IMPERO E CITTA’
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
In nome del Signore e del Salvatore nostro Gesù
Cristo. Io Daiberto, sebbene indegno per
provvidenza divina vescovo dei Pisani, con
accanto a me in qualità di soci gli uomini forti e
saggi Pietro visconte, Rolando e Stefano,
Guinezone, Mariniano e Alberto, considerando
l'antica pestilenza della superbia della città di
Pisa, dove accadevano quotidianamente
numerosissimi omicidi, spergiuri e incesti,
principalmente in occasione della distruzione di
domus, e altri numerosi delitti, ……………….
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
, col
consenso degli uomini suddetti, stabilisco e
impongo fermamente a tutti gli abitanti di Pisa,
dei borgi e di Chinzica, in nome del giuramento
che avete fatto, che nessuno impedisca ad altri
in alcun modo di costruire o restaurare una
domus alta come la torre di Stefano figlio di
Baldovino e di Lamberto; per quelli che abitano a
Chinzica, alta come la torre più alta di Guinizone
figlio di Gontolino, né impedisca di farlo con
qualche malvagia intenzione sul terreno di sua
proprietà o che tiene come suo,
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
eccetto che colui, che vuole impedire che
ciò sia fatto, possa mostrare che il
terreno è suo e non di colui che lo tiene,
ed eccetto ai capi del ponte. E in terra
ecclesiastica nessuno impedisca di
costruire una domus alle altezze
stabilite. (..)
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
In nome del Signore e del Salvatore nostro Gesù Cristo. Io Daiberto,
sebbene indegno per provvidenza divina vescovo dei Pisani, con accanto a
me in qualità di soci gli uomini forti e saggi Pietro visconte, Rolando e
Stefano, Guinezone, Mariniano e Alberto, considerando l'antica
pestilenza della superbia della città di Pisa, dove accadevano
quotidianamente numerosissimi omicidi, spergiuri e incesti,
principalmente in occasione della distruzione di domus, e altri numerosi
delitti, col consenso degli uomini suddetti, stabilisco e impongo
fermamente a tutti gli abitanti di Pisa, dei borgi e di Chinzica, in nome
del giuramento che avete fatto, che nessuno impedisca ad altri in alcun
modo di costruire o restaurare una domus alta come la torre di Stefano
figlio di Baldovino e di Lamberto; per quelli che abitano a Chinzica, alta
come la torre più alta di Guinizone figlio di Gontolino, né impedisca di
farlo con qualche malvagia intenzione sul terreno di sua proprietà o che
tiene come suo, eccetto che colui, che vuole impedire che ciò sia fatto,
possa mostrare che il terreno è suo e non di colui che lo tiene, ed
eccetto ai capi del ponte. E in terra ecclesiastica nessuno impedisca di
costruire una domus alle altezze stabilite. (..)
L’invenzione del comune e
dell’autonomia




L’associazione dei cittadini è fondata sul contratto
rafforzato dal giuramento e rinnovato ogni anno tra
cittadini e loro rappresentanti
L’assemblea è titolare del potere normativo
Il potere esecutivo, quello militare e la giustizia del
comune sono esercitati da ufficiali eletti dall’assemblea
Le cariche sono temporanee e soggette a giudizio di
sindacato alla scadenza del mandato
Fin dal 1119
l’imperatore Enrico V contrappone


Ius civile est omnibus commune
Ius consuetudinarium non autem legitimum
Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da
Federico I di Svevia tra il 1154 e il 1158
con la consulenza dei 4 dottori

Regaliae sunt haec: ….. Iudices vero et
locorum defensores vel quicumque
magistratus ab imperatore vel eius
potestate constituti seu confirmati

Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem
est et omnes iudices a principe administrationem
accipere debent et iusiurandum prestare quale a lege
constitutum est (Nov. 8)
Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da
Federico I di Svevia
tra il 1154 e il 1158
Hac edictali:



differenza tra associazioni giurate fedeli
all’Impero (coniurationes) e associazioni giurate
nemiche dell’Impero (conventiculae)
Le ingiurie e I furti siano puniti secondo la legge
Giudici, ufficiali locali e magistrati siano designati
o confermati dall’imperatore o da suo delegato
Il costituto dell’uso di Pisa del
1155-1160



Prototipo normativo di un’associazione che
cercava di “giustificare” la propria struttura
organizzativa
Tecnica di legislazione inventata per risolvere il
conflitto tra la piena riaffermazione della
sovranità imperiale e l’autonomia cittadina
Dottrina e prassi del diritto
Constituto di Pisa
- le fonti -

Le norme scritte (statuta in scriptis redacta)
sono state chiamate Constituta, per indicare che
sono state formate da molti (a compluribus
statuta) e anche accettate e confermate dalla
città.
Constituto di Pisa
- le fonti 
La città di Pisa che da tempi molto remoti vive
secondo la legge longobarda, pur avendo
conservato alcuni istituti la legge longobarda, e
giudica secondo quelle leggi nei giudizi [detti]
della Legge (sub iudicio Legis), per effetto dei
rapporti che intrattiene con diversi popoli sparsi
nelle diverse parti del mondo si è formata ed ha
elaborato (meruit- ha meritato) consuetudini non
scritte.
Problemi del diritto consuetudinario

I giudici (non giudicano uniformemente), ma per le
differenze nella conoscenza della scienza e degli
strumenti del diritto (ex diversitate scientie) e per quelle di
carattere soggettivo (intellectus) nel passare del tempo
giudicano diversamente sugli stessi negozi o su negozi
simili e pronunciano sentenze del tutto differenti tra di
loro
Costituto di Pisa
- la redazione degli usi 
A questo scopo i Pisani hanno eletto noi e prima
di noi moltissimi altri cittadini esperti di diritto
(sapientes civitatis) per fare sotto giuramento (sub
sacramento) quanto è stato detto, per correggere
quel che c’è da correggere, e per redigere tutto in
iscritto dopo aver distinto i diritti e le azioni
(causas et questiones) fondati sulle consuetudini da
quelli fondati sulle leggi.
I giudici competenti per le questioni fondate
sulla consuetudine

Per giudicare i casi regolati da queste consuetudini (super
quas), [la città] ha istituito giudici eletti annualmente e
chiamati previsori (previsores), affinché, fondandosi
sull’equità (ex equitate) e in vista della prosperità, della
giustizia, dell’onore e della tutela della città, giudichino
secondo la consuetudine (in consuetudinibus previderent), sia
a favore dei cittadini, che degli stranieri e degli stranieri
in transito e per tutti senza distinzione di origine,
nazionalità e legge (universaliter).
Quale efficacia ha la consuetudine contraria
alla legge?
Le consuetudini secondo la scientia iuris



Irnerio (nel 1116 al seguito di
Enrico V)
Martino
Piacentino (1160)
E’ illecita qualsiasi consuetudine
contraria alla legge

Bulgaro (1140)
Ad C. 8,52(53) (quae sit longa consuetudo, l.
consuetudinis ususque)
 Le conuetudini generali abrogano le
leggi
 Le consuetudini particolari possono
derogarvi purché formate ex certa
scientia e non fondate sull’errore
 La patientia anche tacita dell’imperatore
sana la consuetudine contra legem.
Convenzione tra Federico I e i Pisani
6 aprile 1162
Concediamo che i cittadini Pisani, gli abitanti del loro territorio e
tutti i loro beni (res) siano liberi.Che si reggano liberamente
secondo la loro volontà (libere,sicut eis placuerit) con magistrature e
persone da loro scelte (consoli, giudici, podestà). La città di Pisa
abbia piena giurisdizione, potere di fare giustizia civile e
criminale, di istituire tutori e mundoaldi e tutto quanto il giudice
ordinario o un magistrato delegato dall’imperatore può fare
validamente ed efficacemente nei confronti dei suoi soggetti e
dei suoi beni
Convenzione tra Federico I e i Genovesi 9
giugno 1162

Doniamo e concediamo in feudum ai consoli al comune
di Genova il libero potere di eleggersi e confermare i
loro consoli che abbiano il potere di fare giustizia e di
punire i reati nella città e nel contado in buona fede,
secondo la legge (legitime) e secondo le consuetudini
della città (secundum bonos mores ipsius civitatis). E ad essi
non imponiamo alcun potere superiore
1168 marzo – aprile
Le città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il
giuramento dei patti
1)
Giuro che aiuterò Venezia, il castello e i
sobborghi di Verona, Vicenza, Padova, Treviso,
Ferrara, Bologna e Cremona, Brescia, Bergamo,
Milano e Piacenza, Lodi, Parma Mantova e Como e
tutti gli uomini e le comunità loro alleate (in concordia)
e tutti gli altri che hanno stipulato con noi un
giuramento di alleanza contro chiunque ci arrechi
guerra o danni.
 2) …………….

1168 marzo – aprile
Le città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il
giuramento dei patti
 1)
……….
 2)
Non tradirò gli alleati e se sarò a
conoscenza di qualche cospirazione appena
mi sarà possibile ne darò comunicazione
nell’assemblea
 3) ……………………………………
1168 marzo – aprile
Le città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il
giuramento dei patti
3)
Farò prestare giuramento a tutti i cittadini
maschi di età compresa tra i quattordici e i
sessant’anni eccettuati religiosi, monaci, muti e ciechi
 4)
Qualunque cosa sarà decisa a maggioranza
dei voti dei Rettori delle città alleate osserverò in
buona fede e senza frode.

Delibere del consiglio dei rettori della Lega
5 maggio 1168
Decisero che
…..Nessuna città o individuo avrebbe potuto costruire
una fortezza nel territorio (iurisdictio) di un’altra città,
senza il consenso di quest’ultima e senza che ciò
fosse stato concordato in un trattato apposito
….. Che i ricorsi in appello all’imperatore Federico
fossero nulli
Pace di Costanza (1183 d.C.)
l’autonomia
1)
Noi Federico, imperatore dei Romani. ed Enrico
figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre
a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le
vostre consuetudini sia nella città, sia sul terriorio
extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo
castello e nel distretto suburbano e nelle altre città,
luoghi e persone della Lega. Ciò avverrà in modo
che nella città voi possiate avere tutte queste cose
come finora le avete possedute o le possedete sul
territorio extra-urbano
Pace di Costanza (1183 d.C.)
l’autonomia
n
eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le
consuetudini che da antica data avete esercitato o
che esercitate, cioè sul fodro, sui boschi e sui
pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da
antica data siete stati soliti avere o avete, e poi
sull'arruolamento degli uomini per formare
l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine,
sulla giurisdizione sia nelle cause criminali sia in
quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le
altre materie che riguardano l'interesse delle città.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
i consoli
8) Nella città in cui il vescovo possiede il comitato per
privilegio di un imperatore o di un re, se i consoli sono
soliti ricevere dal medesimo vescovo il consolato, lo
ricevano da lui, come erano soliti riceverlo. Negli altri
casi ciascuna città ottenga da Noi il consolato. Negli
anni successivi, come saranno eletti i consoli nelle
singole città, essi ricevano l'investitura dal nostro
rappresentante che si trova nella città o nell'episcopato,
e ciò avvenga per cinque anni;
Pace di Costanza (1183 d.C.)
i consoli
8) ………
finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio
rappresentante alla nostra presenza per ricevere
l'investitura. Così ci si comporterà in seguito cioè,
terminati i quinquenni le città ricevano da Noi
l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio
essi otterranno l'investitura, come si è detto, dal nostro
rappresentante, a meno che fossimo presenti in
Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La
medesima procedura sarà osservata con il nostro
successore e tutte le investiture avverranno gratis.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
la fedeltà
11) I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere
il consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi.
12) I nostri vassalli ricevano da Noi l'investitura e
prestino giuramento come vassalli; tutti gli altri, dai
quindici anni fino ai settanta, giureranno fedeltà come
cittadini, a meno che siano persone a cui possa e
debba essere condonato, senza frode, il giuramento.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
l’appello
4) Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà un ricorso, e che
riguarda sia la città che il territorio extra-urbano, respingeremo il
ricorso ed imporremo al ricorrente un silenzio perpetuo.
10) Nelle cause di appello il ricorso sia presentato a Noi se si supererà
la somma di 25 lire imperiali fatti salvi il diritto e gli usi della
Chiesa bresciana negli appelli; tuttavia non sarà obbligatorio recarsi
in Germania, ma Noi terremo un nostro rappresentante nella città o
nel territorio dell'episcopato che istruisca la causa di appello e giuri
che in buona fede esaminerà le cause e pronuncerà la sentenza
secondo le leggi e i costumi della città entro due mesi dal ricorso o
dal momento in cui ha ricevuto l'appello, a meno che non si presenti
un giusto impedimento o non intervenga il consenso di entrambe le
parti.
lex municipalis, idest
consuetudo municipalis

Così secondo l’interpretazione di due Glossatori:

Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del
Codice)*
 Azzone (…1190- 1229/39)
Il diritto delle autononomie cittadine
dalla categoria della consuetudine
a quella dello statuto


Statuto: creazione di una nuova fonte di
diritto non prevista dal diritto romano
giustinianeo
Statutum
Cronologia delle Scuole giuridiche
Scuola dei
glossatori
Scuola dei
commentatori
Post
accursiani
1100
Età moderna
Alto Medioevo
Basso Medioevo
1250
1300
1000-1100
Rinascita giuridica economica e sociale
Consiliatori
1400
1500
1492
Scoperta dell’America
1000-1100
RINASCITA
GIURIDICA
ECONOMICA
E SOCIALE
1100-1250
1250-1300
FORME
LETTERARIE
CORRENTI
INTERPRETATIVE
FONTI GIURIDICHE
Scuola dei
Glossatori
Civilisti e
Canonisti

Postaccursiani

E
STRUMENT
I
INTERPRETATIVI
Compilazione
giustinianea
 Libri Feudorum
 Costituzioni
imperiali
 Decretum di
Graziano e decretali

Statuti
 Prassi notarile
 Diritto romano
 Decretum e
decretali


Glossa
Quaestio
ISTITUZIONI
o
o
o

Distintiones
 Summa
 Trattati
Idem
o
o
o
o
o
Comuni
Impero
Chiesa
Regni
Comuni
Impero
Chiesa
Regni
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