La responsabilità dell’organizzatore
di viaggi per ritardo o cancellazione
del volo da parte del vettore aereo
Tribunale di Torino, Sez.III
Sentenza del 31 marzo 2009
MASSIMA ART. 46 (Esonero di responsabilita'):
Il vettore (e, conseguentemente, l’organizzatore di
viaggi) non è responsabile del ritardo del volo se
dipeso da una causa di forza maggiore, al di fuori di
ogni possibile controllo del vettore, rappresentata
dalle pessime e proibitive condizioni atmosferiche.
Convenzione di Montreal del 1999, art. 19:
Il vettore è responsabile del danno derivante
da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri,
bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è
responsabile per i danni da ritardo se dimostri
che egli stesso e i propri dipendenti e preposti
hanno adottato tutte le misure che potevano
essere ragionevolmente richieste per evitare il
danno oppure che era loro impossibile
adottarle.
SOGGETTI:
Attori: Sig.ri M.G e S.C
Convenuta:
Organizzatore di
viaggio C.C. SpA
Volo LX064 Zurigo/Miami
del giorno 04/03/2006
Crociera “vecchio e nuovo
Mondo – Primavera” dal 4
al 20 marzo 2006
Terza chiamata:
SIA LTD
I FATTI:
● M.G. e S.C. lamentano una serie di disservizi e
disagi subiti durante la crociera “vecchio e nuovo
Mondo – Primavera” perché a causa del ritardo del
volo Zurigo/Miami fu ritardato il loro arrivo sulla
nave da crociera.
● Il 7 maggio 2007 M.G. e S.C. citano in giudizio la C.C
SpA e la SIA LTD chiedendo di accertare e dichiarare la
loro responsabilità per l’inattesa e/o mancata
esecuzione del contratto di viaggio, ciascuno per la
parte che verrà riconosciuta in giudizio.
I FATTI:
La C.C. SpA chiede il differimento di udienza per la citazione
della SIA LTD e chiede di respingere la domanda degli attori
M.G e S.C:
- per difetto di legittimazione passiva della conchiudente
- Per mancanza della responsabilità della conchiudente
- Per mancata prova del danno e della sua entità
Inoltre la C.C. SpA:
nell’ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiede il
riconoscimento di potersi avvalere nei confronti di terzi
eventualmente responsabili come la SIA e condannare la SIA
al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese
extra sostenute da M.G e S.C a causa del ritardo del volo
La SIA chiede a sua volta di:
- Respingere la domanda degli attori perché infondata in fatto
e diritto e perché non provata
- Accertare la propria assenza di responsabilità per la
cancellazione del volo LX064 Zurigo/Miami del 04/03/2006
RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO
Per quanto riguarda il difetto di
legittimazione passiva chiesto dalla C.C.
SpA si fa riferimento alla legge
1084/1977 che ha dato attuazione alla
Convenzione Internazionale relativa al
Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles
il 23 aprile 1970. L’art. 15 in particolare,
prevede la responsabilità
dell’organizzatore di viaggi secondo le
norme che regolano il tipo contrattuale
ma trova limite nel fatto che
l’organizzatore di viaggi sia stato
diligente nella scelta della persona che
esegue il servizio.
RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO
Secondo poi il regolamento CE n.261 del 2004 “
come previsto ai sensi della Convenzione di
Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori
aerei operativi dovrebbero essere limitati o
dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un
evento è dovuto a circostanze eccezionali che non
si sarebbero comunque potute evitare anche se
fossero state adottate tutte le misure del caso.
Siffatte circostanze possono, in particolare,
ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni
meteorologiche incompatibili con l’effettuazione
del volo in questione, rischi per la sicurezza,
improvvise carenze del volo sotto il profilo della
sicurezza e scioperi che si ripercuotono
sull’attività di un vettore aereo operativo”.
PROVE:
- il volo LX064 Zurigo/Miami del 04/03/06 era impossibile a
causa delle avverse condizioni meteorologiche, poiché una
violenta e improvvisa nevicata si è abbattuta sull’aeroporto di
Zurigo (Daily Airport Report – Daily Operation Report)
quindi
La cancellazione del volo è dipesa esclusivamente da causa di
forza maggiore, al di fuori di ogni possibile controllo del
vettore.
CONCLUSIONE
Alla luce della documentata causa di forza maggiore, la
richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori
dovrà essere disattesa, poiché non è imputabile al
vettore aereo la causa del ritardo e poiché il vettore
ha provveduto alla riprenotazione gratuita dei
passeggeri sul primo volo disponibile, adempiendo in
tal modo la propria obbligazione di trasporto.
Per le stesse argomentazioni dovrà essere disattesa anche
la domanda di risarcimento avanzata dalla C.C. SpA
contro la terza chiamata.
CONDANNA DEL GIUDICE:
- Gli attori devono rimborsare in favore della C.C. SpA le
spese del presente giudizio, che consistono
complessivamente in € 4.500,00
- La parte convenuta deve rimborsare in favore della parte
terza chiamata le spese del presente giudizio, che
consistono complessivamente in € 3.500,00
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