12
SPA
SOCIETÀ PER AZIONI
Prof.ssa Margherita Ramajoli
NEL NOSTRO ORDINAMENTO
vi sono disposizioni che riguardano il
soggetto che esercita l’impresa, la quali
introducono
DEROGHE ALLA DISCIPINA ORDINARIA
quando il soggetto in questione sia una
SOCIETÀ PER AZIONI
SOCIETÀ PER AZIONI
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
ART. 2449 C.C.
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una
SOCIETÀ PER AZIONI
lo statuto può ad essi conferire
la facoltà di nominare uno o
più amministratori e sindaci o
componenti del consiglio di
sorveglianza
Gli amministratori e i sindaci o
i componenti del consiglio di
sorveglianza nominati a norma
del comma precedente
possono essere revocati
soltanto dagli enti che li
hanno nominati
Oltre alle DEROGHE CODICISTICHE alla disciplina
comune delle società vi sono altre
DEROGHE
contenute nelle leggi di privatizzazione
degli enti pubblici economici
Le società per azioni derivanti dalla
privatizzazione sono cd.
SOCIETA’ LEGALI
la loro esistenza trae origine non da un negozio,
bensì da disposizioni di legge
Quando le società nascono per disposizione di una
legge che ne definisce l’oggetto,
LA PERMANENZA IN VITA DELLA SOCIETÀ E L’OGGETTO DI QUESTA
SONO SOTTRATTI ALLA DISPONIBILITÀ
DEGLI ORGANI SOCIALI
NEL CASO DI DISMISSIONI DELLE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
PUBBLICHE
LA LEGGE DISPONE ALCUNE CAUTELE
Nelle società per azioni che hanno preso il posto
di enti gestori di servizi pubblici
e individuate con un atto governativo
IL CONTROLLO PUBBLICO
DOVRÀ ESSERE CONSERVATO
FINO A QUANDO NEI RELATIVI MERCATI NON SIANO
STATE CREATE CONDIZIONI CHE EVITINO IL
RISCHIO DI ABUSI DA PARTE DEL MONOPOLISTA
IL CONCETTO DI
REGOLAZIONE DEL MERCATO
(art. 1 bis, d.l. n. 332/1994)
“Le dismissioni delle partecipazioni azionarie
… sono subordinate alla creazione di organismi
indipendenti per la regolarizzazione delle
tariffe e il controllo della qualità dei servizi di
rilevante interesse pubblico”
La legge autorizza il Governo a individuare tra
le società in questione quelle nei cui statuti
devono essere inserite clausole che riservino
allo Stato poteri speciali (art. 2 d.l. n.
332/1994), si parla di
“AZIONE D’ORO”
(GOLDEN SHARE)
perché l’azionista che ne è provvisto diviene
titolare di poteri INDIPENDENTI DALL’ENTITÀ
DELLA SUA PARTECIPAZIONE AZIONARIA
POTERI ESTERNI
DI CARATTERE NEGATIVO
POTERI DI
GRADIMENTO
riguardo a
modifiche della
compagine sociale
di una certa entità
POTERI DI
VETO
su delibere che
rivestano
particolare
rilevanza per
l’attività
cautela in relazione a possibili esigenze di politica economica
LA CORTE DI GIUSTIZIA
(26 marzo 2009, C-326/2007)
il congegno che vorrebbe
conciliare la perdita del
controllo azionario da parte dello
Stato, con la possibilità che
quest’ultimo intervenga nelle
decisioni di alcune società
privatizzate
il Diritto
Europeo
CONTRASTA CON
La questione riguardava l’inserimento della clausola
relativa ai poteri speciali negli statuti di alcune società
(tra cui Eni, Enel e Telecom Italia).
A GIUDIZIO DELLA CORTE
il carattere ampiamente
discrezionale dei poteri
speciali
l’indeterminatezza dei
presupposti per il loro
esercizio
così come risultanti dal DPCM 10 giugno 2004
creano una situazione di incertezza per gli investitori
che viola la libertà di stabilimento e la libertà di
circolazione dei capitali e sono sproporzionati
rispetto agli obiettivi dichiarati
Ora la materia è regolata dal D.P.C.M. 20 maggio 2010
Scarica

re12 spa-1 - Scuola di Giurisprudenza