Comitato La Cittadella
Malati di Movida a Milano
CONVEGNO
23 maggio 2012 ore 17:30
Teatro San Lorenzo alle Colonne
La Salute quale bene indisponibile e le
responsabilità del Sindaco: quali
azioni possibili? Quadro normativo
Avv. Michelangelo Brambillasca
(Ordine degli Avvocati di Milano)
PROBLEMI DA MOVIDA (DA INCIVILTA’ DA
MOVIDA/DA MOVIDA SELVAGGIA) E FATTISPECIE DI
SPACCIO/CONSUMO DI DROGA
REATO
DANNEGGIAMENTI (ART.635-639 CODICE PENALE):
• DANNEGGIAMENTI A BENI STORICO-ARTISTICI (SAGRATO BASILICA SAN
LORENZO, COLONNE, PUSTERLA, SAGRATO SANT’EUSTORGIO)
• DANNEGGIAMENTI A BENI PUBBLICI (GRAFFITTI-TAG-BOMPING;
CARTELLONISTICA PUBBLICA; CESTINI SPAZZATURA)
• DANNEGGIAMENTI A BENI PRIVATI (GRAFFITTI-TAG-BOMPING SU CASE E
DANNEGGIAMENTI ALLE MACCHINE PARCHEGGIATE-IN PARTICOLARE
SPECCHI)
COMPORTAMENTI CONTRO DECORO, QUIETE E SALUTE PUBBLICA:
• VOMITO/URINA/DEIEZIONI UMANE
• RISSE
• VETRO
• URLA E SCHIAMAZZI (ANCHE E SOPRATTUTTO A ORA TARDA NELLA NOTTE)
• RUMORE (SIA SINGOLI LOCALI CHE PIU’ GENERICAMENTE “ANTROPICO”)
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): NATURA DELLE
FONTI GIURIDICHE E POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI
NORMATIVA COMUNITARIA:
• DIRETTIVA
SULL’INQUINAMENTO
ACUSTICO
n.2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale
NORMATIVA NAZIONALE:
• CARTA COSTITUZIONALE (ART.32 Cost)
• CODICE CIVILE (ART.844 cc)
• CODICE PENALE (ART.659 cp)
• LEGGI DELLO STATO E REGIONALI IN MATERIA CIVILE E
AMMINISTRATIVA (Artt.50 e 54 D.Lgs n.267/2000)
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): NATURA DELLE FONTI GIURIDICHE E
POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI
LEGGI DELLO STATO E REGIONALI IN MATERIA
NORMATIVA NAZIONALE
-
-
Regio Decreto n. 1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (in particolare art. 659).
Regio Decreto n. 262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (in particolare art. 844).
D.M. 1444/68 (in particolare art. 2).
D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada (in particolare artt. 155 e 156).
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (in particolare art. 350).
Legge n. 447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
D.M. del 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
D.M. del 31.10.1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
D.P.C.M. 05.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
D.P.R. n. 496 del 11.12.1997 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
D.M. del 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
D.P.C.M. DEL 31.03.1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in
acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico”.
D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
D.M. del 20.05.1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
D.M. del 03.12.1999 -Procedure atirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
D.M. del 29.11.2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
D.Lgs del 19.08.2005, n.194 – Mappatura acistica del territorio
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): NATURA DELLE FONTI GIURIDICHE E
POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI
LEGGI DELLO STATO E REGIONALI IN MATERIA
NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA
D.G.R. n. 5/37724 del 25.06.1993 - Approvazione del documento "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”.
D.G.R. n. 6/8945 del 09.02.1996 - Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento
acustico". Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica
ambientale.
D.G.R. n. 6/13195 del 17.05.1996 e successive modificazioni- Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, "Legge quadro
sull'inquinamento acustico". Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di
"tecnico competente" in acustica ambientale.
Regolamento Regionale n. 1 del 21.01.2000 - Regolamento per l'applicazione dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre
1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”.
B.U.R.L. n. 31 Edizione Speciale del 30.07.2001 - Linee guida per l'isolamento acustico degli edifici nell'intorno degli aeroporti.
Legge Regionale n. 13 del 10.08.2001 - Norme in materia di inquinamento acustico.
D.G.R. n. 7/6906 del 16.11.2001 - Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della
legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13
"Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10. comma 1 e comma 2.
D.G.R. n.° 7/8313 del 08.03.2002 - Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in
materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”.
D.G.R. n. 7/9776 del 12.07.2002 - Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in
materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione
acustica del territori comunale”.
D.G.R. del 04.10.2002 - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione
delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente
ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001.
D.G.R. n. 7/11582 del 13.12.2002 . Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n.
13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Linne guida per la redazione della relazione
biennale sullo stato acustico del comune”.
Legge Regionale n.30/2003
DIRITTO COSTITUZIONALE
ARTICOLO 32 COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
DIRITTO CIVILE
ARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI
Il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria
deve contemperare le esigenze della produzione
con le ragioni della proprietà. Può tener conto
della priorità di un determinato uso.
DIRITTO CIVILE
ARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI
CONCETTO DI IMMISSIONI:
Per immissioni possono intendersi tutte quelle
intrusioni di tipo immateriale (fumo, calore,
esalazioni,
, scuotimenti e consimili) che
derivano
direttamente
o
indirettamente
dall'attività (emissioni rumorose) del proprietario
di un fondo e che finiscono per interferire e
confliggere in senso deteriore col diritto di
proprietà del vicino limitando se non impedendo
il legittimo e pieno godimento del fondo stesso.
DIRITTO CIVILE
ARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI
CONCETTO DI NORMALE TOLLERABILITA’:
Con essa si intende il limite entro il quale l'immissione
(nel caso di specie, l'immissione di rumore), pur
comportando una parziale menomazione del
godimento della proprietà è tuttavia ritenuta
accettabile per il proprietario del fondo che la subisce.
Secondo una giurisprudenza ampliamente consolidata il
limite della normale tollerabilità è superato allorché la
differenza tra il rumore complessivamente misurato e il
rumore di fondo eccede i 3 decibel (concetto che si
basa sulla considerazione che un aumento di 3 decibel
del rumore di fondo comporta un raddoppio
dell'intensità sonora).
DIRITTO CIVILE
ARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI
Considerazioni circa le valutazioni giudiziali in
relazione all'art.32 della Costituzione:
La ratio dell'art.844 si basa sulla considerazione che
le immissioni rumorose, oltre a determinare un
sacrificio spesso inaccettabile per il proprietario
dell'immobile che le subisce, soprattutto
costituiscono una seria e pericolosa minaccia al
prioritario bene della salute costituzionalmente
rilevante e tutelato dall'art. 32 della Costituzione
potendo comportare danni sia di natura fisica che
psichica.
DIRITTO CIVILE
ARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI -> SANZIONI
Cosa si può chiedere?
1. l'inibitoria dell'attività rumorosa: il giudice può ordinare
l'esecuzione di interventi volti a limitare il rumore al fine
di ricondurlo nell'ambito della normale tollerabilità e
finanche la cessazione delle attività produttive rumorose,
stante l'impossibilità di ricondurre le immissioni sonora
nell'ambito della normale tollerabilità.
2. il risarcimento del danno consistente nella perdita di
valore dell'immobile, il risarcimento del danno alla salute,
il risarcimento del danno esistenziale e in taluni casi anche
i danni morali ove risultasse che le immissioni rumorose
siano frutto di un'attività illecita sanzionata penalmente e
laddove il reato si fosse configurato o astrattamente
configurabile.
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE CASSAZIONE CIVILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2011 - Sez.II, 12/04/2011, Sentenza n.8367/11;
2011 - Sez.II, 17/01/2011, Sentenza n.939/11;
2010 - Sez.II, Sentenza n.5564/10;
2006 - Sez.II, Sentenza n.8420/06;
2006 - Sez.II, 31/01/2006, Sentenza n.2166/06;
2005 - Sez.II, Sentenza n.9865/05;
1996 - Sez.II, Sentenza n.161/96;
ESTRATTI GIURISPRUDENZA CIVILE
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“nell'ambito di una doverosa interpretazione
costituzionalmente orientata della norma
civilistica, quando le esigenze della produzione
entrino in diretto conflitto con quelle del
diritto alla salute, e’ a quest'ultimo che va
attribuita preminenza, costituendo il rispetto
di tale primario diritto un limite intrinseco
all'esercizio di quello di iniziativa economica e
libero esercizio dell'attività imprenditoriale”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA CIVILE PARTICOLARMENTE
RILEVANTE
ART.32 COST – ART.844 CC – LEGGE N.447/1995
“L’art. 9 primo comma della Legge quadro sull’inquinamento acustico
n.447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del
generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto
dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica,
ma deve essere sistematicamente interpretata nel particolare
significato che assume all’interno di una normativa dettata - in
attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto
dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un
efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico,
tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n.447/1995
(nell’art.2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di
inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di
rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”,
sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la
salute umana”.” - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n.
5639
DIRITTO PENALE
ARTICOLO 659 Codice Penale
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo
delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i
trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.
2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso
contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’Autorità.
DIRITTO PENALE
ARTICOLO 659 Codice Penale
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
• Il legislatore ha inteso tutelare in un ottica di salvaguardia
dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica
ma anche quello della tranquillità privata con particolare
riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento
delle loro occupazioni (attività che richiedono
concentrazione, lo studio, la lettura etc.)
• Ai fini della sanzionabilità della condotta e della
conseguente punibilità del soggetto agente è sufficiente
che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un
disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del
riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche
una sola persona a lamentarsene.
DIRITTO PENALE
ARTICOLO 659 Codice Penale
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
• Il secondo comma dell'articolo 659 del codice penale
invece si sofferma sull'ipotesi in cui la condotta
rumorosa sia realizzata da chi per professione o
mestiere, per sua stessa natura di carattere rumoroso,
contravviene alle normative vigenti (leggi nazionali,
regionali, regolamenti comunali etc) relative al corretto
svolgimento dell'attività rumorosa in questione. Nella
fattispecie in esame non è necessario accertare la
natura rumorosa della condotta, la quale si presume.
DIRITTO PENALE
ARTICOLO 659 Codice Penale -> SANZIONI: PECUNIARIA +
ARTICOLO 321 comma 1 Codice di Procedura Penale
Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo)
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione
di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. […omissis…]
ULTERIORI POSSIBILI DIFESE
CONFISCA (DEFINITIVA, più rara, mancato adempimento)
RISARCIMENTO DEL DANNO (costituzione parte civile)
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE CASSAZIONE PENALE
1.
2011 - Sez. VI, 15/06/2011, Sentenza n.24022/11 (Castrovillari –
CS)
2. 2006 - Sez.I, 05/07/2006, Sentenza n.23130/06;
3. 2006 - Sez. I, 03/05/2006, Sentenza n.15346/06 (Comitato di
residenti - Napoli)
4. 2006 - Sez.III, 31/01/2006, Sentenza n.3678/06;
5. 2004 - Sez.VI, 21/02/2004, Sentenza n.5302/04;
6. 2003 - Sez. I, 08/04/2003, Sentenza n.16686/03 (Busto Arsizio)
7. 2000 - Sez.VI, 09/02/2000, Sentenza n.632/00;
8. 1997 - Sez.I, 21/09/1997, Sentenza n.8589/97;
9. 1995 - Sez.III, 06/08/1995, Sentenza n.2734/95;
10. 1993 - Sez. VI, 24/08/1993, Sentenza n.7980/93;
11. 1986 - Sez.V, 11/08/1986, Sentenza n.8177/86;
ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
• “la condotta del titolare o gestore di esercizio pubblico
- attività di per sè non rumorosa - il quale non
impedisca, per quanto possibile, schiamazzi e rumori
provocati dagli avventori e suscettibili di recare
disturbo al vicinato,può dar luogo a violazione dell'art.
659, comma primo, c.p.”
• “si deve accertare che la individuata relazione non sia
meramente occasionale, ma abbia i caratteri della
specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale
e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalità
di impedire che la disponibilità della cosa da partire
dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di
aggravamento o protrazione delle conseguenze del
reato”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
• “Di tale reato è stata correttamente ritenuta la
sussistenza nel caso di rumori intollerabili nei confronti
di una pluralità indeterminata di persone che abitavano
nei pressi della discoteca, che si erano specificamente
lamentate e cui cagionavano disagi e disturbi della
sfera fisica e psichica valutabili secondo un criterio di
media sensibilità, in relazione all'ambiente ed all'ora
specialmente notturna in cui avvenivano, a prescindere
dalla natura della fonte sonora e dalla provenienza o
meno da un mestiere rumoroso e quindi
indipendentemente dalla osservanza o meno della
specifica disciplina (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass.
19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini).”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
•
“un comitato di residenti nel quartiere Chiaja di Napoli, che avevano lamentato
intollerabili disturbi alla tranquillità ed al riposo originati sia dalla diffusione di
musica ad elevatissimo volume, protratta fino alle 4 della mattina da parte degli
impianti hi-fi in dotazione a tali locali, sia dagli schiamazzi prodotti dalla calca di
persone che, nei medesimi orari, stazionavano nei tratti stradali antistanti gli
esercizi, in quanto, pur trattandosi di rumori connaturali al legittimo esercizio di
una attività, le emissioni sonore, per la loro eccessività ed esorbitanza rispetto al
normale esercizio di dette attività, risultavano, anche per la conformazione dei
luoghi e per il loro protrarsi nella notte, concretamente idonee a disturbare il
riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone che vivevano
nelle vicinanze, con conseguente irrilevanza del superamento o meno dei livelli di
rumorosità indicati nelle tabelle predeterminate dalla legge; specie nel locale Bar
XX- che era molto angusto, appena di dieci metri quadrati, nonostante il
notevolissimo afflusso di clienti – la musica veniva emessa con impianti di
amplificazione spinti al massimo onde consentirne la fruibilità agli avventori che
stavano all'esterno nel raggio di svariate decine di metri, dove si formava un
tappeto di frammenti di bottiglie e bicchieri in vetro stante la consuetudine dei
gestori di consentire il consumo al di fuori del locale, nonostante la prescrizione di
tenere gli impianti a basso volume, di tenere le porte chiuse e di assumere ogni
idonea iniziativa per evitare che i frequentatori dei locali potessero recare disturbo
alla quiete pubblica.” – Cassazione Penale, Sez. I, 03/05/2006, Sentenza
n.15346/06
ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
ART.32 COST – ART.659 CP – LEGGE N.447/1995
Art. 659 co.1 c.p. - Art. 10 co.2 L. 447/1995 (legge quadro
inquinamento acustico)
L’art.659 co. 1 c.p. riguarda gli effetti negativi della rumorosità; L’art.10
co. 2 L. 447/1995 prende in considerazione solo il superamento di
una certa soglia di rumorosità.
“Diverso e coesistente è lo scopo delle due norme, mirando la prima a
tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente
garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone (Art.32 Cost),
mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato
arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta
unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti
sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento
acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due
norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità,
dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui
all'art.10 co.2 L.447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
abbia assorbito la norma prevista dall'art.659 co.1 c.p.”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
ART.659 CP e ART.321 CPP
“sequestro preventivo unico rimedio idoneo a scongiurare la reiterazione
delle condotte lesive”
“si ravvisa il fumus del reato di cui all'art.659 C.P. con riferimento alle
emissioni musicali ed agli schiamazzi dei clienti, ritenendo sussistenti le
esigenze cautelari di cui all'art.321 C.P.P. (sequestro preventivo)”
“è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il
provvedimento sia motivato con riferimento alla specifica, stabile ed
organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla
attività illecita e purché risulti che venga reiterata la condotta vietata.”
“è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti
della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità
pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro
intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un
numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in
concreto disturbate”
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Art.50 Decreto Legislativo n.267/2000
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
[…1.2.3.4.5.6. omissis…]
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
[…8.9.10.11.12. omissis…]
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Art.54 Decreto Legislativo n.267/2000
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza
pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Art.54 Decreto Legislativo n.267/2000
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,
con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali
dell'ordinamento
giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere
al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Art.54 Decreto Legislativo n.267/2000
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
con l'inquinamento atmosferico o acustico,
ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessita'
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e
dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al
comma 2.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Art.54 Decreto Legislativo n.267/2000
[…4.5.6. omissis…]
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio
delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la
delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
[…9.10. omissis…]
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Art.54 Decreto Legislativo n.267/2000
POSSIBILI STRUMENTI IN CAPO AL SINDACO:
• SEQUESTRO
• LIMITAZIONE ORARI
• DINIEGO RINNOVO LICENZA
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE AMMINISTRATIVA
T.A.R. (Primo Grado)
1.
2011 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.1000/11 (Comune di Verona, 4);
2.
2009 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.1071/09 (Comune di Verona, 3);
3.
2007 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.1582/07 (Comune di Verona, 2);
4.
2007 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.3708/07;
5.
2006 - T.A.R. VENETO, Sez. III, Sentenza n.3369/06 (Comune di Verona, 1);
6.
2006 - T.A.R. LOMBARDIA, Sez. III, Sentenza n.1264/06;
7.
2006 - T.A.R. PUGLIA, Sez. I, Sentenza n.488/06;
8.
2006 - T.A.R. PUGLIA, Sez. I, Sentenza n.5639/06;
9.
2006 - T.A.R. ABRUZZO, Sentenza n.86/06;
10.
2005 - T.A.R. LOMBARDIA, Sentenza n.1127/05 (Comune di Carobbio degli Angeli)
11.
2005 - T.A.R. LIGURIA, Sentenza n.1141/05 (Provincia di Imperia)
12.
2005 - T.A.R. VALLE D’AOSTA, Sentenza n.64/05;
13.
2002 - T.A.R. LAZIO, Sez. II, Sentenza n.5904/02;
CONSIGLIO DI STATO (Secondo Grado)
1.
2005 - Sentenza n.6406/05
2.
2005 - Sentenza n.5033/05 (conferma T.A.R. Veneto, Sezione II, 31 marzo 2003, n.2165)
3.
2003 - Sentenza n.1224/03
4.
2002 - Sentenza n.4457/02 (riforma T.A.R. Lombardia – Comune di Arluno)
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“il sindaco è titolare sia di un potere generale di
ordinanza da esercitare, quale ufficiale del
Governo, qualora sorga la necessità di
provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra
l’altro, in materia di “sanità ed igiene”, “al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini” (art. 54,
comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), sia di
poteri speciali in materia di inquinamento
acustico”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“Sindaco ha il potere di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio.La norma
dell’art.54 III comma D. Lgs. n.267/2000 autorizza senz’altro l’adozione del provvedimento.
Consente in particolare al Sindaco l’esercizio del potere di modifica degli orari nella misura in
cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza. E di ordinare la
modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la
situazione di emergenza risulti a quello unicamente ricollegabile […] Dalla formulazione
letterale della norma non risulta desumibile, neanche in via logico-sistematica, una
limitazione del potere ivi assegnato al Sindaco alla sola regolamentazione generale degli orari
dei pubblici esercizi, […] se le situazioni di emergenza ivi descritte quali presupposti
legittimanti si presentano limitate ad una determinata zona del territorio deve giudicarsi
senz’altro ammesso e corretto un ordine circoscritto all’area interessata dal fenomeno da
eliminare […] in caso di molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona
dove viene esercitata l’attività dell’appellato (si vedano i numerosi esposti prodotti dal
Comune) […] certamente qualificabile, in conformità a quanto richiesto dalla norma
applicata, come caso di emergenza connesso con l’inquinamento acustico. […] Né vale
osservare che il disturbo risulta perlopiù addebitabile agli avventori del locale, atteso che ciò
che rileva, ai fini del legittimo esercizio del potere in parola, non è la responsabilità soggettiva
del gestore dell’esercizio ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di emergenza
all’espletamento dell’attività”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“Al Sindaco, nella sua posizione di garante dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e
sanità pubbliche, compete l’obbligo di porre rimedi al fenomeno di inquinamento acustico o
nel contrastarlo. (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico Ministero in
proc. Bria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
”
“Quello che conta è l'interesse pubblico a che il rumore venga limitato, indifferentemente da
quante sono le persone lese in concreto dal comportamento dei soggetti interessati.”
“In via generale, va detto che, in materia di inquinamento sonoro proveniente da un locale
pubblico, l’esperienza comune e la ragionevolezza consentono d’individuare – senza alcuna
necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo – una precisa relazione tra i
flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di
acquisto di cibi e bevande. Così, la previsione che, anticipando la chiusura del locale, nella
zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi in maniera cospicua, si
presenta abbastanza ragionevole da giustificare l’emissione del relativo provvedimento
amministrativo da parte dell’Autorità comunale.”
“E’ irrilevante stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti
dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa
ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in
misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato”
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze
contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al
pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle
persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ciò che rileva a tal fine non è la
responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio, ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della
situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività (nel caso di specie sia i locali sia la zona
sono divenuti centro di ritrovo per giovani, i quali non sempre si comportano civilmente a
tutte le ore. Dopo una serie di sopralluoghi e di lamentele il comune ordinava la chiusura
anticipata dell’esercizio - ordinariamente fissata alle ore 2,00- alle ore 0,30 per un periodo di
30 giorni)”
“Il Sindaco può per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse
pubblico adottare limitazioni orarie o in via permanente o per situazioni contingenti, ben può
essere la sommatoria delle occasioni di intervento a legittimare, quale misura “tampone”,
l’adozione di atti che in precedenza per episodi isolati si era evitato di emanare; va poi
osservato che gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per
le ordinanze contingibili e urgenti, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse
pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati da un locale aperto al
pubblico”
“Tale previsione si applica a prescindere dall’adozione della ordinanza di disciplina degli orari dei
pubblici esercizi, posto che quest’ultima ha contenuto generale riguardando la totalità degli
esercizi, laddove la detta facoltà riconosciuta al Sindaco risponde al diverso fine di tutela
speciale dell’interesse pubblico” - 10 Ottobre 2006, T.A.R. VENETO Sez. III, Sentenza n. 3369
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“Il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che, ai
sensi dell’art. 20 della l.r. Veneto n. 29/2007, giustificano l' anticipazione degli orari
di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di una ragione di interesse pubblico che
prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa, diretta o
indiretta, del disturbo. La tutela della quiete pubblica, intesa come espressione del
diritto alla salute psicofisica, prevale infatti sugli interessi puramente economici dei
titolari di pubblici esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo
al riposo del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi,
riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto, III; n. 3708/07).
La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche strumentali relative al
superamento di determinate soglie di inquinamento acustico. La dimostrazione del
disturbo alla quiete pubblica si può concretizzare anche a seguito di una attività
istruttoria svolta attraverso sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti
provenienti da soggetti residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio. (Comune di
Verona) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“Pubblici esercizi - Diniego al rinnovo dell'autorizzazione ad un Pub
L.R. 21 settembre 2007, n. 29, recante la “Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”, all’art.4, in particolare, impone al
sindaco, nella determinazione degli orari dei detti esercizi, di “assicurare,
all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale
in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete
pubblica. […] La quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita
la salute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed
interesse della collettività” (art. 32 Cost.): e’ stato dimostrato che, con
l’incremento dei rumori, sono aumentati disagi fisici e psicologici che, non di rado,
sfociano in malattie vere e proprie. […] Egualmente, tale diritto prevale su quello
che, nel presente ricorso, viene definito l’interesse della “gioventù utente” ad
“aggregarsi” durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione può
svolgersi anche in altro orario, sia, più realisticamente, perché quella ben può
riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui
esigenze di riposo, mentre, ovviamente, non è vero l’opposto.
[segue…]
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“Non pare poi revocabile in dubbio che un assembramento composto da decine di
giovani, riuniti a scopo ricreativo, determini oggettivamente, secondo esperienza e
ragionevolezza, una fonte di rumore, variabile ma comunque poderosa, la quale,
soprattutto in orario notturno, può sicuramente impedire il riposo di quanti, pur
senza avere una particolare sensibilità, costì risiedono, anche a svariate decine di
metri, determinando così un concreto pregiudizio per la quiete pubblica, che
l’Amministrazione comunale è tenuta a rimuovere, avvalendosi degli strumenti più
opportuni, secondo valutazioni di convenienza ed adeguatezza.
Uno tra questi è indubbiamente, come rileva la stessa ricorrente, la repressione dei
comportamenti di disturbo, nel momento in cui gli stessi si verifichino,
Ciò, peraltro, non esclude che a questi interventi si possa aggiungere un’attività
preventiva, per comune esperienza assai più efficace in tali situazioni: e la
riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell’area in cui tali
rumorosi assembramenti si verificano, costituisce in tal senso uno strumento
adeguato, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra questi ed il locale, a
prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e
dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree
pubbliche limitrofe.
[segue…]
ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PARTICOLARMENTE RILEVANTE
“il provvedimento che limita l’orario di apertura, non ha un contenuto
sanzionatorio, per cui è insignificante stabilire se il gestore abbia operato o
meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che
rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente
comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica,
in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato.
[…] È dunque evidente che gli assembramenti sono, se non causati in via
esclusiva, comunque oggettivamente agevolati ed incentivati dalla
presenza del locale: per cui è del tutto ragionevole supporre che, a partire
dall’ora di chiusura dell’esercizio, gli stessi si sciolgano o almeno si
riducano celermente, riportando così le emissioni sonore pregiudizievoli
entro limiti di tollerabilità. […] Pertanto, la limitazione dell’orario appare
pienamente giustificata”
CONCLUSIONI
 I privati hanno la possibilità di intentare azioni a difesa del proprio diritto
alla salute, sia singolarmente che in gruppi; tuttavia, sembra più corretto e
legittimo, oltre che efficace, aspettarsi che sia l’amministrazione a
muoversi con provvedimenti adeguati a difesa della salute e della
sicurezza della propria cittadinanza.
 E’ fuor di dubbio che in zone ad alto tasso di concentrazione umana e di
locali come questa vi sia l’esigenza che siano da contemperare le 3
ESIGENZE
• I GIOVANI A DIVERTIRSI
• I RESIDENTI AL RIPOSO E ALLA SALUTE
• I COMMERCIANTI AL GUADAGNO
ma i sembra sia stato ampiamente dimostrato come la difesa della Salute dei
cittadini debba venire prima di ogni altra esigenza.
 Lo strumento della chiusura anticipata dei locali non è e non vuole essere
una sanzione! E’ uno strumento, un provvedimento che il Sindaco,
nell’esercizio delle sue funzioni primarie di protezione della propria
collettività, NON PUO’ ESIMERSI / ANZI DEVE adottare nel momento in cui
altri strumenti non sono stati in grado di proteggere adeguatamente
quella collettività (come, ad esempio, un rafforzamento delle Forze
dell’Ordine per un maggiore controllo e il rigoroso rispetto di altre
ordinanze, come quella relativa alla vendita di bottiglie in vetro)
GRAZIE
Avv. Michelangelo Brambillasca
Corso di Porta Ticinese, 46
20123 Milano
Tel.&Fax: 02.36535293 – Cell: 3355953919
Email: [email protected]
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Quadro normativo - Piazza Vittorio