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Trento, aprile 2012
 Organizzazione
del tempo di lavoro;
 Controllo delle condizioni di lavoro
(autorizzazioni e comunicazioni all’ispetorato
del lavoro);
 Licenziamento individuale per causa
economica;
 Contrattazione collettiva
 Allargamento
 Retribuzione
 Vacanze
delle modalità di banca di tempo
del lavoro straordinario
e giorni festivi
 Riduzione
o sospensione dell’attività per
motivi di crisi aziendale.
1 – Per contratto collettivo, può essere stabilito un
regime di banca di tempo (…)
2 – Il periodo normale di lavoro può essere aumentato
fino a quattro ore al giorno com il limite di 60 ore alla
settimana; le ore in più hanno il limite di duecento al
anno.
(...)
4 – Il contratto collettivo di lavoro deve disporre su:
a) La compensazione del lavoro prestato in eccesso
equivalente, in tempo senza lavoro, pagamento in
denaro o le due modalità;
b) L’anticipo com il quale il datore di lavoro deve
comunicare al lavoratore il bisogno di lavorare in più;
c) Il periodo in cui la riduzione del tempo di lavoro per
compensare il lavoro prestato in eccesso deve essere
attuata, per iniziativa del lavoratore o, nella sua
mancanza, del datore di lavoro, e ancora l’anticipo con
cui l’uno deve informare l’altro sull’utgilizzazione della
riduzione.
(...)
4 ...
a) La compensazione del lavoro
prestato in più, che può essere
fatta almeno in una delle modalità
seguenti:
 Riduzione equivalente del
tempo di lavoro;
 Aumento del periodo di
vacanze;

Pagamento in denaro.
(...)

1. Il regime di banca di tempo può essere stabilito per
accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore, potendo, in
questa ipotesi, il periodo normale de lavoro essere
aumentato due ore massimo al giorno e arrivare alle 50
ore settimanali; l’aumento ha il limite di 150 ore al anno,
(…).

2. L’accordo sullo stabilimento della banca di tempo può
essere stipulato mediante proposta scritta del datore di
lavoro, e l’accettazione del lavoratore si presume in caso
di non oposizione scritta entro i 14 giorni seguenti.



1. Il contratto collettivo di lavoro che stabilisce il regime di banca
di tempo (…) può prevedere la possibilità per il datore di lavoro di
applicazione dello stesso regime al insieme dei lavoratori di una
squadra, reparto o unità economica, se il 60% dello stesso
personale è affiliato nel sindacato firmatario .
2. Nel caso del coma 2 del articolo precedente (stipulazione
individuale), se la proposta è accettata da almeno 75% del
personale della squadra, reparto o unità economica, il datore di
lavoro può applicare lo stesso regime all’insieme dei lavoratori
della stessa struttura.
3. Il regime di banca di tempo non è applicabile ai lavoratori
nell’ambito di un contratto collettivo che disponga in senso
contrario o affiliati in un sindacato che abbia espresso
oposizione.

1 – Quando sia
compatibile con la
natura dell’attività,
l’imprenditore può
chiudere l’azienda o
stabilimento, totalmente
o in parte, per vacanze
dei lavoratori:

1-

2 – L’imprenditore può
chiudere lo stabilimento
durante cinque giorni
lavorativi, nell’epoca
delle ferie scolastiche di
Natale.

2 - L’imprenditore può chiudere
l’azienda o stabilimento, totalmente o in
parte, per vacanze dei lavoratori:
a) Durante cinque giorni lavorativi
consecutivi, nell’ epoca di ferie
scolastiche di Natale;
b) Un giorno fra un festivo che cade
di martedi o giovedi e un giorno di
riposo settimanale, (...).
(...)


[…].
3 – Non è compreso nella nozione di lavoro
straordinario:
(...)
g) Il lavoro eseguito per compensare la chiusura
per vacanze prevista nell’alinea b) del coma 2 dell’art.
242, per decisione dell’imprenditore.



1 – Il lavoratore che presta lavoro
 1 - [Abrogato].
straordinario in giorno lavorativo , in
giorno di riposo settimanale
complementare o in giorno festivo ha
diritto a riposo compensatorio,
corrispondente a 25 % delle ore di
lavoro straordinario eseguite (...).
2 – Il riposo compensatorio menzionato  2 - [Abrogato].
nel coma precedente diventa effettivo
quando compiuto un numero di ore
uguale a quello del periodo normale di
lavoro giornaliero e deve essere
concretizzato nei 90 giorni successivi.
(...)
(…)
1
– Sono festivi
obbligatori i giorni 1
gennaio, Venerdi
Santo, Domenica di
Pasqua, 25 aprile, 1
maggio, Corpus Christi,
10 giugno, 15 agosto,
5 ottobre, 1 novembre,
1, 8 e 25 dicembre.
1
- Sono festivi
obbligatori i giorni 1
gennaio, Venerdi
Santo, Domenica di
Pasqua, 25 aprile, 1
maggio, 10 giugno, 1
novembre, 8 e 25
dicembre.






1-Il periodo di ferie annuali ha una
durata minima di 22 giorni
lavorativi.
(...)
3 – La durata del periodo di vacanze
è aumentata per il lavoratore senza
assenze dal lavoro o con assenze
giustificate nel annno precedente
nei termini seguenti:
a) Tre giorni di vacanze, in caso di
un giorni di assenza;
b) Due giorni di vacanze, in caso di
due giorni di assenza;
c) Un giorno di vacanze, in caso di
tre giorni di assenza.


1-Il periodo di ferie annuali
ha una durata minima di
22 giorni lavorativi.
(…)
3 – (Abrogato).



1 – Il lavoro straordinario è
retribuito con il valore della
retribuzione oraria con le
seguenti integrazioni:
a) 50 % per la prima ora o
frazione e 75 % per ora o
frazione successiva, in
giorno lavorativo;
b) 100 % per ogni ora o
frazione, in giorno di riposo
settimanale, obbligatorio o
complementare, o in giorno
festivo.



1 - Il lavoro straordinario è
retribuito con il valore della
retribuzione oraria con le
seguenti integrazioni:
a) 25 % per la prima ora o
frazione e 37,5 % per ora o
frazione successiva, in
giorno lavorativo;
b) 50 % per ogni ora o
frazione, in giorno di riposo
settimanale, obbligatorio o
complementare, o in giorno
festivo.
1
– Il datore di lavoro può ridurre
temporaneamente la durata normale del lavoro o
sospendere i contrati di lavoro, per motivi di
mercato, strutturali o tecnologici, catastrofi o altri
avvenimenti che siano in grado di affettare
gravemente l’attività normale dell’azienda,
purchè tale misura sia seja indispensabile per
assicurare la viabilità dell’azienda e la continuità
dei posti di lavoro.



1 – Nei cinque giorni (successivi alla
comunicazione iniziale),
l’imprenditore promuove una fase di
informazioni e trattative con la
struttura rappresentativa dei
lavoratori, in vista a un accordo
sulle modalità, ambito e durata
delle misure da adottare.
(…)
3 – Concluso l’accordo o, nella sua
mancanza, 10 giorni dopo (l’inizio
del processo) , l’imprenditore
comunica ad ogni lavoratore, per
scritto, la misura che ha deciso di
applicare, con menzione espressa
del fondamento e delle date d’inizio
e fine della relativa applicazione.
(...)

3 – Concluso l’accordo o, nella sua
mancanza, 5 giorni dopo (l’inizio del
processo) , l’imprenditore comunica
ad ogni lavoratore, per scritto, la
misura che ha deciso di applicare,
con menzione espressa del
fondamento e delle date d’inizio e
fine della relativa applicazione.
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8. Le condizioni di esecuzione del contratto