legge 92/2012
“RIFORMA FORNERO”
Licenziamenti
per motivi economici
Centro Studi
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
PER MOTIVI ECONOMICI
Tra le novità apportate dalla riforma del lavoro vi è quella
relativa alla procedura di licenziamento economico che
passa attraverso una fase conciliativa.
In questo caso la cessazione del rapporto di lavoro dovrà
essere palesata esplicitamente dal datore di lavoro, che
prima del licenziamento dovrà comunicare alla direzione
territoriale del lavoro e per conoscenza al dipendente,
l'intenzione del licenziamento, i motivi e le eventuali
misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
PER MOTIVI ECONOMICI
A sua volta, la direzione territoriale del lavoro, entro 7
giorni dal ricevimento della comunicazione, convoca il
lavoratore e il datore di lavoro per il tentativo di
conciliazione che, in ogni caso, non potrà che
concludersi entro 20 giorni.
Tuttavia, vi è la possibilità che le parti possano
accordarsi per una potenziale proroga dei termini, se vi
sono delle ipotesi di convenienza in uno slittamento
delle date previste dalla norma.
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
PER MOTIVI ECONOMICI
Decorso il termine dei 7 giorni, dal ricevimento della
comunicazione da parte della direzione territoriale del
lavoro, il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento al
lavoratore (solitamente decorso il termine accade che il
datore di lavoro manifesti la possibilità di non procedere
alla conciliazione).
Se la conciliazione è invece posta in essere, la procedura
di cessazione del rapporto di lavoro o meno dipenderà
esclusivamente dal suo esito.
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
PER MOTIVI ECONOMICI
1. Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, il datore
di lavoro potrà interrompere la sua relazione con il
lavoratore semplicemente comunicando a quest'ultimo
il licenziamento.
2. Se il tentativo di conciliazione dovesse riuscire, datore
di lavoro e lavoratore sottoscriveranno la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
PER MOTIVI ECONOMICI
La riforma, parla esplicitamente di “esaminare anche
soluzioni alternative al recesso” all'interno della
procedura di conciliazione.
Dietro una affermazione simile, possono celarsi diverse
soluzioni, tra cui quella più utile per cercare di sminuire
i pregiudizi sull'abolizione dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori.
Ovvero cercare di riabilitare il “ripescaggio” del
lavoratore all'interno dell'impresa, adibendo lo stesso
lavoratore a mansioni equivalenti, in altre strutture
della stessa azienda.
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EX ART. 18 LEGGE 300/1970
1. Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello
stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di
sessanta prestatori di lavoro.
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EX ART. 18 LEGGE 300/1970
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma
si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario
previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea
diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su
norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
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EX ART. 18 LEGGE 300/1970
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento
di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non
potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al
quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al
datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti.
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EX ART. 18 LEGGE 300/1970
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di
merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto
comma del codice di procedura civile.
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EX ART. 18 LEGGE 300/1970
9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma
pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
1.
All’articolo 18 della Legge 300/1970 sono apportate le
seguenti modifiche:
•
Il titolo da “Reintegrazione nel posto di lavoro”
diventa “Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo”;
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
•
i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
“Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullità del licenziamento perché discriminatorio ai
sensi dell’articolo 3 della legge 108/90,ovvero
dell’articolo 35 del D. Lgs.198/06, n. 198, ed in
violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo
54, commi 1, 6, 7 e 9, del D. Lgs. 151/01,e poichè
riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge
e/o determinato da un motivo illecito determinante ai
sensi dell’art. 1345 del Cod. Civ.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
ordina al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo
formalmente addotto e quale che sia il numero dei
dipendenti occupati dal datore di lavoro.
La presente disposizione si applica anche ai dirigenti.
A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di
lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore
di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità
di cui al terzo comma del presente articolo.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in
forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un’indennità
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto
maturata dal giorno del licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione,
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di
fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al
risarcimento del danno come previsto al secondo comma,
al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di
lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è
assoggettata a contribuzione previdenziale.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta
causa, perché il fatto contestato non sussiste e/o il
lavoratore non lo ha commesso o perché il fatto rientra tra
le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla
base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di
giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili,
annulla il licenziamento, condannando il datore di lavoro
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di
un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto
il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione,
per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché
quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non potrà
essere superiore a dodici mensilità della retribuzione
globale di fatto.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello del effettivo reintegro
maggiorati degli interessi in misura legale.
A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro
si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso
servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro,
salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro,
dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro
al pagamento di un’indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici
e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto in relazione all’anzianità
del lavoratore.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace
per la violazione del requisito di motivazione come
previsto dall’art, 2, 2° comma, della Legge 604/66, della
procedura di cui all’art. 7 della Legge 300/70 o della
procedura di cui all’art. 7 della Legge 604/66, si applica il
regime di cui al 5° comma, ma con attribuzione al
lavoratore di un’indennità risarcitoria determinata, in
relazione alla gravità della violazione commessa dal
datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di
dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al 4°
comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il
difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della
legge 68/99, per motivo oggettivo consistente
nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che
il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo
2110, 2°comma, del Codice Civile.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in
cui accerti l’insussistenza del fatto del licenziamento; nelle
ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo, applica la disciplina di cui al 5° comma.
Il giudice, nella determinazione dell’indennità, tiene conto,
oltre ai criteri di cui al 6° comma, delle iniziative assunte
dal lavoratore e del comportamento delle parti nell’ambito
della procedura di cui all’art. 7 della legge 604/66. Se nel
corso del giudizio, il licenziamento risulti determinato da
ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione
le relative tutele previste dal presente articolo.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Le disposizioni dal comma 4° al comma 7° si applicano al
datore di lavoro, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
o ufficio nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, nonché al
datore di lavoro, che nell’ambito dello stesso comune
occupa più di quindici dipendenti ed all’impresa agricola
che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, che occupa più di sessanta
dipendenti.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene
conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato, tenendo conto, che il computo delle unità
lavorative è in riferimento all’orario previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali (9° comma)
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
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Le modifiche introdotte dalla
Riforma del mercato del lavoro
Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché
effettuata entro il termine di quindici giorni
dell’impugnazione, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato, con diritto del lavoratore alla retribuzione
maturata nel periodo precedente alla revoca.
2. Alla legge 183/10, art. 30, comma 1, è aggiunto il
periodo: “L’inosservanza delle disposizioni, in materia di
limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche,
organizzative e produttive che competono al datore di
lavoro, costituisce motivo di impugnazione per
violazione di norme di diritto”.
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LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO
DISCIPLINARE
Se il fatto non sussiste o
REINTEGRO IMMEDIATO
a prescindere del numero dei la condotta poteva essere punita
con una sanzione minore,
dipendenti e dalla motivazione
REINTEGRO IMMEDIATO
Risarcimento pari almeno
E un risarcimento danni fino a
a 5 mensilità.
12 mensilità.
Versamento dei contributi.
Negli altri casi un indennizzo
Assistenziali e Previdenziali
Variabile da 12 a 24
mensilità
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ECONOMICO
Manifesta insussistenza
REINTEGRO IMMEDIATO
E ricarcimenti danni fino
a 12 mensilità con pagamento
Contributivo.
INSUSSISTENZA NON
MANIFESTA
Indennizzo variabile dalle 12
Alle 24 mensilità.
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