FORLI’- 12 DICEMBRE 2013
LA GESTIONE DELL’ INCARICO
PROFESSIONALE ALLA LUCE
DELLA RIFORMA DELLA
PROFESSIONI
Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa
Fondazione Centro Studi Ungdc.
1






L’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA.
IL DIRITTO AL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA.
LA TUTELA DEL CREDITO.
Il MANDATO PROFESSIONALE.
I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE
GLI ADEMPIMINTI IN TEMA DI PRIVACY DELLO STUDIO
L’ evoluzione della normativa
 DECRETO LEGGE n°138 del 13 AGOSTO 2011- Art. 3 comma 5
LEGGE DI CONVERSIONE N°148 del 14 SETTEMBRE 2011.
 LEGGE N° 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 (LEGGE DI STABILITA’)
Art. 10
 DECRETO LEGGE N°1 del 24 GENNAIO 2012 – Artt. 9, 9 bis
LEGGE DI CONVERSIONE N° 27 DEL 24 MARZO 2012.
 DECRETO MINISTERIALE N°140 20 LUGLIO 2012.
 D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N°137.
DL 1 24 gennaio 2012
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1 - Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2 - Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle
casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve
salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali
professionali.
3 – Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziarie, fino alla data di entrata in
vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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DL 1 24 gennaio 2012
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
4 - Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa
per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la
misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5 - Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
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GLI ELEMENTI ESSENZIALI
Il compenso è pattuito al momento
del conferimento dell'incarico
professionale.
Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità
dell'incarico,
fornendo
tutte
le
informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili
dal
momento
del
conferimento
alla
conclusione
dell'incarico
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GLI ELEMENTI ESSENZIALI
In ogni caso la misura del compenso:
- deve essere adeguata all'importanza
dell'opera
- va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE
le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
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ART. 2233 CODICE CIVILE
Il compenso, se non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo le
tariffe o gli usi, è determinato dal giudice,
sentito
il
parere
dell’associazione
professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera ed
al decoro della professione.
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Il Diritto Al Compenso

Art. 2233 2° comma dispone che
In ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata
ALL’IMPORTANZA DELL’ OPERA
ed al
DECORO DELLA PROFESSIONE.
Natura RETRIBUTIVA del compenso del
professionista.
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Il Diritto Al Compenso
La norma parla di compenso e non di corrispettivo
IMPORTANZA DELL‘OPERA rilievo sociale della prestazione intellettuale che
genera esternalità positive; gli effetti della prestazione si dispiegano non solo
sul cliente ma anche sull’intera collettività
DECORO DELLA PROFESSIONE cioè il prestigio sociale che riveste la
professione intellettuale
Il compenso perciò non si calcola solo in base al risultato ottenuto, avendo cioè
riguardo al solo valore economico dell’opera che sta al centro del rapporto
sinallagmantico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria
(Corrispettivo)
Tutela del credito
Art. 633 c.p.c. ricorso per ingiunzione:
• “su domanda di chi è creditore di una somma di denaro … il giudice
competente pronuncia ingiunzione di pagamento … se il diritto è
fatto valere da prova scritta”.
• Utilizzando la forma scritta per la pattuizione del compenso, avendo
cura di far attribuire la data certa si ottiene la prova scritta richiesta
dal 633 cpc, rispettando al tempo stesso il disposto del 1° comma
dell’art. 2233 c.c.
Attenzione al rispetto del criterio della liquidità del credito
Il credito deve essere precisato nel suo importo, senza la necessità di
particolari conteggi, fatti salvi i conteggi aventi mera natura
strumentale.
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La Redazione Del Mandato
 Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni
che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle
prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale
all’incarico per le quali solitamente:
 Per il cliente sono comunque dovute perché le ritiene già
comprese nell’incarico;
 si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive;
 di solito si forniscono “ inconsciamente ”
perché non
adeguatamente rilevate dal professionista.
 Pertanto è opportuno organizzare all ’ interno dello studio un
adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese
La Rilevazione Delle Prestazioni Svolte
 Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la
consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di
natura sia qualitativa (nuova attività) o quantitativa (maggiore
impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato
conferito, quindi è necessario comunicare al cliente che:
 La nuova attività non è prevista dal mandato ed allora è
necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato
(sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello
conferito);
 La nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà
essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno
richiesto.
La Lettera d’incarico
 Deve essere redatta nel modo più esaustivo possibile con
espliciti richiami a norme del Codice Civile, del Codice
deontologico ed a tutte quelle norme che hanno
rilevanza per la nostra Professione (privacy, anti
riciclaggio).
 Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto
professionale prevedendo una serie di accordi e di
obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista che
il cliente.
 Le clausole contrattuali possono suddividersi in
indispensabili e opportune.
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La Lettera d’incarico:
clausole indispensabili
Le clausole indispensabili
riferibili a:
 oggetto dell’incarico;
 compenso;
 obblighi del cliente;
 recesso;
 norme di rinvio.
sono
quelle
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La Lettera d’incarico:
clausole opportune
Le clausole che è opportuno inserire sono quelle
relative a:
 clausola compromissoria ;
 risoluzione per eccessiva onerosità (1467c.c.);
 risoluzione per impossibilità sopravvenuta (1463
c.c.);
 restituzione documentazione (diritto di
ritenzione).
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Oggetto dell’ incarico
Oggetto dell’ incarico
Oggetto dell’ incarico
Oggetto dell’ incarico
Oggetto dell’ incarico
La determinazione del compenso
In funzione della natura della pratica, del tempo stimato per il suo espletamento, (eventuale dell’urgenza
manifestata dal cliente nella richiesta della prestazione professionale), della complessità della stessa;
avuto riguardo all’importanza dell’opera richiesta; tenuto conto delle prestazioni professionali che si rendono
necessarie ed indispensabili per una corretta esecuzione dell’incarico conferito; allo scopo di fornire al Cliente
un preventivo di spesa di massima si prevede per l’espletamento dell’incarico in oggetto un compenso pari a
€ …………………….. .
Il Compenso sarà determinato in via definitiva a conclusione dell’incarico conferito, sulla base delle
prestazioni professionali che si saranno rese effettivamente necessarie, quantificate secondo quanto riportato
e riepilogato nella “scheda di incarico professionale” sopra indicata.
(clausola eventuale in caso di prestazioni continuative con rinnovo tacito annuale)
Il compenso così determinato sarà adeguato annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice
(FOI) determinato dall’ ISTAT.
Il Cliente prende atto che il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto
della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del
conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico professionale”.
Il Cliente prende atto che l’attività professionale qui richiamata, e finalizzata all’assolvimento dell’incarico
conferito, è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; in considerazione del
fatto che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili con precisione al momento
del conferimento dell’incarico e della conseguente accettazione da parte del professionista, pertanto,
qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico si rendessero necessarie le seguenti prestazioni, al
professionista saranno dovuti, in aggiunta ai compensi indicati alla lettera “a”, i seguenti compensi:
La determinazione del compenso
Il Cliente prende atto che l’importo indicato alla lettera a) non tiene conto delle
spese e dei diritti che il professionista/lo studio si trovi ad anticipare per conto del
Cliente stesso, in esecuzione dell’incarico affidato, pertanto tali somme saranno
notulati a parte, allegando i giustificativi di spesa.
Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo su spese e diritti da sostenere,
l'importo di euro ………………………….
Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui
compensi, in misura non superiore alla percentuale del 70% sugli onorari fino a quel
momento maturati, che dovranno essere saldati entro 30 giorni dall’invio della
relativa notula.
I compensi sopra indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al
netto dell'IVA e del contributo previdenziale.
Trattandosi di un’obbligazione di mezzi, l’esito della pratica non condizionerà la
misura del compenso pattuito.
Obblighi del cliente
 Consegna della documentazione necessaria entro
i tempi concordati;
 Di informativa sulle variazioni intervenute rispetto
al momento del conferimento dell’incarico;
 Di collaborazione con il professionista;
 Di rispetto dei termini e modalità di pagamento
pattuite;
 Dare atto di aver ricevuto le informazioni in merito
alla complessità dell’incarico conferito.
La disciplina del recesso
Disciplinare il preavviso per il professionista;
Esplicitare le cause che costituiscono giusta causa di
recesso per il professionista;
- il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità concordate;
- il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e da questo
rilasciati nei tempi concordati
Disciplinare i termini di preavviso per il cliente in caso di
prestazioni continuative;
Prevedere eventuale risarcimento in caso di recesso del
cliente.
.
Clausola compromissoria
Devoluzione controversia a organismo di conciliazione;
Eventuale ricorso all’arbitrato in caso di insuccesso del
tentativo di conciliazione.
ATTENZIONE
Valutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dalla
conciliazione per le controversie relative al pagamento degli
onorari;
«Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi
devolute direttamente all’autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento
degli onorari spettanti al professionista, cosi come definiti e concordati al precedente
art. __ , e dell’ eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.»
Risoluzione per eccessiva
onerosità
Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto
della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili
alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico
professionale”. Poiché l’attività professionale qui richiamata è comunque funzione di
una serie di attività tra loro connesse e correlate; considerato che non tutte queste
attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, il Professionista, qualora nel
corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi che a causa di circostanze non previste o
non prevedibili, si sta verificando una manifesta incongruenza tra le prestazioni
ipotizzate ed espressamente indicate nella “scheda di incarico professionale” e
quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l’adempimento
dell’incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella stessa
comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo dell'aumento del
compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta richiesta. La mancata
accettazione di tale aumento da parte del Cliente, ovvero il suo rifiuto ad una
rinegoziazione del compenso è causa di risoluzione del presente accordo.
Diritto di ritenzione
 Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc).
 Si possono però inserire nel mandato clausole per
disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei
documenti del cliente in occasione della risoluzione del
rapporto.
 In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci
sono problemi;
 Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel
reperire il cliente per la restituzione della documentazione
Rinvio e chiusura
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto con la presente lettera di incarico, le parti fanno
esplicito riferimento alle norme di legge, alle norme deontologiche del Professionista cui è
affidata l’esecuzione dell’incarico ed, in mancanza, agli usi e consuetudini.
PRIVACY e ANTIRICICLAGGIO
I dati che saranno forniti dal Cliente, per le ragioni derivanti dalla presente lettera di
incarico saranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs 196/2003 come da
informativa ex art 13 fornita in allegato alla presente.
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 21/11/2007 n, 231 il Professionista incaricato
ha l’obbligo di adeguata verifica della Clientela previsti dagli art. 16 e seguenti,
attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti
dal citato decreto. Di tutto ciò il Cliente è stato informato, ne prende atto e si impegna a
fornire tutti i chiarimenti che il Professionista richiedesse nel corso dell’incarico.
PROFESSIONISTA DI RIFERIMENTO (in caso di studio associato/società professionale)
Rappresentante dello studio e responsabile della pratica oggetto del presente incarico è il
dott./la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYY iscritto/a all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di XXXXX sez. A/B con il nr. XXXXXXXXX.
I PARAMETRI
per la determinazione del compenso
D.M. 31 LUGLIO 2012 N° 140
30
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in
difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo
giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non
espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella
concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli
ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività
accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a
uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente
svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di
valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi,
per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione
stessa.
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
 CHI ? L’ORGANO GIURISDIZIONALE
 QUANDO ? QUANDO DEVE LIQUIDARE IL COMPENSO DEI
PROFESSIONISTI.
 SEMPRE ? NO !! SOLO IN DIFETTO DI ACCORDO TRA LE
PARTI
 COME ? IN MODO OMNICOMPRENSIVO
MA
SONO ESCLUSE LE SPESE ANCHE QUELLE CONCORDATE IN
MODO FORFETTARIO.
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
ATTENZIONE A:
ASSENZA DI PROVA DEL PREVENTIVO DI MASSIMA
ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA !!!
E COMUNQUE…
IN NESSUN CASO I PARAMETRI SONO VINCOLANTI PER IL
GIUDICE.
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
SEZIONE PRIMA Disposizioni generali
Art. 15 (Tipologia di attività)
a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c)
valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della
contabilità̀; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h)
consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza
in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e
consulenza tributaria; m) sindaco di società̀.
Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività̀
diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista
iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni
del presente capo.
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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
Ciò significa che:
NON SI PUO’ RICORRERE A QUANTO PREVISTO DAI
PARAMETRI PER GLI AVVOCATI O PER I NOTAI QUANDO LE
NOSTRE PRESTAZIONI RIENTRANO ANCHE NELLE LORO
COMPETENZE:
ARBITRATI
CESSIONI DI QUOTE DI SRL
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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
Art. 16 definizioni
a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere
commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo;
b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle
singole attività professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto
economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile;
e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del
codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza
tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le
commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in
particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione
finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione
all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.
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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
Artt. 16 17 e 18
Art. 16 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo;
b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e
degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile;
e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni
trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione
a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e
applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione
all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.
Art. 17 (Parametri generali)
1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell’opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C –
Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
Art. 18
(Maggiorazioni e riduzioni)
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere
applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione
fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
Artt. 17 e 18
Art. 17 (Parametri generali)
1.Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell’opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i
criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1,
applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed
esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa
tabella.
Art. 18 (Maggiorazioni e riduzioni)
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in
condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione
fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di
questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento
rispetto a quello altrimenti liquidabile.
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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
STRUTTURA :
• VALORE DELLA PRATICA
• PERCENTUALI DA APPLICARE CON UN MINIMO ED UN MASSIMO
ESEMPIO CONTABILITA’
Riquadro 5 [Art. 23 1° COMMA]
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della
contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi
di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di
fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto
indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed
esperti contabili.
a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo
0,30% allo 0,50%
b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di
fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%
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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
ESEMPIO CONTABILITA’ ORDINARIA
Riquadro 5 [Art. 23 1° COMMA]
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della
contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi
di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di
fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto
indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed
esperti contabili.
a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo
0,30% allo 0,50%
b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di
fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%
DATI RICHIESTI:
a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI €
699.000,00
b) TOTALE ATTIVITA' €
300.000,00
c) AMMONTARE DELLE PASSIVITA' €
200.000,00
determinazione del compenso su:
Componenti positivi di reddito LORDI
totale attività
Totale passività a fine esercizio
TOTALE compenso
per tenuta di contabilità ordinaria
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO =
TOTALE ATTIVITA' =
AMMONTARE DELLE PASSIVITA' =
€
€
€
699.000,00 0,30% 0,50%
300.000,00 0,020% 0,060%
200.000,00 0,020% 0,065%
€
€
699.000,00
300.000,00
€
200.000,00
MINIMO
€ 2.097,00
€ 60,00
€ 40,00
MASSIMO
€ 3.495,00
€ 180,00
€ 130,00
€ 2.197,00
€ 3.805,00
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ESEMPIO CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della
Riquadro 5.1 [Art. 23 1° Comma]
contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito
positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo
lordi: fino a euro 50.000 dal 4% al 3% sul maggior
quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori
valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1% oltre euro
commercialisti ed esperti contabili.
100.000 dal 1% allo 0,5%
DATI RICHIESTI:
a) COMPONENTI POSTIVI DI REDDITO LORDI €
699.000,00
determinazione del compenso:
Fino a: €
per il di più fino a: €
per il di più oltre a: €
TOTALE compenso
per tenuta della contabilità semplificata
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI €
50.000,00
100.000,00
100.000,00
699.000,00
3%
1%
0,50%
4%
2%
1%
MINIMO
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 2.995,00
MASSIMO
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 5.990,00
€ 4.995,00
€ 8.990,00
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ESEMPIO REDAZIONE BILANCIO
Riquadro 6 [Art. 24]
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il
per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei
di più oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%
componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle
passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto
stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti edb) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
esperti contabili.
c) sull’ammontare delle passività: dallo 0,020% allo
0,030%
DATI RICHIESTI:
a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI €
699.000,00
b) TOTALE DELLE ATTIVITA' €
300.000,00
c) AMMONTARE DELLE PASSIVITA' €
200.000,00
determinazione del compenso sui componenti positivi di reddito:
Fino a: €
20.000.000,00 0,020% 0,030%
per il di più fino a: €
20.000.000,00 0,005% 0,010%
determinazione del compenso sulle attività:
determinazione del compenso sulle passività:
€
€
TOTALE compenso
per la formazione del bilancio
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI €
TOTALE DELLE ATTIVITA' €
AMMONTARE DELLE PASSIVITA' €
300.000,00
200.000,00
0,05%
0,02%
0,06%
0,03%
MINIMO
€ 139,80
€-
MASSIMO
€ 209,70
€-
€ 150,00
€ 40,00
€ 180,00
€ 60,00
€ 329,80
699.000,00
300.000,00
200.000,00
€ 449,70
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
ESEMPIO COSTITUZIONE SOCIETA’
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione
e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le
trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è
determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C –
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Riquadro 7.1 [Art. 25 1° comma]
- sul capitale sottoscritto: fino ad euro 1.000.000
dallo 0,75% al 1,50% per il di più oltre (fino a?) euro
15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75% oltre euro
15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%
DATI RICHIESTI:
a) CAPITALE SOTTOSCRITTO
determinazione del compenso sull'attivo realizzato:
Fino a:
per il di più fino a:
per il di più oltre a:
TOTALE compenso
per attività di costituzione e variazioni statuto sociale
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
CAPITALE SOTTOSCRITTO
€
50.000,00
€
€
€
1.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
€
50.000,00
0,75% 1,50%
0,50% 0,75%
0,25% 0,50%
MINIMO
€ 375,00
€€-
€ 375,00
MASSIMO
€ 750,00
€€-
€ 750,00
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
ESEMPIO CONSULENZA CONTRATTUALE
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza
Riquadro 8.1 [Art. 26 1° comma]
o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche
preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del
corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal - sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000
dallo 0,75% al 2% oltre euro 2.000.000 dallo 0,50%
cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto
indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed allo 0,75%
esperti contabili.
DATI RICHIESTI:
a) CORRISPETTIVO PATTUITO
€
determinazione del compenso sull'attivo realizzato:
Fino a: €
per il di più oltre a: €
TOTALE compenso
per attività di consulenza contrattuale
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
CORRISPETTIVO PATTUITO €
50.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
50.000,00
0,75% 2,00%
0,50% 0,75%
MINIMO
€ 375,00
€-
MASSIMO
€ 1.000,00
€-
€ 375,00
€ 1.000,00
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
ESEMPIO COLLEGIO SINDACALE
Riquadro 11 [Art. 29]
1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull’amministrazione della
sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola,
secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo
godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per
l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.
- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono
aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione
stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.
- per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500
ad euro 10.000
DATI RICHIESTI:
SOMMATORIA COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
LORDI E DELLE ATTIVITA'
€
10.000.000,00
per l'inserimento dei dati utilizzare il formato 0,xx
RIDUZIONE 2° COMMA ? (S/N)
N
% di <
IPOTESI DI SINDACO UNICO? (S/N)
S
% di >
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE ? (S/N)
100%
% di >
determinazione del compenso:
MINIMO
Fino a:
per il di più fino a:
per il di più fino a:
per il di più fino a:
per il di più oltre a:
€
€
€
€
€
5.000.000,00
100.000.000,00
300.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,0090%
0,0060%
0,0050%
MASSIMO
€ 6.000,00
€ 450,00
€€€-
0,0100%
0,0090%
0,0060%
maggiorazione per incarico di sindaco unico
€ 8.000,00
€ 500,00
€€€-
€-
€-
€ 6.450,00
€ 8.500,00
€-
€-
TOTALE compenso
per incarico di sindaco
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
RICAVI LORDI + ATTIVITA'
€
10.000.000,00
€ 12.900,00
€ 17.000,00
D.M. 31 Luglio 2012 n° 140
ESEMPIO REVISIONE LEGALE
Riquadro 4 [Art. 22]
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni
amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per
l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del
cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di
contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della
rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione
dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola,
secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo
0,15%
b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
c) sull’ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%
DATI RICHIESTI:
a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
€
8.000.000,00
b) TOTALE ATTIVITA'
€
2.000.000,00
c) AMMONTARE DELLE PASSIVITA'
€
1.000.000,00
€
€
€
8.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
determinazione del compenso su:
Componenti positivi di reddito
totale attività
ammontare passività
TOTALE compenso
per attività di revisione contabile
PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO =
TOTALE ATTIVITA' =
AMMONTARE DELLE PASSIVITA' =
€
€
€
8.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,10%
0,050%
0,050%
0,15%
0,075%
0,075%
MINIMO
€ 8.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
MASSIMO
€ 12.000,00
€ 1.500,00
€ 750,00
€ 9.500,00
€ 14.250,00
Privacy - Normativa
 LEGGE 31.12.1996 n° 675 disciplina del trattamento dei dati
personali
 D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali
 DECRETO LEGGE n° 5 9 febbraio 2012 (cd. Dl semplificazioni)
LEGGE DI CONVERSIONE n° 35 DEL 4 aprile 2012.
ha disposto la soppressione art. 34 D.Lsg 196/2003 ovvero dell’
obbligo di redazione e aggiornamento annuale del
DPS
MA
Restano in vigore tutti gli altri adempimenti
Privacy - Normativa
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 4.
Operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione
diffusione, cancellazione
distruzione
DATI “SENSIBILI”:
stato di salute
Vita sessuale
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Origine razziale ed etnica
DATI “GIUDIZIARI”:
Qualità di imputato o di indagato artt. 60 e 61 cpp
Dati idonei a rivelare provvedimenti che devono essere iscritti nel Casellario giudiziale
Privacy – dati giudiziari
INDAGATO:
tutti gli atti relativi alle
indagini preliminari
IMPUTATO:
richiesta di rinvio a giudizio
giudizio immediato
Decreto penale di condanna
Patteggiamento
Citazione a giudizio
Giudizio direttissimo
Provvedimenti da iscrivere nel casellario
giudiziale:
- sentenze e decreti penali di condanna
-di applicazione di pene accessorie
-di amnistia, indulto, grazia, dichiarazione di
abitualità di professionalità o di tendenza a
delinquere
-di proscioglimento o di non luogo a
procedere
-di riabilitazione
SONO ESCLUSI DALLA NOZIONE DI DATI GIUDIZIARI
La dichiarazione di fallimento, di omologa del concordato fallimentare,
di chiusura e di riabilitazione del fallito
I provvedimenti in materia di interdizione e inabilitazione (che tuttavia
se adottati per motivi di salute divengono dati sensibili)
Privacy
Controlli sull’ EFFETTIVA APPLICAZIONE delle misure
di cui all’ art. 31 e allegato B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procedure di autenticazione informatica e gestione delle credenziali.
Adozione di un sistema di autorizzazione.
Aggiornamento periodico delle autorizzazioni agli incaricati.
Protezione strumentazioni elettroniche da accessi non consentiti ed
adozione di sistemi anti intrusione.
Aggiornamento dotazioni elettroniche.
Adozione di procedure di custodia copie di sicurezza e di ripristino dei dati.
Adozione di specifiche misure per dati sensibili e giudiziari.
Predisposizione di idonee attestazioni di conformità da far sottoscrivere a
soggetti esterni sul rispetto delle disposizioni nell’ambito dei loro interventi.
Adozione di altre idonee misure in caso di utilizzo di strumenti non
elettronici.
Privacy – Intermediari telematici
Controlli in materia di privacy presso gli intermediari abilitati al servizio
entratel.
-Si tratta di attività concorrente e non sostitutiva della vigilanza svolta
dal Garante della Privacy.
-Viene svolta dalle sezioni di Audit istituite presso le Direzioni Regionali
dell’ Agenzia delle Entrate.
-Oggetto del controllo è la corretta applicazione da parte degli
intermediari abilitati delle disposizioni previste Codice in materia di
protezione dei dati personali.
-Il mancato rispetto da parte dell’intermediario degli obblighi di
sicurezza può costituire causa di revoca dell’abilitazione entratel.
Privacy:
controllo sugli intermediari
Comunicato Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2011:
Struttura organizzativa dell’intermediario.
Esistenza del DPS (fino al 9 febbraio 2012, poi adempimento
soppresso).
Designazione degli incaricati:
Sensibilizzazione dei soggetti che trattano i dati
Verifica dell’esistenza e dell’implementazione delle procedure di
controllo e del rispetto delle misure minime di sicurezza
Verifica della corretta gestione:
 Delle credenziali di autenticazione.
 Dei profili di autorizzazione
 Dei soggetti esterni che a vario titolo accedono ai dati
conservati
Privacy
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI
(esistenza del mansionario)
PRECISE ISTRUZIONI
SENSIBILIZZAZIONE
INCARICATI
PROCEDURE DI
CONTROLLO
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEGLI
INCARICATI
ADOZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE DI
CONTROLLO
Privacy : verifica della piena applicazione
delle misure minime di sicurezza
• User id e
Password
per ciascun
incaricato
• Opportune
tecniche di
cifratura dati
Gestione
credenziali
Gestione
profili
autorizzazio
ne su più
livelli
Se sono
previste
reti
wireless
Misure di
sicurezza
informatich
e
•Accesso alla
rete
•Accesso agli
applicativi
•Accesso ad
Entratel
• Backup dati
almeno
settimanale
• Aggiornamento
software antivirus
• Installazione di
dispositivi di
firewall
Privacy : gestione password
Incarico ad uno o più soggetti di
amministrare le utenze d’accesso
Credenziali di accesso nominative note solo
al responsabile della loro conservazione
PASSWORD:
Almeno otto caratteri
Se assegnata dal sistema modificata
dall’utente al primo accesso
Modificata ogni sei mesi ovvero ogni tre
in presenza di dati sensibili o giudiziari
SOCIETA’ ESTERNE:
nomina come responsabili del trattamento
(ad esempio società che svolge servizio di
assistenza tecnica su hw e sw), se ed in
quanto per tali operazioni si possa implicare
il trattamento dei dati
PROTEZIONE POSTAZIONI DI LAVORO:
Adozione di idonee misure di protezione per postazioni di lavoro (pc client), server ed
infrastruttura di rete.
Blocco automatico delle stazioni di lavoro dopo un tempo di inattività dell’operatore.
Privacy
Le dichiarazioni e la relativa documentazione devono essere conservati separatamente
dalla documentazione acquisita per altri incarichi
I documenti contenenti i dati sensibili devono essere conservati separatamente dal resto
della documentazione archiviata
I documenti relativi all’attività di trasmissione delle dichiarazioni ed i supporti magnetici
contenenti i back up dei dati devono essere conservati in spazi idonei ed accessibili SOLO
al personale autorizzato
Qualora il soggetto abilitato non svolga tutto da solo ma abbia creato una struttura
articolata esistenza di procedure per l’accesso a per la gestione degli archivi
La documentazione fiscale deve essere conservata secondo le modalità e per il tempo
previsto dalle vigenti disposizioni
GRAZIE PER L‘ATTENZIONE.
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