Commissione per le Pari Opportunità
della Provincia di Salerno
Assessorato
alle Politiche Sociali
e Pari Opportunità
Regolamento per l’istituzione della
Commissione Provinciale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna
Istituzione
ART. 1
• E’ istituita presso l’Amministrazione Provinciale di
Salerno la Commissione Provinciale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna;
• Essa è un’organismo permanente, che si propone
di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di
uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art.
3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di
“azioni positive”ai sensi delle Leggi 164 /90 e
125/91.
Finalità
Art. 2
• Finalità della Commissione sono la promozione
e la realizzazione di Pari Opportunità tra uomo
e donna nell’educazione e nella formazione,
nella cultura e nei comportamenti, nella
partecipazione alla vita politica, sociale ed
economica, nelle istituzioni, nella vita familiare
e professionale e per rimuovere gli ostacoli
che, di fatto impediscono la piena parità di
lavoro e nel lavoro.
Composizione e Nomina
la composizione e la nomina avvengono
secondo l’ Art. 4 dello Statuto così come
integrato al punto 2 e ex novo punto 7
con delibera del Consiglio Provinciale
del 25.02.97, n.ro 14.
La Commissione Provinciale per le
Pari Opportunità
consiliatura 2004-2009
Componenti:
Il Presidente della Provincia
dott. Angelo Villani
•Gallo Filomena
Presidente Commissione P.O.
•Orlando Maria Rosaria
Vice Presidente
•Antonini Alberta
•Casella Giuseppina
•Carbone Roberta
•Telese Giuseppina
•Tropiano Mariassunta
•Truda Giovanna
•Viscusi Rosmina
•Marinari Marina
•Buonocore Carmela
•Ferraioli Luigia
•Corvino Marilinda
•Stoia Rosalba
•Vairo Giuseppa
MEMBRO DI DIRITTO – La Consigliera Di Parità
(Integr. punto 2, delib. N.ro 14)
Partecipano ai lavori della Commissione
con voto consuntivo :
l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità
Dr. Guerrino Terrone
l’Assessore gestione risorse Umane
Dott. ssa Maddalena Arcella
il Presidente III Commissione Consiliare
Consigliere dott. Luigi Crispino
PARI OPPORTUNITÀ
normativa fondamentale
Il principio di parità nella
Costituzione
ARTICOLO 3
ARTICOLO 3
uguaglianza
formale
Tutti i cittadini
hanno pari dignità
e sono uguali
davanti alla legge,
senza distinzione
di sesso, di razza,
di lingua,di religione,
di opinioni politiche,
di condizioni personali
e sociali.
ARTICOLO 3
uguaglianza
sostanziale
.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli
di ordine
economico e sociale,
che limitando di fatto
la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona
umana
e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica,
economica e sociale del
Paese
FAMIGLIA
Articoli 29 e 30
In particolare, l’art. 29
co. 2 sancisce che
il matrimonio è
fondato
sull’eguaglianza
morale e giuridica
dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia
dell’unità familiare
LAVORO E
RETRIBUZIONE
• art. 4- co. 1
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto
• art. 37- co. 1
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
DIRITTI POLITICI
art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
ACCESSO
AI PUBBLICI UFFICI
E ALLE CARICHE ELETTIVE
art. 51 co. 1
Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove le pari
opportunità tra donne e uomini.
ACCESSO
AI PUBBLICI UFFICI
E ALLE CARICHE ELETTIVE
Art. 117, co. 7
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive
ACCESSO
AI PUBBLICI UFFICI
E ALLE CARICHE ELETTIVE
• La semplice enunciazione del principio
deve ora concretarsi nella specifica
necessità di una oggettiva sostanzialità di
condizioni che permettano alla modifica
costituzionale l’effettiva applicazione.
• Leggi
elettorali
• Quote rosa
Legge 860/50
PROTEZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI
Segna un netto progresso nell’impostazione
politica del rapporto maternità-lavoro:
“la legge afferma il principio per cui la
maternità non deve essere ritenuta una
causa di minor rendimento della lavoratrice,
ma piuttosto un fatto di positiva rilevanza
sociale”.
Anni ’60
caratterizzati dalla netta ripresa economica del
dopoguerra. Prendono forma definitiva alcuni principi
fondamentali per l’attuazione
dell’art. 37 della
Costituzione:
 1960 - la prima strutturazione dei salari in funzione
della parità retributiva;
 1963 - il divieto delle clausole di nubilato nei contratti
della lavoratrice;
 1963 l’accesso senza limiti a tutti gli uffici e
professioni;
 1967 la ratifica della Convenzione di New York sui
diritti politici delle donne;
Anni ’70
donna-famiglia e famiglialavoro
 il lavoro domestico
 il lavoro extradomestico
 lavoro occasionale
 part-time
determina una
situazione
discriminata e di
inferiorità di
carriera e di
trattamento
salariale sono
una componente
sistematica del
pattern
femminile di
partecipazione al
mercato del
lavoro
MOVIMENTO
FEMMINISTA
La donna
non riesce a mediare
lo squilibrio
risorse-bisogni
Emergono tensioni
soggettive, ma anche
una presa di coscienza
collettiva: una volontà di
rifiuto della propria
condizione personale,
ma anche forme di
organizzazione e di
lotta, sulle quali si
sviluppa il movimento
femminista.
1975
- Riforma del
diritto di famiglia
artt. 143 e 144
sancisce l’uguaglianza di diritti e doveri tra
coniugi
art. 147
la loro identica responsabilità nei confronti
dei figli
Anni ’80
Dibattito vasto
e articolato
in sede
comunitaria
Superamento
del concetto
di parità formale
Assunzione
del concetto
di parità
sostanziale
parità sostanziale
Eliminazione
di situazioni
discriminatorie
Attraverso
AZIONI POSITIVE
uguaglianza delle opportunità
Legge n. 125/1991
segna il salto dalla
Cultura della Parità
a quello della
Pari Opportunità
Legge 164/90
Commissione Nazionale
per la Parità
e le Pari Opportunità
tra Uomo e Donna
presso la
Presidenza del Consiglio
Dei Ministri
promuove l’uguaglianza
tra i sessi rimuovendo ogni
discriminazione diretta e
indiretta nei confronti delle
donne e ogni ostacolo di
fatto limitativo della parità
in conformità all’articolo 3
della Costituzione
Organismi di parità
LEGGI ISTITUTIVE DEGLI ORGANISMI DI
PARITÀ
• La legge 164/90 istituisce la Commissione
Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra
uomo e donna presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
• La legge 125/91 istituisce il Comitato Nazionale
di Parità operante presso il Ministero del Lavoro.
• La legge 215/92 istituisce il Comitato per
l'imprenditoria femminile, operante presso il
Ministero dell'Industria.
• con decreto del Presidente del Consiglio
28 ottobre 1997, n. 405, è stato istituito il
Dipartimento per le Pari Opportunità, che
costituisce la struttura amministrativa di
supporto per il lavoro della Ministra per le
Pari Opportunità.
Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea
testo approvato nel Consiglio Europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000
art. 23 – parità tra uomini e donne
• La parità tra uomini e donne deve essere
assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione.
• Il principio della parità non osta al mantenimento o
all’adozione di misure che prevedono vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
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Lezioni con codice