IMU-TASI
sugli immobili strumentali delle imprese
Novità – Criticità - Proposte
Relatore
Dott. Vincenzo De Luca
Responsabile Settore Fiscalità di Impresa
Foggia, 10 giugno 2014
L’«esplosione» della fiscalità locale: I motivi
In materia fiscale, la questione cruciale su cui bisogna
intervenire
con
urgenza
è
quella
dell’incremento
«sproporzionato» della fiscalità locale, se è vero, come
sostiene la Corte dei Conti, che, negli ultimi venti anni, la
pressione fiscale complessiva - cresciuta dal 38% al 44% - è
imputabile per oltre i 4/5 alla dinamica delle entrate locali. E’
evidente, infatti, la mancanza di qualsiasi coordinamento fra
prelievo centrale e prelievo locale da cui deriva quel «circolo
vizioso» per cui lo Stato taglia i trasferimenti ma lascia
invariato il prelievo di sua competenza; gli enti locali - per
sopperire ai tagli dei trasferimenti - aumentano le aliquote dei
propri tributi, spesso anche in misura superiore a quanto
effettivamente occorra.
In tale contesto il combinato effetto IMU-TASI-TARI può avere un
impatto devastante sulle nostre imprese.
L’«esplosione» della fiscalità locale: I motivi
E quello che sostiene oggi la Corte dei Conti, lo diceva Luigi
Einaudi, già nel 1946, alla Costituente:
«L’amministratore del Comune concepisce il diritto di giungere
fino ad un certo limite come un dovere di giungervi, tanto più
che la spinta a spendere c’è sempre, quando esiste la
possibilità di tassare.».
(Luigi Einaudi - Seconda Sottocommissione per la Costituzione Assemblea Costituente - 31 luglio 1946).
Come dire: Se si dà ai Comuni un’aliquota tributaria da
governare fra un minimo e un massimo, gli amministratori locali
si fanno da sempre un dovere di raggiungere il massimo.
Riordino della tassazione locale: La nuova
«Imposta Unica Comunale» (IUC)
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la nuova
«Imposta Unica Comunale» (IUC).
La «IUC» si fonda su due presupposti impositivi:
• il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore;
• il secondo, collegato all’erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali.
(Segue)
Riordino della tassazione locale: La nuova
«Imposta Unica Comunale»
La «IUC» si compone:
1. dell’IMU, imposta di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore dell’immobile, ad esclusione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze;
2. della TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
3. della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore dell’immobile.
(Segue)
IMU (Imposta sugli immobili)
A decorrere dal 2014, l’IMU non è più dovuta per le
abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione
dei seguenti fabbricati:
-
abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1);
-
abitazioni in ville (categoria catastale A/8);
-
castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
(categoria catastale A/9).
(Segue)
IMU (Imposta sugli immobili)
L’IMU, invece, continuerà ad essere dovuta - oltre che per
le altre abitazioni - anche per gli immobili strumentali
delle imprese (i fabbricati classificati nei gruppi catastali
C e D), quali, ad esempio:
- Negozi e botteghe (categoria catastale C/1);
- Magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2);
- Laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3);
- Stabilimenti balneari (categoria catastale C/5);
(Segue)
IMU (Imposta sugli immobili)
- Opifici (categoria catastale D/1);
- Alberghi e pensioni (categoria catastale D/2);
- Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli
(categoria catastale D/3);
- Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
una attività commerciale (categoria catastale D/8);
- Residence (categoria catastale D/10).
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
La normativa
1. L’aliquota di base dell’IMU.
• L’aliquota di base dell’IMU è pari al 7,6 per mille.
• I Comuni possono aumentarla o diminuirla fino a 0,3
punti percentuali.
• Pertanto, la predetta aliquota di base potrà oscillare da
un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per
mille.
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
La normativa
2. La facoltà concessa ai Comuni di ridurre l’aliquota
di base per gli immobili strumentali delle imprese.
Ai Comuni è concessa «la facoltà» di «ridurre»
l’aliquota di base (pari al 7,6 per mille) fino al 4 per
mille, per gli immobili relativi alle imprese commerciali
e per quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni.
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
La normativa
3.
La facoltà concessa ai Comuni di ridurre l’aliquota
di base
per
gli
immobili
strumentali
delle
imprese:
L’interpretazione dell’IFEL.
Al riguardo, vorrei ricordare l’interpretazione data dall’IFEL, la
Fondazione Studi dell’ANCI, che - in merito alla «manovrabilità»
delle aliquote IMU da parte dei Comuni - ha sostenuto che appare
incoerente «qualsiasi ipotesi di penalizzazione degli immobili di
cui la legge prevede espressamente soltanto la facoltà di
riduzione e quindi indica l’opportunità di un’agevolazione: è il
caso degli immobili dati in affitto o di quelli posseduti da
imprese, che in caso di differenziazione di aliquote dovrebbero
mantenersi su un livello almeno non superiore all’aliquota
ordinaria adottata dal Comune.».
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
La normativa
4.
La facoltà concessa ai Comuni di ridurre l’aliquota
di base
per gli immobili strumentali delle
imprese:
L’interpretazione dell’IFEL.
Alla luce di tale interpretazione, si può fondatamente
ritenere che il legislatore abbia voluto individuare
nell’aliquota di base del 7,6 per mille, un livello massimo di
aliquota, applicabile a tutte le fattispecie per le quali la
norma consente una riduzione dell’aliquota di base stessa.
Ed è, appunto, il caso specifico degli immobili strumentali
delle imprese, laddove, per espressa norma di legge, è
prevista, come abbiamo visto, la sola «facoltà» di riduzione
dell’aliquota al 4 per mille.
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Come hanno deliberato i Comuni
Come hanno deliberato i Comuni nel 2013: La nostra
indagine.
Da un’indagine da noi effettuata è risultato che i
Comuni, lo scorso anno - nel deliberare le aliquote
definitive - nella quasi totalità dei casi, hanno fatto
ampio ricorso alle maggiorazioni consentite dalla legge
e, pertanto, l’aliquota sugli immobili strumentali
all’esercizio dell’attività economica, è risultata ben
superiore all’aliquota base del 7,6 per mille, arrivando
a toccare, in molti casi, il valore massimo del 10,6 per
mille.
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Come hanno deliberato i Comuni
In pratica, ciò che è emerso con evidenza è come l’IMU,
in termini unitari, abbia inciso, particolarmente, sui
settori della produzione e dei servizi che non hanno
beneficiato, in alcun modo, di qualche attenuazione
dell’imposta, né in fase di determinazione della base
imponibile da parte dello Stato, né in fase di
determinazione delle aliquote da parte dei Comuni. Si è,
anzi, stimato che questi ultimi, come detto, si sono
avvalsi - nella quasi totalità - della facoltà loro concessa
di aumentare l’aliquota ordinaria, soprattutto, per gli
uffici, i negozi e le botteghe, gli alberghi, i laboratori
artigianali, applicando un’aliquota media su base
nazionale stimabile intorno al 9 per mille.
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
1. L’IMU quale imposta sul patrimonio: Esclusione
degli immobili strumentali dall’imposta.
Se l’IMU è una imposta sul patrimonio, la nostra prima
proposta è quella di escludere dall’imposizione tutti gli
immobili strumentali all’attività d’impresa, in quanto si
tratta di beni che non rappresentano una forma di
accumulo di patrimonio.
Al riguardo, abbiamo sottolineato che tali beni subiscono
già una tassazione attraverso il loro concorso alla
produzione del reddito d’impresa.
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
2. Attenuazione dell’impatto dell’imposta: Riduzione
alla metà dell’aliquota IMU sugli immobili strumentali
delle imprese.
La nostra seconda proposta - alternativa alla prima - è
finalizzata ad attenuare l’impatto dell’IMU sugli
immobili strumentali delle imprese e consiste nella
riduzione dell’aliquota base alla metà per i predetti
immobili.
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
Tale proposta - che riprende, in pratica, l’impianto
normativo prospettato dal primo Schema del Decreto
legislativo sul «Federalismo fiscale municipale», che
prevedeva, per gli immobili in questione, il
dimezzamento obbligatorio dell’aliquota di base IMU –
garantisce, in ogni caso, la potestà regolamentare dei
Comuni di poter aumentare o diminuire, sino a 0,3 punti
percentuali, l’aliquota base del 7,6 per mille.
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
A titolo di esempio, con l’accoglimento della nostra
proposta emendativa, nella peggiore delle ipotesi, si
verificherebbe la seguente situazione:
› Il Comune X delibera di aumentare l’aliquota base di 0,3
punti percentuali, come previsto dalla legge,
portandola dal 7,6 per mille al 10,6 per mille.
› Tale aliquota «maggiorata», in ogni caso, per gli
immobili relativi all’esercizio di impresa, sarebbe
ridotta alla metà, gravando, in pratica, sull’impresa
«solo» per il 5,3 per mille.
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
3. Attenuazione dell’impatto dell’imposta: Deducibilità
dell’IMU sugli immobili strumentali delle imprese dalle
imposte sui redditi.
Sempre al fine di attenuare l’impatto dell’IMU sugli immobili
strumentali delle imprese, la nostra terza proposta è quella di
rendere deducibile l’IMU dal reddito d’impresa determinato
ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell’Irap.
Ciò in quanto l’imposta, gravando su immobili strumentali
all’esercizio dell’attività economica, rappresenta un costo
inerente di cui, quindi, deve essere riconosciuta la piena
deducibilità.
(Segue)
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
Questa ipotesi trova sostegno nel ritenere l’IMU - come fa una parte
della dottrina - non un’imposta sul patrimonio, ma un’imposta sui
servizi locali e, quindi, un costo inerente all’attività economica
esercitata.
Inoltre, la diversa «natura giuridica» dell’imposta obbliga ad una
«revisione» di tutti gli altri tributi locali (quali, ad esempio, la
TASI), al fine di evitare ingiustificate duplicazioni d’imposta.
Ma, soprattutto, la modifica della «natura giuridica» dell’imposta
porta a determinarla in base agli effettivi servizi ricevuti dagli enti
locali e non in base ad astratti criteri patrimonialistici.
Rientra, infine, in un processo di semplificazione impositiva ed
amministrativa: «Un’unica imposta sui servizi in luogo di tante».
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese
Le proposte di «Confcommercio» per modificare la normativa
Ebbene, con la legge di stabilità 2014, questa nostra proposta è
stata, parzialmente, accolta.
Infatti, a decorrere dal 2013, l’IMU sugli immobili strumentali delle
imprese è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires)
nella misura:
• del 30%, per il periodo d’imposta 2013;
• del 20%, per i periodi d’imposta successivi.
L’imposta resta, invece, indeducibile ai fini dell’Irap.
Ricordo che nella prima bozza del Disegno di legge di stabilità, era
previsto che, a decorrere dal 2014, l’IMU relativa ai predetti
immobili fosse deducibile dall’Irpef e dall’Ires nella misura del 50%
dell’imposta corrisposta.
TASI: «I conti non tornano»
Dalla Relazione Tecnica alla legge di stabilità 2014:
• «Applicando l’aliquota dell’1 per mille, si stima un
gettito annuo TASI di circa 3.764 milioni di euro.».
• L’abrogazione dell’IMU sull’abitazione principale
«produce effetti negativi sul gettito dei Comuni per un
importo complessivo di circa 3.764 milioni di euro dal
2014.».
(Segue)
TASI: «I conti non tornano»
Ma se consideriamo che, per l’anno 2014, è stata concessa
ai Comuni la facoltà di aumentare l’aliquota TASI dello 0,8
per mille per finanziare le detrazioni sulle abitazioni
principali, e che, «nell’ipotesi estrema in cui tutti i
Comuni deliberassero l’incremento massimo consentito
(ulteriore 0,8 per mille), si otterrebbe un ulteriore
gettito TASI stimabile, in proporzione alle quantificazioni
indicate nella Relazione Tecnica allegata alla legge di
stabilità 2014, in oltre 3 miliardi di euro.». (Tratto dal
Dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei
Deputati).
(Segue)
TASI: «I conti non tornano»
In pratica, a fronte di una riduzione di tasse per
circa 3,8 miliardi di euro, c’è un incremento di
imposizione di circa 6,8 miliardi di euro.
L’abrogazione dell’IMU sull’abitazione principale,
che secondo il Governo avrebbe dovuto
comportare una riduzione della pressione fiscale
sui contribuenti, con l’introduzione della TASI, si
traduce, invece, in un consistente incremento
della tassazione locale su cittadini ed imprese.
Ecco perché «i conti non tornano».
TASI: La normativa
A decorrere dal 2014, è stata introdotta la TASI, la nuova tassa sui servizi
indivisibili dei Comuni.
Il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte nonché
di aree edificabili, a qualunque uso adibiti.
Sono, pertanto, soggetti passivi della TASI i proprietari ed i titolari di diritti
reali di godimento sugli immobili, nonché i detentori degli immobili a qualsiasi
titolo (ad esempio, i locatari ed i comodatari).
Nel caso in cui gli immobili siano occupati da soggetti diversi dai proprietari o
dai titolari di diritti reali di godimento, questi ultimi e gli occupanti sono
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, nelle seguenti misure, stabilite
dai Comuni nei regolamenti:
• gli occupanti dovranno versare una quota compresa tra il 10% ed il 30%
dell’imposta dovuta;
• la restante quota sarà a carico dei proprietari.
TASI: La normativa
La base imponibile per calcolare la TASI è la stessa dell'IMU,
cioè, la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per gli
appositi coefficienti.
L'aliquota di base è pari all'1 per mille ed i Comuni hanno la
facoltà di «azzerare» del tutto il tributo.
L'aliquota massima per il 2014 è stabilita nella misura del 2,5
per mille, ma - relativamente allo stesso anno 2014 - è stata
concessa ai Comuni la facoltà di aumentare l’aliquota TASI dello
0,8 per mille, con l’obbligo di destinare il relativo gettito alle
detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari
ad esse equiparate, tali da generare effetti equivalenti od
inferiori a quelli dell’IMU corrisposta nel 2012.
TASI: La normativa
Tale maggiorazione - introdotta dal D.L. n. 16 del 2014, a
seguito di un accordo tra ANCI e Governo per finanziare le
detrazioni TASI sulla «prima casa» - determinerà,
sicuramente, un aggravio impositivo sugli immobili
strumentali delle imprese.
Infatti, la somma delle aliquote IMU-TASI massima, pari al
10,6 per mille - prevista dalla legge di stabilità 2014,
quale «clausola di salvaguardia» per non incrementare,
ulteriormente, la pressione fiscale sui contribuenti – potrà,
ora, salire fino all’11,4 per mille per «seconde case» ed
immobili strumentali delle imprese.
IMU-TASI: L’impatto sugli immobili strumentali delle imprese
Al riguardo - al fine di effettuare una prima stima dell’impatto sugli
immobili strumentali delle imprese del combinato effetto IMU-TASI abbiamo eseguito un’elaborazione su dieci città campione (Milano,
Torino, Venezia, Firenze, Perugia, Rimini, Roma, Napoli, Lecce e
Palermo), considerando la somma delle aliquote IMU-TASI massima
dell’11,4 per mille.
Dall’analisi dei dati emerge che nei Comuni che nel 2013 hanno
deliberato l’aliquota massima IMU del 10,6 per mille, l’incremento di
prelievo, dovuto all’introduzione della TASI, nel 2014 sarà pari al
7,5%.
Nei Comuni, invece, che nel 2013 hanno deliberato l’aliquota base IMU
del 7,6 per mille (ad esempio, Roma per i negozi o Venezia per gli
alberghi), il combinato effetto IMU-TASI determinerà nel 2014 un
incremento di imposta pari al 50%.
(Segue)
IMU-TASI: L’impatto sugli immobili strumentali delle imprese
Ad esempio:
•
a Milano, un supermercato di 300 mq., passerebbe dai 9.831 euro di IMU
del 2013, ai 10.573 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 742
euro;
•
a Torino, una pizzeria di 200 mq., passerebbe dai 2.623 euro di IMU del
2013, ai 2.821 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 198 euro;
•
a Venezia, un albergo di medie dimensioni, passerebbe dai 25.467 euro di
IMU del 2013, ai 38.200 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di
12.733 euro;
•
a Firenze, un ristorante di 200 mq., passerebbe dai 7.387 euro di IMU del
2013, agli 8.097 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 710
euro;
•
a Perugia, un bar di 100 mq., passerebbe dai 1.283 euro di IMU del 2013,
ai 1.380 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 97 euro;
(Segue)
IMU-TASI: L’impatto sugli immobili strumentali delle imprese
•
a Rimini, un albergo di medie dimensioni, passerebbe dai 6.532 euro di
IMU del 2013, ai 7.521 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di
989 euro;
•
a Roma, un ristorante di 200 mq., passerebbe dai 3.518 euro di IMU del
2013, ai 5.278 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 1.760
euro;
•
a Napoli, una pescheria di 100 mq., passerebbe dai 2.156 euro di IMU del
2013, ai 2.319 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 163 euro;
•
a Lecce, un bar di 100 mq., passerebbe dai 1.575 euro di IMU del 2013, ai
1.694 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 119 euro;
•
a Palermo, una pasticceria di 100 mq., passerebbe dai 1.739 euro di IMU
del 2013, ai 1.870 euro di IMU-TASI del 2014, con un incremento di 131
euro.
Di seguito, si riportano le tabelle con i dati dell’elaborazione differenziati per
attività economica.
IMU-TASI: L’impatto sugli immobili strumentali delle imprese
IMPATTO DELL'IMU E DELLA TASI SU ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DEL TERZIARIO IN ALCUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (in euro)
ATTIVITA'
Locale di 30 mq (es.
tabaccheria)
Locale di 100 mq (es. bar,
pasticceria, pescheria,..)
Locale di 200 mq (es. ristorante,
pizzeria, …)
Locale di 300 mq (es.
supermercato, …)
Albergo di medie dimensioni*
ATTIVITA'
Locale di 30 mq (es.
tabaccheria)
Locale di 100 mq (es. bar,
pasticceria, pescheria,..)
Locale di 200 mq (es. ristorante,
pizzeria, …)
Locale di 300 mq (es.
supermercato, …)
Albergo di medie dimensioni*
IMU
2013**
MILANO
IMU+TASI DIFFERENZA
2014
2014-2013
DIFFERENZA
IN %
IMU
2013**
TORINO
VENEZIA
IMU+TASI DIFFERENZA DIFFERENZA IMU IMU+TASI DIFFERENZA DIFFERENZA
2014
2014-2013
IN %
2013**
2014
2014-2013
IN %
983
1.057
74
7,5%
394
423
30
7,5%
688
740
52
7,5%
3.277
3.524
247
7,5%
1.312
1.411
99
7,5%
2.292
2.465
173
7,5%
6.554
7.048
495
7,5%
2.623
2.821
198
7,5%
4.585
4.931
346
7,5%
9.831
10.573
742
7,5%
3.935
4.232
297
7,5%
6.877
7.396
519
7,5%
46.786
50.317
3.531
7,5%
22.478
24.175
1.696
7,5%
25.467
38.200
12.733
50,0%
IMU
2013**
FIRENZE
IMU+TASI DIFFERENZA
2014
2014-2013
DIFFERENZA
IN %
IMU
2013**
PERUGIA
RIMINI
IMU+TASI DIFFERENZA DIFFERENZA IMU IMU+TASI DIFFERENZA DIFFERENZA
2014
2014-2013
IN %
2013**
2014
2014-2013
IN %
1.108
1.215
107
9,6%
385
414
29
7,5%
578
665
88
15,2%
3.693
4.048
355
9,6%
1.283
1.380
97
7,5%
1.926
2.218
292
15,2%
7.387
8.097
710
9,6%
2.566
2.759
194
7,5%
3.853
4.436
584
15,2%
11.080
12.145
1.065
9,6%
3.849
4.139
290
7,5%
5.779
6.655
876
15,2%
24.882
26.760
1.878
7,5%
14.675
15.783
1.108
7,5%
6.532
7.521
990
15,2%
IMU-TASI: L’impatto sugli immobili strumentali delle imprese
ATTIVITA'
Locale di 30 mq (es.
tabaccheria)
Locale di 100 mq (es. bar,
pasticceria, pescheria,..)
Locale di 200 mq (es. ristorante,
pizzeria, …)
Locale di 300 mq (es.
supermercato, …)
Albergo di medie dimensioni*
ATTIVITA'
Locale di 30 mq (es.
tabaccheria)
Locale di 100 mq (es. bar,
pasticceria, pescheria,..)
Locale di 200 mq (es. ristorante,
pizzeria, …)
Locale di 300 mq (es.
supermercato, …)
Albergo di medie dimensioni*
IMU+TASI
2014
ROMA
DIFFERENZA
2014-2013
528
792
264
50,0%
647
696
49
7,5%
473
508
36
7,5%
1.759
2.639
880
50,0%
2.156
2.319
163
7,5%
1.575
1.694
119
7,5%
3.518
5.278
1.759
50,0%
4.313
4.638
325
7,5%
3.150
3.388
238
7,5%
5.278
7.917
2.639
50,0%
6.469
6.957
488
7,5%
4.726
5.082
357
7,5%
34.623
37.236
2.613
7,5%
26.085
28.054
1.969
7,5%
3.923
4.219
296
7,5%
IMU
2013**
IMU
2013**
PALERMO
IMU+TASI DIFFERENZA
2014
2014-2013
DIFFERENZA
IN %
IMU
2013**
NAPOLI
IMU+TASI DIFFERENZA DIFFERENZA
IMU
2014
2014-2013
IN %
2013**
IMU+TASI
2014
LECCE
DIFFERENZA DIFFERENZA
2014-2013
IN %
DIFFERENZA
IN %
522
561
39
7,5%
1.739
1.870
131
7,5%
3.478
3.740
262
7,5%
5.217
5.611
394
7,5%
21.581
23.209
1.629
7,5%
Fonte: elaborazioni Confcommercio su dati MEF
Note
* La dimensione e il valore catastale dell'albergo sono relative a quelle medie della città capoluogo e pertanto differiscono da provincia a provincia.
** L'aliquota IMU in vigore nel 2013 era del 1,06% nelle città di Palermo, Lecce, Napoli, Torino, Milano, Perugia, Venezia (solo per i negozi), Roma (solo per gli alberghi), Firenze (solo per
gli alberghi); dello 0,99% a Rimini; dello 0,76% per i negozi di Roma e per gli alberghi di Venezia; del 1,04% per i negozi di Firenze.
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per ridurre l’impatto dell’imposta sulle imprese
1. Esclusione degli immobili strumentali delle imprese
dalla TASI.
La nostra prima proposta è quella di escludere gli immobili
strumentali delle imprese dalla TASI in quanto riteniamo
che i servizi indivisibili dei Comuni siano già finanziati
dall’IMU corrisposta dalle imprese.
Non si può, infatti, finanziare il costo degli stessi servizi
con due imposte – IMU e TASI - che hanno la medesima
base imponibile e che gravano sugli stessi beni. Ciò
comporta una duplicazione di imposta che potrebbe dar
luogo a rilievi di illegittimità.
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per ridurre l’impatto dell’imposta sulle imprese
2. Esclusione degli immobili strumentali delle imprese
dall’incremento dell’aliquota TASI.
La nostra seconda proposta – alternativa alla prima - è
quella di escludere gli immobili strumentali delle imprese
dalle fattispecie per le quali i Comuni hanno la facoltà di
deliberare un incremento dell’aliquota TASI dello 0,8 per
mille.
Per tali immobili resterebbe, pertanto, valida la «clausola
di salvaguardia» prevista dalla legge di stabilità 2014,
secondo cui la somma delle aliquote IMU-TASI massima non
possa essere superiore al 10,6 per mille (in luogo dell’11,4
per mille).
TASI: Gli adempimenti a carico dei contribuenti
Gli adempimenti a carico dei contribuenti.
Circa gli adempimenti a carico dei contribuenti, la
normativa originaria della TASI poteva dare vita ad una
«tassa dagli ottomila volti» in quanto lasciava piena
discrezionalità ad ogni singolo Comune di stabilire i termini
di versamento dell’imposta.
(Segue)
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per semplificare gli adempimenti
Modalità di versamento della TASI a regime.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti,
abbiamo proposto che le scadenze per il versamento della TASI fossero
le medesime di quelle previste per l'IMU (ossia, pagamento mediante
due rate semestrali da versarsi entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di
ciascun anno).
Inoltre, al fine di semplificare le modalità di calcolo della tassa,
abbiamo proposto che il versamento della prima rata fosse eseguito
sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni
nell’anno precedente, mentre il saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno fosse eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali
pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze entro il
termine del 28 ottobre di ciascun anno.
(Segue)
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per semplificare gli adempimenti
Ebbene, in sede di conversione in legge del D.L. n.
16 del 2014, le nostre proposte sono state accolte
ed ora sono legge.
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per semplificare gli adempimenti
Previsione di un
dichiarazione TASI.
modello
ministeriale
per
la
Sempre al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei
contribuenti, in merito alla modulistica per la
dichiarazione TASI, riteniamo fondamentale la previsione
di un unico modello valido, obbligatoriamente, per tutti i
Comuni ed approvato con un apposito decreto ministeriale.
A tal fine abbiamo presentato un emendamento che
garantisce - analogamente a quanto avviene per la
dichiarazione IMU - l’unitarietà del modello su base
nazionale.
TASI: Le modalità di calcolo della TASI per il 2014
Le modalità di calcolo della TASI per il 2014.
Circa le modalità di calcolo della TASI per il 2014, la normativa
prevedeva che:
• Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento
della prima rata della TASI fosse eseguito, entro il 16 giugno 2014,
applicando l’aliquota base dell’1 per mille, salvo il caso in cui i
Comuni avessero deliberato, entro il 23 maggio 2014, un’aliquota
diversa (ed entro il 31 maggio 2014, fossero pubblicate nel sito
internet del Dipartimento delle finanze le relative deliberazioni). Il
versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,
invece, dovrà essere eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre
2014, sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni.
(Segue)
TASI: Le modalità di calcolo dell’imposta per il 2014
• Per le abitazioni principali, il versamento dell’imposta
fosse eseguito in un’unica rata, entro il 16 dicembre
2014, salvo il caso in cui i Comuni avessero deliberato,
entro il 23 maggio 2014, le aliquote e le detrazioni
d’imposta (ed entro il 31 maggio 2014, fossero
pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle
finanze le relative deliberazioni). In tal caso, il
versamento della prima rata della TASI doveva essere
eseguito, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle
aliquote deliberate dai Comuni.
(Segue)
TASI: Le modalità di calcolo dell’imposta per il 2014
Con queste modalità di calcolo dell’imposta per il 2014, si
sarebbe verificato il caso «paradossale» che nei Comuni
che nel 2013 hanno deliberato un’aliquota IMU del 10,6
per mille e non abbiano deliberato l’aliquota TASI entro il
23 maggio 2014, le imprese avrebbero pagato un acconto
IMU pari al 5,3 per mille (50% del 10,6 per mille) ed un
acconto TASI pari allo 0,5 per mille (50% dell’1 per mille).
L’acconto, pertanto, sarebbe stato calcolato su
un’«aliquota teorica» dell’11,6 per mille (10,6+1),
superiore al limite massimo imposto dalla legge della
somma delle aliquote IMU-TASI dell’11,4 per mille.
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per semplificare il versamento dell’imposta per il 2014
1. Versamento per l’anno 2014 della TASI in un’unica rata.
E’ evidente - con riferimento al versamento della prima rata della TASI
per il 2014 - che il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data
di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote (31
maggio 2014) e la data di versamento dell’imposta (16 giugno 2014),
avrebbe creato notevoli ed insuperabili disagi, sia ai contribuenti sia ai
soggetti che prestano assistenza fiscale, nell’affannosa ricerca delle
informazioni necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbligo tributario,
venendo meno, di conseguenza, ai principi di certezza del diritto e di
tutela del contribuente.
Pertanto, al fine di semplificare il versamento dell’imposta da parte
dei contribuenti, abbiamo proposto, in primis, che, per il 2014, il
versamento della TASI sia eseguito in un’unica rata, entro il termine
del 16 dicembre 2014.
TASI: Le proposte di «Confcommercio»
per semplificare il versamento dell’imposta per il 2014
2. Non sanzionabilità degli omessi od insufficienti
versamenti della prima rata TASI per il 2014.
In alternativa, abbiamo proposto - esclusivamente per il
versamento relativo alla prima rata della TASI per il 2014 la non applicazione di sanzioni ed interessi in tutte le
ipotesi in cui il versamento sia, comunque, eseguito entro
il termine di scadenza del pagamento della seconda rata
della TASI per il 2014, ossia entro il 16 dicembre 2014.
TASI: Cosa ha deciso il Governo circa il versamento
dell’imposta per il 2014
Proroga del versamento della prima rata della TASI: Accolte solo in
parte le nostre richieste.
Accogliendo solo in parte le nostre richieste, manifestate anche in una
lettera ufficiale inviata lo scorso 14 maggio al Ministro dell’Economia e
delle Finanze nonché al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Governo ha deciso che nei Comuni che, entro il 23
maggio 2014, non hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il
pagamento della prima rata della TASI è prorogata dal 16 giugno 2014
al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare, entro il 10
settembre 2014, le aliquote e le detrazioni. Qualora i Comuni non
deliberino entro tale termine, l’imposta sarà versata in un’unica rata,
entro il 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota base dell’1 per mille.
Per i Comuni che, invece, hanno deliberato entro il predetto termine
del 23 maggio, la scadenza per il versamento della prima rata della
TASI resta confermata al 16 giugno 2014.
Cosa si può e si deve ancora fare «insieme»
Alla luce dell’analisi svolta e dei dati emersi dalla nostra elaborazione
sull’impatto del combinato effetto IMU-TASI sugli immobili strumentali
all’attività di impresa, appare evidente che si tratta di una vera e propria
«stangata» per le PMI.
E’ necessario, però, che ora la «partita» si giochi, contemporaneamente,
su due «tavoli»:
• a «livello istituzionale», «Confcommercio» proseguirà, con decisione,
nell’«azione» di modifica delle norme «istitutive» dell’IMU e della TASI, sia
per ridurne l’impatto impositivo sulle nostre imprese sia per semplificarne
gli adempimenti a loro carico;
• a «livello locale», occorre che i Comuni, nell’ambito dei nuovi regolamenti
per l’applicazione dell’IMU e della TASI, prevedano, necessariamente,
alcune misure che consentano di «mitigare» gli effetti distorsivi di tali
imposte sulle piccole e medie imprese, per renderle meno gravose e più
eque. E qui, è necessaria l’«azione» decisa delle Associazioni territoriali.
Cosa si può e si deve ancora fare «insieme»
1. Alcune delle «misure» che si potrebbero proporre ai Comuni in
materia di IMU.
• «Mutuare» a livello locale la nostra proposta emendativa di
riduzione alla metà dell’aliquota di base per gli immobili
strumentali all’attività di impresa.
• Portare all’attenzione dei Comuni e sostenere l’interpretazione data
dall’IFEL in merito alla «non applicabilità» agli immobili posseduti
dalle imprese della «maggiorazione» dell’aliquota di base (7,6 per
mille).
• Applicazione di un’aliquota ridotta al minimo (4 per mille), per i
primi 3 anni, per gli immobili delle PMI di nuova costituzione
(«start-up»).
• Applicazione di un’aliquota ridotta rispetto all’aliquota base del 7,6
per mille per i locali ubicati nei centri storici ed adibiti ad attività
d’impresa.
Cosa si può e si deve ancora fare «insieme»
2. Alcune delle «misure» che si potrebbero proporre ai Comuni in
materia di TASI.
• «Mutuare» a livello locale la nostra proposta emendativa di esclusione
degli immobili strumentali delle imprese dalla TASI in quanto, come detto,
riteniamo che i servizi indivisibili dei Comuni siano già finanziati dall’IMU
corrisposta dalle imprese (Modena, ad esempio, lo ha fatto, riducendo,
peraltro, l’aliquota IMU su tali immobili dal 10,1 per mille del 2013 all’8,6
per mille del 2014).
• «Mutuare» a livello locale la nostra proposta emendativa di esclusione
degli immobili strumentali delle imprese dalle fattispecie per le quali i
Comuni hanno la facoltà di deliberare un incremento dell’aliquota TASI
dello 0,8 per mille. Per tali immobili resterebbe, pertanto, valida la
«clausola di salvaguardia» prevista dalla legge di stabilità 2014, secondo
cui la somma delle aliquote IMU-TASI massima non possa essere superiore al
10,6 per mille (in luogo dell’11,4 per mille).
(Segue)
Cosa si può e si deve ancora fare «insieme»
2. Alcune delle «misure» che si potrebbero proporre ai
Comuni in materia di TASI.
• Applicazione dell’aliquota «zero», per i primi 3 anni, per gli
immobili delle PMI di nuova costituzione («start-up»).
• Applicazione dell’aliquota «zero» per i locali ubicati nei
centri storici ed adibiti ad attività d’impresa.
Cosa si può e si deve ancora fare «insieme»
3. Alcune delle «misure» che si potrebbero proporre ai Comuni in
materia di IMU+TASI.
• Applicazione di un’aliquota complessiva IMU-TASI non superiore
all’8,6 per mille, data dalla somma dell’aliquota base IMU (7,6 per
mille) e dell’aliquota base TASI (1 per mille).
N.B. Nella combinazione delle due aliquote, è conveniente mantenere
più bassa l’aliquota IMU (rispetto all’aliquota base), e più alta
l’aliquota TASI (sempre rispetto all’aliquota base), in quanto l’IMU è
deducibile dall’Irpef/Ires nella misura del 20% (dal 2014), mentre la
TASI è totalmente deducibile.
Ad esempio:
• Aliquota IMU: 6,1 per mille.
• Aliquota TASI: 2,5 per mille.
Cosa si può e si deve ancora fare «insieme»
Come si può notare, si tratta di richieste che mirano,
esclusivamente, a ridurre l’impatto, eccessivamente
gravoso, del combinato effetto IMU-TASI sulle imprese
ed a favorire quelle realtà economiche che possono
contribuire a creare nuove opportunità di crescita e di
lavoro e ad evitare che una fiscalità locale, divenuta
ormai insostenibile, costringa moltissime delle nostre
imprese a chiudere i «battenti».
Cosa scriveva Luigi Einaudi nel 1922
«Il peggio è la mancanza di coordinazione fra imposta
ed imposta, fra imposta e sovrimposta. Ognuna fa da sé
ed ognuna punta verso l’alto, senza preoccuparsi se la
somma non diventi assurda (…). Bisogna farla finita a
ogni costo con il brutto vezzo di creare imposte dalle
denominazioni più stravaganti e a beneficio degli enti
più inverosimili. Le imposte debbono essere poche,
semplici, senza addizionali, senza imbrogli.». (Tratto
da «Semplificare e ridurre», Luigi Einaudi, «Corriere
della Sera» del 7 marzo 1922).
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IMU-TASI sugli immobili strumentali delle imprese. Novità