DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI
E SCUOLA
Accentramento delle funzioni in capo all’amministrazione dello Stato.
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Esigenza di un intervento del legislatore che chiarisse i rapporti tra centro e
periferia e attribuisse alle Regioni e agli Enti locali le competenze necessarie
per assicurare il raccordo tra scuola e comunità locali.
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Legge 24 dicembre n. 537 conferisce una delega al Governo perché il
Governo adotti decreti legislativi delegati che dessero attuazione
all’autonomia scolastica.
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Autonomia scolastica: autonomia didattica, organizzativa e finanziaria.
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Istituti scolastici non devono essere più organi dell’amministrazione statale periferica ma Istituti
autonomi dotati di personalità giuridica.
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Le delega viene fatta scadere.
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Legge 15 marzo 1997 n. 59 = autonomia delle istituzioni scolastiche, acquisto di personalità
giuridica, titolari di funzioni amministrative precedentemente esercitate dall’amministrazione
statale.
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Art. 1 comma 2 legge n. 59/1997 = rovesciamento del principio di attribuzione.
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Ciò significa che sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle relative
comunità e tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori esercitati
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da qualsiasi organo dello Stato.
2001 REVISIONE COSTITUZIONALE DEL TITOLO V: rafforzamento del sistema
autonomistico regionale sia nell’esercizio delle funzioni amministrative sia
nell’esercizio delle funzioni normative.
Art. 117 Cost.
Attribuzione generalizzata alle Regioni della potestà legislativa detta competenza
legislativa residuale e attribuzione tipica di materie enumerate per quanto attiene alla
competenza concorrente ed alla competenza esclusiva dello Stato.
Art. 117 comma 4 Cost. = istruzione e formazione professionale rientrano nella
competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
È difficile trovare un equilibrio tra l’art. 117 e l’art. 33 Cost., laddove quest’ultimo art.
attribuisce allo Stato sia potestà normative sia organizzative del servizio scolastico.
Es. istruzione e formazione professionale = competenza legislativa esclusiva regionale = trasferimento alle
Regioni degli Istituti professionali di Stato.
Offerta formativa però è un sistema che contiene istruzione, formazione professionale e formazione
permanente.
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La materia delle professioni è infatti di competenza concorrenza Stato-Regioni.
Legge statale serve per dettare le soglie minime di garanzia dell’ordinamento giuridico, i livelli minimi di
uniformità del sistema dell’istruzione a livello generale.
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Lo Stato detta le norme generali dell’istruzione = competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato art. 117,
comma 2 lett. n.
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Cosa si intende per norme generali dell’istruzione?
Obiettivi essenziali del sistema formativo, standard minimi per la valutazione. Strumenti di garanzia della
libertà dell’insegnamento, disciplina dei diritti e degli obblighi delle Istituzioni scolastiche, condizioni minime
dell’effettività del diritto allo studio.
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Le norme generali sull’istruzione individuano i principi ricavabili dalla
legislazione statale di principio che definiscono gli standard comuni nelle
materie dell’istruzione e del diritto allo studio.
È molto difficile tenere distinte le norme generali sull’istruzione (materia
di competenza legislativa esclusiva statale) dai principi fondamentali della
materia (materia di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni).
Art. 117, comma 2 lett. m = determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali sull’intero territorio
nazionale = competenza legislativa esclusiva statale.
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Art. 116 Cost.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Istruzione e diritto allo studio sono disciplinati non solo dall’art.
117 Cost. ma anche negli articoli della prima parte della
Costituzione dedicati ai rapporti etico-sociali (artt. 33 e 34 Cost.).
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Livelli essenziali = meccanismo di omogeneizzazione a livello
nazionale, di garanzia dell’uniformità dell’ordinamento, di tutela
dell’unitarietà della Repubblica.
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L’istruzione è una materia ma è anche un diritto sociale.
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Livelli essenziali = non significa identificare il livello più basso
possibile di servizio bensì un livello adeguato all’essenza
dell’uomo, alla sua dignità.
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Se molte politiche pubbliche inerenti i diritti sociali
sono trasferite alle Regioni o agli enti locali è naturale
che il loro coordinamento sia garantito dallo Stato
centrale che è chiamato ad assicurare i diritti sociali con
eguaglianza su tutto il territorio nazionale. Non si
possono accettare processi di differenziazione che
vadano ad incidere negativamente sul nucleo
essenziale dei diritti sociali.
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Corte costituzionale sentenza n. 282/2002
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«Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, non si tratta di una "materia" in senso
stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad
investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso
deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti,
sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni
garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la
legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».
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Allo Stato spetta di fissare per tutto il territorio nazionale le
condizioni inderogabili in presenza delle quali si possano definire
come assicurati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
diritti civili e sociali.
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Livelli essenziali delle prestazioni = costituisce una competenza
generale trasversale dello Stato e un vincolo alla potestà
legislativa regionale concorrente e residuale.
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Revisione costituzionale del titolo V = da uno Stato burocratico-accentrato ad
un nuovo tipo di organizzazione pubblica fondata sul principio di sussidiarietà.
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Sussidiarietà verticale = le decisioni sono adottate dal livello di governo il più
vicino possibile ai cittadini;
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Sussidiarietà verticale = valorizzazione delle autonomie private, privati, enti
no profit nella gestione dei servizi alla persona.
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Sussidiarietà art. 118 Cost. = nuovo modello di distribuzione delle funzioni =
modello pluralista, paritario e relazionale.
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Il principio di autonomia diventa principio che connota il sistema
costituzionale.
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Principio di sussidiarietà orizzontale art. 118 c. 4 Cost.
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Si mette a confronto direttamente il singolo privato e lo Stato, si delimita
l'intervento dello Stato a favore del privato se quest'ultimo è in grado di
esercitare funzioni pubbliche.
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Alleanza condivisa tra soggetti pubblici e privati in termini di risorse e
capacità.
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Dovere di promuovere le iniziative delle singole persone e delle formazioni
sociali (manifestazione del principio di pluralismo sociale).
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Le autonomie sono sia quelle che si pongono come soggetti esponenziali
delle comunità locali e come sedi dell'autogoverno, sia tutte le articolazioni
sociali autonome rispetto ai poteri pubblici.
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