Legge 4/2004
e norme correlate
Analisi della normativa italiana in materia di
accessibilità
1
Legge 4/2004
e norme correlate
Legge 4/2004
dalla teoria alla realtà
(ISBN: 88-7633-099-2)
Il
manuale per applicare e verificare i requisiti della
legge 4/2004.
Contiene una serie di modelli per l’autovalutazione
dei siti INTERNET.

Messaggio promozionale
2
Legge 4/2004:
Carta d’identità
“Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici”
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Approvata:17 dicembre 2003
 Firma del P.d.R.: 9 gennaio 2004
 G.U.: n. 13 del 17 gennaio 2004
 In vigore: 1 febbraio 2004

3
Legge 4/2004:
Contenuti innovativi

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm


Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in
futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno
rispettare i requisiti di accessibilità.
Per i privati il provvedimento non genera un
obbligo di accessibilità per i siti internet, ma è
fattore di stimolo a promuovere l’accessibilità dei
loro siti.
Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile,
saranno resi disponibili in formati leggibili al
computer da non vedenti o ipovedenti o con altre
disabilità.
4
Legge 4/2004:
Articolo 1 – Obiettivi
Obiettivi e finalità (comma 1)
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm

La Repubblica riconosce e tutela il
diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici.
5
Legge 4/2004:
Articolo 1 – Obiettivi
Obiettivi e finalità (comma 2)

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
È tutelato e garantito, in particolare, il
diritto di accesso ai servizi informatici
e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza
ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
6
Legge 4/2004:
Articolo 2 – Definizioni
Definizioni (comma a)

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
accessibilità: la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari.
7
Legge 4/2004:
Articolo 2 – Definizioni
Definizioni (comma b)

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
tecnologie assistive: gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software,
che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere alle informazioni
e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
8
Legge 4/2004:
Articolo 3 – Destinatari
Soggetti erogatori
pubbliche amministrazioni
 enti pubblici economici
 aziende private concessionarie di servizi pubblici
 aziende municipalizzate regionali
 enti pubblici di assistenza e riabilitazione
 aziende di trasporto e comunicazione a prevalente
capitale pubblico
 aziende appaltatrici di servizi informatici
 soggetti diversi che facciano richiesta di
valutazione di accessibilità dei propri siti

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
9
Legge 4/2004:
Articolo 3 – Destinatari
Pubbliche Amministrazioni
comma 2 dell'art. 1
del decreto
legislativo 30 marzo
2001 n. 165 (Norme
generali
sull'ordinamento del
lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)
Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
10
Legge 4/2004:
Articolo 3 – Destinatari
Esclusione dell’applicazione
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm

Le disposizioni non si applicano ai
sistemi informatici destinati ad
essere fruiti da gruppi di utenti
dei quali, per disposizione di
legge, non possono fare parte
persone disabili.
11
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Ambito di applicazione

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Soggetti art. 3 comma 1
◦ Beni e servizi informatici
◦ Siti INTERNET
◦ Postazioni di lavoro

Altri soggetti
◦ Beni e servizi informatici
◦ Siti INTERNET
◦ Postazioni di lavoro
12
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Soggetti art. 3 comma 1

Art. 4 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Beni e servizi informatici
◦ Si applica per l'acquisto di beni e per la fornitura di
servizi informatici.
◦ I requisiti di accessibilità (decreto art. 11)
costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni
altra condizione nella valutazione dell'offerta
tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o
del servizio.
◦ La mancata considerazione dei requisiti di
accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o
fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente
motivata.
13
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Soggetti art. 3 comma 1

Art. 4 comma
2
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Siti INTERNET
◦ Non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la
realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è
previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità
(decreto art. 11).
◦ I contratti in essere alla data di entrata in vigore del
decreto (art. 11), in caso di rinnovo, modifica o
novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle
disposizioni della presente legge circa il rispetto dei
requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale
adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto.
14
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Sito INTERNET
Decreto
Ministeriale 8
luglio 2005
http://www.
pubbliaccesso.it/
normative/
DM080705.htm
[...]
ff) pagina Web: elemento informativo di base di un
sito Web, realizzato mediante un linguaggio a
marcatori che può contenere oggetti testuali e
multimediali ed immagini;
ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web
utilizzato per veicolare informazioni o erogare
servizi, comunemente definito anche sito Internet;
Art. 2 comma 3
[...]
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi
in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1
della legge forniscono informazioni o erogano
servizi mediante applicazioni Internet rese
disponibili su reti Intranet o su supporti, come
CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di
personal computer non collegato alla rete.
15
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Soggetti art. 3 comma 1

Art. 4 comma
4e5
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Postazioni di lavoro
◦ I datori di lavoro pubblici pongono a disposizione
del dipendente disabile la strumentazione
hardware e software e la tecnologia assistiva
adeguata alla specifica disabilità, anche in caso
di telelavoro, in relazione alle mansioni
effettivamente svolte.
◦ I datori di lavoro pubblici provvedono
all'attuazione nell'ambito delle disponibilità di
bilancio.
16
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Altri soggetti

Art. 4 comma
3
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Beni e servizi informatici
◦ La concessione di contributi pubblici a soggetti
privati per l'acquisto di beni e servizi informatici
destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o
del pubblico, anche per la predisposizione di
postazioni di tele-lavoro, è subordinata alla
rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di
accessibilità stabiliti dal decreto (articolo 11).
◦ Possono richiedere la valutazione del materiale
informatico da loro prodotto (articolo 6).
17
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Altri soggetti
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm

Siti INTERNET
◦ Non sono previsti obblighi
◦ Possono richiedere la valutazione dei siti INTERNET
da loro prodotti (articolo 6)
18
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Altri soggetti

Art. 4 comma
4e5
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Postazioni di lavoro
◦ I datori di lavoro privati pongono a disposizione
del dipendente disabile la strumentazione
hardware e software e la tecnologia assistiva
adeguata alla specifica disabilità, anche in caso
di tele-lavoro, in relazione alle mansioni
effettivamente svolte.
◦ Ai datori di lavoro privati si applica la
disposizione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
19
Legge 4/2004:
Articolo 4 – Obblighi
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Articolo 13,
comma 1, lettera
c), della legge 12
marzo 1999, n.
68.
1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11,
gli uffici competenti possono concedere ai datori
di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) omissis;
b) omissis;
c) il rimborso forfetario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilità operative
dei disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro
ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.
20
Legge 4/2004:
Articolo 5 – Didattica
Strumenti didattici e formativi

http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm

Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado.
Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le associazioni di
editori per la fornitura di libri alle biblioteche
scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su
supporto digitale degli strumenti didattici
fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli
insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità
di bilancio.
21
Legge 4/2004:
Articolo 6 – Verifica
Verifica dell’accessibilità su richiesta
di:
Art. 6 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Siti INTERNET
 Materiale informatico

prodotto da soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 3.
22
Legge 4/2004:
Articolo 6 – Verifica
Col regolamento (art. 10) sono
individuati:
Art. 6 comma

2
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm



le modalità con cui può essere richiesta la
valutazione;
i criteri per la eventuale partecipazione del
richiedente ai costi dell'operazione;
il marchio o logo con cui è reso manifesto il
possesso del requisito dell'accessibilità;
le modalità con cui può essere verificato il
permanere del requisito stesso.
23
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
Compiti amministrativi

Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tramite il Dipartimento Innovazione e
Tecnologie (DIT) avvalendosi del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196:
24
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
Cos’è il CNIPA:

http://www.
cnipa.it


Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione
Opera “presso” la Presidenza del Consiglio per
l’attuazione delle politiche del Ministro per
l’innovazione (MIT), con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e
finanziaria e con indipendenza di giudizio
Nel 2003 subentra all’AIPA e nel 2004
incorpora il Centro Tecnico della Pres. Cons.
Min.
25
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della
presente legge;
 b) vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni statali delle disposizioni della
presente legge;
 c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre
ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal
decreto di cui all'articolo 11, si sono anche
meritoriamente distinti per l'impegno nel
perseguire le finalità indicate dalla presente
legge;

Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
26
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:
Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm

d) promuove, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative
e programmi finalizzati al miglioramento e alla
diffusione delle tecnologie assistive e per
l'accessibilità;
27
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:

Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
e) promuove, con le altre amministrazioni
interessate, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di
finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i
disabili delle tecnologie assistive e degli
strumenti informatici dotati di configurazioni
particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel
campo dell'innovazione tecnologica per la vita
indipendente e le pari opportunità dei disabili;
28
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:

Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
f) favorisce, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunità, lo scambio di esperienze
e di proposte fra associazioni di disabili,
associazioni di sviluppatori competenti in materia
di accessibilità, amministrazioni pubbliche,
operatori economici e fornitori di hardware e
software, anche per la proposta di nuove
iniziative;
29
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:

Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
g) promuove, di concerto con i Ministeri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i
beni e le attività culturali, iniziative per favorire
l'accessibilità alle opere multimediali, anche
attraverso specifici progetti di ricerca e
sperimentazione con il coinvolgimento delle
associazioni delle persone disabili; sulla base dei
risultati delle sperimentazioni sono indicate, con
decreto emanato di intesa dai Ministri interessati,
le regole tecniche per l'accessibilità alle opere
multimediali;
30
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:
Art. 7 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche
amministrazioni nello sviluppo dei sistemi
informatici, nonché l'introduzione delle
problematiche relative all'accessibilità nei
programmi di formazione del personale.
31
Legge 4/2004:
Articolo 7 – Compiti
Amministrazioni periferiche:
Art. 7 comma
2
Legge 4/2004.

Le regioni, le province autonome e gli enti locali
vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici
delle disposizioni della presente legge.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
32
Legge 4/2004:
Articolo 7 c. 2 – Corte Costituzionale
Dal testo della sentenza:

Sentenza
numero 145.
http://www.
cortecostituzion
ale.it/
ita/attivitacorte/
novita/
schedaDec.asp? 
Comando=LET
&NoDec=145
&AnnoDec=200
5
In particolare, l'art. 7, comma 2, della legge sarebbe
illegittimo poiché, imponendo anche alle Province autonome
di vigilare sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle
disposizioni della stessa legge, ne presuppone la diretta
operatività nei confronti della Provincia autonoma di Trento,
pur riguardando materie - quelle dell'assistenza sociale,
dell'ordinamento degli uffici provinciali e dell'istruzione e
della formazione professionale - appartenenti per statuto
alla competenza legislativa della stessa Provincia.
L'art. 10 della medesima legge contrasterebbe a sua volta
con lo statuto di autonomia della Provincia, prevedendo,
nelle stesse materie, l'emanazione di un regolamento
statale.
33
Legge 4/2004:
Articolo 7 c. 2 – Corte Costituzionale
“Traduzione” della sentenza:

Da
pubbliaccesso.
it.
http://www.
pubbliaccesso.
it/
notizie/2005/
corte_cost_14
5.htm
La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 145 del
4 aprile 2005 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme citate e con
riferimento in particolare all'articolo 10, ha
affermato che la potestà regolamentare dello
Stato non può essere esercitata riguardo a
materie che appartengono alla competenza
legislativa della Provincia autonoma di Trento.
Con l'occasione ha esteso l'efficacia della
decisione anche nei confronti della Provincia
autonoma di Bolzano.
34
Legge 4/2004:
Articolo 7 c. 2 – Corte Costituzionale
“Traduzione” della sentenza:
Da
pubbliaccesso
.it.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
notizie/2005/
corte_cost_14
5.htm

In conclusione, la Legge n. 4 del 2004 non sarà
operativa nelle Province autonome di Trento e
Bolzano; le sue disposizioni e quelle dei decreti
attuativi avranno effetto in tutto il territorio
nazionale ad eccezione delle due citate province,
nelle quali varranno le leggi provinciali emanate
in materia.
35
Legge 4/2004:
Articolo 8 – Formazione
Formazione nelle P.A.

Art. 8 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
nell'ambito delle attività di cui al comma 4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo
27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio
2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a
carattere fondamentale le problematiche relative
all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
36
Legge 4/2004:
Articolo 8 – Formazione
Formazione nelle P.A.
La formazione professionale di cui al
comma 1 è effettuata con tecnologie
accessibili.
 Le amministrazioni di cui all'articolo 3,
comma 1, nell'ambito delle disponibilità di
bilancio, predispongono corsi di
aggiornamento professionale
sull'accessibilità.

Art. 8 comma
2 e 3 Legge
4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
37
Legge 4/2004:
Articolo 9 – “Sanzioni”
Le responsabilità dirigenziali

Art. 9 comma
1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
L'inosservanza delle disposizioni della
presente legge comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilità penali
e civili previste dalle norme vigenti.
38
Legge 4/2004:
Articolo 9 – “Sanzioni”
Responsabilità dirigenziali
Decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)
Art. 21 (Responsabilità dirigenziale).
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi,
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili
al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando
l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione
dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del
contratto collettivo.
[...]
39
Legge 4/2004:
Articolo 9 – “Sanzioni”
Responsabilità dirigenziali
Decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)
Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità).
1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
resta ferma la disciplina attualmente vigente in
materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art.
7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53,
comma 1, e ferma restando la definizione dei
doveri del dipendente ad opera dei codici di
comportamento di cui all'art. 54, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi.
[...]
40
Legge 4/2004:
Articolo 10 – Regolamento
Regolamento di attuazione
I criteri e i principi operativi e organizzativi
generali per l'accessibilità;
 I contenuti di cui all'art. 6, comma 2;

Art. 10
comma 1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
◦
◦
◦
◦
le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità;
le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

I controlli esercitabili sugli operatori privati
per l'accessibilità dei siti e delle applicazioni
informatiche;

I controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo
3, comma 1.
41
Legge 4/2004:
Articolo 10 – Regolamento
Regolamento di attuazione

Art. 10 comma
2
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm
Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa
consultazione con le associazioni delle persone
disabili maggiormente rappresentative, con le
associazioni di sviluppatori competenti in materia di
accessibilità e di produttori di hardware e software
e previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
42
Legge 4/2004:
Articolo 11 – Decreto
Requisiti tecnici
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate
le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel
rispetto dei criteri e dei principi indicati dal
regolamento di cui all'articolo 10:
Art. 11
comma 1
Legge 4/2004.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
legge_200401
09_n4.htm


le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli
per l'accessibilità;
le metodologie tecniche per la verifica
dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i
programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale
fine.
43
Legge 4/2004:
Articolo 12 – Evolvibilità
Normative internazionali
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida
Art. 12
indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e
comma 1 e 2
nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea,
Legge 4/2004.
nonché nelle normative internazionalmente riconosciute
http://www.
e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi
pubbliaccesso
pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel
.it/
settore.
normative/
legge_200401 2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il
09_n4.htm
tempestivo recepimento delle modifiche delle normative
di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel
frattempo intervenute.
44
Legge 4/2004:
Regolamento e decreti
Documenti collegati
Regolamento (art. 10 L. 4/2004)
Decreto con requisiti tecnici
(art. 11 L. 4/2004)
Decreto opere multimediali
(art. 7 comma g L. 4/2004)
 Decreto strumenti didattici e formativi (art. 5 L.
4/2004 e art. 2 comma 2 regolamento)
 Elenco valutatori (art. 3 regolamento)

http://www.
pubbliaccesso. 
it/
normative/
legge_200401 
09_n4.htm
45
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Carta d’identità
“Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici”
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Nato il 9 luglio 2004
 Approvato in Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005
 DPR 1 marzo 2005 numero 75
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2005, n.
101
 In vigore: 18 maggio 2005

46
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Carta d’identità
Elaborato previa consultazione con:
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Le associazioni delle persone disabili.
 L’associazione degli sviluppatori
competenti in materia di accessibilità
(IWA ITALY)
 I produttori di hardware e software.

47
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni

http://www.
pubbliaccesso.it/
normative/
regolamento.htm
Art. 1 comma 1
accessibilità: ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera a) della legge 9 gennaio
2004, n. 4, la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari.
48
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni

http://www.
pubbliaccesso.it/
normative/
regolamento.htm
Art. 1 comma 1
tecnologie assistive: ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software,
che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere ai servizi erogati
dai sistemi informatici.
49
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni
valutazione: processo con il quale si riscontra la
rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità.
 verifica tecnica: valutazione condotta da esperti,
anche con strumenti informatici, sulla base di
parametri tecnici.
 verifica soggettiva: valutazione articolata su più
livelli di qualità ed effettuata con l’intervento del
destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di
considerazioni empiriche.

http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Art. 1 comma
1
50
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni
fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a
criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di
rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza
e di soddisfazione nell’uso del prodotto.
 soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 3 della legge n. 4 del 2004.
 valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e
qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità
dei servizi.

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 1 comma
1
51
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 2 - Criteri e principi generali
Sono accessibili i servizi realizzati tramite
sistemi informatici che presentano i seguenti
requisiti:
http://www.
pubbliaccesso. 
it/

normative/
regolamento.ht 
m
Art. 2 comma
1
accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente.
fruibilità delle informazioni offerte.
compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni,
nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione
europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e
tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e
privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali
l’International Organization for Standardization (ISO) e il World
Wide Web Consortium (W3C).
52
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 2 - Criteri e principi generali
Fruibilità delle informazioni offerte

http://www.
pubbliaccesso.

it/
normative/
regolamento.ht
m

Art. 2 comma
1

facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da
compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra
loro.
efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto,
presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la
possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali
sensoriali.
efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente,
assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo
corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato
per l’accesso.
soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e
all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.
53
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 2 - Criteri e principi generali
Strumenti didattici e formativi

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 2 comma
2
Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza
Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate
specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilità,
da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi
di cui all’articolo 5 della legge n. 4 del 2004.
54
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
Elenco dei valutatori
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 3 comma
1

Il Cnipa, con proprio provvedimento,
istituisce presso di sé l’elenco dei
valutatori, stabilendone le modalità
tecniche per la tenuta, nonché garantisce
la pubblicità dell’elenco medesimo e delle
citate modalità sul proprio sito internet.
55
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
Requisiti dei valutatori

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 3 comma
2
Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone
giuridiche interessate che ne fanno richiesta
dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
◦ garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie
attività;
◦ disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’art. 1,
comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);
◦ disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie
di verifica, nonché di figure idonee ad interagire con i soggetti con
particolari disabilità.
56
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
A garanzia di imparzialità ed
indipendenza nell’esercizio delle
proprie attività il valutatore si
impegna:
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht  a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
m
 a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere
Art. 3 comma
3
un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti
allo stesso collegati da rapporti societari;
 una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei
ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o
servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione
stessa.
57
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
Deliberazione CNIPA 15 settembre
2005
http://www.
pubbliaccesso

.it/
normative/
deliberazione
_
cnipa_150920
05.htm

Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e
definizione delle modalità tecniche per la tenuta (deliberazione
n. 25/2005)
Pubblicata in G.U. n. 220 del 21 settembre 2005
58
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 3 comma
4
Pubbliche Amministrazioni e
soggetti art. 3 comma 1 Legge
4/2004

Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei
servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i
contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 della legge n.
4 del 2004, possono acquisire il parere non
vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al
comma 1.
59
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
Nel Decreto (art. 11 legge 4/2004)
vengono stabiliti:
http://www.
pubbliaccesso.  le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
lettere b) e c):
it/
◦ disponibilità di una adeguata strumentazione
normative/
regolamento.ht
◦ disponibilità di figure professionali esperte
m
gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per
l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di
organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per
cento;
 le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese
amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui
all’articolo 4, comma 1.

Art. 3 comma
5
60
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
Cause di cancellazione dall’elenco
dei valutatori
http://www.
pubbliaccesso.  Il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione.
 Nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del
it/
comma 3:
normative/
regolamento.ht
◦ non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
m
◦ non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza
specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da
Art. 3 comma
rapporti societari;
6
◦ una volta effettuata la valutazione, non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi
successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato
incaricato di esprimere la valutazione stessa.
61
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 3 - Valutazione accessibilità
Comunicazione della cancellazione
dall’elenco dei valutatori
http://www.
pubbliaccesso.

it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 3 comma
7
Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che
intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello
stesso dall’elenco; l’interessato può presentare proprie memorie al
riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della
avvenuta cancellazione sul proprio sito Internet.
62
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 4 – Richiesta di valutazione
Modalità di richiesta della
valutazione
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 4 comma
1


I soggetti privati richiedono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo,
allegando l’attestato di cui al comma 2.
L’utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità
dell’attestato.
63
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 4 – Richiesta di valutazione
Validità della valutazione
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m

I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che,
svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia
attestato di accessibilità, con validità non superiore a 12
mesi, eventualmente indicante il livello di qualità
raggiunto (art. 5)
Art. 4 comma
2
64
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 4 – Richiesta di valutazione
Operatività della valutazione
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie, ai fini dell’emanazione
del provvedimento di cui al comma 1 si avvale tramite
apposita convenzione del Cnipa.
Art. 4 comma
3
65
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 4 – Richiesta di valutazione
Oneri della valutazione
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m

All’attuazione del presente articolo si provvede
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4 comma
4
66
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 5 – Il logo (“bollino”)
Descrizione ed uso del logo

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 5 comma
1e2

Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura
un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure
umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste,
azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia
levate; il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato da
uno a tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la
tastiera del personal computer.
La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da
asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi nonché il
modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all’articolo
11 della legge n. 4 del 2004.
67
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 6 – Revisione valutazione
Casi di aggiornamento della
valutazione di accessibilità
http://www.
pubbliaccesso.  In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo
dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati
it/
richiedono un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità ad uno
normative/
dei valutatori iscritti nell’elenco.
regolamento.ht
m
 Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al
Art. 6 comma
1
soggetto richiedente inviandone contestualmente copia
all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello di
qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio della copia
deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza
dell’autorizzazione stessa.
68
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 7 – Controllo sui privati
Poteri ispettivi di controllo sui
soggetti privati
http://www.
pubbliaccesso. 
it/
normative/
regolamento.ht
m
Art. 7 comma
1
Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione
inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti
di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori
iscritti nell’elenco (art. 3 comma 1), purché questi ultimi risultino
estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o
servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità
riscontrata aggiornandone la validità temporale.
69
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 7 – Controllo sui privati
Poteri ispettivi di controllo sui
soggetti privati
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Art. 7 comma
2

In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del
logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi
dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi
per l’espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non
superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione.
70
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 8 – Uso del logo per le P.A.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Art. 8 comma
1
Modalità di utilizzo del logo da parte
dei soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 4 del
2004
I soggetti che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi
forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità
sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie (art. 11 legge
4/2004).
 La valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente
l’utilizzo del logo.

71
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 9 – Controllo delle P.A.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Art. 9 comma
1
Controlli esercitabili sui soggetti di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004

ogni amministrazione pubblica centrale nomina un
responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il
personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in
servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in
assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei
sistemi informativi.
72
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 9 – Controllo delle P.A.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Art. 9 comma
1
Controlli esercitabili sui soggetti di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004

dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e
per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso
aggiuntivo.
73
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 9 – Controllo delle P.A.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm
Art. 9 comma
2
Controlli esercitabili sui soggetti di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa
comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il
mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e
dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile.
 qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione
statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento
con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

74
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 9 – Controllo delle P.A.
Applicazione agli enti locali
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm

Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali
organizzano autonomamente e secondo i propri
ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente
decreto.
Art. 9 comma
3
75
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Articolo 9 – Controllo delle P.A.
Relazione annuale di applicazione
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
regolamento.ht
m

Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base
degli esiti delle verifiche (di cui al comma 2), riferisce
annualmente al Parlamento dandone altresì
comunicazione alla Conferenza Unificata.
Art. 9 comma
4
76
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Iter di approvazione


http://www.
pubbliaccesso.

it/
normative/
regolamento.ht
m



9 luglio 2004: approvato in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri.
30 settembre 2004: Conferenza unificata sancisce
l’intesa.
28 ottobre 2004: Consiglio di Stato - sezione consultiva
per gli atti normativi – esprime parere favorevole con
osservazioni.
Commissioni parlamentari (che dovevano esprimere un
parere)
25 febbraio 2005: Approvato in Consiglio dei Ministri
1 marzo 2005: Firmato dal Presidente della Repubblica
77
Regolamento attuazione L. 4/2004:
Iter di approvazione
Commissioni parlamentari che
dovevano esprimere un parere
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
regolamento.
htm





I^ Commissione - Affari Costituzionali del Senato
VII^ Commissione - Istruzione pubblica, beni culturali
del Senato
VIII^ Commissione - Lavori pubblici, comunicazioni del
Senato
V^ Commissione Bilancio della Camera dei Deputati
IX^ Commissione Trasporti Camera dei Deputati
78
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Carta d’identità
“Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici”
http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
DM080705.ht
m




Decreto Ministeriale emanato dal Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie
Nato il: 8 luglio 2005
G.U.: n. 183 (8 agosto 2005)
In vigore: 23 agosto 2005
79
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Il Decreto Ministeriale
Contenuto del decreto

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
DM080705.ht
m



Definizioni e ambito d'applicazione
Requisiti tecnici e livelli di accessibilità
Accessibilità per i personal computer, l'ambiente
operativo,
le applicazioni e i prodotti a scaffale
Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti
dei soggetti valutatori
80
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Il Decreto Ministeriale
Contenuto del decreto
Svolgimento delle verifiche e determinazione degli
importi massimi dovuti dai soggetti privati
 Logo attestante il possesso del requisito di
accessibilità
 Utilizzo del logo
 Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività
inerenti l’utilizzo del logo e le funzioni ispettive)

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
DM080705.ht
m
81
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni e ambito
d'applicazione
a)
http://www.
b)
pubbliaccesso
.it/
c)
normative/
DM080705.ht
d)
m
Art. 1
e)
f)
accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;
ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che consentono
l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer;
applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che può essere
inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;
applicazione: programma informatico che consente all'utente di svolgere specifici
compiti;
applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in
particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il
trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText
Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione;
browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un
sito Web;
82
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni e ambito
d'applicazione
g)
h)
i)
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705.ht l)
m
Art. 1
m)
n)
CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc):
particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;
em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del carattere M;
esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale,
comprendente un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali ergonomia
dell'ambiente, ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia
svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;
esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di diploma di
laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione e di utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abbia maturato un'esperienza
professionale biennale nel settore;
esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell'accessibilità;
focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;
83
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni e ambito
d'applicazione
o)
p)
q)
http://www.
pubbliaccesso
.it/
r)
normative/
DM080705.ht
s)
m
Art. 1
t)
u)
fogli di stile: strumento per mezzo del quale è possibile separare i contenuti di una
pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi vengono presentati;
frame: struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indipendenti;
fruibilità: caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di
efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione
nell'uso del prodotto;
gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un
evento logico o dipendente dal dispositivo di input;
gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti assegnati
dall'esperto di fattori umani per l'effettuazione della verifica soggettiva;
homepage: prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a un
indirizzo corrispondente a un sito Web;
interattività: caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento
dell'utente per espletare le sue
funzionalità;
84
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni e ambito
d'applicazione
v)
interfaccia utente: programma informatico che gestisce l'output e l'input dell'utente da
e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione
basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi impartiti in
modo testuale (interfaccia testuale);
http://www.
z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface): insieme di
pubbliaccesso
programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;
.it/
aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione
normative/
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
DM080705.ht
bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riservata all'uso
m
esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;
cc) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
Art. 1
2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
dd) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza
indicatori (marcatori) per qualificare l'informazione stessa;
85
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni e ambito
d'applicazione
ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l'utente interagisce con il
sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;
ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un
linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini;
http://www.
pubbliaccesso gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare
appositi programmi di adattamento;
.it/
hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato
normative/
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;
DM080705.ht
ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può essere inserita in
m
una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;
ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o
Art. 1
erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
mm)task: compito specifico che l'esperto di fattori umani assegna ad un componente del
gruppo di valutazione per simulare
situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;
86
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 1 - Definizioni e ambito
d'applicazione
nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di
accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
http://www.
oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall'ISO e delle «Recommendation» del
Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che
pubbliaccesso.
utilizzano il protocollo HTTP, comunemente definite anche tecnologie Internet;
it/
normative/
pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla
DM080705.ht
base di parametri tecnici;
m
qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili
Art. 1
tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla
base di considerazioni empiriche.
87
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 2 - Requisiti tecnici e livelli di
accessibilità
1.
2.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
3.
normative/
DM080705.ht
m
Art. 2
4.
Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne costituiscono parte
integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei
principi indicati dal regolamento.
Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della
verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai
requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi
indicata.
I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1
della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet
rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD,
utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.
Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi
erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di
qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di
valutazione di cui all’allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.
88
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 3 - Accessibilità per i personal computer,
l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a
scaffale
1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono
indicati nell’allegato C.
2. I requisiti di accessibilità per l’ambiente operativo, le
http://www.
applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati
pubbliaccesso.
it/
nell’allegato D.
normative/
DM080705.ht 3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il
m
livello di conformità del prodotto o servizio ai
Art. 3
requisiti di cui al presente articolo.
89
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 4 - Specifiche tecniche per la sussistenza dei
requisiti dei soggetti valutatori
1.
http://www.
pubbliaccesso 2.
.it/
normative/
DM080705.ht
m
Art. 4
Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell’elenco dei valutatori
di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento presentano
documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse
strumentali tali da consentire l’effettuazione delle verifiche tecnica e
soggettiva.
Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei
a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali,
anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro
dipendente:
a)
b)
c)
d)
esperto di fattori umani,
esperto tecnico,
esperto di interazione con i soggetti disabili,
gruppo di valutazione.
90
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 5 - Svolgimento delle verifiche e
determinazione degli importi massimi dovuti dai
soggetti privati
1.
2.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705.ht
m
Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività
svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per lo
svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.
Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui
all’allegato A, paragrafo 2:
a)
b)
Art. 5
c)
svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte
le pagine del sito;
svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2
sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla
home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di
pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non
rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;
redige il rapporto di cui alla lettera e) del
medesimo paragrafo 2.
91
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 5 - Svolgimento delle verifiche e
determinazione degli importi massimi dovuti dai
soggetti privati
3.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705.ht
m
Art. 5
4.
La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla
metodologia di cui all’allegato B, svolte dall’esperto in fattori
umani, dall’esperto di interazione con le persone disabili
e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo della verifica
tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive
impiegate.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli
importi massimi dovuti dai soggetti privati come
corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori sono
riportati nell’Allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.
92
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di
accessibilità
1.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705.ht
m
Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo
stesso, eventualmente corredato da asterischi, ed il
diverso livello di qualità del servizio sono indicati
nell’Allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 6
93
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di
accessibilità
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705E.htm
Logo senza asterischi
 Consiste nella sagoma di un personal computer di
colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate
rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e
amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia
levate.
 Detto logo risponde al primo livello di accessibilità,
legato alla conformità ai requisiti previsti per la verifica
tecnica.
94
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di
accessibilità
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705E.htm
Logo con asterischi
 Consiste nello stesso disegno sopra descritto con
l’aggiunta di asterischi; esso garantisce la conformità ai
requisiti della verifica tecnica e l’ulteriore livello di
qualità raggiunto dal sito a seguito dell’esito positivo
della verifica soggettiva, secondo quanto previsto
nell’Allegato B, paragrafo 1.
 Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre
asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la
tastiera del personal computer.
95
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 7 – Utilizzo del logo
1.
2.
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
3.
DM080705.ht
m
Art. 7
La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per via
telematica tramite il sito del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (Cnipa), ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del regolamento.
Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della legge ed i
soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del
requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano
preventivamente nell’apposita sezione del sito Web del Cnipa.
La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall’attestato di
accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito
esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della
valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all’articolo 5, comma
2; il modello di attestato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella
citata sezione del sito Web del Cnipa.
96
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 7 – Utilizzo del logo
4.
Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa
provvede a:
a)
b)
http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705.ht
m
Art. 7
c)
d)
5.
predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di
registrazione;
acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di
cui al comma 3;
costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad esporre il
logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini
della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di
autorizzazione;
riferire gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, sulla base dei risultati dell’istruttoria di cui al presente articolo, rilascia
l’autorizzazione all’utilizzo del logo, dandone comunicazione al soggetto
richiedente.
97
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Articolo 8 – Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo del logo e le funzioni ispettive
1.
http://www.
pubbliaccesso 2.
.it/
normative/
DM080705.ht
m
Art. 7
3.
I soggetti privati che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo del logo
allegano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in
via telematica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il
rilascio dell’autorizzazione; l’importo del versamento è indicato nell’Allegato
F.
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello di
accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto
privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione
ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal
Cnipa sui soggetti privati; l’importo della quota, comunque non superiore al
doppio del costo effettivo dell’ispezione, è indicato nell’Allegato F.
Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non
regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.
98
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Gli allegati

http://www.
pubbliaccesso.
it/
normative/
DM080705.ht
m


Allegato A: Verifica tecnica e requisiti di
accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie
internet.
Allegato B: Metodologia e criteri di valutazione
per la verifica soggettiva dell’accessibilità delle
applicazioni basate su tecnologie internet.
Allegato C: Requisiti tecnici di accessibilità per i
personal computer di tipo desktop e portatili.
99
Requisiti tecnici L. 4/2004:
Gli allegati

http://www.
pubbliaccesso
.it/
normative/
DM080705.ht
m


Allegato D: Requisiti tecnici di accessibilità per
l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a
scaffale.
Allegato E: Logo di accessibilità dei siti Web e
delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet.
Allegato F: Importi massimi dovuti dai soggetti
privati come corrispettivo per l’attività svolta dai
valutatori.
100
Dlgs 216/2003:
Carta d’identità
“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro”
http://www.
camera.it/
parlam/leg
gi/deleghe/
testi/03216
dl.htm




Origine: direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo del
27 novembre 2000
Nato il: 9 luglio 2003
G.U.: 187 del 13 agosto 2003
In vigore: 31 agosto 2003
101
Dlgs 216/2003:
Articolo 1: Oggetto

http://www.
camera.it/
parlam/leg
gi/deleghe/
testi/03216
dl.htm
Il presente decreto reca le disposizioni relative
all'attuazione della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni
personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento
sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le
condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie
affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in
un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che
le stesse forme di discriminazione possono avere su
donne e uomini.
102
Dlgs 216/2003:
Articolo 2: Discriminazione
Nozione di discriminazione
http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm
Art. 2
comma 1

per principio di parità di trattamento si
intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa
della religione, delle convinzioni personali,
degli handicap, dell'età o
dell'orientamento sessuale.
103
Dlgs 216/2003:
Articolo 2: Discriminazione
Tipologie di discriminazione

http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm
Art. 2
comma 2

discriminazione diretta: quando una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.
discriminazione indiretta: quando una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono
mettere le persone in una situazione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone.
104
Dlgs 216/2003:
Articolo 2: Discriminazione
Tipologie di discriminazione

http://www.
camera.it/
parlam/leg
gi/deleghe/
testi/03216
dl.htm
Art. 2
comma 4
L'ordine di discriminare persone a causa della religione,
delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o
dell'orientamento sessuale è considerata una
discriminazione.
Cosa significa? Semplicemente che, nel caso di una P.A. o di un'azienda
privata dove il dirigente vieta l'acquisto di attrezzature atte all'integrazione
del lavoratore con disabilità, tale dirigente effettua una discriminazione ed è
soggetto ai provvedimenti di cui vedremo in seguito.
105
Dlgs 216/2003:
Articolo 3: Ambito di applicazione
Il principio di parità di trattamento senza
distinzione […] si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che
privato.
 È suscettibile di tutela giurisdizionale
secondo le forme previste dall'articolo 4.

http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm
Art. 3
comma 1
106
Dlgs 216/2003:
Articolo 3: Ambito di applicazione
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione;
 occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
 accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
 affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di
lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni.

http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm
Art. 3
comma 1
107
Dlgs 216/2003:
Articolo 3: Ambito di applicazione
Casi di esclusione dell’applicazione

http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm
Art. 3
comma 3
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito
del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non
costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle
convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una
persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui
essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività
medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione
delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini
dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le
forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di
soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
108
Dlgs 216/2003:
Articolo 4: Tutela giurisdizionale
Modifica All'articolo 15, comma 2, della legge 20
maggio 1970, n. 300
http://www.
camera.it/
parlam/leg
gi/deleghe/
testi/03216
dl.htm
Art. 4
comma 1
art. 15. (atti discriminatori)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) [...]
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui
al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti ai fini di discriminazione politica o religiosa,
di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali.
109
Dlgs 216/2003:
Articolo 4: Tutela giurisdizionale
Modalità di tutela per il ricorrente

http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm
Art. 4
commi da 2
a4

Può utilizzare le procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi.
può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi
di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai
sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile,
art. 2729 (Presunzioni semplici)
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate
alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere
che presunzioni gravi, precise e concordanti.
110
Dlgs 216/2003:
Articolo 4: Tutela giurisdizionale
Limitazione della “prudenza del giudice”

http://www.
camera.it/
parlam/leg
gi/deleghe/
testi/03216
dl.htm
Art. 4
commi da 5
a8




oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,
ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio,
ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti.
al fine di impedirne la ripetizione può ordinare, entro il termine fissato nel
provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, che l'atto o comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero
ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il
rispetto del principio della parità di trattamento.
può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del convenuto, per una sola
volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (magistrati, avvocati, militari, ecc.).
111
Dlgs 216/2003:
Articolo 5: Legittimazione ad agire
Tramite associazioni

http://www.
camera.it/
parlam/legg
i/deleghe/
testi/03216d
l.htm

Art. 5
comma 1 e
2
Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di
nullità, sono legittimate ad agire, in nome e per conto o a sostegno
del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica
o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
Le rappresentanze locali sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di
discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo
diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
112
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Carta d’identità
http://www.
padigitale.it/home/
testodecreto.html
Il codice rende ora obbligatoria l’innovazione
nella PA nel modo più naturale:
 da una parte dando ai cittadini il diritto di
interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi
amministrazione attraverso Internet, posta
elettronica, reti
 dall’altra stabilendo che tutte le amministrazioni
devono organizzarsi in modo da rendere sempre
e comunque disponibili tutte le informazioni in
modalità digitale.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82

Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 Maggio 2005
(Supplemento Ordinario n.93)
In vigore: 1 gennaio 2006

113
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Contenuti innovativi
Per il diritto d’accesso
http://www.
padigitale.it/
home/
testodecreto.
html

Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
di riorganizzare i propri siti Internet in
modo da individuare una serie di
contenuti minimi e necessari, compresa la
disponibilità di moduli e formulari per via
telematica.
114
Codice dell’Amministrazione Digitale:
Caratteristiche siti internet
I siti internet delle Pubbliche
Amministrazioni
http://www.
padigitale.it
/home/
testodecreto
.html

Quasi tutte le pubbliche amministrazioni hanno già i
loro siti Internet, ma il codice ne rende obbligatorie
alcune caratteristiche fondamentali: i siti pubblici devono
essere accessibili da tutti, anche dai disabili, reperibili,
facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici,
omogenei tra loro.
115
Codice dell’Amministrazione Digitale:
Caratteristiche siti internet
I siti internet delle Pubbliche
Amministrazioni
http://www.
padigitale.it
/home/
testodecreto
.html

I siti Internet diventano la “porta” privilegiata per entrare
nelle pubbliche amministrazioni e sono tenuti quindi a
riportare alcuni dati necessari per orientarsi:
◦
◦
◦
◦
◦
l’organigramma per sapere chi fa cosa;
gli indirizzi e-mail a cui rivolgersi per ciascuna necessità;
l’elenco dei servizi forniti in rete;
l’elenco di tutti i bandi di gara;
l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio con la loro
durata e il nome del responsabile.
116
Codice dell’Amministrazione Digitale:
Caratteristiche siti internet
I siti internet delle Pubbliche
Amministrazioni
http://www.
padigitale.it
/home/
testodecreto
.html


Dopo 15 anni la legge sulla trasparenza diventa quindi
concreta.
Non bisogna fare più domande per vedere lo stato di
una pratica o sapere chi ne è il responsabile e quanto
deve durare il procedimento: queste notizie devono
essere già a disposizione sul sito della pubblica
amministrazione interessata.
117
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Accessibilità siti internet
Art. 53 (Caratteristiche dei siti)

http://www.
padigitale.it/
home/
testodecreto.
html


Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su
reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di
elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone
disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed
interoperabilità.
Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla
realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni
centrali.
Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e gli
enti locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche
di cui al
comma 1.
118
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Accessibilità siti internet
Art. 54 (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni)
http://www.
padigitale.it/
home/
testodecreto.
html

I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
◦ a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, nonché il settore
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai
documenti anche normativi di riferimento;
◦ b. l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non
generale, la durata di ciascun procedimento, ed il nome del responsabile del
procedimento secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti corredati dalla normativa di
riferimento;
119
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Accessibilità siti internet
Art. 54 (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni)
http://www.
padigitale.it
/home/
testodecreto
.html
◦ c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241;
◦ d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive,
specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
◦ e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
◦ f. l’elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente;
◦ g. l’elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell’articolo 65.
120
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Accessibilità siti internet
Art. 54 (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni)
http://www.
padigitale.it
/home/
testodecreto
.html



Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto
I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni
sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
identificazione informatica.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
121
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Competenza enti locali
Art. 117 Costituzione
Articolo così
sostituito dalla
legge
costituzionale
n. 3 del 2001
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; [...]
[...] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
[...]
ordinamento della comunicazione; [...]
E' quindi chiaro che le amministrazioni statali,
ed indirettamente le amministrazioni locali
devono garantire l'accesso ai siti istituzionali.
122
Codice dell’Amministrazione
Digitale: Entrata in vigore
Art. 76 (Entrata in vigore del codice)
http://www.
padigitale.it/
home/
testodecreto.
html
Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
 Questo significa che le P.A. dovranno adeguare i siti
INTERNET ai criteri di accessibilità definiti nel regolamento
di attuazione della legge 04/2004 anche se creano i siti
INTERNET con risorse interne e anche se il contratto non
lo prevede.

123
Tutela del cittadino:
Il Difensore Civico
Il diritto di accesso ai servizi
l'impossibilità di accedere a un bando ad un utente non
vedente in quanto il documento PDF non è
correttamente formattato o è protetto in modo da
renderlo quindi inaccessibile anche ai lettori di schermo.
 l'impossibilità di accedere ad altre informazioni
contenute nelle pagine web con difficoltà di navigazione,
con impossibilità di ingrandire i caratteri
 ecc. ecc.

http://www.
webaccessibile
.org/
argomenti/
argomento.asp
?cat=529
124
Tutela del cittadino:
Il Difensore Civico
Il diritto di accesso ai servizi

http://www.
webaccessibile
.org/
argomenti/
argomento.asp
?cat=529
La legge 142/90 ha portato molta innovazione in materia di
accesso ai documenti amministrativi e tra l'altro, all'art. 8, ha
creato la figura del Difensore Civico:
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono
prevedere l'istituto del difensore civico, il quale
svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o
provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

A 15 anni di distanza dalla nascita della legge, quasi ogni
comune, provincia e regione ha istituito il difensore civico.
125
Tutela del cittadino:
Il Difensore Civico
Chi è?
http://www.
webaccessibile
.org/
argomenti/
argomento.asp
?cat=529

È un organo imparziale di tutela e garanzia per singoli,
associazioni ed enti e totalmente indipendente dagli altri
organi dell'amministrazione ed interviene su richiesta
dei suddetti soggetti nei confronti dei funzionari
dell'ente o delle sue aziende o istituzioni per, tra l'altro,
eliminare disfunzioni, discriminazioni, abusi e ritardi.
126
Tutela del cittadino:
Il Difensore Civico
Come agisce?

http://www.
webaccessibile.
org/
argomenti/
argomento.asp
?cat=529
A seguito della segnalazione esamina la questione sotto l'aspetto
tecnico-giuridico garantendo la imparzialità del suo giudizio
contattando poi il responsabile del procedimento ed espone la
richiesta o il problema (il tutto con riservatezza del caso).
Il funzionario dovrà quindi rispondere alla richiesta del cittadino e
quindi il difensore civico valuterà se il problema è stato risolto (con
archiviazione della pratica) o se è necessario procedere con
ulteriori iniziative (anche in ambito giudiziario) verso
l'amministrazione, riferendo poi al cittadino l'esito del suo
intervento.
Il tutto viene svolto senza alcun costo per il cittadino.
127
Tutela del cittadino:
Il Difensore Civico
Quando contattarlo?

http://www.
webaccessibile
.org/
argomenti/
argomento.asp

?cat=529
Innanzitutto un cittadino che si trova davanti ad una barriera
digitale dovrebbe contattare il referente del servizio inaccessibile
segnalando la problematica e richiedendo la possibilità di accedere
ai servizi ed alle informazioni, a norma dell'art. 1 della legge 04/2004
e dell'art. 3 della Costituzione.
Solo nel caso in cui non vi sia risposta da parte
dell'amministrazione (ove non specificati i termini per la risposta, la
legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi prevede 30 giorni) e se ciò di fatto crea un danno al cittadino.
128
Tutela del cittadino:
Il Difensore Civico
Come contattarlo?
http://www.
webaccessibile
.org/
argomenti/
argomento.asp
?cat=529


Contattando l’URP dell’ente e chiedendo i recapiti del
difensore civico.
Far sempre presente al difensore civico sia di come
l'impossibilità di accedere a quel determinato contenuto
crei delle discriminazioni, sia la mancata risposta da
parte del funzionario preposto.
129
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Legge Stanca: dalla teoria alla realtà