La valutazione dei beneficiari
delle politiche pubbliche:
la riforma dell’ISEE
A cura di:
Benedetta Bernardini
Moira Di Mauro
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica
Corso di laurea in Ingegneria gestionale
Corso di Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche
Prof. Giuseppe Catalano
a. a. 2013/2014
Agenda
1. “Perché si è sentita l’esigenza di modificare
l’attuale struttura dell’ISEE?”
2. L’Evoluzione Normativa dell’ISEE: dal DLgs
109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013
3. Le caratteristiche generali della riforma
• Le principali novità introdotte
• ISEEU
4. Conclusioni
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“Perché si è sentita l’esigenza di
Modificare l’attuale struttura dell’ISEE?”
ELEMENTI di CRITICITÀ
della normativa vigente:
• Sistema dei
controlli
• Non tiene conto in modo
adeguato di tutte le forme
di reddito e patrimonio
• Mancanza di un
criterio unico valido
a livello nazionale
Ragioni di EQUITÀ
ed EFFICACIA
Genera un evidente problema di
ASIMMETRIA INFORMATIVA e di
OPPORTUNISMO
Problemi di EQUITÀ e scarse
CAPACITÀ SELETTIVE
Nascita di ISEE regionali che
utilizzano criteri differenziati
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L’Evoluzione Normativa dell’ISEE:
dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (1)
• Fino al 1998 le agevolazioni erano stabilite sulla base delle
dichiarazioni dei redditi individuali oppure per categorie
• Nel 1997 la Commissione Onofri elabora un Disegno di Riforma
basato sul principio dell’universalismo selettivo
• Con il DLgs n.109 del 31 Marzo 1998, integrato e corretto con il
DLgs n.130 del 3 Maggio 2000, è stato introdotto l’ISEE
• Letargo normativo (2001-2010)
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L’Evoluzione Normativa dell’ISEE:
dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (2)
• Il risveglio (2011-2013)
 Ddl Tremonti 29/07/2011 per la riforma fiscale e assistenziale, art.
10, c. 1, delega al governo di adottare decreti legislativi per la
revisione dell’ISEE
Ad introdurre la riforma è stato il Governo Monti con il Dl “Salva
Italia” del 6 Dicembre 2011, convertito nella Legge 241/2011.
La L. 214/11, art. 5, dispone in particolare: “l’inclusione dei redditi esenti d’imposta
nel calcolo dell’ISEE”, il miglioramento della sua “capacità selettiva, valorizzando
in misura maggiore la componente patrimoniale”, “la differenziazione dell’indicatore
per le diverse tipologie di prestazioni; la definizione delle modalità con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli; dalla revisione dell’ISEE non devono “derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
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L’Evoluzione Normativa dell’ISEE:
dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (3)
• Il 19 Dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.5 della Legge “Salva Italia” nella
parte in cui non era prevista un’intesa sulla riforma in Conferenza
Unificata .
• Opposizione al provvedimento della sola Regione Lombardia
durante la Conferenza Unificata del 24 Gennaio 2013.
• Il provvedimento è stato definitivamente approvato il 3 Dicembre
2013.
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Le caratteristiche generali
della riforma
ISEE =
L’applicazione dell’ISEE costituisce il “livello essenziale”
delle prestazioni, competenza dello Stato
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Le principali novità introdotte (1)
• Introduzione di tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di
imposta, di tutti i redditi esenti e dei redditi figurativi degli immobili
non locati e delle attività mobiliari
• Patrimonio valutato ai fini IMU, riduzione della franchigia sulla
componente mobiliare e considerazione del patrimonio all’estero.
• Riduzione delle autocertificazioni, i dati fiscali e i dati relativi alle
prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da
tale Amministrazione
Maggiore
efficacia
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Le principali novità introdotte (2)
Differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di
prestazione richiesta:
1.
2.
3.
4.
ISEE “tradizionale”
ISEE “di favore”
ISEE “del minore”
ISEE “restrittivo”
e al periodo di riferimento:
 ISEE corrente
Maggiore
efficacia
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Le principali novità introdotte (3)
• Gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l’ISEE come indicatore
della situazione economica
• Maggiorazioni della scala di equivalenza per nuclei familiari con
minori, in cui l’unico o entrambi i genitori lavorano, per nuclei
mono-genitoriali, per nuclei con minori sotto i 3 anni
• Sconti per i redditi da lavoro dipendente, per le pensioni e i
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per i costi
dell’abitare e per i costi sostenuti da persone disabili o non
autosufficienti
Maggiore
equità
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ISEEU, l’indicatore della situazione
economica equivalente universitaria (1)
• Per cosa si utilizza?
 prestazioni per il diritto allo studio
 contributi universitari
- La peculiarità dei servizi erogati in ambito universitario si traduce in
un proprio indicatore , ICE, con il Dpcm 30 aprile 1997.
Modello di ispirazione per l’ISEE
- L’obbligo di utilizzo dell’ISEE per le università statali e gli enti
regionali per il diritto allo studio, arriva con il Dpcm 9 aprile 2001.
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ISEEU (2)
• Caratteristiche:
 integrazione del nucleo familiare dello studente con quello dei suoi
genitori, anche se con esso non residenti.
Studenti fuori sede
 presenza di un indicatore della situazione economica equivalente
all’estero e di un indicatore della situazione patrimoniale equivalente
come requisiti di selezione ulteriori.
Studenti stranieri / Studenti che più di altri meritano l’accesso
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ISEEU (3)
• Le specificità dell’università nella riforma:
 concessione agli enti erogatori di introdurre criteri ulteriori di selezione.
 integrazione del nucleo familiare dello studente non indipendente e
quello dei suoi genitori non conviventi, con analogie all’ISEE “del
minore”.
• Gli effetti della riforma:
 Rideterminazione della platea dei beneficiari dei servizi universitari.
 Revisione per il Ministero dei limiti per l’accesso alle prestazioni per il
diritto allo studio.
Senza nuovi limiti probabili esclusioni dai
benefici.
 Modifica per gli atenei delle soglie dei valori ISEE per la
determinazione degli importi delle tasse universitarie.
nuove soglie tasse in aumento.
Senza
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“La valutazione delle condizioni economiche
soffrirà sempre di qualche margine di
approssimazione: sia per le specificità delle
singole situazioni familiari, sia per le reticenze e
gli espedienti a cui possono ricorrere gli
interessati. Non si può concludere che meglio
sarebbe non farne niente: significherebbe
rinunciare a qualsiasi selettività e distribuire a
pioggia gli interventi sociali secondo la logica
perversa di un contentino a tutti”
E. Gorrieri , Parti uguali fra disuguali, Il Mulino, Bologna, 2002
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Sitografia
www.lavoro.gov.it
www.governo.it
www.ilsole24ore.com
www.gazzettaufficiale.it
www.clesius.it
www.lavoce.info
www.fondazionegorrieri.it
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