Infortuni sul lavoro
• Le origini del problema – la rivoluzione
industriale
• La soluzione civilistica: la responsabilità civile
• La legge n.80 del 1898
• Lo strumento giuridico: l’assicurazione
• Il rischio professionale
• La soluzione transattiva
Campo di applicazione oggettivo
E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previsto dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non
direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e
impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici,
laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino
l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli
impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non
servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto
di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla
vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai
commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano
addetti ai lavori: …….
Art. 4
Sono compresi nell'assicurazione (1):
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la
direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza
partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3);
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4);
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e
grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni
pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche
aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli
inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5);
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli
affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza
quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno
dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio
interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei
lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n.
1289 .
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle
imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esecizio delle proprie
mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita
manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di
terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29,
lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle
prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui
appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle
prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto .
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di
diporto.
Criterio oggettivo
•macchina isolata
•ambiente pericoloso
•lavorazioni pericolose
Criterio soggettivo
•lavoratori subordinati
•parasubordinati
•lavoratori autonomi
•insegnanti e allievi
•Tirocinanti (v. l. 196/
1997)
infortunio indennizzabile
occasione di lavoro
causa violenta
lesione
temporanea assoluta
permanente
assoluta o parziale
(oltre il 6%)
Il “ristoro” negli infortuni e malattie professionali
assoluta temporanea
2°-4° giorno
60% retr.
(datore lav.)
5°-90°
60% retr.
(INAIL)
91°75% retr.
(INAIL)
parziale permanente
morte
capitale x danno biologico fino al 16%
oltre 2 rendite; 1 collegata
alla retribuzione
100% invalidità
La valutazione del danno tabellata
(prima del 2000)
Industria
Agricoltura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sordità di un orecchio15
pollice destro
28(20)*
pollice sinistro
23(16)*
falange pollice dx
15
falange pollice sx
12
20
30
25
16
12
* Secondo la nuova tab. (n.243)
La valutazione del danno
nell’assicurazione infortuni
• Forfettaria (ex ante)
• Perdita della capacità lavorativa generica
• Franchigia: ristoro solo dei danni superiori al 6%
della lesione dell’integrità psico-fisica (10% della
perdita di capacità lavorativa generica).
Il risarcimento del danno La responsabilità extracontrattuale
Qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un fatto ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno
(art. 2056): Valutazione dei danni
rinvio a 1223, 1226, 1227
danno emergente
lucro cessante
2059: danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalle leggi
(art.185 e 598 c.p.; 89 c.p.c.)
danni "non patrimoniali"
lesione dell'itegrità psico-fisica
La valutazione del danno alla
persona nel diritto civile
• Il problema del soggetto non economicamente
valutabile
• La rilettura dell’art.32 Cost.
• Dai tribunali di Genova e Pisa alla sentenza
della Corte Cost. 184 del 1986
• (La riforma del SSN)
La risoluzione del problema
civilistico
• Danno biologico (alla salute) come tipo di danno
distinto da quello patrimoniale e da quello non
patrimoniale
• Visione unitaria e inscindibile del danno nella
sua componente statica (lesione) e dinamica
(conseguenze pregiudizievoli)
• Problema della quantificazione del danno.
Il danno alla persona nel rapporto di
lavoro
• L’art.2087 e l’obbligazione di sicurezza
• L’ art.10 del t.u. 1124/1965
• La “franchigia”
La giurisprudenza costituzionale
• Corte cost., 15-02-1991, n. 87: inammissibilità
“…deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del
lavoratore qui considerato comporterebbe una
innovazione legislativa, e quindi la specificazione di
modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione
spetta al legislatore”.
Corte cost., 18-07-1991, n. 356
È illegittimo l’art. 1916 c.c., nella parte in cui
consente all’assicuratore di avvalersi,
nell’esercizio del diritto di surrogazione nei
confronti del terzo responsabile, anche delle
somme da questo dovute all’assicurato a titolo di
risarcimento del danno biologico.
Corte cost., 27-12-1991, n. 485.
È illegittimo, per violazione dell’art. 32 cost., l’art. 10, 6º e 7º comma, d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi
aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per
il reato da cui l’infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo
nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi
l’ammontare delle indennità corrisposte dall’Inail.
È illegittimo, per violazione dell’art. 32 cost., l’art. 11, 1º e 2º comma, d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124, nella parte in cui consente all’Inail di avvalersi, nell’esercizio del
diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme
dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
L’INAIL alla riscossa?
• Tentativi di recuperare le somme versate
• La scissione del danno biologico
• Arriva il legislatore: il d.lgs. 38/2000
Il d.lgs.38/2000
• Riconoscimento del danno biologico: la modifica
delle tabelle di valutazione del danno all’integrità
psico fisica.
• Il mancato riconoscimento del danno biologico
da temporanea
• Il mancato riconoscimento del danno biologico in
caso di morte
Ristoro
• dal 6% al 16% = capitale
• dal 16% al 100% = rendita per danno biologico +
rendita per perdita della capacità di lavoro
Tabella 1 - Risarcimento delle micropermanenti ex l.57/2001 (valori x 1.000)
Grado coeff. valore
di inv.
punto
a 11
anni
18
20
21
31
41
51
6
1,7
2.040 12.240 11.811,6 11.689,2 11.628 11.016 10.404 9.792
7
1,9
2.280 15.960 15.401,4 15.241,8 15.162 14.364 13.566 12.768
8
2,1
2.520 20.160 19.454,4 19.252,8 19.152 18.144 17.136 16.128
9
2,3
2.760 24.840 23.970,6 23.722,2 23.598 22.356 21.114 19.872
Danni micropermanenti dm 2011
Circolazione stradale
pun
ti coefValore a 11
20
30
€ 7.393,81
€ 7.006,70 € 6.619,59
€ 6.232,48 € 5.845,37
7 1,9 € 10.095,23 € 9.640,95 € 9.136,18 € 8.631,42
€ 8.126,66 € 7.621,90
6 1,7 € 7.742,21
40
50
60
8 2,1 € 12.751,87 € 12.178,04 € 11.540,44 € 10.902,85 €10.265,26 € 9.627,66
9 2,3 € 15.712,13 € 15.005,08 € 14.219,48 € 13.433,87 €12.648,26 €11.862,66
indennizzo danno biologico INAIL (maschi, valori x 1.000)
Grado inv. valore punto
fino a 20 da 21 a 25 da 31 a 35 da 41 a 45 da 51 a 55
anni
6
1600
9600
9120
8160
7200
6240
7
1700
11900
11305
10115
8925
7735
8
1800
14400
13680
12240
10800
9360
9
1900
17100
16245
14535
12825
11115
Percentuali di differenza tra risarcimento e indennizzo.
% inv.
Età
20
21
31
41
51
6
82,1
78,4
74,0
69,2
63,7
7
78,0
74,6
70,4
65,8
60,6
8
74,8
71,4
67,5
63,0
58,0
72,08438 68,84058
65,0161
60,74169 55,93297
Grafico 1
Riduzione percentuale della liquidazione
120
100
100%= 20 anni
9
80
risarcimento
60
indennizzo
40
20
0
21
31
41
età
51
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