LEGGE N° 183/ 2014
JOBS ACT
D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE
CRESCENTI"
EFFICACIA ED APPLICAZIONE
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Le norme del d.lgs. ,ad oggi, non sono efficaci ne applicabili in
quanto sono necessari i pareri delle commissioni competenti
di Camera e Senato (entro il 12 Febbraio).
I pareri delle commissioni non sono vincolanti per il governo
che può, se li recepisce, modificare le norme contenute nel
d.lgs.
Le norme verranno applicate a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del provv. in G.U. (la legge 183/14 ha
eliminato la vacatio di 15 g. per i d.lgs del J.A.)
PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'
L'ufficio giuridico della CGIL Nazionale ed anche numerosi
avvocati giuslavorisiti ritengono che alcune norme contenute
nel d.lgs. contengono profili di incostituzionalità:
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sia per violazione dell'art. 76 Cost. (L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti). C.D. ECCESSO DI DELEGA
sia per numerose incoerenze e contrasti con l'applicazione di
altre norme in vigore;
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Lavoratori con qualifica di operai ,impiegati ,quadri assunti a
tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del
decreto;
Le norme di cui al presente D.Lgs. si applicano anche ai
lavoratori già in organico qualora, in seguito alle nuove
assunzioni, l'impresa superi i 15 dipendenti ex Legge
300/1970;
ART. 2 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
NULLO O VERBALE
REINTEGRO se il Giudice accerta che:
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il licenziamento è nullo (motivi discriminatori,intimato in
periodi di non recedibilità previsti dalla Legge)
Il licenziamento è inefficace perchè intimato verbalmente
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IN ALTERNATIVA (a scelta del lavoratore)
15 mensilità + indennità risarcitoria a partire da 5 mensilità'
ART. 3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
MOTIVO E GIUSTA CAUSA
1° Comma
Nei casi in cui risulti accertato in giudizio che non ricorrono gli
estremi del licenziamento per GMO,GC,GMS, la sentenza di
condanna prevede il pagamento di un'indennità non
assoggettata a contribuzione di importo pari a 2 mens. dell'
ultima r.g.f. per ogni anno di servizio ed in misura
comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24
mensilita'.
ART. 3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
MOTIVO E GIUSTA CAUSA
2° Comma
Esclusivamente nel caso di licenziamento per g.m.s. o g.c. in
cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del
fatto materiale contestato, il giudice annulla il licenziamento
e condanna alla reintegrazione ed al pagamento di una
indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello
della reintegrazione (non superiore a 12 mens.);
IN ALTERNATIVA (a scelta del lavoratore)
15 mensilità + indennità risarcitoria a partire da 5
mensilità'
ART. 3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
MOTIVO E GIUSTA CAUSA
3° e 4° Comma
La disciplina di cui al comma 2° trova applicazione anche nelle
ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per
motivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del
lavoratore.
Non trova applicazione il rito Fornero per tutti i licenziamenti.
ART.
4
–
PROCEDURALI
VIZI
FORMALI
E
Nel caso di licenziamento senza motivazione scritta
(obbligatoria) o in difetto della procedura ex art. 7 legge
300/70 (licenz. per g.c o g.m.s.senza difesa preventiva del
lavoratore),la sentenza di condanna prevede il pagamento di
un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a 1 mens.
dell'ultima r.g.f. per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore 2 e non superiore a12 mensilità.
ART. 5 REVOCA DEL LICENZIAMENTO
Il licenziamento può sempre essere revocato dal datore di
lavoro entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni che
decorrono dall'impugnazione del licenziamento;
La revoca deve essere fatta per iscritto;
ART. 6 – OFFERTA DI CONCILIAZIONE
In ogni caso di licenziamento, ferma restando la possibilità per le
parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista
dalla legge (sede sindacale, in DTL,enti bilaterali,ordini provinciali
dei consulenti del lavoro ), il datore di lavoro può offrire al
lavoratore ,entro 60 giorni dal licenziamento, in una sede
protetta, un importo che non costituisce reddito imponibile (non
è tassato IRPEF) e nessun versamento contributivo, per un
ammontare pari a 1 mensilità della r.g.f. per ogni anno di servizio,
in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18
mensilità, mediante consegna di un assegno circolare.
L'accettazione dell'assegno comporta l'estinzione del rapporto di
lavoro alla data del licenziamento e LA RINUNCIA ALLA
IMPUGNAZIONE DEL (SOLO) LICENZIAMENTO ANCHE SE GIA'
INTERVENUTA (nb: NESSUNA TOMBALITA')
ART. 7 – COMPUTO DELL' ANZIANITA' NEGLI
APPALTI
Ai fini del calcolo delle indennità economiche e dell'importo di cui
all'art. 3 c.1 (4/24 mensilità), art.4 (2/12 mensilità),art.6 (2/18
mensilità), l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle
dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto, si computa
tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è
stato impiegato nell'attività appaltata;
Regime di applicazione del D.Lgs. negli appalti> se il rapporto si
formalizza dopo l'entrata in vigore dei decreti esso sarà soggetto
alle nuove norme;
Ai lavoratori interessati da un trasferimento o affitto d'azienda di cui
all'art. 2112 c.c. si continua ad applicare la previgente normativa
(e tutela);
ART. 8 – COMPUTO E MISURA DELLE
INDENNITA' PER FRAZIONI DI ANNO
Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e
l'importo di cui all'art. 3 c.1 ( 4/24) ,art.4 (2/12),art.6
(2/18), sono riproporzionati (?quale misura?) e le
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si
computano come mese intero.
ART.
9
–
PICCOLE
IMPRESE
ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA
E
Per le aziende sotto i 15 dip. non trova applicazione l'art. 3 c.2
(licenziamento illeg. per non aver commesso il fatto
materiale) e l'ammontare delle indennità e dell'importo
previsti dall'art.3 c.1 ,dell'art.4 c.1,dell'art.6 c.1, E'
DIMEZZATO E NON PUO' IN OGNI CASO SUP. LE 6
MENSILITA' (1/6);
Ai datori di lavoro non imprenditori quali i partiti politici /
Sindacati/istruzione/religione si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo.
ART. 10 – LICENZIAMENTO COLLETTIVO
In caso di licenz. colletivo ai sensi degli art. 4 e 24 L. n. 223/91
intimato senza osservanza della forma scritta, si applica il
regime sanzionatorio che prevede il REINTEGRO;
In caso di violazione delle procedure richiamate all'art.4 c.12 o
dei criteri di scelta si applica il regime sanzionatorio di cui
all'art.3 C.1 (indennità non inferiore a 4 mens. e superiore a
24 mensilità) ;
ART. 11 – CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per g.m.o. / lic. coll.
ha diritto di ricevere dal centro per l'impiego un Voucher
rappresentativo della dote individuale di ricollocazione a
condizione che il medesimo effettui la procedura di
accertamento del profilo personale di occupabilità;
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubb. o
privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con
essa il contratto di ricollocazione;
ART. 12 – RITO APPLICABILE
Ai licenziamenti di cui al presente decreto NON SI APPLICA
IL RITO FORNERO (No commissione di conciliazione e no
rito abbraviato in giudizio).
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