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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 88
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“PRODUZIONE, INVECCHIAMENTO
E COMMERCIALIZZAZIONE DI ACETO BALSAMICO”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Attività di Aceto Balsamico
PRODUZIONE, INVECCHIAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ACETO BALSAMICO
Definizione
L’aceto balsamico si distingue in:
- aceto balsamico classico,il quale si ottiene mediante l’aggiunta di caramello all’aceto;
-aceto balsamico tradizionale,il quale viene prodotto utilizzando mosto cotto, mosto di uva Trebbiano, vendemmiata in
maturazione avanzata. Durante il processo della cottura, parte degli zuccheri può subire una caramellizzazione, questo può
avvenire solo in misura minima. Il processo successivo, l'acetificazione, avviene nelle “acetaie”, normalmente situate nei
solai delle abitazioni e viene eseguito trasferendo da botte in botte di legni diversi fino al completamento della
trasformazione che normalmente impiega circa 12/15 anni. A differenza dell’aceto balsamico classico non deriva da un
liquido alcolico e quindi non è propriamente un aceto in senso stretto. A seconda della provenienza delle uve lavorate e a
seconda del consorzio di riferimento l’aceto balsamico tradizionale può essere di Modena o di Reggio Emilia.
Adempimenti per l'avvio dell'attività
Per avviare un’attività di produzione e/o imbottigliamento aceto sono necessarie:
- richiesta di assegnazione partita iva
- dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle entrate
- presentazione presso l’ufficio dell’ispettorato competente della planimetria dello stabilimento comprensiva dell’esatta
collocazione dei recipienti fissi con capacità superiori ai 10 ettolitri
- iscrizione nel Registro delle Imprese
- comunicazione di inizio attività al REA (Repertorio Economico Amministrativo)
-apertura di una posizione previdenziale presso l’INPS
- iscrizione obbligatoria all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail
-esercizio dell’attività nel rispetto delle direttive del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Regime autorizzatorio
La produzione dell'aceto, a scopo di vendita o di utilizzazione industriale, è sottoposta ad autorizzazione del Ministero per le
politiche agrarie che la rilascia previo parere del Ministero dell'Industria e del Commercio e previa ispezione dello
stabilimento.
Anche l'imbottigliamento dell'aceto in uno stabilimento diverso da quello di produzione è soggetto alla medesima
autorizzazione prevista per la produzione.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Attività di Aceto Balsamico
Lo stabilimento di produzione e lo stabilimento di imbottigliamento dell'aceto sono, inoltre, subordinati ad autorizzazione
sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla
legge. L'autorizzazione deve essere chiesta per ogni stabilimento di produzione e/o imbottigliamento, deve essere
riportata sull'etichetta del recipiente che trasporta l'aceto e, nel caso sia trasportato sfuso, deve essere annotata sulla
specifica bolletta.
Riferimenti normativi
- R.D.L. 15.10.1925, n. 2033 , convertito nella L. 18.3.1926, n. 562. Artt. 18 e 19
- R.D. 1.7.1926, n. 1361 (G.U. n. 189 del 16.8.1926) - Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con L. 18 marzo
1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Artt. 63-68
- D.M. 11 agosto 1965 (G.U. n. 209 del 21.8.1965) - Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.
- D.P.R. 14.3.1968, n. 773 (G.U. n. 176 del 13.7.1968) - Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di
preparazione e di commercio degli aceti.
- L. 9 ottobre 1970, n. 739 (G.U. n. 270 del 24.10.1970) - Modificazioni al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.
- D.M. 18.8.1973
- L. 2.8.1982, n. 527 (G.U. n. 221 del 12.8.1982) - Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82: Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006).
Artt. 16 – 24
Codice Attività Economica ATECO
10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
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