Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
APPRENDISTATO E FORMAZIONE:
IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
FRA ITALIA E SVIZZERA
Consiglio Sindacale Interregionale
Ticino Lombardia Piemonte
Séance du 22 février 2008 à Varese
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
Coordinatore svizzero per il riconoscimento dei diplomi
Aspetto giuridico
V o l e t
d e
c o o r d i n a t i o n
Paesi membri UE
Coordinazioni esterne
(art. 9 al. 2 Dir. 89/48/CEE)
Commissione Europea
Ufficio per l’integrazione
Ambasciata Svizzera
Vigilare sulla corretta
applicaizone delle
Direttive Europee
in Svizzera
ESTI
CDIP
Swisstopo
OFSP
Cantoni
Croce Rossa
CdC-CdS
OFFT
Coordinazioni interne
Coordinatore
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
Due sistemi di riconoscimento :
Sistema
Meccanismo
•
Le Direttive Europee riprese
nell’Accordo sulla Libera
Circolazione delle Persone
ALCP
Sistema reciproco, accordo
bilaterale
Diplomi IT → CH
Diplomi CH → IT
•
Articolo 69 dell’Ordinanza sulla
formazione professionale (art. 5
Ordinanza sulle Alte Scuole
Specializzate)
Sistema unilaterale
Diplomi IT → CH
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
ALCP
ALCP
Parte 1 : Libera circolazione
Parte 2 : sicurezza sociale
Parte 3 : riconoscimento dei Diplomi
Direttive
settoriali
Direttive
Generali
Farmacisti
OFSP
Medici + dentisti
OFSP
Infermieri
CRS
Veterinari
OFSP
Architetti
Cantons
Sages-femmes
CRS
Avvocati
Cantons
Dir. 89/48/CEE (alte scuole)
Dir. 92/51/CEE (1-3 anni di formazione)
Allegati C et D
Dir. 99/42/CE
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
ALCP
Nozione di professione regolamentata
Una professione è regolamentata quando è obbligatorio possedere un diploma determinato
per esercitarla.
Professioni regolamentate: medico, ottico, infermiere, insegnante, ingegnere-geometra,
ecc..
La ALCP si applica soltanto ai cittadini dell'Ue che vogliono esercitare in Svizzera
una professione regolamentata.
Professioni non regolamentate: cuoco, meccanico, ragioniere, rappresentante, ecc..
Per le professioni non regolamentate, o per i cittadini cittadini di Stato terzo, la legge
svizzera offre anche una possibilità di riconoscere il suo diploma. Questo
riconoscimento è quindi facoltativo.
Regolamentazione dell'esercizio della professione ≠ regolamentazione
della formazione
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
ALCP
Funzionamento del sistema generale:
Principio: fiducia reciproca nelle formazioni e
riconoscimento reciproco dei titoli. Quando una persona
può bene esercitare una professione regolamentata nel
suo Stato d'origine, deve potere esercitarla nello Stato
d'accoglienza.
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
ALCP
Misure di Compensazione
Se la formazione seguita nello Stato da origine differisce dalla
formazione imposta nello Stato d'accoglienza, quest'ultimo può
esigere misure di compensazione (tirocinio o prova attitudinale).
Lo stato d'accoglienza deve provare che la formazione differisce di ciò
che esige dai suoi connazionali
Lo stato d'accoglienza può inoltre esigere che il migrante porti la
prova della durata della formazione seguita, dal suo contenuto, ecc..
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
Art. 69 OFPr
Funzionamento del sistema svizzero :
Un riconoscimento è concesso se:
- La durata della formazione straniera è identica alla formazione
svizzera
- il contenuto è identico
- il livello è identico
- il settore straniero comporta un insegnamento teorico e pratico.
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
Art. 69 OFPr
Questo sistema si applica soltanto per i diplomidell’Ufficio Federale
della Formazione professionale :
-
Attestato, certificato federale di capacità
Brevetto federale e diploma
Maturità professionale
Diplomi SSS; Diplomi SUP.
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
Questo sistema si applica essenzialmente :
ALCP Accordi Libera Circolazione delle persone
-
Settore del lavoro sociale e della salute;
Ottici;
Maestri di sci;
Settore contabile (revisione delle società); Ecc..
Art. 69 OFPr Ordinanza sulla Formazione Profess.
- Settore della costruzione;
- Settore alberghiero, ristorazione, turismo;
- Vendita, marketing, informatica.
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
La direttiva 2005/36/CE
ALCP = accordo « statico »
30.9.05
7.9.05
Adozione
29.1.08
20.10.07
Termine di trasposizione
Corrente 2009
Direttiva effettiva in tutta l’UE
Pubblicazione
Negoziato della ripresa
Ev. 7.08
In mancanza di trasposizione entro il
termine prescritto, effetto diretto
Procedure interne
Eventuale termine di
trasposizione
Direttiva effettiva tra
CH e UE
Décision Comité mixte
Suisse - UE
Direttiva effettiva
Nuovo
Allegato III
ALCP
Decisione
Comitato
misto
Dipartimento federale dell‘economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT
La direttiva 2005/36/CE
In attesa della ripresa in Svizzera:
- Le vecchie direttive restano applicabili;
- Per la maggior parte dei casi, non si attendono problemi più gravi
d'applicazione, poiché la maggior parte delle norme è ripresa nel vecchio
sistema;
- La maggior parte delle modifiche riguarda le prestazioni di servizi; come la
maggior parte dei settori economici sono deregolamentati in Svizzera, i
fornitori della CE non dovrebbero essere ostruiti dal termine di ripresa
della direttiva 2005/36/CE.
- Eccezioni sono sempre possibili, soluzioni pragmatiche dovranno dunque
essere trovate a caso per caso.
Scarica

ALCP