Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2013-2014
Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
1
Trasparenza e revisione legale
Trasparenza
dell'informativa
finanziaria di base
(II parte)
Maurizio Lonati
Francesco Ricucci
2
Percorso formativo
o
o
o
o
o
Il DLgs 39/2010
Revisione legale dei conti
Chi comunica con l’esterno
Come si comunica
Regime sanzionatorio
3
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – Introduzione
Il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della Direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva
84/253/CEE”, è stato pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 ed è entrato
in vigore il 7 aprile 2010.
La normativa in oggetto ha riordinato la normativa relativa alla professione del
revisore legale, nuova denominazione della "vecchia" revisione contabile.
Il quadro normativo che emerge a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
comprende, a seconda dei casi, la possibile applicazione di almeno tre diverse
fonti normative generali, ossia il codice civile (art. 2409-bis e seguenti c.c.),
peraltro modificato dal Decreto, il TUF e, ovviamente, il Decreto stesso.
N.B.: ove non diversamente specificato, i riferimenti agli articoli di questa sezione si intendono fatti al D.Lgs. 39/2010
4
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – Introduzione
o
Il concetto di revisione contabile viene sostituito da quello di revisione
legale. Oltre ad un "modello" generale di revisione legale dei conti, è
previsto un modello specifico per i c.d. "Enti di Interesse Pubblico" (EIP),
con regole specifiche e più stringenti, in relazione alla rilevanza a livello
"sociale" delle società ricomprese tra gli EIP
o
I Principi di Revisione da applicare saranno quelli emanati dalla
Commissione Europea; nel periodo transitorio, si applicano i principi
elaborati da associazioni e ordini professionali e raccomandati/emanati
dalla Consob (Art. 11)
o
Nella nuova disciplina non è più presente la previsione del cd. Libro della
revisione, che pertanto è stato dismesso con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2009.
5
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – "Modello" generale
o
Il Decreto fissa in 3 anni la durata degli incarichi (Art. 13)
o
In tema di conferimento e cessazione dell’incarico, il Decreto
prevede un parere motivato del Collegio sindacale relativamente alla
scelta e alla revoca del revisore legale (Art. 13)
o
Il Decreto conferma quanto previsto dalla normativa in materia di
revoca per giusta causa e introduce la possibilità per il revisore di
dimettersi, oltre all'istituto della risoluzione consensuale del
rapporto (Art. 13)
6
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – "Modello" generale
o
o
Il Decreto definisce il contenuto dell'attività di revisione legale (Art. 14), che si
sostanzia in:
o
espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto;
o
verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Sempre nel già citato art. 14, il Decreto stabilisce il contenuto della relazione di
revisione, che comprende:
o
un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale
ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
o
una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
o
un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne
disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
o
eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
o
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
7
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
A norma dell'art. 16 del Decreto, sono state individuate
alcune tipologie di di società, definite Enti di Interesse
Pubblico, in relazione alla rilevanza della specifica attività
svolta e all'attinenza del relativo business con la finanza e il
risparmio e che richiedono, nella logica del Decreto,
"particolare attenzione" nell'ambito dell'attività di revisione
legale e più in generale nelle attività di controllo.
8
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
Gli EIP sono (art. 16):
o le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati italiani e
dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale
ammissione alla negoziazione;
o le banche;
o le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione;
o le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non
quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il
pubblico in maniera rilevante;
9
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
Gli EIP sono (art. 16) – segue:
o le società di gestione dei mercati regolamentati;
o le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di
garanzia;
o le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
o le società di intermediazione mobiliare;
o le società di gestione del risparmio;
o le società di investimento a capitale variabile;
o gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
o gli istituti di moneta elettronica;
o gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.
10
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
o
Il Decreto stabilisce (Art. 16) che "Negli EIP, nelle società
controllate da EIP, nelle società che controllano EIP e nelle
società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la
revisione legale non può essere esercitata dal collegio
sindacale".
o
La durata dell'incarico è fissata in 9 anni per le società di
revisione e 7 per i revisori legali (sono 3 anni per tutte le
altre società), con divieto di rinnovo o nuovo conferimento
se non sono trascorsi almeno 3 esercizi dalla data di
cessazione del precedente incarico (Art. 17)
11
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
o
Sempre in relazione alla più stringente disciplina delle società che
rientrano nell'ambito degli EIP, il Decreto prevede (art. 19):
o la presenza di uno specifico organo, il "Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile" (che nel sistema tradizionale si identifica con il collegio
sindacale), che vigila su:
o il processo di informativa finanziaria;
o l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di
gestione del rischio;
o la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
o l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare
per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto
alla revisione legale dei conti.
o che il revisore legale/società di revisione legale presenti al citato Comitato
una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale,
e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo
interno in relazione al processo di informativa finanziaria.
12
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
Inoltre, il Decreto (art. 18) richiede ad ogni revisore legale con
incarichi di revisione di EIP di pubblicare la "Relazione annuale di
trasparenza" entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio sociale.
Nella relazione devono essere incluse le seguenti informazioni:
o forma giuridica e struttura proprietaria e di governo;
o l'eventuale rete di appartenenza e le disposizioni giuridiche e
strutturali che la regolano;
o sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione
dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine
all'efficacia del suo funzionamento;
o indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della
qualità;
o elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati
oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente;
13
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – EIP
Relazione annuale di trasparenza – segue:
o dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire
l'indipendenza del revisore che confermi che è stata effettuata una
verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di
indipendenza;
o dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la
formazione continua;
o dati finanziari relativi alle dimensioni operative del revisore, che
indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per
la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di
consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione;
o base di calcolo della remunerazione dei soci.
14
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – Esercizio della professione
Relativamente alla professione di revisore legale, il Decreto fissa
regole generali di disciplina:
o dell'abilitazione necessaria per l'esercizio della stessa (artt. 2-4) e
dall'iscrizione all'apposito registro (art. 6);
o della necessità di formazione continua (art. 5), per il
mantenimento dei requisiti tecnici per l'esercizio della stessa,
riservato agli iscritti (persone fisiche e società) al Registro dei
revisori legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
o dell'indipendenza del revisore legale (art. 10), elencando i servizi
diversi dalla revisione che non possono essere prestati dal
revisore in carica (art. 17).
15
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – Controlli
Qualità (art. 20)
Previsto ogni 3 anni per i revisori legali che svolgono la revisione legale di
EIP, ogni 6 per gli altri, è effettuato da persone fisiche in possesso di
un'adeguata formazione ed esperienza professionale e prevede:
o una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di
indipendenza applicabili,
o della quantità e qualità delle risorse impiegate,
o dei corrispettivi per la revisione,
o del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione
legale.
Al termine del controllo è predisposta una relazione contenente gli esiti
del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici
interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi devono
essere posti in essere.
16
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – Controlli
Vigilanza
1. MEF: sui revisori legali che NON hanno incarichi di revisione su
EIP (art. 21). Effettua controlli in merito a:
o qualità;
o abilitazione (compreso lo svolgimento del tirocinio), e
all'iscrizione nell'apposito Registro;
o tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
o la formazione continua;
o rispetto delle disposizioni del Decreto da parte dei revisori
legali che non hanno incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico.
Il MEF nell'esercizio delle proprie attribuzioni può richiedere la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti, nonché eseguire ispezioni.
17
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010 – Controlli
Vigilanza
2. Consob: sui revisori legali che HANNO incarichi di revisione su
EIP (art. 22):
o vigila sull'organizzazione e sull'attività per controllarne
l'indipendenza e l'idoneità tecnica;
o effettuare il controllo della qualità ex art. 20;
o approva i principi relativi al sistema i controllo interno della
qualità (elaborati da associazioni e ordini professionali) che i
revisori legali devono osservare;
o può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché eseguire
ispezioni.
18
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010
Il Decreto ha previsto l’emanazione da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (sentita la Consob) di diversi
regolamenti attuativi, che condizionano la piena entrata in
vigore di aspetti specifici della nuova disciplina.
Il processo di emanazione dei citati regolamenti è tutt'ora in
corso.
19
La revisione legale dei conti
Il D. Lgs. 39/2010
Il Decreto n. 39/2010, riformando la revisione legale, ha ridefinito anche
gli obblighi delle società di sottoporre a revisione il proprio bilancio.
Come è stato anticipato, tutti gli EIP sono soggetti a revisione. Tra questi,
oltre alle società quotate, gli emittenti titoli diffusi tra il pubblico, le SGR,
le SIM, ad esempio, sono state incluse società prima non obbligate da
altra normativa, in primis il TUF, alla revisione legale (es., banche, istituti
finanziari, società di gestione dei mercati, ecc…).
Per quanto concerne il codice civile, il Decreto n. 39/2010 ha stabilito
nuovi presupposti che impongono alle società (anche S.r.l.) di sottoporsi
a revisione legale.
20
La revisione legale dei conti
Codice Civile
Sistema tradizionale (art. 2409-bis)
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione
del bilancio consolidato può prevedere che la revisione
legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal
caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
21
La revisione legale dei conti
Codice Civile
Sistemi dualistico (Art. 2409‐quinquiesdecies) e
monistico (Art. 2409‐noviesdecies)
In entrambi i casi il Codice Civile opera un rimando all'art. 2409-bis,
primo comma, ovvero alla regola generale di disciplina della revisione
legale dei conti nelle società per azioni che adottano il sistema
tradizionale, quindi:
"La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore
legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro".
Come si può notare, a differenza di quanto previsto per il sistema
tradizionale, non sono possibile deroghe, ovvero revisione legale
svolta dall'organo di controllo, il consiglio di sorveglianza e il
comitato per il controllo sulla gestione rispettivamente per il
sistema dualistico e per quello monistico.
22
La revisione legale dei conti
Codice Civile
S.r.l. (Art. 2477)
Il Decreto ha modificato la normativa pre-vigente in tema di organo
di controllo/revisore, prevedendo:
o facoltà generale (con l'atto costitutivo) di adozione di un organo
di controllo, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di
un organo di controllo o di un revisore, indicativamente come
figura monocratica.
o obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le
società dimensionalmente più rilevanti (capitale sociale non
inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni).
23
La revisione legale dei conti
Codice Civile
S.r.l. (Art. 2477) – segue
o obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per
strutture societarie e partecipative articolate, ovvero se la
società:
o è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
o non ha la facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si
applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società
per azioni.
24
Chi comunica con l’esterno
o
La funzione Investor Relations
o
Il dirigente preposto
o
Il consiglio di amministrazione
25
Chi comunica con l’esterno
La funzione di Investor Relations
o
Si tratta di una funzione di sempre più vasta istituzione in ambito
aziendale deputata a gestire in modo efficace la comunicazione
bidirezionale tra l’azienda, la comunità finanziaria, e gli altri
interlocutori dell’azienda stessa, contribuendo in tal modo all’efficacia
delle negoziazioni aventi ad oggetto il titolo azionario.
o
La funzione, variamente collocata dal punto di vista organizzativo,
gestisce aspetti quali shareholder meetings, press conferences, private
meetings con investitori, investor relations section nell’ambito dei siti
web aziendali, company annual report.
o
La sempre più ampia diffusione di informativa aziendale sotto forma di
“interactive data” fa si che la funzione stia progressivamente
acquisendo una sempre maggiore rilevanza.
26
Chi comunica con l’esterno
Il Dirigente Preposto
o
La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio, che ha
introdotto il nuovo art.154–bis del D.Lgs. 58/98, ha istituito la
figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari".
o
Si tratta di una figura che deve essere istituita dalle sole
società quotate, i cui statuti devono prevederne le modalità di
nomina, che deve essere sempre subordinata al parere
dell’organo di controllo.
o
Il Consiglio di Amministrazione esercita vigilanza sul Dirigente
Preposto.
27
Chi comunica con l’esterno
Il Dirigente Preposto
o
Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi
all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono
accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili (c. 2)
o
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio
consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario (c. 3)
28
Chi comunica con l’esterno
Il Dirigente Preposto
Relazione (c. 5)
Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di
esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:
o l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel
corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
o che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali
applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
o la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
o l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento;
29
Chi comunica con l’esterno
Il Dirigente Preposto
Relazione – segue
o
per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla
gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
o
per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla
gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4
dell'articolo 154-ter.
Le attestazioni sono rese secondo il modello stabilito con regolamento dalla
Consob (Regolamento Emittenti, delibera n. 11971/99 e successive modifiche).
30
Chi comunica con l’esterno
Il Consiglio di Amministrazione
o
Secondo l’Art.2380-bis c.c., la gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, che compongono il
Consiglio di Amministrazione, tra I cui componenti è nominato
il Presidente;
o
Secondo l’Art.2381 C.C., il Presidente convoca il Consiglio di
Amministrazione, fissando l’ordine del giorno, coordinando i
lavori e verificando che informazioni adeguate siano date a
tutti i consiglieri.
31
Chi comunica con l’esterno
Il Consiglio di Amministrazione
o
Gli Amministratori devono redigere il bilancio, costituito da Stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa (Art.2423 del c.c.);
corredato dal una relazione degli amministratori sulla gestione (Art.
2428 del c.c.)
o
Gli Amministratori curano la redazione del bilancio, per quale è vietata
la delega
o
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la
relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea
che deve discuterlo (art.2429, c.1 c.c.)
32
Chi comunica con l’esterno
Il Consiglio di Amministrazione
o
Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società,
insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato (art. 2429,
c. 3)
o
Gli Amministratori, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio,
devono depositare presso il registro delle imprese (art. 2435 c.c.)
una copia del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione
del collegio sindacale, di quella del revisore legale e del verbale di
approvazione dell’assemblea (o del consiglio di Sorveglianza)
33
Come si comunica
Strumenti
Delibere
assembleari
Bilancio
Relazione
degli
amministratori
Comunicati
stampa
Relazione
organo
di controllo
Relazione
di
revisione
Relazioni di
adesione ai codici
di comportamento
Informazioni
su operazioni
straordinarie
Altro
34
Regime sanzionatorio
L'articolata normativa in tema di informativa da fornire a
tutte le controparti interessate da parte di tutte le società,
in particolare di capitali (e non solo quotate) è
accompagnata da un regime sanzionatorio per rendere più
efficaci le proprie prescrizioni.
Gli illeciti in tema di informativa possono essere classificati
come:
o illeciti connessi alla redazione del bilancio;
o illeciti mediante omissione;
o illeciti commessi dagli amministratori;
o altri illeciti.
35
Regime sanzionatorio
Illeciti connessi alla redazione del bilancio
Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con
l'arresto fino a due anni. (comma 1)
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
(comma 3)
36
Regime sanzionatorio
Illeciti connessi alla redazione del bilancio
Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali (segue)
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da
quella corretta. (comma 5)
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono
irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale
e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'impresa. (comma 6)
37
Regime sanzionatorio
Illeciti connessi alla redazione del bilancio
Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
La fattispecie normata da questo articolo del Codice Civile è la medesima di quella trattata
dall'art. 2621 (che fa riferimento all'esposizione di "… fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore" nelle comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, ), cui si aggiunge la casistica di aver
cagionato "… un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori", ma anche "… se il
fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai
soci e dai creditori …". (comma 1 e 2). I responsabili di tale comportamento sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. (comma 1)
Nel caso di società quotate la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio,
che diventa da due a sei anni se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. (comma
4)
38
Regime sanzionatorio
Illeciti connessi alla redazione del bilancio
Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
(segue)
Anche in questo caso "La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le
falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all'1 per cento." (comma 7)
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella
corretta. (comma 8)
Nei casi precedenti, quindi, sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre
anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (comma 9), come
già previsto dall'art. 2621.
39
Regime sanzionatorio
Illeciti mediante omissione
Art. 2629‐bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con
titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'art. 116 TUF (o sottoposto a vigilanza di Banca d'Italia/IVASS), che viola
gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da
uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Si ricorda che l'art. 2391, comma 1 c.c. disciplina l'informativa che ogni
amministratore deve dare agli altri amministratori e al collegio sindacale
relativamente ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
determinata operazione della società in cui ricopre la carica, precisandone la
natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve
altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio,
mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima
assemblea utile.
40
Regime sanzionatorio
Illeciti mediante omissione
Art. 2630 c.c: Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di
fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032
euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
41
Regime sanzionatorio
Illeciti mediante omissione
Art. 2631 c.c.: Omessa convocazione dell'assemblea
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei
casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo
statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la
convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal
momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del
presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di
convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da
parte dei soci.
42
Regime sanzionatorio
Illeciti commessi dagli amministratori
Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta
in essere la condotta, il reato è estinto.
43
Regime sanzionatorio
Altri illeciti
Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone
nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
44
Regime sanzionatorio
Altri illeciti
Art. 501 c.p.: Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o
altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti
a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei
valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822. Se
l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene
sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1.
se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2.
se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello
Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è
commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
45
Regime sanzionatorio
Altri illeciti
Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base
alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la
reclusione da uno a quattro anni.
Sono puniti con la stessa pena i soggetti che, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le
funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società quotate o con strumenti diffusi tra il
pubblico in misura rilevante.
46
Regime sanzionatorio
Oltre a quanto previsto dal Codice Civile, altri testi normativi (TUF e
D.Lgs. 39/2010 in primis) prevedono uno specifico regime sanzionatorio
per tutte le diverse fattispecie trattate In particolare, si evidenzia quanto
segue:
TUF: la parte V del D.Lgs. 58/1998 è dedicata alle sanzioni relative alle
prescrizioni contenute nello stesso. Si riportano di seguito alcuni articoli
relativi a illeciti della sfera informativa:
Art. 173-bis: Falso in prospetto
Artt. 184 e 187-bis: Abuso di informazioni privilegiate
Artt. 185 e 187-ter: Manipolazione del mercato
All'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
sono dedicati due articoli in quanto sono previste sia sanzioni penali che
amministrative.
47
Regime sanzionatorio
D.Lgs. 39/2010
Nel Decreto è presente uno specifico Capo (VIII), intitolato "Sanzioni
amministrative e penali" (articoli dal 24 al 32), all'interno del quale vi sono
specifiche norme in merito all'informativa di bilancio. In particolare, l'art.
27 "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della
revisione legale", prevede che: "1. I responsabili della revisione legale i
quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un
anno."
48
Regime sanzionatorio
D.Lgs. 39/2010 (segue)
"2. Se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari
delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione
legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione
legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa,
ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della
societa' assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla
metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè ai
direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di
controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che
abbiano concorso a commettere il fatto."
49
Regime sanzionatorio
D.Lgs. 39/2010 (segue)
In relazione al citato capo, si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:
o
Art. 24, relativo ai provvedimenti sanzionatori del MEF emanati nel caso di casi di
ritardata o mancata comunicazione di informazioni da inserire nel Registro dei
revisori legali;
o
Art. 26, relativo ai provvedimenti della Consob nel caso di accertamento di
irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. Tali provvedimenti, in
relazione alla gravità del comportamento rilevato, possono andare da una
sanzione pecuniaria (da 10 mila a 500 mila euro) fino alla cancellazione dal
Registro della società o del responsabile della revisione dell'incarico oggetto di
verifica/irregolarità;
o
Art. 28, che disciplina il caso di corruzione dei revisori (con pene fino a 5 anni di
reclusione)
50
Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2013-2014
Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
51
Scarica

9 lez Trasp inform fin base parte II - Economia