modifica delle condizioni materiali del lavoro ATA
(note particolari: dal passaggio degli ex dipendenti
degli Enti Locali al MIUR alle nuove
convenzioni CONSIP con le Agenzie di pulizia:
conseguenze organizzative e controversie).
1
Gli ATA ex enti locali
La vicenda parte addirittura nel 1970: nascono le
Regioni – previste dalla Costituzione Repubblicana ma
mai attuate – ed il governo, retto da Mariano Rumor,
organizza le prime elezioni regionali.
Subito dopo, nasce (o, meglio, s’aggrava) il problema
delle competenze dei nuovi enti, (Province e comuni)
•
2
Comuni e Province si trovano con un grave
deficit di competenze, il personale non docente
(ATA) delle scuole superiori (dei Licei Scientifici
e degli Istituti Tecnici ma non degli Industriali)
passa alla dipendenza delle Province.
•
3
●
●
●
Le scuole elementari e materne erano già
di competenza dei comuni,
allo stato rimangono le restanti.
4
Verso la fine degli anni ’90, soprattutto con il
“Decreto Bassanini”, inizia il percorso
legislativo
5
Con la legge 124 del 1999 si giunge, infine,
all’atteso “passaggio” (una necessità
dell’Amministrazione non richiesta dai
lavoratori che non hanno avuto nessuna
possibilità di scelta).
•
6
art. 8, comma 2…omissis…a detto personale
vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l’anzianità maturata presso l’ente
locale di provenienza nonché il mantenimento
della sede in fase di prima applicazione in
presenza della relativa disponibilità del posto.
7
Sin q il passaggio graduale si rendeva necessario per assicurare
le risorse per l’inquadramento del personale nei nuovi ruoli.
•
ui tutto sembra accettabile, con alcune riserve.
•
Il d.lgs 59/98 art. 25 prevede la qualifica dirigenziale per i capi
d’istituto e con l’istituzione delle autonomie scolastiche
•
L’art 14 DPR 8 marzo 1999 n 275 fissa l’inizio per il 1/9/2000 si
pone il problema del personale.
•
8
Da qui l’accelerazione del trasferimento del
personale con l’emanazione del DM 23/7/1999, n.
184 che ne fissa il passaggio allo Stato al
1.1.2000, si convocano i sindacati (CGIL,CISL,UIL,
SNALS) e si dà vita al famoso accordo del luglio
2000
•
9
10
11
Invece quell’accordo veniva successivamente
considerato definitivo dall’allora Governo
D’Alema incapace di trovare un’altra soluzione,
senza ottemperare a quanto prevedeva il
comma 2 dell’art.8 della legge 124/99.
12
Si arriva poi alla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006)
del Governo Berlusconi, all’art.1 comma 218 recita:
“Il comma 2 dell’art. 8 della legge 3 maggio, n. 124,
si interpreta (omissis…) sulla base del trattamento
economico complessivo in godimento all’atto del
trasferimento …omissis…. costituito dallo stipendio,
dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da
eventuali indennità, ove spettanti, previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro …. (omissis …)
•
13
La norma del comma 218 della Legge 266/2005 è in
palese contrasto con l’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165
“ Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all’art. 2. comma 2, parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti
non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi”
(nel nostro caso CCNL del comparto scuola e nel
rispetto della Costituzione)
14
•
•
La legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), comma 218,articolo 1,
•
costituisce una norma:
1. DI DUBBIA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
•
poiché discriminatoria nei confronti di lavoratori della scuola
statale uguali in tutto (anzianità di servizio prestato nella scuola
statale italiana, profilo professionale, qualifica, mansioni, etc.):
•
•
,
15
• L’ art.8. è di dubbio significato interpretativo:
•a. cambia nella forma e nella sostanza una legge
precedente (legge 124/99, art.8, comma 2);
•b. cambia nella forma e nella sostanza una legge
precedente (legge 165/2001, art.45, comma 2);
16
Prima della Legge 266/2005, nel periodo dal
1.1.2000 (in vigore la legge 124/99) al
31.12.2005 i lavoratori della scuola ex EE.LL.
avevano ottenuto giustizia in primo e secondo
grado, sentenze ribaltate con la legge 266/05.
17
Una legge quest’ultima ripetutamente
impugnata poiché in contrasto con le norme
Costituzionali anche dalla Corte di Cassazione
per violazione del diritto al giusto processo di cui
all’art. 6 della CEDU.
•
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(Sentenza Agrati), ha stabilito che l’applicazione
retroattiva della legge di interpretazione
autentica, contrasta con l’articolo 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali .
•
18
L’art. 6 della Convenzione non consente
allo Stato, di emanare leggi “interpretative
– retroattive” per ottenere delle sentenze
favorevoli nei processi in cui
l’amministrazione statale sia parte in causa
e poiché è intervenuta dopo il verdetto
favorevole dei tribunali di primo e secondo
grado, i quali avevano stabilito il diritto alle
differenze retributive che spettavano ai
lavoratori transitati nelle scuole
•
19
Nel 2011 – è giunta la sentenza Scattolon
(Venezia) favorevole per gli Ata e Itp ex
enti locali da parte della Corte di Giustizia
Europea (LUSSEMBURGO), che stabilisce
che i dipendenti coinvolti in un
trasferimento d’azienda (così la Corte di
giustizia considera il passaggio dagli enti
locali allo Stato) “non devono essere
collocati in una posizione meno sfavorevole
per il solo fatto del trasferimento”.
•
20
La Corte di Giustizia invita il giudice
italiano a verificare se questo é avvenuto
quando la legge finanziaria 2006,
interpretando la legge 124/1999, ha
considerato applicabile, dalla data del
trasferimento, il Ccnl scuola, senza
tuttavia assicurare ai lavoratori un
trattamento retributivo corrispondente
all’anzianità lavorativa maturata presso il
“cedente”.
•
21
Lo stato italiano è stato pesantemente
bastonato dalle due sentenze di ambito
europeo e, poiché le sentenze sono
vincolanti per gli Stati, il Governo italiano
dovrebbe trovare una soluzione
(condizionale obbligatorio)
•
eppure ancora oggi non si sono trovate
soluzioni, sembra sia finito tutto nel
dimenticatoio.
•
22
In sintesi, il concetto della legge 124/99
viene ribaltato: non è più l’anzianità di
servizio a determinare lo stipendio, ma
l’ultimo stipendio percepito nell’ente
locale a determinare l’anzianità, ai fini
stipendiali, nello Stato! Cosicché, persone
con 20 anni d’anzianità si vedono
“retrocesse” a 2.
23
Il tutto, quindi, è stato causato da un
semplice “accordo sindacale” firmato
daCgil-Cisl-Uil e SNALS con l’Aran
stravolgendo la ratio della L. 124/1999
•
24
Ex lsu
Vennero introdotti all'inizio degli Anni Novanta con il Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23 luglio 1993.
Al fine di utilizzare i lavoratori espulsi dalle medie e grandi
imprese ai quali veniva erogata la cassa integrazione dalle casse
dello Stato (all'epoca, circa 850.000 lire mensili) si decise quindi,
a fronte di quel costo sostenuto, di adibire tali lavoratori ad
attività rivolte alla collettività (cosiddetti socialmente utili) presso
i comuni di residenza, utilizzandone le professionalità e capacità
lavorative.
•
25
Molti di questi lavoratori vennero inseriti negli enti
locali e alcuni utilizzati nelle scuole come bidelli.
•
Sino al 2000 alcuni vengono utilizzati nei servizi
scolastici come bidelli, svolgendo le stesse
mansioni del personale di ruolo.
26
Gli LSU chiedono di essere stabilizzati nelle scuole
come coll. Scolastici con il riconoscimento dei periodi
maturati nelle scuole.
●
Ma l’allora governo D’Alema, con un accordo sindacale
CGIL, CISL, UIL, stabilisce che nelle scuole dove operano
gli LSU il servizio di pulizia venga esternalizzato e
affidato a società di pulizia che dovranno assorbire i
lavoratori .
27
Per compensare il costo di questa
operazione viene “accantonato”il 25%
in molti casi il 30% dei cs delle scuole
in questione.
28
In fase di determinazione organici del personale
ATA sono accantonati, nelle Scuole presso cui
prestano servizio di pulizia gli ex LSU, posti di
collaboratori scolastico nella misura del 25%
della dotazione organica di tale profilo nella
Scuola;
dall'art.4, comma 8 del decreto interministeriale
(tabella E) complessivamente n. 11857 posti;
La decurtazione dell'organico nella misura
massima (25%) viene effettuata comunque a
prescindere dal numero effettivo dei soggetti in
servizio nella Scuola
29
Questo accantonamento non poteva generare
perdite di personale di conseguenza negli istituti
dove il personale era tutto di ruolo
l’accantonamento è stato fittizio altre scuole per
compensazione si sono trovate con riduzioni
superiori al 25%
●
30
Gli appalti di pulizia vengono
affidati a società cooperative che
operano in ambito nazionale
31
Ma i costi elevati di tale operazione
impongono, dopo molte proroghe, una
ricerca di razionalizzazione del servizio
abbassando i costi, che dovrebbero
coincidere con il risparmio del 25% di
accantonamento.
●
32
La soluzione l’attuale governo la trova nell’affidare alla
CONSIP il nuovo appalto (al ribasso),
con conseguenze disastrose per il personale
che si vede drasticamente ridotte il numero di ore di
lavoro con una pessima qualità del servizio.
●
Ulteriore proroga di un mese per avere il tempo di
trovare una soluzione.
33
È di questi giorni la decisione del governo
che per bocca del ministro del lavoro
Poletti (per caso ex presidente della lega
cooperative) di stanziare circa 140.000.000
l’anno con la condizione che i lavoratori
svolgano attività di formazione.
●
34
●
La spartizione degli appalti
Di fatto non è cambiato nulla se non la
redistribuzione o spartizione degli appalti.
Le grosse società Emiliane al nord Italia
e al sud consorzi locali.
35
Tutto sarebbe stato più semplice se, come proposto nel
2000, si fosse proceduto ad una stabilizzazione seria del
personale , ma interessi diversi (politici, economici e
sindacali) portano a scelte diverse che non tengono
conto degli interessi del personale, della spesa pubblica
superiore e della qualità del servizio
36
Mansioni dei collaboratori scolastici
•
Con il passaggio del personale ata allo stato si
pone anche il problema delle competenze in
parte diverse per gli enti locali e per lo stato.
Di fatto vengono sommati i due mansionari
•
37
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del
CCNL 26.5.1999 A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben
definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di
carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
collaborazione con i docenti.
38
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico In particolare svolge le
seguenti mansioni:
•
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;
•
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del
loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
•
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli
ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche
e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
39
convittori
•
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli
arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
-
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
•
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché,
nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi
alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse
con i servizi di mensa e cucina;
•
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in
cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della
sala bar;
•
- servizi esterni inerenti la qualifica
•
40
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e
alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
•
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme
di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o
l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare
disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale
ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale.
•
41
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili, di competenza
della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario
delle scuole, nei limiti di quanto previsto
dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A Profilo A2:
collaboratore scolastico. Restano
invece nella competenza dell'Ente Locale quei
compiti di assistenza specialistica ai disabili da
svolgersi con personale qualificato sia
all'interno che all'esterno all'Istituzione
scolastica
•
42
L’assistenza di base al disabile sino ad allora
garantita dagli enti locali, passa di
competenza al personale scolastico
( collaboratori scolastici) attraverso incarichi
dati dal DS e contrattati con le rsu( incarichi
specifici )introdotti dal cccn 2003 tali
incarichi potevano non essere accettati dal
personale .
●
43
Viene istitutito L'art.7
che prevede dei corsi di formazione per il personale
ata. Nel caso dei collaboratori scolastici recita:
sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo
specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni
concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni
diversamente abili e l’organizzazione degli
interventi di primo soccorso
●
44
●
●
Articolo 7 CCNL 2004—05 ART. 7 – Posizioni
economiche per il personale ATA
1. Salva comunque la definizione delle procedure
connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL 24.07.03, si
conviene che il personale a tempo indeterminato
appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al
CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo
orizzontale in una posizione economica finalizzata alla
valorizzazione professionale, determinate
rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in
tredici mensilità al personale dell’Area A, e in € 1000
annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell’Area B.
45
●
2. L’attribuzione della posizione economica di cui al
comma precedente avviene progressivamente dopo
l’esito favorevole della frequenza di apposito corso
di formazione diretto al personale utilmente
collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà
formata in base alla valutazione del servizio
prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti
professionali maturati, con le procedure di cui all’art.
48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni
dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
46
●
●
●
Difficile segnare il confine tra assistenza di
base e specialistica in alcuni casi….
Non sempre l’ente locale fornisce il personale
richiesto.
A poco servono gli incarichi specifici che
vengono attribuiti al personale per assolvere a
tale impegno, senza un’ adeguata
preparazione, anche diversificata su vari tipi di
disabilità che neanche la formazione data con
l’art 7 fornisce.
47
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