Direttiva ministeriale del 27/12/2012
“Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”
La Direttiva trae spunto, ad oltre 30 anni dalla Legge n.517 del 1977,
che diede avvio all’integrazione scolastica, dalla riflessione del
mondo scolastico sull’attuale situazione presente nelle scuole,
sottolineando che “gli alunni con disabilità si trovano inseriti
all’interno di un contesto sempre più variegato, dove
la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza
disabilità - non rispecchia pienamente la complessa
realtà delle nostre classi.
Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo,
per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene
sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene
utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo
rischia di chiuderli in una cornice ristretta”.
La Direttiva ridefinisce e in qualche modo rivoluziona
il
tradizionale approccio all’integrazione scolastica,
basato
sulla certificazione della disabilità, allargando il
campo di intervento e di responsabilità della scuola
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali:
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia
di quella riferibile esplicitamente alla presenza di
deficit.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione per una varietà di
ragioni:
• svantaggio sociale e culturale,
• disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici,
• Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della
• lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse.
Nel variegato panorama delle nostre scuole la
complessità delle classi diviene sempre più evidente.
Quest’area dello svantaggio scolastico, che
ricomprende problematiche diverse, viene
indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali
(Special Educational Needs).
Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:
• quella della disabilità
• quella dei disturbi evolutivi specifici
• quella dello svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale
Ogni alunno, con continuità o per determinati
periodi, può manifestare Bisogni Educativi
Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai
quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta.
• Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione,
e ciò anche mediante un approfondimento
delle relative competenze degli insegnanti
curricolari, finalizzata ad una più stretta
interazione tra tutte le componenti della
comunità educante
• A chiarire puntualmente le implicazioni di
questo mutamento di prospettiva interviene la
Circolare applicativa n. 8 del 6 Marzo 2013,
sottolineando i seguenti aspetti:
a livello di singola classe
- estensione a tutti gli studenti in difficoltà del diritto
alla personalizzazione dell’apprendimento, anche in
assenza di certificazione: ciò comporta la possibilità,
per i Consigli di Classe e i team docenti, di adottare per
tutti gli alunni portatori di BES, in analogia con quanto
previsto dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA,
misure compensative e dispensative nonché
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli
minimi attesi per le competenze in uscita, elaborando,
in accordo con la famiglia, uno specifico PDP.
- Ciò anche in assenza di certificazione, facendo leva
sulla corresponsabilità e sulla competenza
professionale “pedagogica” del gruppo docente.
- Sono evidenti le implicazioni in termini di
valutazione personalizzata e di legittimazione
di prove di esame differenziate al termine del
1° ciclo di istruzione:
si potrebbe dire che per la prima volta, in
modo ufficiale, si stabilisce che l’obbligo
formativo è responsabilità della scuola, non
dell’alunno.
A livello di organizzazione interna
costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e
valorizzazione delle professionalità presenti nella scuola
per perseguire gli obiettivi posti dalla Direttiva il GLH di
Istituto, già presente nelle scuole ai sensi dell’art. 12 della
Legge 104/92, viene ampliato includendo tutte le
professionalità specifiche presenti nella scuola, assumendo
il nome di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, ed estende la
propria competenza all’intera problematica dei BES, e non
più soltanto alla disabilità.
Il GLI svolge funzioni interne (rilevazione dei BES,
focus/confronto sui casi e sulle strategie, monitoraggio del
livello di inclusività della scuola) ed esterne (interfaccia con i
servizi sociosanitari territoriali per azioni di formazione,
prevenzione, monitoraggio, ecc.).
a livello di collegialità docente e di comunità scolastica
inserimento nel POF di una “policy” per l’inclusione e
coinvolgimento dei docenti “curricolari”
il GLI elabora annualmente un “Piano annuale per
l’inclusione”, basato su una attenta lettura del grado
di inclusività della scuola e su obiettivi di
miglioramento, da perseguire nel senso della
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi
scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie,
dell’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o
di prevenzione concordate a livello territoriale;
il piano deve inoltre specificare criteri e procedure
di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali
presenti, privilegiando, rispetto a una logica
meramente quantitativa di distribuzione degli
organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un
progetto di inclusione condiviso con famiglie e
servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto
“pedagogico” del percorso di apprendimento e
l’ambito specifico di competenza della scuola
a livello territoriale:
nel riorganizzare la rete dei
CTS e dei CTI
La Circolare specifica che “le scuole dovranno poi
impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti
scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari
territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e
provinciali, enti del privato
sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati
all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000.
Tali accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure
condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli
alunni con BES presenti nella scuola”
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Quinta parte – BES