LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
DUMI LEDJON
LOUZEIRO MARIA CLARA
MAGRI MATTIA
Due persone: G.F. e F.N.
Acquistano un pacchetto “tutto compreso” per il
CLUB FODELE BEACH- CRETA
Pacchetto “tutto compreso” organizzato da
Francorosso International s.p.a.
Venduto da
Antonietti Viaggi
IL FATTO
Situazione paesaggistica largamente
differente dalla rappresentazione sul depliant
MARE INQUINATO DA IDROCARBURI
e
SPIAGGIA SPORCA
1° FASE
L’ ADV Antonietti Viaggi propone
a G.F. e F.N. differente sistemazione
a patto di una RINUNCIA ad ulteriori RICORSI
G.F. e F.N. NON accettano
trovando diverso alloggiamento a proprie spese
2° FASE
Con atto di citazione notificato il 29.6.2000 G.F. e F.N. convenivano in giudizio
dinnanzi al tribunale di Pordenone la Francorosso International s.p.a.
CHIEDENDONE LA CONDANNA
Risarcimento pari a
10.000.000
Lire
Francorosso international s.p.a.
chiede il rigetto della domanda
POICHE’
La contestazione pervenuta da G.F. e F.N. presentava difetto non seguendo il
D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 111 ex art. 19
ED INOLTRE
La spiaggia non è di proprietà dell’albergo e l’inquinamento marino non dipende
dall’organizzatore
Con sentenza n. 365/2002 il tribunale di Pordenone
RESPINGE LA
DOMANDA
DI G.F. e F.N.
Poiché la pulizia della spiaggia e la purezza dell’acqua marina oltre a non dipendere
dalla volontà del responsabile dell’hotel non appare essere stata garantita agli attori a
mezzo della stampa del depliant pubblicitario
3° FASE
Ricorso alla Corte d’Appello di Trieste
Il 25.2.2005
Da parte di
G.F. e F.N.
Visti i fatti presentati:
I giudici affermando che il pacchetto turistico debba comprendere anche una
fruizione attrezzata e pulita della spiaggia e di un mare effettivamente balneabile
come pubblicizzato sul depliant considerato quest’ultimo parte integrante
dell’offerta contrattuale
e
Constatando che la Francorosso International s.p.a. non abbia presentato nessuna
prova che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato
derivassero da caso fortuito o forza maggiore
Contrariamente alla sentenza di primo grado la
Francorosso international s.p.a. viene condannata a
risarcire una somma pari a
FUSIONE
Francorosso
international
s.p.a.
Alpitour s.p.a.
4°FASE
L’ Alpitour ricorre per cassazione
Presentando
3 motivi
1°
MOTIVO
Violazione e falsa applicazione del D.lgs n.
111 del 1995 art.14, affermando che la
corte ha errato in merito , in quanto
l’organizzatore provvede a FORNIRE
TUTTI I SERVIZI, e non a garantire le
condizioni ottimali del mare
Articolo 14
Mancato o inesatto
adempimento
1. In caso di mancato o
inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la
vendita del pacchetto
turistico l'organizzatore e il
venditore sono tenuti al
risarcimento del danno,
secondo le rispettive
responsabilità, se non provano
che il mancato o inesatto
adempimento è stato
determinato da impossibilità
della prestazione derivante da
causa a loro non imputabile.
2. L'organizzazione o il
venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il
danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di
rivalersi nei loro confronti.
Articolo 17
2°
MOTIVO
violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 111 del
1995, art. 17 e dell’art 2697 c.c. in relazione al reputato
obbligo probatorio da parte del Tour Operator di
fornire delle prove che esentassero la loro
responsabilità dei fatti, configurandoli come caso
fortuito o forza maggiore. Francorosso non era tenuto
a fornire alcuna prova dato che non si è verificato un
inadempimento contrattuale che avrebbe giustificato
una comprovazione di esonero di responsabilità da
parte dello stesso. Erano piuttosto gli attori a dover
provare che il mare non fosse balneabile e in che
misura.
Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalla responsabilità
di cui agli articoli 15 e 16, quando la
mancata o inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a
carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore
apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del
consumatore
al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento
del danno nel
caso in cui l'inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo
imputabile.
Art 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in
giudizio, deve provare i fatti
che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve
provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda
3°
MOTIVO
Insufficiente motivazione per il risarcimento del danno da vacanza
rovinata. In particolar modo, la motivazione che sostiene il danno di
natura non patrimoniale. Benché le sentenze citate (Cass. N. 8827/2003
e 8828/2003) abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno morale,
indipendente dai vincoli posti dall’art. 2059 c.c. esse richiamano a due
presupposti: l’imputazione dell’evento (cioè constatare il nesso di
causalità tra l’evento e la condotta del responsabile) e la prova del danno
( deve essere presentata la prova del pregiudizio arrecato alla persona).
Nel caso la Corte si è limitata ad affermare che il danno risarcibile
corrisponde alla scadente qualità del soggiorno. Non vi è presente nella
motivazione della sentenza riferimenti riguardo alla verificata
imputabilità al Tour Operator dei fatti, per di più la provata lesione
inerente alla persona.
Art. 2059
Danni non patrimoniali.
Il danno non
patrimoniale deve
essere risarcito solo nei
casi determinati dalla
legge.
Nonostante i 3 motivi portati dalla Alpitour s.p.a.
la corte di cassazione
RESPINGE
la richiesta di Alpitour s.p.a.
POICHE’
La fattispecie rientra nella disciplina D.Lgs. n.111 del 1995 che disciplina i viaggi e vacanze “tutto
compreso”, In particolare si deve far riferimento all’art. 14. Sulla base di tale normativa non è
riprovevole la sentenza in questione, là dove si è ritenuto che il Tour Operator Francorosso fosse
responsabile dell’inadempimento in questione nei confronti di G.F. e F.N. sulla base della non
conformità tra quanto promesso contrattualmente in relazione al livello qualitativo illustrato da un
depliant, da ritenersi parte integrante del contratto e quanto effettivamente prestato in sede di
adempimento e là dove, in seguito ha individuato che la stessa Francorosso non ha compiuto
l’onere probatorio a suo carico ( avente oggetto un’eventuale impossibilità della prestazione ad essa
non imputabile).
INOLTRE
L’art. 14, comma 1, contiene una
disciplina analoga a quella in tema
di responsabilità contrattuale a
quella disposta dagli art. 1218 e
1256 c.c.
Per cui il contratto avente ad
oggetto un pacchetto turistico
“tutto compreso” sottoscritto
dall’utente sulla base di un
articolata offerta contrattuale,
spesso basata su un depliant
illustrativo, l’organizzatore o il
venditore assumono obblighi
specifici, soprattutto di tipo
qualitativo che vanno
rigorosamente adempiuti. Quindi
ove la prestazione non sia
fedelmente eseguita, sulla base di
un criterio medio di diligenza ex
art.1176 c.c., comma 1, si
configura responsabilità
contrattuale, esclusi i casi, come
già evidenziato, in cui vengono
fornite adeguate prove di
mancato adempimento a causa
non imputabile a loro.
Art 1218
Art 1256
Impossibilità definitiva e
impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue
quando, per una causa non
imputabile al debitore, la
prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo
temporanea, il debitore, finché
essa perdura, non è responsabile
del ritardo nell'adempimento.
Tuttavia l'obbligazione si
estingue se l'impossibilità
perdura fino a quando, in
relazione al titolo
dell'obbligazione o alla natura
dell'oggetto, il debitore non può
più essere ritenuto obbligato a
eseguire la prestazione ovvero il
creditore non ha più interesse a
conseguirla
Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione
dovuta, è tenuto al
risarcimento del danno se non
prova che l'inadempimento o
il ritardo è stato
determinato da impossibilità
della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile
SI AGGIUNGE CHE
Nonostante l’art. 1256 c.c. ed anche il D.lgs. n.111 del 1995, ex art. 17, sebbene tale norma in tema di
esonero di responsabilità non fa specifico riferimento quanto esposto nell’art. 14, che per svincolarsi
dalla responsabilità organizzatore e venditore devono provare causa fortuita (o forza maggiore), o
esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l’esclusiva responsabilità del soggetto terzo quali
eventi successivi alla stipula del contratto. Tali circostanze, NON provate da Francorosso, sono state
escluse sulla base del potere valutativo del giudice del merito e con adeguata e logica motivazione dalla
Corte di merito e tale valutazione non può essere ulteriormente esaminata nella presente sede di
legittimità.
IN FINE
Infondata invece è la terza motivazione,
dato che la Corte di merito ha voluto
indennizzare i soggetti sia dal punto di vista
patrimoniale ( dovuto alle spese sostenute
da G.F. e F.N. per una diverso
alloggiamento), sia dal punto di vista non
patrimoniale a pari modo, come danno alla
persona ex art. 2059 c.c.
SENTENZA
Condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese
processuali in favore di
ciascuna parte resistente che
liquida in euro 700,00 oltre
spese generali ed accessorie
come per legge
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diritto responsabilita t.o. inquinamento mare