LA RIFORMA DEL LAVORO
DAL 1/1/2013 L’ART. 2 DELLA LEGGE 92/12
ISTITUISCE
L’ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
ASPI
PER I NUOVI EVENTI DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA CHE SI
VERIFICHERANNO DOPO TALE DATA .
SOSTITUISCE:
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA ORDINARIA CON
REQUISITI NORMALI E RIDOTTI
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE
INDENNITA’ DI MOBILITA’ (DOPO PERIODO TRANSITORIO DI 4 ANNI IN
CUI LA MOBILITA’ VIENE PROGRESSIVAMENTE RIDOTTA).
AMBITO
TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI, IVI COMPRESI APPRENDISTI E SOCI
LAVORATORI DI COOPERATIVA CHE ABBIANO UN RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO CON LA PROPRIA COOPERATIVA
CON ESCLUSIONE:
DIPENDENTI DELLA P.A. A TEMPO INDETERMINATO
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
DIMISSIONARI O COLORO CHE HANNO RISOLTO CONSENSUALMENTE IL
RAPPORTO (TRANNE CHE LO ABBIANO FATTO AVANTI LA DTL IN SEDE DI
PROCEDURA PER LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
OGGETTIVO O SI SIANO DIMESSI PER GIUSTA CAUSA).
REQUISITI
LAVORATORI CHE:
- ABBIANO PERSO INVOLONTARIAMENTE IL LAVORO
- SIANO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE
- POSSANO FAR VALERE 2 ANNI DI ANZIANITA’ ASSICURATIVA ED 1 ANNO
DI CONTRIBUZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE ALLA DISOCCUPAZIONE
L’ASPI E’ PARI AL 75% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE SE
QUEST’ULTIMA NON SUPERI, NEL 2013, I 1.180€,
SE LA RETRIBUZIONE E’ SUPERIORE L’ASPI E’ INCREMENTATA DI
UNA SOMMA PARI AL 25% DEL DIFFERENZIALE TRA
RETRIBUZIONE MENSILE E IL PREDETTO IMPORTO.
IMPORTO MASSIMO UGUALE AL MASSIMALE DI CIGS
ANNUALMENTE RIVALUTATO (CIRCA 1.200€).
L’ASPI E’ COMPLETAMENTE ESENTE DA CONTRIBUTI E CIO’ VALE
ANCHE PER IL LAVORATORE CHE NON SUBISCE DECURTAZIONE
DEL 5,84%.
E’ RIDOTTA DEL 15% DOPO I PRIMI 6 MESI DI FRUIZIONE E DI UN
ULTERIORE 15% DOPO I 12 MESI SE ANCORA DOVUTA.
PER I PERIODI DI FRUIZIONE DELL’ ASPI SONO RICONOSCIUTI I
CONTRIBUTI UTILI AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI.
DURATA
A REGIME - 1° GENNAIO 2016 – L’ASPI VERRA’ CORRISPOSTA:
- PER 12 MESI PER LAVORATORI CON MENO DI 55 ANNI
(COMPENSIVI DI EVENTUALI PERIODI DI «MINI» ASPI O INDENNITA’)
- PER 18 MESI PER I LAVORATORI CON PIU’ DI 55 ANNI MA NEL LIMITE
MASSIMO PARI AL NUMERO DI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE
VERSATA NEI DUE ANNI PRECEDENTI
(PERIODI COMPRENSIVI DI EVENTUALI PERIODI DI «MINI» ASPI O
INDENNITA’)
EROGAZIONE
DALL’OTTAVO GIORNO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DELL’ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO O DA
QUELLO IN CUI SIA STATA PRESENTATA LA DOMANDA DA PARTE DEL LAVORATORE ALL’INPS CHE E’
OBBLIGATORIA A PENA DI DECADENZA ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI SPETTANZA E DA INVIARSI
ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA
- CONDIZIONATA ALLA PERMANENZA STATO DISOCCUPAZIONE - SOGGETTO PRIVO DI LAVORO CHE
SIA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA RICERCA DI UNA ATTIVITA’
LAVORATIVA SECONDO LE MODALITA’ DEFINITE CON I SERVIZI COMPETENTI (ART. 1 181/00
D.Lgsvo)
- SOSPESA D’UFFICIO - MAX 6 MESI – IN CASO DI NUOVO RAPPORTO DI LAVORO E RIPRENDE A
DECORRERE DALLA SUA CESSAZIONE - I CONTRIBUTI VERSATI PER IL NUOVO RAPPORTO SONO
VALIDI AI FINI DI UN NUOVO TRATTAMENTO DI SOSTEGNO ASPI – MINI ASPI – .
- RIDOTTA IN CASO DI LAVORO AUTONOMO DAL QUALE DERIVI REDDITO INFERIORE AL LIMITE
STABILITO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - IL DIPENDENTE
DEVE INFORMARE L’INPS ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO ATTIVITA’ AUTONOMA CON INDICAZIONE
REDDITO PREVISTO
IN VIA SPERIMENTALE NEL PERIODO 2013 – 2015 I LAVORATORI POSSONO FARSI LIQUIDARE L’ASPI IN
UNICA SOLUZIONE PER AVVIARE ATTIVITA’ AUTONOMA, D’IMPRESA O ASSOCIARSI IN COOPERATIVA
MINI – ASPI –
I LAVORATORI CHE NON HANNO I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASPI MA
POSSONO FAR VALERE ALMENO 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE
NEGLI ULTIMI 12 MESI POSSONO USUFRUIRE DELLA MINI ASPI –
PERIODO MASSIMO PARI ALLA META’ DELLE SETTIMANE DI
CONTRIBUZIONE DELL’ULTIMO ANNO, DETRATTI I PERIODI
EVENTUALMENTE FRUITI NEL PERIODO – SOSPENSIONE PER PERIODO
MASSIMO DI 5 GIORNI POI RIPRENDE.
FINANZIAMENTO
-
LE AZIENDE CONTINUERANNO A VERSERARE QUANTO SINORA CORRISPOSTO PER LA DS ANCHE PER I
LAVORATORI NON SOGGETTI A TALE CONTRIBUZIONE
- CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO DATORE DI LAVORO PARI ALL’1,4% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE
DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ESCLUSI SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI, CONTRATTI
STAGIONALI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI CCNL, GLI APPRENDISTI, E I CONTRATTI DELLA P.A.) IL
CONTRIBUTO VIENE RESTITUITO SE IL RAPPORTO E’ TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (ENTRO 6
MESI DALLA CESSAZIONE, PAGATO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI PROVA, CON DETRAZIONE DALLE
MENSILITA’ SPETTANTI DI UN NUMERO DI MENSILITA’ RAGGUAGLIATO AL PERIODO TRASCORSO DALLA
CESSAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO.
- DAL 1° GENNAIO 2013 IN CASO DI LICENZIAMENTO DI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO IL
DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A VERSARE ALL’INPS UNA SOMMA PARI AL 50% DEL TRATTAMENTO MENSILE
ASPI PER OGNI DODICI MESI DI ANZIANITA’ AZIENDALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI (MASSIMO UNA VOLTA E
MEZZO) ANCHE IN CASO DI CESSAZIONE DI APPRENDISTATO NON DOVUTO A DIMISSIONI O RECESSO DEL
LAVORATORE.
NON DOVUTO SINO AL 31/12/2016 NEL CASO IN CUI VENGA VERSATO IL CONTRIBUTO DI INGRESSO PER LA
MOBILITA’ (PERIODO TRANSITORIO)
PERIODO 2013 – 2015 PER LICENZIAMENTI EFFETTUATI IN CONSEGUENZA DEL CAMBIO DI APPALTO AI QUALI
SONO SUCCEDUTE ASSUNZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’ SUBENTRANTE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI
CONTRATTUALI COLLETTIVE; NEL SETTORE EDILE PER FINE CANTIERE
AUMENTO CONTRIBUTIVO LAVORATORI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA DAL 26% DEL 2011 AL 33% del 2018 E
COSI’ PER SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRE FORME PENSIONISTICHE DAL 17% DEL 2011 AL 24% DEL 2018
DAL 1/1/2017 NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI IL CONTRIBUTO E’ TRIPLICATO IN CASO DI MANCATO ACCORDO
SINDACALE AL TERMINE DELLA PROCEDURA.
DECADENZA
1) PERDITA STATO DI DISOCCUPAZIONE
2) INIZIO ATTIVITA’ AUTONOMA
3) RAGGIUNGIMENTO REQUISITI PER PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA O ANTICIPATO
4) ACQUISIZIONE ASSEGNO ORDINARIO INVALIDITA’, SALVO OPZIONE
IL LAVORATORE DECADE INOLTRE DALL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ O DA ALTRA INDENNITA’ O
SUSSIDIO, COLLEGATO ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE O INOCCUPAZIONE, NEL CASO IN CUI,
SENZA UN GIUSTIFICATO MOTIVO:
o RIFIUTASSE DI PARTECIPARE A INIZIATIVE DI POLITICHE ATTIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO PER
L’IMPIEGO;
o NON ACCETTASSE UN’OFFERTA DI LAVORO CON UN LIVELLO RETRIBUTIVO SUPERIORE DI
ALMENO IL 20% RISPETTO ALL’IMPORTO LORDO DELL’INDENNITA’ CUI LO STESSO
LAVORATORE HA DIRITTO (PRECEDENTEMENTE VENIVA INVECE PRESA A RIFERIMENTO LA
RETRIBUZIONE PERCEPITA NELLA PRECEDENTE OCCUPAZIONE: «NON INFERIORE DEL 20%
RISPETTO A QUELLO DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA»).
SI CONSERVA IL PRINCIPIO PER CUI LE DECADENZE DI CUI SOPRA OPERANO SOLO SE LE ATTIVITA’
FORMATIVE, LE POLITICHE ATTIVE O L’OFFERTA DI LAVORO SONO SITUATE ENTRO 50 KM DALLA
RESIDENZA DEL LAVORATORE O COMUNQUE RAGGIUNGIBILI IN 80 MINUTI CON I MEZZI DI
TRASPORTO PUBBLICI.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE IN OGNI CASO DI DECADENZA IL LAVORATORE PERDE IL DIRITTO ALLA
PRESTAZIONE DI SOSTEGNO AL REDDITO SUCCESSIVA ALL’EVENTO.
LA DECADENZA SI REALIZZA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA EVENTO CON OBBLIGO
DI RESTITUZIONE DI QUANTO SI SIA EVENTUALMENTE CONTINUATO A PERCEPIRE
REVOCA DELL’INDENNITA’ A SOGGETTI CONDANNATI PER REATI GRAVI (ASSOCIAZIONE
MAFIOSA, TERRORISMO ETC.) PENA ACCESSORIA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- PER CESSAZIONI INTERVENUTE SINO AL 31/12/12 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
- DAL 1/1/13 PER NUOVI EVENTI VERIFICATISI DA TALE DATA E SINO AL 31/12/2015 LA
DURATA MAX DELL’ASPI E’ LA SEGUENTE:
2013 8 MESI PER LAVORATORI SINO A 50 ANNI
12 MESI PER LAVORATORI OLTRE I 50 ANNI
2014 UGUALE AL 2013, INOLTRE
14 MESI PER LAVORATORI OLTRE I 55 ANNI
2015 10 MESI SINO A 50 ANNI
12 MESI TRA 50 E 55 ANNI
16 MESI OLTRE I 55 ANNI NEI LIMITI DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE
DEGLI ULTIMI DUE ANNI
A REGIME DAL 2016 12 MESI SINO A 55 ANNI
18 MESI OLTRE I 55 ANNI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI L’INDENNITA’ DI MOBILITA’
PER I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ A DECORRERE DAL 1/1/2013 AL
31/12/2016 E’ PREVISTO UN PROGRESSIVO RIDIMENSIONAMENTO DELLA
INDENNITA’ DI MOBILITA’
- FINO A 39 ANNI: SEMPRE 12 MESI SINO ALL’APPLICAZIONE DELL’ASPI DAL 1/1/17
DI EGUALE DURATA
- DA 40 A 49 ANNI: 24 MESI PER GLI ANNI 2013 E 2014, 18 NEL 2015 E 12 NEL
2006 SINO ALL’APPLICAZIONE DELL’ASPI DAL 1/1/17 DI EGUALE DURATA
- 50 ANNI E OLTRE: 36 NEL 2013, 30 NEL 2014, 24 NEL 2015, 18 NEL 2016 SINO
ALL’APPLICAZIONE DELL’ASPI DAL 1/1/17 DI EGUALE DURATA
MAGGIORI DURATE PER I LAVORATORI DEL SUD
ABROGAZIONI
- DAL 1/1/2016 ABROGATA LA CIGS PER IMPRESE INTERESSATE A PROCEDURE
CONCORSUALI
DAL 1/1/2017 ABROGATO IL CONTRIBUTO DI INGRESSO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO IN
MOBILITA’ E NORME COLLEGATE
DALL’1/1/2013 ABROGATA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE IN DEROGA PER DATORI DI
LAVORO CHE NON ACCEDONO AGLI AMMORTIZZATORI ORDINARI.
PERO’ PER IL PERIODO 2013/2016 IL MINISTERO DEL LAVORO PUO’ DISPORRE PER PERIODI
NON SUPERIORI A 12 MESI LA CONCESSIONE, ANCHE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ DI
TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE E MOBILITA’ IN DEROGA, ANCHE CON
RIFERIMENTO A SETTORI PRODUTTIVI ED AREE REGIONALI.
I TRATTAMENTI IN DEROGA CONCESSI NEL 2012 POSSONO ESSERE PROROGATI SULLA BASE
DI SPECIFICI ACCORDI GOVERNATIVI PER PERIODI NON SUPERIORI A 12 MESI CON
RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI DEL 10% NEL CASO DI PRIMA PROROGA DEL 30% NEI CASI DI
SECONDA PROROGA E DEL 40% NEI CASI DI PROROGHE SUCCESSIVE. PER PROROGHE
SUCCESSIVE ALLA SECONDA POSSONO ESSERE EROGATI SOLO IN CASO DI FREQUENZA DI
PROGRAMMI DI REIMPIEGO.
VENGONO CONFERMATI ANCHE PER ACCEDERE AGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA I
REQUISITI DI ANZIANITA’ (90 GG. PER LA CIG, 1 ANNO PER LA MOBILITA’)
ESTENSIONI
LA CIGS E’ ESTESA A REGIME A SETTORI CUI ERA APPLICATA IN VIRTU’ DI NORME
RINNOVATE DI ANNO IN ANNO:
IMPRESE COMMERCIALI CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI, AGENZIE VIAGGI, TURISMO CON PIU’
DI 15 DIPENDENTI, AZIENDE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE A
PRESCINDERE DAL NUMERO DI DIPENDENTI, AZIENDE PORTUALI.
- DAL 2013 E’ PREVISTA UNA INDENNITA’, NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI, ANCHE
PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, MONOCOMMITTENTI E CON
REDDITO LORDO NON SUPERIORE AI 20.000€ , ACCREDITI PER L’ANNO DI RIFERIMENTO
NON INFERIORI AD UNA MENSILITA’, ALMENO DUE MESI DI DISOCCUPAZIONE NELL’ANNO
PRECEDENTE, ALMENO 4 MENSILITA’ ACCREDITATE NELL’ANNO PRECEDENTE (3 NEL 2013)
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE
TENDONO A RIDURRE SE NON AD ELIMINARE LA CASSA IN DEROGA
PER ASSICURARE UN SISTEMA DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO , DAL
1/1/13 ANCHE PER I LAVORATORI DI COMPARTI NON COPERTI DALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE NEI CASI DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’
LE OO.SS. PIU’ RAPPRESENTATIVE STIPULANO ENTRO 6 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE, ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE INTERSETTORIALI AVENTI AD
OGGETTO LA COSTITUZIONE DI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE.
NEI TRE MESI SUCCESSIVI I PREDETTI FONDI SONO ISTITUITI, CON DECRETO MINISTERIALE,
PRESSO L’INPS – COSTITUISCONO GESTIONI INPS –
I DECRETI DI COSTITUZIONE – SULLA BASE DEGLI ACCORDI - DEFINISCONO L’AMBITO DI
APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO AL SETTORE DI ATTIVITA’ , ALLA NATURA GIURIDICA DEI
DATORI DI LAVORO ED ALLA CLASSE DI AMPIEZZA DEGLI STESSI - LE ALIQUOTE DI
CONTRIBUZIONE ORDINARIA A CARICO DI AZIENDE E LAVORATORI
L’ISTITUZIONE E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I SETTORI NON COPERTI DA INTEGRAZIONE
SALARIALE IN RELAZIONE AD AZIENDE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU’ DI 15
DIPENDENTI.
I FONDI POSSONO PERSEGUIRE ANCHE ALTRE FINALITA’:
- TUTELA INTEGRATIVA DELL’ ASPI
- SOSTEGNO AL REDDITO STRAORDINARI PER CHI RAGGIUNGE LA PENSIONE ENTRO 5 ANNI
- CONTRIBUIRE A CORSI DI FORMAZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE. POSSONO ESSERE ISTITUITI ANCHE PER SETTORI E CLASSI GIA’ COPERTI
DALLA NORMATIVA IN CUI SI APPLICA LA LEGGE SULLA MOBILITA’ , IN QUESTO CASO I
FONDI POSSONO ESSERE FINANZIATI CON UNA ALIQUOTA DAL 1/1/2017 DELLO 0,30%
DELLE RETRIBUZIONI IMPONIBILI
NELLO STESSO TERMINE DI 6 MESI DEVONO ESSERE ADEGUATI ALLE FINALITA’ DELLA
PRESENTE LEGGE GLI ACCORDI CHE GIA’ HANNO ISTITUITO UN SISTEMA CONSOLIDATO DI
BILATERALITA’ PREVEDENDO:
- UN’ALIQUOTA COMPLESSIVA DI CONTRIBUZIONE ORDINARIA NON INFERIORE AL 0,20%;
LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI IN FUNZIONI DELLE DISPONIBILITA’ DEL FONDO;
L’ADEGUAMENTO DELL’ ALIQUOTA IN FUNZIONE DELL’ ANDAMENTO DELLA GESTIONE O LA
RIDETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- POSSIBILITA’ DI FAR CONFLUIRE NEL FONDO PARTE DEL CONTRIBUTO FONDO
INTERPROFESSIONALE
- CRITERI E REQUISITI DI GESTIONE DEL FONDO.
CONTROLLO MINISTERIALE SU PROFESSIONALITA’ GESTORI E STANDARD OMOGENICI.
PER TUTTI I FONDI SONO PREVISTI L’OBBLIGO DI BILANCIO IN PAREGGIO E LA
IMPOSSIBILITA’ DI EROGARE PRESTAZIONI IN CARENZA DI DISPONIBILITA’ FINANZIARIE.
GLI INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SONO CONCESSI PREVIA COSTITUZIONE DI
SPECIFICHE RISERVE FINANZIARIE ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE GIA’ ACQUISITE.
E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI ADEGUAMENTO DELL’ALIQUOTA IN CASO DI NECESSITA’ DI
ASSICURARE IL PAREGGIO DI BILANCIO O DI FAR FRONTE A PRESTAZIONI GIA’ DELIBERATE
O DA DELIBERARE.
FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
PER LE IMPRESE CHE AL 31/3/2013 NON ABBIANO ISTITUITO FONDI DI SOLIDARIETA’
BILATERALE – E’ COSTITUITO UN FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE ISTITUITO CON
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO CUI CONTRIBUISCONO I DATORI DI LAVORO ED I
LAVORATORI DEL SETTORE – CHE DEVE, SECONDO LE ALIQUOTE DEFINITE DAGLI STESSI
DECRETI, GARANTIRE LE STESSE PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE CHE
SONO UNA DURATA NON SUPERIORE A 1/8 DELLE ORE COMPLESSIVAMENTE LAVORABILI
DA COMPUTARE IN UN BIENNIO MOBILE IN RELAZIONE ALLE CAUSALI DI RIDUZIONE E
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI CIGO E CIGS.
IN VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2013-2015 L’ASPI E’ RICONOSCIUTA ANCHE AI
LAVORATORI SOSPESI PER CRISI AZIENDALE O OCCUPAZIONALI CHE SIANO IN STATO DI
DISOCCUPAZIONE E POSSANO FAR VALERE 2 ANNI DI ASSICURAZIONE E 1 ANNO DI
CONTRIBUZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE L’INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE E CON UN
CONCORSO PARI ALMENO AL 20% DELL’INDENNITA’ STESSA DA PARTE DEI FONDI
BILATERALI O A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETA’. MAX 90 GIORNATE DA COMPUTARE IN
UN BIENNIO MOBILE – NEI LIMITI DELLE RISORSE NON SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO
PER CIASCUN ANNO.
TALE NORMA NON SI APPLICA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE DESTINATARIE DI
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NONCHE’ AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO CON PREVISIONE DI SOSPENSIONI LAVORATIVE PROGRAMMATE E DI
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE.
INTERVENTI A FAVORE LAVORATORI ANZIANI
IN CASO DI ECCEDENZA DI PERSONALE IN AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI CON
ACCORDI SINDACALI AZIENDALI PER INCENTIVARE L’ESODO SI PUO’ PORRE A CARICO DEL
DATORE DI LAVORO UNA PRESTAZIONE PARI ALLA PENSIONE CHE SPETTEREBBE IN BASE
ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
CONTESTUALMENTE IL DATORE DI LAVORO DEVE VERSARE I CONTRIBUTI A FAVORE
DELL’INPS SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI PER IL PENSIONAMENTO
LAVORATORI INTERESSATI COLORO CHE ENTRO 4 ANNI DALLA CESSAZIONE RAPPORTO
RAGGIUNGANO I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO.
DOMANDA ALL’INPS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ACCOMPAGNATA DA
FIDEJUSSIONE BANCARIA A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELL’ACCORDO IL DATORE DI
LAVORO DEVE VERSARE MENSILMENTE AL’INPS LA PROVVISTA PER LA PRESTAZIONE E
PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE DEI LAVORATORI
A DECORRERE DAL 1/1/2013 PER I CONTRATTI DI ASSUNZIONE (FULL-TIME O
PART- TIME) DI LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - ANCHE IN
SOMMINISTRAZIONE - E RELATIVI A LAVORATORI DI ETA’ NON INFERIORE A 50
ANNI E DISOCCUPATI DA 12 MESI E’ PREVISTA UNA RIDUZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE PARI AL 50%.
SE IL CONTRATTO VIENE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO GLI SGRAVI
SONO PROLUNGATI SINO AL DICIOTTESIMO MESE.
SE L’ASSUNZIONE AVVIENE SIN DA SUBITO A TEMPO INDETERMINATO SGRAVIO
50% PER 18 MESI.
RIGUARDA TUTTI I DATORI DI LAVORO.
STESSI SGRAVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE DI QUALSIASI ETA’ DISOCCUPATE DA
ALMENO SEI MESI IN ZONE DISAGIATE O DISOCCUPATE DA 24 MESI IN QUALSIASI
ZONA.
DAL 1/1/2017 VENGONO MENO GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DALLA
MOBILITA’.
PRINCIPI GENERALI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
LA LEGGE DEFINISCE I PRINCIPI GENERALI PER USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI.
GLI INCENTIVI NON SPETTANO NEI CASI IN CUI L’ASSUNZIONE:
o COSTITUISCA ATTUAZIONE DI UN OBBLIGO PREESISTENTE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;
o VIOLI EVENTUALI DIRITTI DI PRECEDENZA SPETTANTI AD UN ALTRO LAVORATORE SECONDO
QUANTO STABILITO DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;
o E’ EFFETTUATA DA UN’UNITA’ PRODUTTIVA CHE HA IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO CONNESSE
A UNA CRISI O A UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SALVO IL CASO IN CUI LA PROFESSIONALITA’
IN ESAME SIA SOSTANZIALMENTE DIVERSA DA QUELLE DEI LAVORATORI SOSPESI;
o RIGUARDI LAVORATORI LICENZIATI NEI SEI MESI PRECEDENTI DA PARTE DI UN’IMPRESA AVENTE
ASSETTI PROPRIETARI SOSTANZIALMENTE COINCIDENTI CON QUELLA CHE PROCEDE
ALL’ASSUNZIONE , OPPURE SE TGRA LE DUE AZIENDE SUSSISTE UN COLLEGAMENTO SOCIETARIO O
UN RAPPORTO DI CONTROLLO.
PER DETERMINARE IL DIRITTO AGLI INCENTIVI E LA LORO DURATA SI CUMULANO I PERIODI IN CUI IL
LAVORATORE HA PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITA’ IN FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO, CON UN
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O IN SOMMINISTRAZIONE.
VIENE PREVISTO CHE GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE NON SPETTANO NEL CASO DI
MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE. IN CASO
DI ADEMPIMENTO TARDIVO GLI INCENTIVI SPETTERANNO DAL MOMENTO DELL’AVVENUTA
COMUNICAZIONE.
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’
PER GLI ANNI 2013/2015 IN VIA SPERIMENTALE VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DI
ASTENSIONE LAVORATIVA DI UN GIORNO, DEL QUALE IL PADRE DOVRA’ USUFRUIRE ENTRO I
PRIMI CINQUE MESI DI VITA DEL FIGLIO E PER IL QUALE RICEVERA’ UN’INDENNITA’ PARI AL
100% DELLA RETRIBUZIONE.
INOLTRE, NEI MEDESIMI CINQUE MESI IL PADRE POTRA’ USUFRUIRE A CARICO DELL’INPS DI
ULTERIORI DUE GIORNI DI ASTENSIONE, ANCHE CONTINUATIVI, IN SOSTITUZIONE DELLA
MADRE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DI MATERNITA’.
LA SECONDA MISURA SPERIMENTALE PREVEDE, INVECE, LA POSSIBILITA’ PER LA MADRE
LAVORATRICE DI USUFRUIRE DI APPOSITI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PUBBLICI O
PRIVATI PER L’INFANZIA (ES. BABY-SITTING E NIDI).
I VOUCHER SARANNO CORRISPOSTI, NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI, PER UN
PERIODO MASSIMO DI UNDICI MESI E IN ALTERNATIVA AL PERIODO DI CONGEDO
PARENTALE FACOLTATIVO.
UN DECRETO MINISTERIALE PROVVEDERA’ AD INDIVIDUARE, ENTRO UN MESE
DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, I CRITERI DI ACCESSO E LE MODALITA’ DI UTILIZZO
DELLE MISURE SOPRA DESCRITTE, NONCHE’ IL NUMERO E L’IMPORTO DEI VOUCHER SU
MENZIONATI, NONCHE’ LE RELATIVE RISORSE.
CONVALIDA DIMISSIONI
L’IPOTESI GIA’ DISCIPLINATA DALL’ART. 55 COMMA 4 D.Lgvo 151/01 E’ COSI’
MODIFICATA
RISOLUZIONE CONSENSUALE O RICHIESTA DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA E DI ENTRAMBI I GENITORI DURANTE I
PRIMI 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO O DI ADOZIONE O AFFIDO - DEVONO
ESSERE CONVALIDATE ALLA DTL.
SOSPESA L’EFFICACIA DELLE DIMISSIONI SINO ALLA CONVALIDA.
PER TUTTI I LAVORATORI – DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA –
L’EFFICACIA DELLE DIMISSIONI E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE E’
SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALLA CONVALIDA EFFETTUATA PRESSO LA
DTL, I CENTRI PER L’IMPIEGO O ALTRE SEDI INDIVIDUATE DAI CCNL
SECONDO IL MINISTERO (circolare 18/2012) LA CONVALIDA NON E’ RICHIESTA IN
TUTTE LE IPOTESI IN CUI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO RIENTRI NELL’AMBITO DI
PROCEDURE DI RIDUZIONE DEL PERSONALE SVOLTE IN SEDI QUALIFICATA O
SINDACALE (410-411-420 cpc) SEDI CHE OFFRONO LE STESSE GARANZIE
IN ALTERNATIVA ALLA CONVALIDA NELLE SEDI COMPETENTI IL LAVORATORE
POTRA’ APPORRE APPOSITA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DELLE DIMISSIONI
O DELLA RISOLUZIONE IN CALCE ALLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE DELLA
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
SE IL LAVORATORE NON CONVALIDA NELLE SEDI INDICATE E NON
SOTTOSCRIVE LA RICEVUTA DI CUI SOPRA IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE
ALLO STESSO UNA RACC. R/R CON L’INVITO O A CONVALIDARE LE DIMISSIONI
PRESSO GLI ENTI COMPETENTI O A SOTTOSCRIVERE E RESTITUIRE LA COPIA
DELLA RICEVUTA DELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE
RAPPORTO CHE VERRA’ ALLEGATA. SE L’INVITO NON VIENE INVIATO ENTRO 30
GIORNI DALLE DIMISSIONI / RISOLUZIONE QUESTE ULTIME SONO PRIVE DI
EFFETTO.
L’INVITO SI CONSIDERA VALIDAMENTE RICEVUTO QUANDO E’ RECAPITATO AL
DOMICILIO DEL LAVORATORE INDICATO NEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE O
ALTRO FORMALMENTE COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE OVVERO E’
SOTTOSCRITTO PER RICEVUTA .
NEI 7 GIORNI SUCCESSIVI - CHE POSSONO SOVRAPPORSI AL PREAVVISO - IL
LAVORATORE PUO’ REVOCARE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE .
SE NON CONVALIDA O NON REVOCA IL RAPPORTO SI INTENDE LEGITTIMAMENTE
RISOLTO.
LA REVOCA PUO’ ESSERE COMUNICATA IN FORMA SCRITTA .
IL RAPPORTO RIPRENDE REGOLARMENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA
COMUNICAZIONE DELLA REVOCA.
NO RETRIBUZIONE NEL PERIODO TRA DIMISSIONI E REVOCA SE IL DIPENDENTE
NON HA LAVORATO.
IL LAVORATORE DEVE RESTITUIRE QUANTO PERCEPITO IN BASE AD ACCORDI
CONNESSI CON LE SUE DIMISSIONI.
IL DATORE CHE ABUSI DI DIMISSIONI IN BIANCO - SALVO CHE IL FATTO
COSTITUISCA REATO – E’ PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 5.000
A € 30.000
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la riforma del lavoro