Istituto Comprensivo “S. Biagio”
A.S. 2010/2011
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La legge n. 211 del 20 luglio del 2000 istituisce
il 27 gennaio Giorno della Memoria
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge
n. 211 del 20 luglio del 2000 dal Parlamento italiano che ha in
tal modo aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27
gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del
nazionalsocialismo e del fascismo, dell'Olocausto e in onore di
coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i
perseguitati.
Il testo dell'articolo 1 della legge così definisce le finalità del
Giorno della Memoria:
« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia,
la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati. »
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27 gennaio 1945
La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945
quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel
corso dell'offensiva in direzione di Berlino,
arrivarono presso la città polacca nota con il nome
tedesco di Auschwitz, scoprendo il suo tristemente
famoso campo di concentramento e liberandone i
pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le
testimonianze dei sopravvissuti rivelarono
compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore
del genocidio nazista.
Il 27 gennaio il ricordo della Shoah, cioè lo sterminio
del popolo ebreo, è celebrato anche da molte altre
nazioni, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, così
come dall'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7del 1º
novembre 2005.
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Le leggi razziali fasciste sono un insieme di
provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi,
ordinanze, circolari, ecc) che vennero varati in Italia
nel 1938 rivolti prevalentemente – ma non solo –
contro
le
persone
di
religione
ebraica.
Furono lette per la prima volta il 18 settembre 1938 a
Trieste da Benito Mussolini dal balcone del
Municipio in occasione della sua visita alla città.
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Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8
Per la legislazione fascista era ebreo chi era nato da genitori
entrambi ebrei oppure da un ebreo e da uno straniero oppure da
una madre ebrea in condizioni di paternità ignota oppure chi, pur
avendo un genitore ariano, professasse la religione ebraica. Sugli
ebrei venne emanata una serie di leggi discriminatorie. La
legislazione fascista ammise tuttavia la discussa figura dell'ebreo
"arianizzato", (allora fu usato il termine improprio "discriminato")
ovvero dell'ebreo che avesse particolari meriti: militari, civili o
politici. Agli ebrei arianizzati le leggi razziali furono applicate
con alcune deroghe e limitazioni.
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Leggi Raziali Art. 12
il divieto per gli ebrei di avere alle proprie dipendenze domestici
di razza ariana
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Leggi Raziali Art. 12
il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni e per le
società private di carattere pubblicistico – come banche e
assicurazioni – di avere alle proprie dipendenze ebrei
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il divieto di trasferirsi in Italia ad ebrei
stranieri
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il divieto di svolgere la
professione di notaio e di
giornalista e forti limitazioni per
tutte le cosiddette professioni
intellettuali
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il divieto di iscrizione dei ragazzi
ebrei nelle scuole pubbliche
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il divieto per le scuole medie di assumere
come libri di testo opere alla cui
redazione avesse partecipato in qualche
modo un ebreo
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Fu inoltre disposta la creazione di
scuole – a cura delle comunità ebraiche
– specifiche per ragazzi ebrei. Gli
insegnanti ebrei avrebbero potuto
lavorare solo in quelle scuole.
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il divieto di svolgere il servizio militare
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il divieto di esercitare il
ruolo di tutore di minori
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il divieto di essere titolari di aziende
dichiarate di interesse per la difesa
nazionale
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il divieto di essere proprietari di terreni o di
fabbricati urbani al di sopra di un certo valore.
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Un documento fondamentale, che ebbe un
ruolo non indifferente nella promulgazione
delle cosiddette leggi razziali è il Manifesto
degli scienziati razzisti (noto anche come
Manifesto della Razza), pubblicato una prima
volta in forma anonima sul Giornale d'Italia il
15 luglio 1938 con il titolo Il Fascismo e i
problemi della razza, e poi ripubblicato sul
numero uno della rivista La difesa della razza
il 5 agosto 1938.
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Il testo del manifesto
1.
2.
3.
4.
LE RAZZE UMANE ESISTONO
ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE
IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO
LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE È NELLA MAGGIORANZA DI
ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTÀ ARIANA
5. È UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI
STORICI.
6. ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA
7. È TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI
8. È NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE FRA I MEDITERRANEI
D'EUROPA (OCCIDENTALI) DA UNA PARTE E GLI ORIENTALI E GLI
AFRICANI DALL'ALTRA
9. GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA
10. I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI
ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO
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