L’attività istruttoria tributaria.
Accertamento e Processo
PARTE 1
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Poteri istruttori
I principi della fase istruttoria tributaria
La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria
I principi internazionali e comunitari
I soggetti destinatari dei poteri istruttori
Processo verbale di constatazione (p.v.c.)
Analisi dei poteri istruttori
I poteri istruttori esercitati presso la sede del contribuente
I poteri di indagine presso l’ufficio
I poteri istruttori presso terzi
e indagini bancarie
PARTE 2
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Analisi dei poteri istruttori
I poteri istruttori esercitati presso la sede del contribuente
I poteri di indagine presso l’ufficio
I poteri istruttori presso terzi
Le indagini bancarie
PARTE 3
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Definizione della pretesa impositiva nel corso dell’attività istruttoria
Adesione al p.v.c.
Adesione ad invito a comparire
La tutela avverso le illegittimità istruttorie
Il rapporto fra le illegittimità istruttorie e la pretesa impositiva
Poteri istruttori
• Consistono nell’acquisizione di dati, informazioni e notizie - presso i
contribuenti o i terzi - relativi ai presupposti d’imposta o al corretto
adempimento degli obblighi tributari;
• Sono utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di
Finanza nel corso del procedimento di accertamento;
• Sono necessari in un ordinamento tributario basato sulla
autodeterminazione ed autoliquidazione delle imposte.
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I principi della fase istruttoria tributaria (I)
I principi generali che si riferiscono ai poteri istruttori, ai
singoli procedimenti istruttori e alla fase istruttoria tributaria
si evincono:
dalla Costituzione;
dalle disposizioni contenute negli artt. 32 e 33 del d.p.r. n.
600/1973;
dagli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 633/1972;
dalla l. n. 241/1990;
dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000);
dall’ordinamento comunitario e internazionale.
I principi della fase istruttoria tributaria (II)
• Nella Costituzione: l’art. 53 costituisce il fondamento normativo
generale di tutti i poteri istruttori esercitati in ambito tributario,
poiché contiene non solo i principi sostanziali (dovere del concorso
alle spese pubbliche e criterio di riparto della capacità
contributiva), ma anche un principio di natura procedimentale, che
impone il riconoscimento di poteri autoritativi idonei a consentire la
verifica del rispetto del dovere al concorso alle spese pubbliche.
– Coinvolgono (nel loro esercizio) altri interessi primari e
costituzionalmente tutelati, quali: la libertà personale (art. 13);
– la tutela del domicilio (art. 14);
– la segretezza della corrispondenza (art. 15);
– la libera esplicazione della persona (art. 23).
• è necessario un bilanciamento tra autorità (art. 53) e libertà (artt.
13, 14, 15 e 23 Cost.).
I principi della fase istruttoria tributaria (III)
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Le garanzie nascono da tale bilanciamento e si esplicano:
nelle riserve di legge (assoluta e relativa);
nella riserva di giurisdizione (artt. 13, 14, 15 Cost.);
nella motivazione degli atti amministrativi e giudiziari;
nella difesa endoprocedimentale attraverso la partecipazione
difensiva del contribuente, ove prevista.
I principi della fase istruttoria tributaria (IV)
L. n. 241/1990
Sono applicabili i principi generali soltanto quando non sono
esclusi o compatibili con la struttura del procedimento tributario.
L’espressa esclusione dell’art. 13, l. n. 241/1990 degli istituti
partecipativi:
1. comunicazione di avvio di procedimento (eccezione,
accesso presso l’attività economica del contribuente, dall’art.
12, 2 c. dello Statuto del Contribuente, ove si ammette che il
contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che
giustificano la verifica e dell’oggetto che la riguarda);
2. diritto di accesso agli atti endoprocedimentali;
3. partecipazione difensiva (possibilità di presentare memorie
difensive nel corso del procedimento).
I principi della fase istruttoria tributaria (V)
Statuto dei diritti del contribuente:
• afferma i principi in materia di conoscenza degli atti
amministrativi (art. 6) e di necessaria motivazione degli atti di
tributari (art. 7);
• l’art. 12, 1 c. ha introdotto il principio, di proporzionalità,
affermando che le verifiche presso la sede in cui si svolge
l’attività del contribuente devono essere giustificate sulla base
di “effettive esigenze di indagine e di controllo sul luogo”;
• sono previste altre disposizioni specifiche;
• è stabilita una ipotesi di partecipazione difensiva dall’art. 12, 7
c. (rinvio)
La partecipazione del contribuente al
procedimento di accertamento (I)
• il lento superamento delle motivazioni che avevano escluso la
partecipazione;
• la presenza di “episodiche” fattispecie di partecipazione
difensiva nel procedimento di indagine tributaria: –Art. 12,
comma 7, Statuto dei diritti del contribuente;
₋ Art. 37 bis, d.p.r. n. 600/ 1973;
₋ Art. 38, comma 7, d.p.r. n. 600/ 1973.
La partecipazione del contribuente al
procedimento di accertamento (II)
La partecipazione difensiva:
• costituisce un diritto per il contribuente essere convocato e un
obbligo per l’A.F. convocare;
• non esistono preclusioni connesse alla partecipazione o mancata
partecipazione;
• non sono previste sanzioni in caso di mancata partecipazione;
es. art. 37 bis, comma 4 e 5, D.p.r. n. 600/1973.
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La partecipazione del contribuente al procedimento di
accertamento (III)
La partecipazione collaborativa:
costituisce un obbligo per il contribuente e una facoltà per
l’A.F. (è un tipo di partecipazione concepita come ausilio
all’attività investigativa);
esistono preclusioni connesse alla partecipazione o mancata
partecipazione (utilizzo metodi induttivi di accertamento);
in caso di inottemperanza agli inviti saranno irrogate sanzioni
amministrative;
l’art. 6,4 c. dello Statuto ammette che al contribuente non
possono essere richiesti documenti o informazioni già in
possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche.
I principi internazionali e comunitari
L’analisi dei principi generali dell’attività istruttoria tributaria non può
prescindere, infine, da una riflessione su quelli comunitari ed
internazionali che regolano la stessa materia;
Due importanti articolazioni:
1. il riconoscimento del diritto alla difesa nella fase di indagine, che si
esprime nella facoltà concessa al contribuente di essere sentito o di
presentare le proprie osservazioni prima che l’atto sia emanato, entro
un termine idoneo a garantire una difesa effettiva e nell’obbligo
dell’Amministrazione di prenderne visione.
il diritto alla difesa endoprocedimentale è un principio generale del
diritto internazionale, recepito dall’ordinamento comunitario in quanto
contenuto dell’art. 6 della CEDU e applicabile alla fase dell’istruttoria
tributaria.
(segue) I principi internazionali e comunitari
2. il principio di buona amministrazione
all’interno di tale espressione vengono racchiusi tutti i principi generali
dell’attività amministrativa, che costituiscono, secondo l’ordinamento
comunitario, gli standards europei di un’Amministrazione efficiente ed
efficace nei risultati.
All’interno vengono distinti:
a) i principi relativi al rapporto amministrazione-cittadino:
(certezza del diritto, buona fede, imparzialità, efficacia, adeguatezza
dell’attività, responsabilità amministrativa e trasparenza);
b) i principi inerenti alla decisione amministrativa:
(contraddittorio, motivazione e proporzionalità).
I soggetti destinatari dei poteri istruttori
• I contribuenti sottoposti a procedimento di accertamento
tributario in ordine ad una determinata imposta;
• Per le II.DD e l’IVA, l’accertamento è eventuale:
– la scelta del contribuente da sottoporre a controllo è affidata a
criteri selettivi “fissati annualmente dal Ministero delle finanze”,
allo scopo di realizzare degli accertamenti verso le situazioni di
maggior rilievo economico e con rischio di evasione;
– i criteri selettivi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sono
finalizzati a garantire l’imparzialità dell’attività amministrativa.
Processo verbale di contestazione (p.v.c.)
• È un atto endoprocedimentale non autonomamente
impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie;
• è emesso a chiusura dell’attività istruttoria;
• è un atto dichiarativo sottoscritto dagli organi investigativi e
dal contribuente;
• sintetizza tutte le operazioni svolte, i risultati delle indagini
condotte e le violazioni riscontrate;
• ha valore di prova piena fino a querela di falso (2700 c.c.).
Analisi dei poteri istruttori
• Fonti normative (II.DD e IVA):
• artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e artt. 51 e 52 del D.P.R. n.
633/1972;
• i poteri istruttori possono essere esercitati:
1.presso il contribuente;
2.presso l’ufficio;
3.presso terzi;
4. settore autonomo: indagini creditizie e finanziarie
5. Scambio di informazioni tra le A.F.
I poteri istruttori esercitati presso la sede del contribuente (I)
Accessi, ispezioni e verifiche:
• presso luoghi adibiti ad attività lavorative;
• presso luoghi contestualmente adibiti ad attività lavorative ed
abitazione;
• presso luoghi adibiti esclusivamente ad abitazione.
• Quando si tratta di locali destinati allo svolgimento di attività
artistiche o prof, l’accesso deve avvenire in presenza del titolare
dello studio o di un suo delegato.
I poteri istruttori esercitati presso la sede del contribuente (II)
Le garanzie:
• Accesso presso luogo destinato contestualmente ad
abitazione e ad attività lavorativa: •
– autorizzazione del Giudice;
• Accesso presso luogo adibito esclusivamente ad abitazione:
– autorizzazione del giudice solo a fronte del riscontro dei “gravi
indizi” di violazioni, allo scopo di reperirne le prove, ovvero il
reperimento di libri, registri e documenti deve essere finalizzato
a fornire la prova di eventuali violazioni.
I poteri istruttori esercitati presso la sede del contribuente (III)
• Accesso presso luoghi adibiti ad attività lavorativa:
– autorizzazione del Capo ufficio;
– Osservanza art. 12 dello Statuto del Contribuente:
• l’esigenza effettiva di una verifica;
• L’informazione e l’assistenza del contribuente;
• La durata della verifica.
I poteri istruttori esercitati presso la sede del contribuente (IV)
• Per i locali destinati allo svolgimento di attività artistiche e
professionali, l’accesso deve avvenire in presenza del titolare
dello studio o di un suo delegato.
• E’ in ogni caso necessaria una ulteriore autorizzazione da
parte del Procuratore della Repubblica, nel corso della
verifica, in caso di:
1. apertura di plichi e sigilli;
2. perquisizione del contribuente;
3. apertura di documenti nei confronti dei quali è eccepito il
segreto professionale (il s.p. riguarda tutti i professionisti
che per l’esecuzione dei propri incarichi vengono a
conoscenza di dati o informazioni riservate relative ai
propri clienti). Vd. art.52 dpr 633/72.
I poteri di indagine presso l’ufficio (I)
• Sono i seguenti:
1. invito del contribuente (c.d. invito a comparire) per
rispondere ad interrogatorio formale che deve essere riportato
in un verbale sottoscritto anche da parte del contribuente; tale
invito deve contenere il motivo specifico della collaborazione.
2. invio del questionario, da restituire compilato e firmato al
contribuente; i questionari possono riguardare dati e notizie
relative al contribuente o a soggetti con cui quest’ultimo ha
intrattenuto rapporti.
3. ordine rivolto al contribuente di esibizione di dati e
documenti.
Detta ultima richiesta deve essere notificata al contribuente il
quale ha un termine di 15 giorni per adempiere.
L’inottemperanza a quanto sopra può avere delle conseguenze
pregiudizievoli.
I poteri di indagine presso l’ufficio (II) Le conseguenze
della inottemperanza del contribuente. Devesi precisare che il
contribuente è obbligato a fornire dati, notizie o documenti:
1. utilizzo metodi “induttivi” per l’accertamento;
2. preclusione procedimentali e processuali (tutto ciò che, a fronte di
una richiesta dell’Af o della Gdf, non viene addotto in sede
procedimentale non potrà più essere utilizzato dal contribuente in
sua difesa, a meno che lo stesso non dimostri di non aver potuto
adempiere per causa a lui non imputabile). In ogni caso soccorre
anche l’art.6, IV comma, dello Statuto in forza del quale al
contribuente non possono essere richiesti documenti o
informazioni che risultano già in possesso dell’a.f. o di altre
ammini. Pubbliche.
3. sanzioni.
I poteri istruttori presso terzi (I)
• Nell’ambito delle imposte sul reddito e sull’IVA è possibile
richiedere informazioni sul contribuente a:
– amministrazione dello stato, enti pubblici, società ed enti
di assicurazione;
– Notai, per es. richiesta di copia di atti pubblici, estrarre
copie di doc. ecc.
– amministratori di condominio;
– terzi in generale, ci si riferisce alla possibilità di richiedere
inform. presso tutti i soggetti tenuti alle scritture contabili,
in merito a dati attinenti loro clienti, fornitori, ecc.
I poteri istruttori presso terzi (II)
Le indagine bancarie:
• Evoluzione storica: dal segreto bancario alla sua abolizione
(art. 18, L. 413/1991);
• La disciplina attuale: autorizzazione amministrativa (del
Direttore regionale Agenzia delle entrate o del Comandante di
zona della G.d.f.) per svolgere le indagini presso le banche
(artt. 32, D.P.R. 600/1973 e 51, D.P.R. 633/1972);
• La riforma di cui alla L. n. 311/2004;
• Assenza di controlli giurisdizionali durante il procedimento.
EVOLUZIONE SEGRETO BANCARIO
• In un primo momento era stato sancito il cd. segreto bancario
(cfr. legge delega del 1971). Ed infatti il contenuto dei conti
correnti si poteva conoscere solo in casi di particolare gravità
(previa autorizzazione).
• Dagli anni 90 si è assistito ad una sorta di inversione di
tendenza effettuata in nome della lotta all’evasione.
• L’inversione di tendenza è legata ad una importante pronuncia
della Corte Cost. (n.51/1992) che ha ammesso la costitu. di
tale disciplina
Le indagini bancarie (I)
Vediamo come funziona attualmente.
• I soggetti che vengono coinvolti nelle indagini bancarie, quali soggetti
attivi:
– Banche; Poste italiane s.p.a; SIM; SICAV; intermediari finanziari
iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del TU bancario; intermediari
finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del TU
bancario; società di gestione del risparmio; società fiduciarie;
OICVM.
• I soggetti coinvolti nelle indagini bancarie, quali soggetti passivi:
– Imprenditori;
– Artisti e professionisti.
• Oggetto: non solo i conti ma qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione
effettuata, cfr. art.32 dpr 600/72;
Le indagini bancarie (II)
I poteri (previa autorizzazione del Direttore regionale
dell’accertamento o del Comandante regionale della G.d.f.):
• La richiesta di dati:
₋ alla banca;
₋ al contribuente;
• L’accesso presso la banca (solo dopo la richiesta di dati):
₋ in caso di mancata risposta;
₋ in caso di fondati sospetti che pongano in dubbio i dati
o le notizie contenuti nella copia dei conti;
₋ Tali accessi devono essere eseguiti da soggetti
particolar. qualificati nell’ambito della polizia tributaria.
Le indagini bancarie (III)
• L’invito del contribuente per fornire dati o notizie
relativamente ai rapporti o operazioni acquisiti dalle banche.
– È inoltre previsto (art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973)
che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti o operazioni
bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto
ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle
stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o come
compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti i
prelevamenti se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili.
• La natura della presunzione di cui all’art. 32, comma 2.
Modifica art.32 dpr 600/73
• E’ intervenuta la Corte Cost. con una sentenza del 2014
(n.228) che ha considerato illegittima la presunzione legale di
reddito, in ordine ai movimenti finanziari operati dai
professionisti.
• In sostanza in base all’art.32 le somme prelevate sul conto
corrente del professionista (non annotate nella contabilità) e
di cui non siano stati riportati gli estremi del beneficiario,
dovevano essere considerati come compensi imponibili ai fini
irpef.
• La Corte cost. ha stabilito l’illegitti. di tale norma con rif. Art.
3-53 cost.
• Infatti, la presunzione viene giudicata lesiva del principio di
ragionevolezza e di capacità contrib essendoci una arbitraria
correlazione tra comportamento del professionista e risultato.
• Tale correlazione potrebbe essere giustificata per l’attività
imprenditoriale ma non per i lavoratori autonomi per la
preminenza dell’apparato del lavoro proprio e la marginalità
dell’apparato organizzativo.
Le indagini bancarie (IV)
L’anagrafe dei rapporti (già Anagrafe dei conti):
• E’ una sezione dell’ Anagrafe tributaria;
• Contiene l’elenco di tutti i rapporti (fra intermediari finanziari
e contribuenti), i dati dei contribuenti e la natura dei rapporti;
• Può essere interrogata nel corso delle indagini, sempre previa
autorizzazione dell’organo sovraordinato;
• Viene di solito consultata, in via preventiva, prima
dell’esercizio di uno specifico potere di indagine bancaria
consente all’organo investigativo di avere una informativa
preliminare in ordine ai rapporti bancari del contribuente e di
vagliare l’opportunità di utilizzare poteri istruttori più
penetranti.
La disciplina dello scambio di informazioni
• Sono stati predisposti strumenti finalizzati ad attuare forme di
collaborazione tra stati al fine di controllare in modo efficace i
comportamenti dei contribuenti.
• Si parla di forme di assistenza amministrativa tra gli stati al
fine di acquisire dati ed informazioni importanti per
controllare i comportamenti fiscali.
• Tre forme di scambio di informazioni
• 1) Su richiesta. E’ la forma più ricorrente che si attua
attraverso una richiesta di dati e notizie da parte di uno Stato
(richiedente) a favore di un altro stato (interpellato). Deroga in
presenza di un segreto commerciale, industriale o
professionale.
• 2) Automatico: è uno scambio di informazioni tra stati che
non necessita di alcuna sollecitazione.
• 3) Spontaneo: si attua attraverso la trasmissione di alcune
informazioni ad iniziativa di uno Stato ad altro Stato, senza
alcuna formalità o ritualità.
Definizione della pretesa impositiva nel corso dell’attività
istruttoria
Nel corso della fase d’indagine tributaria, sono previsti alcuni
istituti mediante i quali il contribuente è messo nella posizione di
definire la pretesa impositiva.
Gli istituti in esame sono:
1. adesione al processo verbale;
2. invito a comparire;
3. istanza di accertamento con adesione (è possibile inoltrarla
dopo accessi ispezioni e verifiche) rinvio.
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Adesione al p.v.c. (I)
L’adesione al p.v.c. è stata prevista con il d.l. n. 112/2008 ed ha
comportato l’introduzione dell’art. 5 bis nel d.lgs. n.
218/1997;
disciplina la possibilità per i contribuenti di prestare adesione
ai p.v.c. in materia di II. DD. ed IVA, che consentono
l’emissione di avvisi di accertamento parziale;
l’adesione avviene attraverso una comunicazione irrevocabile,
da inoltrare all’uffici dell’Agenzia delle entrate, entro 30 gg.
dalla consegna del verbale (ai sensi dell’art. 12, 7 c. dello
Statuto dei diritti del contribuente);
nei 60 gg. successivi l’ufficio notifica l’atto di definizione
dell’accertamento parziale, recante le indicazioni richieste
dall’art. 7. d.lgs. n. 218/1997;
Adesione al p.v.c. (II)
• nel caso di adesione le sanzioni sono ridotte alla metà
dell’adesione (1/8 del minimo edittale) senza la prestazione di
garanzia fideiussoria nel caso di rateazione ed applicabilità
dell’art. 13, d.lgs. n. 74/2000;
• in caso di mancato pagamento nei 20 gg. successivi l’Ufficio
provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’intera
somma.
• Con la legge di stabilità per il 2015, lo strumento
dell’adesione al PVC subirà una modifica, anche se con
decorrenza 2016, ovvero il contribuente raggiunto da un PVC
o da un invito al contraddittorio potrà correggere eventuali
errori od omissioni con una dichiarazione integrativa.
Adesione ad invito a comparire (I)
• è stata prevista con il d.l. n. 185/2008 ed ha introdotto una
nuova forma di definizione agevolata attraverso la quale il
contribuente può, all’atto di ricezione dell’invito al
contraddittorio di cui all’art. 5, d.lgs. n. 218/1997, aderire ai
rilievi ivi contenuti fruendo di una riduzione delle sanzioni;
• è prevista dall’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 218/1997;
• produce gli stessi effetti di inoppugnabilità, non integrabilità e
di immodificabilità propri dell’accertamento definito ai sensi
dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997 (i.e. accertamento con
adesione);
Adesione ad invito a comparire (II)
Gli artt. 5 e 11, del d.lgs. n. 218/1997, come integrati dal d.l. n.
185/2008, prevedono che l’invito a comparire deve contenere
l’indicazione:
• dei periodi d’imposta oggetto di accertamento;
• del giorno e del luogo di comparizione;
• delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed
interessi dovuti in caso di definizione agevolata dell’invito;
• dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte, ritenute, contributi.
Adesione ad invito a comparire (III)
• il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito mediante
apposita comunicazione e deve procedere al versamento delle
somme indicate nell’invito, ovvero della prima rata, entro 15
gg. antecedenti la data fissata per la comparizione;
• l’adesione all’invito comporta una riduzione pari ad 1/6 delle
sanzioni irrogate;
• l’invio di tale invito è facoltativo per l’Ufficio amministrativo,
ad eccezione nel caso di accertamento basato sugli studi di
settore per il quale è sancita l’obbligatorietà dell’invito al
contradditorio ex art. 10, c. 3 bis, della l. n. 146/1998.
Adesione ad invito a comparire (IV)
• Il contribuente può:
– aderire immediatamente all’invito;
– effettuare la procedura ordinaria di accertamento con
adesione.
• Nel caso in cui non intraprenda nessuna delle due strade, al
contribuente stesso sarà preclusa la possibilità di effettuare,
successivamente, una richiesta di accertamento con adesione
a seguito della notifica dell’atto impositivo.
La tutela avverso le illegittimità istruttorie (I)
• Illegittimità istruttorie:
– Violazione delle disposizioni volte a disciplinare l’attività di
indagine;
– Lesione di diritti o interessi differenti rispetto al diritto di
pagare la “giusta imposta”;
• In sostanza può verificarsi che nel corso di una attività
istruttoria condotta in maniera illegittima vengano
pregiudicati o lesi vari diritti ed interessi del contribuente.
• La necessità di tutela:
– Differita;
– Immediata (cessazione del comportamento contra legem o
rimozione dell’atto illegittimo).
La tutela avverso le illegittimità istruttorie (II)
La tutela “immediata”: (nel corso dell’esercizio del potere)
Consente al contribuente di poter agire immediatamente al fine
di ottenere un provvedimento che inibisca il comportamento
contra legem.
• Esclusione della giurisdizione delle Commissioni tributarie;
• Riemerge il criterio generale della posizione giuridica
soggettiva (diritto o interesse):
– Giudice amministrativo (art. 7 comma 4 dello Statuto del
Contribuente);
– Giudice ordinario.
La tutela avverso le illegittimità istruttorie (III)
La tutela “differita”:
• risarcimento dei danni cagionati dalla A.F. per la lesione di
diritti soggettivi e interessi legittimi nel corso dell’attività
istruttoria;
• il criterio rimane quello relativo alla situazione giuridica
soggettiva sottostante: la giurisdizione potrà essere quella del
Giudice amministrativo ovvero del Giudice ordinario.
Il rapporto fra le illegittimità istruttorie e la pretesa impositiva
• L’atto di accertamento fondato su prove irritualmente acquisite;
• Le diverse ricostruzioni in ordine alla validità/invalidità dell’atto
fondato su prove irrituali:
– invalidità derivata; ammessa solo nell’ipotesi in cui la legge
commina la nullità dell’atto per assenza di un presupposto
procedimentale (per es. contradditorio obbligatorio). La nullità
di un atto presupposto vizia l’atto successivo ed incide sulla
validità del provvedimento finale.
– inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite, viene seguita
in questo la categoria penalistica; l’atto impositivo è valido ma la
pretesa impositiva è fondata solo se è dimostrata da prove
ritualmente acquisite;
– utilizzabilità, salvo tutela in altre sedi;
– prevale la ricostruzione fondata sulla inutilizzabilità delle
risultanze istruttorie illegittimamente acquisite.
Lista Falciani: la cassazione ne riconosce l’utilizzabilità
per l’Amministrazione finanziaria
• Con due ordinanze gemelle della Cassazione, nn.8605-8606
del 28.04.2015, la Cassazione ha riconosciuto l’utilizzabilità
della cd. Lista Falciani nelle vertenze contro contribuenti
italiani.
• In sostanza viene precisato che l’A.F. possa avvalersi di
qualsiasi elemento con valore indiziario, quali i dati bancari
acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario senza
che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal
dipendente e la violazione del diritto alla riservatezza.
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L*attività istruttoria tributaria.