Incontro 28 aprile 2011
Argomenti seminario:
Il subappalto
A cura di: Ufficio tecnico GEQ
Programma
 La disciplina del subappalto
 Individuazione delle attività subappaltabili, Limiti
quantitativi per il subappalto
 Le condizioni per il subappalto, Il divieto di subappalto
 I requisiti del subappaltatore
 Rapporti contrattuali tra appaltatore e subappaltatore,
Problematiche inerenti la gestione del subappalto
 La qualificazione dei subappaltatori ai fini SOA
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La normativa di riferimento
 Art.118 d.lgs 163/06 (Codice dei contratti
Pubblici)
 Art.141 dpr 554/99 (regolamento attuazione
legge appalti pubblici) NB. dal 8 giugno
2011 sarà sostituito dal dpr 207/2010
Regolamento di attuazione del codice dei
contratti.
 Dpr 34/2000
 L.55/90
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Classificazione dell’opera e requisiti
di partecipazione
Art. 72 dpr 554/99 (art.107 dpr 207/2010) - Categorie di
opere generali e specializzate - strutture, impianti e
opere speciali
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese
le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più
categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie
di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili
per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che
nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro
necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità.
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Classificazione dell’opera e
requisiti di partecipazione
Vi sono poi le cosiddette categorie altamente
specializzate indicate dall’art.72 co.4 tutte a
qualificazione obbligatoria.
L’allegato A definisce le categorie ed il relativo
obbligo di qualificazione.
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Art. 73 dpr 554/99 (art.108 dpr
207/2010) - Condizione per la
partecipazione alle gare
1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da
appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali
assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è
esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata.
Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le
categorie costituenti l’intervento.
NB. l’art.3 co2 del DPR34/2000 (art.61 dpr 207/2010) permette, alle
imprese qualificate, di poter utilizzare un margine del 20% in più
rispetto alla classifica in possesso. Ciò vale in caso di partecipazione
in RTI o consorzio solo se ciascuna azienda possieda almeno un
quinto dei lavori a base di gara.
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Classificazione dell’opera
 Categoria prevalente - è quella di maggiore
importo, può essere una categoria generale o
specialistica
 Ulteriori Categorie – vengono classificate qualora
superino il 10% dell’appalto o di importo superiore
a 150.000 € o qualora la stazione appaltante
ritenga necessaria la presenza di un operatore
qualificato (determinazione 31/2002 AVLP)
Tutte le categorie scorporabili sono totalmente
subappaltabili almeno che non ricadano nelle
condizioni previste dall’art.37 co.11 d.lgs 163/06
La categoria prevalente è subappaltabile sino al
30%
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Lavorazioni non subappaltabili
art 37 co.11 d.lgs 163/06
 Qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o
più di tali opere superi altresì in valore il 15 % dell'importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
qualificati
 Riguarda le cosiddette categorie altamente specializzate
 È previsto nel medesimo comma il divieto di frazionamento
artificioso per aggirare i limiti del subappalto
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Subcontratti art.118 co.11 d.lgs
163/06
 È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 %
dell'importo del contratto da affidare. (determina n° 6 e n°7
del 2003 AVLP)
 Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali
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Casi ammessi di subappalto da
parte del subappaltatore
art. 141 comma 2 del regolamento sui lavori pubblici:
Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72,
comma 4, lettere c), d) ed l)
art. 72 comma 4 del regolamento sui lavori pubblici:
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
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Condizioni per l’autorizzazione del
subappalto
Stante la classificazione dell’opera, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere
intendono subappaltare;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni".
(antimafia)
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Pagamento del subappaltatore e
svincolo SAL
L’art. 118 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede:
Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento
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Documentazione necessaria per
l’autorizzazione
- richiesta di autorizzazione;
- certificato antimafia;
- deposito del contratto di subappalto
(condizionato all’autorizzazione della
stazione appaltante
- trasmissione della documentazione di
possesso dei requisiti
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Condizioni economiche minime del
subappalto
Art 118 co4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Subappalto e qualificazione SOA – art.
24 DPR 34/2000
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1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto
valgono i seguenti criteri:
a)
le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle
tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche
predette; (utilizza il 100% delle lavorazioni svolte)
l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo
delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40%
nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è
prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo
dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei
lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione
nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha
effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
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Problematiche qualificazione per
subappalti non autorizzati
Un grande problema per le nostre imprese
Forme di elusione:
- Eccedenza lavorazioni
- Noli a freddo
- Distaccamento manodopera
Rischi:
- Minor tutela (soprattutto per i pagamenti)
- Impossibilità di utilizzare i lavori ai fini della
qualificazione SOA
- Mancato rispetto delle norme con relative
conseguenze
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