che è pubblico è relativo
alle istituzioni statali;
- mentre la società si definisce come una sfera privata, ben distinta dallo
Stato.
La post-modernità
Le condizioni sociali per un modello moderno di spazio pubblico appaiono oggi venute meno, con
la conseguente irruzione nello spazio pubblico di conflitti fino ad allora confinati nella sfera
privata, come quelli religiosi.
Si è parlato, a riguardo, di «rinascita delle religioni» nello spazio pubblico.
Cause:
- tramonto delle ideologie e crollo dei regimi;
- progresso economico e tecnologico;
- immigrazione, con conseguente mutamento della geografia religiosa in molte parti del
mondo;
La rapidità e l’ampiezza di queste trasformazioni hanno creato un senso di disorientamento e
fatto emergere il bisogno di una dimensione «locale», con le sue tradizioni, il suo linguaggio e
la sua storia particolari.
Conseguenze:
- molti Paesi da «religiosamente plurali» stanno diventando «multiculturali»;
- le religioni si presentano tra i nuovi attori dello spazio pubblico poiché costituiscono una
delle poche forze capaci di parlare il linguaggio delle identità collettive e di mobilitare un
numero consistente di persone.
Valore del simbolo
- dal greco συμβὰλλω, “mettere insieme”;
- capacità di sintetizzare messaggi e di comunicarli con
immediatezza;
- è strumento di richiamo identitario;
- unisce e divide: unisce i “partecipi” della stessa fede e li divide
dai “non partecipi”.
La Corte europea dei diritti dell’uomo
- È una corte internazionale istituita nel
1959 con sede a Strasburgo;
- Si pronuncia sui ricorsi su presunte
violazioni dei diritti stabiliti dalla
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo;
- Le sentenze sono vincolanti per gli Stati
interessati. Le decisioni di irricevibilità e
le sentenze emesse dalla Grande
Camera sono vincolanti e non possono
essere
appellate;
a
seguito
dell’emissione di una sentenza da parte
della Camera, invece, le parti posso
chiedere il riesame della decisione alla
Grande Camera.
La libertà religiosa nella Convenzione europea
dei diritti dell’uomo: l’art. 9
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il
culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla
legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della
morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Dahlab. c. Svizzera
(decisione 15 febbraio 2001)
-
Insegnante di una scuola pubblica elementare che, convertitasi all’islam,
indossa il velo nell’ambiente scolastico;
-
Il velo è un segno esteriore forte che contrasta con il messaggio di
tolleranza, rispetto per gli altri, e, soprattutto, l’uguaglianza e la non
discriminazione che tutti gli insegnanti in una società democratica devono
trasmettere ai loro allievi;
-
comportamento non compatibile con il carattere laico del sistema
scolastico statale, perché tale da proporre un modello ostensibile
d’identificazione imposto da un’insegnante agli studenti, soprattutto in un
sistema scolastico pubblico e laico.
Leyla Sahin c. Turchia
(sentenza 10 novembre 2005)
- Il regolamento dell’Università di Istanbul prevede il divieto per gli
studenti di indossare simboli religiosi, pena la rimozione degli stessi
dalle liste degli immatricolati e la conseguente impossibilità di
prendere parte ai corsi e di avere accesso agli esami;
- Tale limitazione è confermata da leggi, regolamenti ministeriali e
sentenze in tema di laicità;
- Sulla necessità della misura, deve essere riconosciuto allo Stato un
ampio margine di apprezzamento quando si trovano in gioco
questioni sulle relazioni tra Stato e religioni;
- Non è stato messo in pericolo il diritto all’istruzione della
studentessa poiché non è sostenibile che la stessa ignorasse le
regole dell’università.
Il “processo al crocifisso”: atto secondo
Lautsi c. Italia
Le violazioni lamentate dalla Sig.ra Lautsi:
- lesione del diritto dei genitori di assicurare ai propri figli un’educazione
ed un insegnamento conformi alle proprie convinzioni religiose e
filosofiche (articolo 2, Protocollo addizionale n. 1: lo Stato, nell’esercizio
delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento,
deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche);
- l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche crea una forte pressione
psicologica sugli alunni e mostra l’adesione da parte dello Stato ad una
confessione religiosa, in contrasto con il principio di laicità (art. 9 CEDU).
Sentenza 3 novembre 2009
- Il crocifisso è un simbolo religioso esteriore «forte»;
- l’esposizione del crocifisso viola il diritto dei genitori di educare i figli
secondo le loro convinzioni religiose;
- l’esposizione del crocifisso viola il diritto di libertà religiosa degli alunni che
professano altre religioni o che non ne professano alcuna;
- l’esposizione di un simbolo di una data confessione è incompatibile con il
dovere dello Stato di essere neutrale nell’esercizio della funzione pubblica.
Sentenza 18 marzo 2011
- La Corte deve rispettare il margine d’apprezzamento dello Stato circa il
ruolo che questo attribuisce alla religione, purché la scelta statale non
importi una forma di indottrinamento per gli studenti;
- il crocifisso è un simbolo religioso passivo, non pericoloso per l’equilibrio
psicologico degli alunni;
- la scuola pubblica in Italia ha carattere pluralista (es. non obbligatorietà
dell’insegnamento della religione cattolica, agli alunni non è vietato
portare il velo o altri simboli e indumenti aventi una connotazione
religiosa, sono previste soluzioni alternative per conciliare la frequenza
scolastica con le pratiche religiose minoritarie).
Simbolo forte vs. simbolo passivo
- simbolo religioso forte: non è necessario fornire la prova che
lo stesso abbia avuto un’influenza su coloro che ne hanno
subito l’ostensione; si pone l’attenzione al significato del
simbolo o, in altre parole, al portato simbolico del segno;
esso vale non per ciò che è ma per ciò che rappresenta
(approccio sostanzialistico);
- simbolo religioso passivo: incapace di fondare una
presunzione analoga, e pertanto esige la prova della
limitazione subita in concreto dai diritti altrui; la nozione
rimanda al significato non di ciò che è rappresentato con il
simbolo, ma alla sua semplice visibilità (approccio
formalistico).
Considerazioni conclusive
- Nell’analisi giuridica sulla presenza dei simboli
religiosi nello spazio pubblico si dovrebbe tenere
sempre conto dello specifico contesto nazionale
nel quale sono esibiti;
- La presenza di simboli religiosi nelle scuole
pubbliche è ammessa a condizione che non
implichi un effetto di indottrinamento e assicuri il
pluralismo religioso e ideologico.
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Il concetto di «spazio pubblico» - alfabetico dei docenti 2009