ZUCCONI GIUSEPPE
Coordinatore Sezione AIAS
Regione Valle d’Aosta
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
via Frutaz, 1 - 11100 Aosta
tel. +39.0165.26.19.87 - fax +39.0165.36.66.97
sito web: www.ordinearchitettivda.org ; e-mail: [email protected]
Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di lavoro e di vita
Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano
tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – fax 02.7602.0494
sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: [email protected]
Sede regionale della Valle d’Aosta
Zucconi Giuseppe
Tecnico della Sicurezza - Technicien De La Sécurité
SEDE di AOSTA - Centro Direzionale “le Miroir” Località Borgnalle, 10 – 11100 Aosta
SITO INTERNET: www.sicurezzavda.it
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DVR
D.Lgs. 81/2008
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all’articolo 17, redatto a conclusione della valutazione deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
D.Lgs. 81/2008
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste
dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto;
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1.
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2.
Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità
di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle
ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali;
4.
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere custodito presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui
al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il
30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi.
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Art. 1
1.All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti:
"Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
b)le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
2.Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29,
comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
D.Lgs. 81/2008
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Omissis 9.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
a)
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’
ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;
(arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)
D.Lgs. 81/2008
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
2.L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29
comma 3.
D.Lgs. 81/2008
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2,
sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto
al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
(arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione
ALLEGATO XVII
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché
le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
a)
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto
b)
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c)
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente decreto legislativo
Grazie dell’attenzione
e arrivederci!
Zucconi Giuseppe
Tecnico della Sicurezza • Technicien de la Sécurité
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dottor Zucconi - 2° intervento - Ordine degli architetti, pianificatori