1
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE
I SOGGETTI DEL RAPPORTO
GIURIDICO ED I BENI
2
E’ quella particolare RELAZIONE
regolata dal DIRITTO
che si instaura tra
UNO O PIÙ SOGGETTI
3



Regola: previsione di una fattispecie a cui si collega una
qualificazione di comportamento (art. 2043 c.c.).
Il verificarsi della fattispecie e l’operare della qualificazione
pongono il soggetto come centro di imputazione di una situazione
giuridica.
Situazione giuridica soggettiva:
formula verbale che evoca
la qualificazione giuridica
dell’interesse rilevante e le
regole operative predisposte
dalla legge per la sua attuazione.
posizione che un soggetto
di diritto assume nei
confronti dei consociati in
base a quanto previsto
dall’ordinamento giuridico.
4
Sono quelle alle quali l’ordinamento riconosce la prevalenza
dell’interesse di cui è portatore il rispettivo titolare rispetto
all’interesse di altri soggetti (es. la proprietà)
Sono situazioni giuridiche attive:

Diritto
soggettivo
Interesse
legittimo
Potestà
Facoltà
Aspettativa
Status
Situazione di fatto
Possesso
5

Sono quelle cui l’ordinamento subordina
l’interesse del titolare a quello di altri
soggetti:
Obbligo
Dovere
Soggezione
6
di agire per la soddisfazione
di un proprio interesse
POTERE
di pretendere che altri soggetti
tengano una determinata
condotta nell’interesse del
titolare del diritto soggettivo
Si tratta, quindi, di una posizione di potere (impedire altrui
interferenze, pretendere un comportamento, potere di rivolgersi al
giudice):
- data nella maniera più ampia e immune da controlli esterni (altri
poteri sono finalizzati o conferiti con rigorosa specificità dei motivi);
-per realizzare in via primaria e diretta un proprio interesse.
L’esercizio del diritto con finalità differenti rispetto all’interesse
tutelato dall’ordinamento costituisce un illecito che prende il nome
di abuso del diritto.
7

Facoltà
La possibilità di compiere una determinata attività o di tenere un
determinato comportamento. Speculare alla facoltà, c’è il dovere di
ASTENSIONE da parte degli altri soggetti.

Pretesa
che altri soggetti tengano un determinato comportamento, i quali hanno
l’OBBLIGO di fare, non fare, dare , non dare etc.

Potere giuridico
8

DIRITTI ASSOLUTI
SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI
CONFRONTI DI TUTTI I CONSOCIATI.
(DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – v. slide 21 e ss. -, DIRITTI REALI
ETC.)

DIRITTI RELATIVI
SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI DETERMINATI.
(DIRITTI DI CREDITO)
9
Potere di incidere sulla situazione
soggettiva di un altro soggetto
rispetto alla quale quest’ultimo si
trova
in
una
posizione
di
SOGGEZIONE (art. 1373 c.c.).
10
Potere attribuito ad un soggetto non per la
realizzazione di un INTERESSE proprio, ma
per quello ALTRUI.
- Esercizio della potestà dei genitori (Art.
316 c.c.)
- Decadenza dalla potestà sui figli (Art. 330
c.c.)
11



Stadio preliminare di un diritto soggettivo,
meccanismo protettivo dell’iter formativo.
Tutela strumentale, cautelare, provvisoria.
Es. art 1353 c.c. Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l'efficacia o la
risoluzione del contratto o di un singolo patto
a un avvenimento futuro e incerto.
12




Art. 103 Cost. “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei
diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica
e
nelle
altre
specificate
dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate”.
Situazione giuridica attiva del privato, il quale pretende che
L’ESERCIZIO DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INCIDENTE SUI SUOI INTERESSI SIA LEGITTIMO.
È, quindi, un interesse che per sua natura si realizza
attraverso l’esercizio di un potere attribuito ad un altro
soggetto ed è protetto attraverso un controllo di legittimità di
questo esercizio.
Tutela indiretta e mediata.
13


Interesse adespota, fa capo in maniera
indistinta ad un numero indefinito di
soggetti.
Problemi di collegamento fra
individuale e interesse diffuso.
interesse
14
Insieme di situazioni giuridiche (attive e
passive) che spettano ad un soggetto in base
alla sua collocazione all’interno della
collettività organizzata ovvero in forza di
determinate qualità.
Es.:
- status di figlio;
- status di coniuge.
15
1)
Obbligo:
Vincolo imposto su un determinato soggetto (consistente in un
facere) nell’interesse del titolare di un diritto soggettivo (diritto
relativo: es. il debitore è obbligato a corrispondere una somma di
denaro in favore del creditore).
2)
Dovere:
divieto di tenere un comportamento in grado di ledere il diritto
soggettivo altrui (diritti assoluti).
3)
Soggezione:
situazione passiva propria di colui che è esposto all’esercizio del
diritto potestativo altrui senza possibilità di opporvisi.
16
Comportamento che non si può qualificare né
dovuto, né vietato, ma che deve essere posto in
essere da colui che vuole avere la possibilità di
utilizzare qualche situazione attiva.
 Ha una duplice veste:
a) situaz. giur. attiva, perché consente la
realizzazione di un interesse del soggetto;
b) situaz. giur. pass., poiché consiste in un
vincolo per tale realizzazione.
Es. Onere della prova art. 2697 c.c.
 Tecnica
di
protezione
condizionata
da
comportamento del titolare.

17


Tecnica di protezione di uno stato di fatto
che il diritto ritiene rilevante.
Sistema
di
protezione
rapido
e
incondizionato, ma destinato a cedere
rispetto alla posizione di diritto soggettivo.
18
Come abbiamo detto nella slide 10 in ordine
alla configurazione dei diritti soggetti, i diritti
assoluti si distinguono in
Diritti reali
DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
(v. Lezioni
n. 7 e 8)
19
Sono DIRITTI SOGGETTIVI
riconosciuti ad ogni persona alla NASCITA per
la tutela dei suoi INTERESSI FONDAMENTALI.
si caratterizzano per il fatto che l’interesse
protetto ha contenuto non patrimoniale e,
riguardando ASPETTI FONDAMENTALI DELLA
PERSONA UMANA, è dotato di una speciale
protezione anche a livello costituzionale.
20
-
Lo sviluppo di tali diritti, ha avuto impulso
con la CARTA
COSTITUZIONALE (il codice civile del 1942 tutelava l’AVERE ed i
RAPPORTI PATRIMONIALI , ma non l’ESSERE) :
Art. 2 Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni
politiche,
di
condizioni
personali
e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
21
Nonché con le :CONVENZIONI INTERNAZIONALI


Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del
2000;
Convenzione europea sui diritti dell’uomo del
1950.
Oggi, inoltre, gran parte della giurisprudenza è
impegnata nel qualificare la rilevanza
costituzionale di diverse espressioni di tale diritti
e la relativa tutela risarcitoria (ad. Es. il tempo
libero, danni esistenziali etc.).
22


Teoria monistica
I diritti della personalità sono manifestazioni di un
unico diritto della persona inteso come valore
unitario (lettura ex artt. 2, 3, comma 2, Cost.).
Teoria pluralistica
I diritti della personalità sono solo quelli
contemplati da specifiche disposizioni di legge.
23
Tradizionalmente i diritti della personalità vengono qualificati come:
originari
assoluti
inviolabili
intrasmissibili
imprescrittibili
personalissimi
24
al nome (art. 7 c.c.)
e all’identità
personale
Il diritto:
Alla vita e
all’integrità
fisica
(atti di
disposizione
del proprio
corpo art. 5
cod. civ.)
alla
riservatezza
(d.lgs.
196/03, artt.
2 e 3 della
Cost.
all’immagine
(art. 10 c.c. artt.
96 e ss. della
legge sul diritto
di autore)
All’onore ed alla
reputazione
TUTELA INIBITORIA:diretta a impedire il
futuro prodursi del danno attraverso la
cessazione del fatto lesivo, ove sia possibile.
TUTELA RISARCITORIA: volta a rimuovere le
conseguenze dannose che si sono già
prodotte attraverso lo strumento del
risarcimento del danno.
25



Art. 32 Cost.: diritto alla salute: diritto primario e assoluto,
pienamente operante anche nei rapporti tra privati.
Art. 575 cod. pen.: omicidio, nonché successive disposizioni che
puniscono i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo,
qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità
fisica .
Deroghe all’art. 5 c.c. sono state introdotte:
- dalla L. n. 458/1967 relativa al trapianto del rene tra viventi;
- dalla L. n. 592/1967 che ha sottratto la donazione del sangue
alla libera contrattazione tra privati;
- dalla L. n. 483/1999 che ha ammesso gli atti di disposizione a
titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra
viventi;
26
La tutela del nome è sancita a protezione:
1) di un interesse individuale (alla propria corretta
individuazione);
2) di un’interesse generale all’identificazione delle
persone.
Medesima tutela è assicurata anche allo pseudonimo,
purché esso abbia acquistato l’importanza del nome (art. 9
cod. civ.)
La tutela del diritto al nome è attuata con il
riconoscimento di due tipi di AZIONI:
- DI RECLAMO, con il quale si tutela il diritto della
persona ad usare il proprio nome contro gli atti dei terzi
tendenti a contrastare tale uso;
- DI USURPAZIONE, con cui ci si oppone all’uso indebito e
pregiudizievole che altri faccia del proprio nome.
27
Fondamento normativo:
 art. 10 cod. civ.;
 artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore.
Il diritto all’immagine tutela L’INTERESSE DI
CIASCUN INDIVIDUO A CHE IL PROPRIO RITRATTO
NON SIA DIFFUSO O ESPOSTO PUBBLICAMENTE.
Eccezioni nella legge sul diritto di autore:
- non è richiesto il consenso dell’interessato (es.:
se la riproduzione del’immagine è giustificata
dalla notorietà del soggetto);
- non devono essere immagini lesive dell’onore,
della reputazione o del decoro della persona.
28
Il diritto all’onore tutela l’INTEGRITÀ MORALE DELLA PERSONA sotto
due diversi profili:
1)L’ONORE: sentimento della propria dignità personale.
2) LA REPUTAZIONE: stima di cui ogni persona gode nel contesto
sociale in cui è inserita.
TUTELA:
- sul piano penalistico, attraverso le norme che contemplano i reati
di ingiuria e di diffamazione; ed in particolare il reato di ingiuria
punisce l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente (art.
594 cod. pen.), mentre il reato di diffamazione punisce l’offesa
all’altrui reputazione arrecata comunicando con più persone (art.
595 cod. pen.)
- sul piano civilistico, attraverso il risarcimento del danno (art. 2043
cod. civ.) ed eventualmente la pubblicazione della smentita,
ipotesi quest’ultima di risarcimento in forma specifica.
29
Il diritto alla riservatezza tutela L’INTERESSE DELLA PERSONA AL
RISERBO SULLE VICENDE DELLA PROPRIA VITA PERSONALE E
FAMILIARE .
Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava
dall’art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (art. 13, 14 e 15)
nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
TUTELA:
- sul piano penalistico: art. 615-bis cod. pen. (punisce chiunque si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita
privata che si svolgono nell’abitazione altrui, e chiunque riveli o
diffonda le notizie e le immagini così ottenute);
- sul piano civilistico: frammenti di tutela nel cod. civ. (art. 10 che
tutela il diritto all’immagine) e artt. 2 e 3 Cost..
30
Problema: LIMITI DELLA TUTELA DEL DIRITTO
ALLA RISERVATEZZA, soprattutto in riferimento al
diritto di manifestazione del pensiero (art. 21
Cost.), che comprendono la facoltà di cronaca e
di critica.
Costituiscono limiti alla garanzia del riserbo:
- la notorietà della persona;
- l’interesse della Pubblica Autorità a svolgere
indagini per vari motivi;
- il diritto di cronaca;
- il consenso dell’interessato.
31
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Riconoscimento solenne del
protezione dei dati personali:
1.
2.
3.
diritto
alla
potere attribuito al titolare di accedere ai propri
dati;
potere di ottenerne l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione;
potere di richiederne la cancellazione;
Si differenzia dal DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
per L’ATTENZIONE AL PROFILO DINAMICO.
32
DATI SENSIBILI: informazioni relative all’origine
razziale, alla salute, alle convinzioni religiose e
politiche, alla vita sessuale (intrinsecamente
pregiudizievoli, che rivelano aspetti intimi e
riservati)
1.
2.
Tali dati può essere oggetto di trattamento
solo:
con il CONSENSO SCRITTO DELL’INTERESSATO;
previa AUTORIZZAZIONE del Garante della
Privacy (di cui all’art. 30 del Codice sulla
privacy).
33

Appartenenza della persona fisica ad un
determinato Stato che si acquista:
Iuris
communicatio
Iure
sanguinis
Iure soli
Per naturalizzazione
o concessione
34
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
35

L’idoneità del soggetto ad essere titolare di
situazioni giuridiche soggettive attive e passive e,
quindi, di esercitare diritti e doveri.
Si acquista al momento
della NASCITA (distacco del
feto dal grembo materno

Nascituro
concepito e
non concepito
Si perde con la MORTE
 Limitazioni:
età (minore non può contrarre
matrimonio), condizioni psichiche (il malato di
mente non può sposarsi), difetto di onorabilità
(per aver riportato condanne penali) etc.

36

Capacità di compiere atti giuridici ovvero di manifestare
validamente la propria volontà per acquistare, modificare o
estinguere situazioni giuridiche soggettive.
Si acquista al
raggiungimento
della maggiore età
(18 anni)
salvo eccezioni
Si per perde per interdizione
giudiziale
legale
si riduce in caso di
inabilitazione
37



Minore età
negozio annullabile.
Interdizione giudiziale
pronunciata con
sentenza che impedisce a chi è affetto da
abituale infermità di mente e non è capace di
provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.) di
realizzare negozi patrimoniali e familiari
nomina tutore
annullabilità relativa.
Interdizione legale
pena accessoria per la
condanna all’ergastolo o alla reclusione per
un tempo superiore a 5 anni per reato doloso
Interdizione per atti patrimoniali
annulabilità assoluta.
38


Emancipazione del minore per contrarre
matrimonio:
cessazione della potestà
parentale
capacità di agire per gli atti di
ordinaria amministrazione.
L’inabilitazione (art. 415 c.c.): dichiarata con
sentenza costitutiva nei confronti di chi 1) è
affetto da infermità abituale di mente non grave,
2) per prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o
di stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a
at
gravi
pregiudizi economici; 3) è affetto da
ti
imperfezioni
o menomazioni fisiche
capacità
dia agire per gli atti di ordinaria amministrazione
n
n atti annullabili.
ul
la
bi
li
39


Incapacità di intendere e di volere dovuta a
qualsiasi causa anche transitoria (ubriachezza,
sonnambulismo etc.) in cui viene a trovarsi un
soggetto, normalmente capace, nel compimento di
un determinato atto.
Se posti in essere dall’incapace sono a annullabili
(art. 428 c.c.):
Gli atti unilaterali
che arrechino un
grave
pregiudizio per il
soggetto
incapace
Sono annullabili i
contratti conclusi
con la malafede
dell’altro
contraente
Tutti gli atti
indicati dalla legge
come: matrimonio,
testamento,
donazione
40
LA POTESTÀ DEI GENITORI (art. 316 e ss. c.c.): ha contenuto
sia di natura personale che patrimoniale.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 404-413 c.c.): il
giudice
tutelare
emette
decreto
di
nomina
dell’amministratore di sostegno, scelto tra i familiari o su
designazione dell’interessato (art. 408 c.c.), per colui che si
trovi “nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi” per una “infermità o
menomazione fisica o psichica”. Il decreto deve indicare,
inoltre, la durata dell’incarico, gli atti per i quali il soggetto
deve essere sostituito o assistito dall’amministratore (per
tutti gli altri atti l’interessato conserva la propria capacità di
agire).
Sono annullabili gli atti posti in essere in violazione di legge
o di quanto prescritto dal giudice.
41
TUTELA: ufficio di diritto privato gratuito e non rinunciabile
destinato ai minori, i cui genitori non possano esercitare la potestà
genitoriale; interdetti giudiziali e legali.
Il giudice tutelare nomina il tutore che ha una funzione di
rappresentanza nei confronti del minori provvede all’inventario dei
beni e li amministra secondo quanto previsto negli art. 374 c.c. e
ss.
La tutela cessa decorsi 10 anni, per esonero o per rimozione
dall’ufficio.
La CURATELA: il curatore
dell’inabilitato o del minore
assistenza limitatamente ad
patrimoniali.
Figura particolare è quella del
è colui che integra
la volontà
emancipato, svolge una funzione di
alcuni atti e alla cura di interessi
curatore speciale.
42
RESIDENZA
(art. 43 cod.civ.)
luogo in cui una persona ha fissato la propria
abituale dimora (in cui vive normalmente).
soggiace ad un regime di pubblicità
DIMORA : il codice non ne fornisce una definizione,
ma si vuole intendere il luogo in cui la persona
abita o permane in modo abituale.
43
DOMICILIO
(art. 43 cod. civ.)
Luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede
principale dei suoi affari ed interessi.
44
Avviene con la morte
intesa come “cessazione
irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo”
(art. 1, L 578/93).
Presunzione della
commorienza (art. 4
c.c.) “quando un effetto
giuridico dipende dalla
sopravvenienza di una
persona a un’altra
e non consta quale di
esse sia morta prima,
tutte si considerano
morte nello stesso
momento”.
45
Quando non si hanno più notizie di una
persona fisica si pone l’esigenza di come
regolamentare
i
rapporti
familiari
e
patrimoniali di quest’ultima.
A tal fine il legislatore ha previsto tre figure:
scomparsa
morte presunta
assenza
46
Situazione di fatto che ricorre qualora la persona :
non sia più comparsa
nel luogo del suo ultimo
domicilio o della sua
ultima residenza
Nomina del curatore
non se ne abbiano
notizie
conservazione del
patrimonio dello
scomparso
47
Trascorsi 2 anni dall’ultima
notizia dello scomparso
si può chiedere
che ne venga
dichiarata con
sentenza
l’assenza
EFFETTI:
 Su istanza di chiunque vi abbia interesse o del p.m.,il
giudice può disporre l’apertura degli atti di ultima
volontà dell’assente.
 Immissione nel possesso temporaneo dei beni da
parte di coloro che sarebbero eredi testamentari o
legittimi
amministrazione dei beni,
rappresentanza in giudizio.
 Gli effetti cessano se l’assente ritorna o ne viene
provata l’esistenza.
48
Viene dichiarata con sentenza del tribunale
competente trascorsi 10 anni dal giorno in
cui risale l’ultima notizia dell’assente.
Produce effetti sul piano
patrimoniale
personale (il coniuge può contrarre nuove
nozze art. 65 c.c.)
49

Complesso organizzato di persone e di beni
volto al perseguimento di uno scopo che i
singoli individui non sarebbero in grado di
raggiungere da soli.
soggetto di diritto dotato di:
1) capacità giuridica;
2) capacità di agire mediante i suoi
organi;
3) autonomia patrimoniale perfetta.
50
Enti associativi (predomina l’elemento personale:
Pluralità di persone
fine lucrativo
SOCIETÀ
scopo lecito
fine non lucrativo
(es. culturale)
ASSOCIAZIONI
51

Enti amministrativi (predomina l’elemento
patrimoniale):
patrimonio
scopo lecito
FONDAZIONI
istituzioni dotate di un
patrimonio per
conseguire uno
scopo ideale
COMITATI
gruppi organizzati
per raccogliere fondi
destinati ad uno
scopo
(v. slide successive)
52
Associazioni
Fondazioni
PATRIMONIO Mezzo per conseguire
lo scopo
Elemento costitutivo e
prevalente
SCOPO
Interno (procurare ai soci
un determinato vantaggio)
Esterno (procurare a terzi
un vantaggio)
VOLONTÀ
Interna (soci)
Esterna (fondatore)
53
Associazione:
Fondazioni:
Atto costitutivo
Negozio di fondazione
Statuto
Atto di dotazione
Statuto
54
Per l’acquisto della capacità giuridica è
necessario il RICONOSCIMENTO STATALE che
può avvenire:
1) per concessione;
2) con l’iscrizione nel registro delle imprese
(società commerciali);
3) con la registrazione (art. 39 Cost. sindacati
etc.).
55
AUTONOMIA PRIVATA PERFETTA
Tra
Il patrimonio dell’ente
il patrimonio dei suoi
componenti
CAPACITÀ
GIURIDICA
DI AGIRE
illimitata e generale
agiscono attraverso
(ad eccezione dei diritti
gli amministratori
attribuibili alle sole persone e l’assemblea sociale.
fisiche).
56
Le vicende principali vanno iscritte dagli
amministratori in appositi registri.
 Funzione dichiarativa.
 L’omissione comporta:
sanzioni per
inopponibilità ai terzi
gli amministratori
dell’atto che andava
ed assunzione di
registrato.
responsabilità

57
Soggetti che, pur avendo, come le persone
giuridiche, i tre elementi 1) persone, 2)
patrimonio; 3) scopo, non hanno chiesto il
riconoscimento statale.
Caratteristiche:
 autonomia privata imperfetta
 responsabilità solidale e personale di chi ha agito
in nome e per conto dell’associazione per
soddisfare
le
obbligazioni
assunte
da
quest’ultima.
 Fondo comune.

58
Ente di fatto composto da un gruppo di
persone che raccolgono fondi per uno scopo.
 Autonomia patrimoniale imperfetta.
 Responsabilità verso
gli oblatori
verso i terzi

59
Le COSE che possono formare OGGETTO DI DIRITTO
Prima: porzioni di
materia
Oggi: anche materia
che sfugge alla vista e
al tatto.
Ciò su cui sia possibile
un conflitto di interessi
Non è un bene
giuridico l’aria
BENI: “qualsiasi entità utile all’uomo, materiale o
immateriale, purchè suscettibile di aprire conflitti
di interessi regolabili dal diritto”
60












Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
materiali ed immateriali.
mobili e beni immobili.
presenti e beni futuri.
divisibili e beni indivisibili.
determinati e beni generici.
infungibili e beni fungibili.
consumabili e beni inconsumabili.
produttivo e beni non produttivi.
semplici, beni composti e universalità di mobili.
principali e beni accessori e pertinenze.
pubblici e beni privati.
di consumo.
61
BENI MATERIALI
art. 810 (v. slide n. 61)
62
BENI IMMATERIALI
(b. intellettuali)
caratterizzati per la
loro incorporeità
ed intangibilità
(opere dell’ingegno:
oggetto del d. d’autore)
valore economico
circolazione
(es.brevetto)
63
 Tramite la protezione dell’originalità della
creazione
◦ attribuzione di un diritto morale (quello ad
essere riconosciuto autore dell’opera) e di un
diritto
patrimoniale
(quello
dello
sfruttamento economico).
 Tramite la brevettazione
◦ prevista per le invenzioni industriali ed i
marchi registrati;
◦ consiste nell’attribuzione di una esclusiva in
ordine
alla
possibilità
di
sfruttare
economicamente la creazione intellettuale.
64
BENI IMMOBILI
per NATURA (art. 812, co. 1
c.c.) “tutto ciò che naturalmente
per
o artificialmente è, anche in
DETERMINAZIONE via transitoria, incorporato
DI LEGGE
al suolo”:
suolo
(art. 812, co. 2):
“mulini, bagni, altri
sorgenti
alberi
edifici galleggianti
saldamenti assicurati alla
riva o all’alveo e sono
destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro
utilizzazione”
edifici
Etc.
65



È richiesta una MAGGIORE SOLENNITÀ, di
regola, al meno la scrittura privata per gli
atti che costituiscono o trasferiscono diritti
reali sugli stessi.
È previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ
tramite i REGISTRI IMMOBILIARI.
GARANZIA: ipoteca.
66
BENI MOBILI
(art. 812, co. 3, c.c.)
“ tutti gli altri beni”.
si considerano beni mobili
anche le ENERGIE NATURALI
che hanno valore economico,
come il gas, l’elettricità, ecc.
67
 Prevalgono parametri di SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ
 NON OCCORRONO FORME PARTICOLARI PER
GLI ATTI DI ALIENAZIONE.
 NON è previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ
tramite pubblici registri, essendo sufficiente
dimostrare il POSSESSO DEL BENE.
 GARANZIA : pegno.
68
 Sono BENI MOBILI REGISTRATI: gli autoveicoli,
motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali
beni si applicano alcune regole analoghe a
quelle vigenti per i beni immobili.
 Per la loro circolazione è previsto un sistema di
pubblicità affidato a pubblici registri.
 Non trovano applicazione molte regole relative
ai beni mobili comuni.
 In mancanza di norme specifiche, si applicano
(in base all’art. 815 cod. civ.) le disposizioni
relative ai beni mobili.
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PLURALITÀ DI COSE MOBILI
CHE APPARTENGONO ALLA STESA PERSONA
HANNO UNA DESTINAZIONE UNITARIA (es. biblioteca)
- Le singole cose possono essere oggetto di disposizione
frazionata (art. 816, co. 2, c.c.).
- Non possono acquistarsi ai sensi dell’art. 1153 c.c.
- Azione di manutenzione a tutela del possesso
- Usucapione.
Universalità di diritto
quando la legge considera un
complesso unitario (eredità)
70


BENI DIVISIBILI
Sono le cose che posso essere divise
mantenendo ciascuna la destinazione
economica del bene originario (denaro).
BENI INDIVISIBILI
Sono quelli non divisibili: per la natura del
bene, la volontà delle parti o della legge.
71


BENI CONSUMABILI
Si consumano con il loro utilizzo.
BENI INCONSUMABILI
Sono quelli soggetti ad un uso continuo o
ripetuto.
72


BENI FUNGIBILI
Le cose che si possono sostituire con altre
dello stesso genere (denaro, petrolio etc.)
BENI INFUNGIBILI
Le cose che non possono essere
indifferentemente sostituite con altre per
determinate qualità intrinseche del bene o
per volontà delle parti.
73


BENI PUBBLICI (art. 822 c.c. e ss.)
Sono i beni che appartengono allo Stato o
altro ente pubblico.
In quanto beni demaniali, sono soggetti ad
un regime speciale, vincolo di destinazione,
indisponibilità.
BENI PRIVATI
Appartengono ai privati e sono disponibili.
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Nozione “artificiale” di beni creata dal codice di
consumo all’art. 128 secondo cui è bene di
consumo:
“qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita'
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per
la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata;
3) l'energia elettrica”.
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Rapporto in virtù del quale vi è una cosa principale ed un’altra
accessoria, chiamata pertinenza:
destinata in
modo durevole
a servizio o
ad ornamento
di un’altra;
gli atti ed i rapporti
aventi ad oggetto la
cosa principale
comprendono anche
le pertinenze, salvo
che sia diversamente
disposto.
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Beni che provengono da altri beni
FRUTTI NATURALI:
1.provengono
direttamente
dalla cosa, vi concorra o no
l’opera dell’uomo (ad esempio
la legna, i prodotti agricoli, i
prodotti delle miniere, ecc.).
2. per un certo tempo sono
parte
della
cosa
(frutti
pendenti), poi se ne separano e
sono
considerati
un
bene
autonomo.
FRUTTI CIVILI:
1.sono il corrispettivo che si trae
da una cosa in cambio del suo
godimento da parte di altri (ad
esempio, gli interessi sulle
somme date a mutuo, i canoni di
locazione, ecc.)
2.si acquistano giorno per
giorno in ragione della durata
del diritto.
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