Liquidazione dell’attivo e
gestione del fallimento
Lorenzo Benatti
Parma, 21 aprile 2015
Fasi procedimento fallimentare
Accertamento del passivo e dei diritti
reali o personali di terzi.
 Liquidazione dell’attivo.
 Ripartizione dell’attivo.

Esecuzione sul patrimonio del fallito
 L’esecuzione concorsuale è unitaria: si attua, ad
opera degli organi preposti alla procedura su tutti i
beni e diritti del debitore dichiarato fallito
(pignoramento
generale).
La sentenza di
fallimento, priva dalla sua data il fallito
dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi
beni esistenti a quella data (art. 42, 1° co, lf).
Mentre nell’esecuzione individuale il vincolo si
produce nel momento del pignoramento dei
singoli beni, nel fallimento esso è un effetto
automatico della dichiarazione di fallimento.
Esecuzione sul patrimonio del fallito
La dichiarazione di fallimento è efficace dal
momento del deposito della sentenza in
cancelleria.
 La custodia dei beni del debitore fallito e
l’amministrazione del patrimonio sono attribuiti
direttamente agli organi della procedura.
 Gli organi preposti al fallimento possono
esercitare tutti i diritti del debitore, ivi compresi i
diritti potestativi e possono eseguire i contratti
corrispettivi, quanto ciò possa rivelarsi
conveniente.
 Tuttavia gli effetti nei confronti dei terzi si
producono dall’iscrizione della sentenza nel
registro delle imprese.

Inefficacia atti compiuti dopo il
fallimento (1)


Con il fallimento il debitore è privato del potere di
disposizione sui beni non della capacità di agire. Gli
atti compiuti sono validi, ma inefficaci nei confronti
dei creditori. Se il fallito aliena un bene compreso
nel fallimento dopo che questo è stato dichiarato, la
proprietà si trasferisce, ma il bene rimane soggetto
all’esecuzione fallimentare.
L’inefficacia ha carattere relativo. Il curatore può
avvalersi dell’inefficacia, ma se risulta più
conveniente per il fallimento può anche non
avvalersene.
Inefficacia atti compiuto dopo il
fallimento (2)



Art. 44 lf: dopo il fallimento sono inefficaci gli atti
compiuti dal fallito, i pagamenti da lui compiuti e i
pagamenti da lui ricevuti.
L’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito
comporta l’obbligo per l’accipiens di restituire le
somme ricevute al fallimento.
Il pagamento ricevuto dal fallito non libera il debitore
a meno che questo dimostri che il pagamento è
andato a beneficio del fallimento (il fallito ha
consegnato la somma incassata al curatore). Il terzo
che ha pagato due volte dovrà rifarsi sul fallito ma
non potrà insinuarsi al passivo.
Inefficacia atti compiuto dopo il
fallimento (3)

Gli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento sono
inefficaci indipendentemente dall’iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese, ma in
mancanza di iscrizione l’inefficacia è inopponibile nei
confronti dei terzi in buona fede:
 chi, dopo la dichiarazione di fallimento, esegue in buona
fede un pagamento al fallito, inefficace ai sensi dell’art. 44
lf, è liberato se la sentenza non è stata iscritta nel registro
delle imprese;
 chi, dopo la dichiarazione di fallimento, in buona fede riceve
un pagamento od acquista un bene o un diritto in base ad
un atto che è inefficace ex art. 44 è tutelato se la sentenza
non è stata iscritta nel registro delle imprese. L’atto potrà
essere soggetto a revocatoria.
Inefficacia formalità compiute
dopo il fallimento (art. 45 lf)


Art. 45 lf: le formalità necessarie per rendere
opponibili gli atti ai terzi (trascrizione alienazione
beni immobili o mobili registrati, ecc. v. art. 2915
c.c.), se compiute dopo la dichiarazione di
fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Anche questa inefficacia è inopponibile ai terzi in
buona fede fino all’iscrizione della sentenza di
fallimento nel registro delle imprese.
Amministrazione fallimentare
Nel fallimento, in generale, si realizza
un’amministrazione liquidatoria.
 Talora però, quando l’amministrazione del
patrimonio lo renda conveniente, viene
disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
 Può essere anche valutata l’ipotesi di
concedere in affitto l’azienda. Se l’impresa è
potenzialmente vitale è conveniente.

Operazioni preliminari
Identificazione beni,
 Materiale apprensione,
 Valutazione.

Identificazione beni
Beni immobili: risultanze registri immobiliari.
 Beni mobili:

 beni posseduti dal fallito, si presumono di sua
proprietà: apposizione sigilli,
 (eventualmente) beni del fallito presso terzi.
Sigilli (art. 84 l.f.)



Dichiarato il fallimento, il curatore procede,
secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni
che si trovano nella sede principale dell'impresa e
sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza
pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è
agevole
l'immediato
completamento
delle
operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere
delegata a uno o più coadiutori designati dal
giudice delegato.
Consegna al curatore (art. 86 l.f.)

Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a
norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal
medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in
cancelleria.
Inventario (art. 87 l.f.)



Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più
breve termine possibile, presenti o avvisati il fallito
e il comitato dei creditori, se nominato, formando,
con l'assistenza del cancelliere, processo verbale
delle attività compiute (1° c.).
Possono intervenire i creditori.
L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali
deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale (4° c.).
Beni inclusi (1)


i beni del fallito;
si presumono di sua proprietà, in quanto rinvenuti in
luoghi a lui appartenenti, anche beni di terzi. Saranno
questi ultimi a dover provare l’estraneità al patrimonio del
fallito nel procedimento di accertamento del passivo ed il
proprio diritto alla restituzione. Tuttavia i beni sui quali
terzi vantino diritti chiaramente riconoscibili possono
essere restituiti con decreto del giudice delegato, su
istanza della parte interessata, con il consenso del
curatore e del comitato dei creditori
Beni inclusi (2)


I beni del fallito in possesso di terzi che vantino un
autonomo titolo di possesso opponibile al curatore.
Quando il terzo non contesta il diritto di proprietà del fallito
ed invoca un titolo di possesso, il curatore può limitarsi a
rispettare il possesso del terzo e riprendere il bene, ad
esempio, alla scadenza della locazione. De il curatore
contesta il diritto di possesso del terzo deve far accertare
la propria pretesa giudizialmente.
I beni in possesso di terzi che disconoscono qualsivoglia
diritto all’amministrazione fallimentare, beni che vanno
inventariati anche se il curatore dovrà far accertare
giudizialmente la sua pretesa.
C’è possibilità esclusione (art.
104-ter, 7° c., L.F.)

Il curatore previa autorizzazione del
comitato dei creditori può non acquisire
all’attivo uno o più beni, se l’attività di
liquidazione appaia manifestamente non
conveniente.
Beni non compresi nel
fallimento (art. 46 l.f.)

Non sono compresi nel fallimento
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni,
salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di
quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; tali limiti
sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve
tener conto della condizione personale del fallito e di quella della
sua famiglia.
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;
4) …
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.
Alimenti al fallito e alla famiglia
(art. 47 l.f.)
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il giudice delegato, sentiti il
curatore ed il comitato dei creditori, può
concedergli un sussidio a titolo di alimenti
per lui e per la famiglia.
 La casa di proprietà del fallito, nei limiti in
cui è necessaria all'abitazione di lui e della
sua famiglia, non può essere distratta da
tale uso fino alla liquidazione delle attività.

Valutazione
Nell’inventario i beni vanno indicati con il
valore.
 Per la determinazione del valore il
curatore, se necessario, può nominare
uno stimatore (art. 87, 2° c., l.f.).

Presa in consegna (art. 88)
Il curatore prende in consegna i beni di
mano in mano che ne fa l'inventario
insieme con le scritture contabili e i
documenti del fallito.
 Se il fallito possiede immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, il
curatore notifica un estratto della sentenza
dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici, perché sia trascritto nei pubblici
registri.

Dichiarazione fallito (art. 87,
3° c., L.F.)

Prima di chiudere l’inventario il curatore
invita il fallito o gli amministratori della
società fallita a dichiarare se hanno notizia di
altre attività da inventariare, avvertendoli
delle pene stabilite dall’art. 220 l.f. per falsa
od omessa dichiarazione: è punito con la
reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il
quale … omette di dichiarare l'esistenza di
altri beni da comprendere nell'inventario…
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la
reclusione fino ad un anno.
Predisposizione Programma
Liquidazione
Il P.L. deve essere predisposto dal curatore
entro sessanta giorni dalla redazione
dell’inventario.
 Esso deve essere approvato dal comitato dei
creditori, che può proporre modifiche.
 Se su alcuni punti un membro del comitato
fosse in conflitto di interessi il P.L. questi
dovranno essere approvati separatamente.
 Il giudice delegato è chiamato ad autorizzare
l’esecuzione degli atti ad esso conformi

Contenuto P. L. (art. 104-ter l.f.)
a)
b)
c)
d)
e)
l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda ovvero
l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di
rami, a terzi;
la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare ed il loro possibile esito;
le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli
rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Atti prima approvazione P.L.
L’esercizio provvisorio e l’affitto possono
essere
anche
disposti
prima
della
presentazione del P.L., con l’autorizzazione
del G.D., acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori se già nominato.
 Prima della approvazione del programma, il
curatore può procedere alla liquidazione di
beni, previa autorizzazione del giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori se già
nominato, solo quando dal ritardo può
derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Operazioni sui crediti
Il curatore può cedere i crediti, compresi
quelli di natura fiscale o futuri, anche se
oggetto di contestazione, e può altresì
cedere le azioni revocatorie concorsuali, se
i relativi giudizi sono già pendenti (art. 106,
1° co., l.f.).
 Se il curatore opta per la riscossione può
stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti (art. 106, 3° co., l.f.)

Rinuncia liquidazione beni e incasso
crediti (art. 104-ter, 7° c., l.f.)
Il curatore previa autorizzazione del
comitato dei creditori può rinunciare a
liquidare uno o più beni, se l’attività di
liquidazione appaia manifestamente non
conveniente.
 Lo stesso deve dirsi per crediti il cui
recupero si presenti più oneroso della
somma realizzabile.

Integrazione programma
 Per
sopravvenute esigenze, il curatore
può presentare con le stesse modalità
un
supplemento
del
piano
di
liquidazione (art. 104 ter ,4° c., l.f.).
Vendita Beni
Possono essere soggette alla disciplina delle
vendite coattive o meno.
 Non vi sono soggette:

 le vendite effettate nell’esercizio dell’impresa che
sia stato autorizzato;
 le vendite stipulate in adempimento a contratti
preliminari nei quali il curatore abbia scelto di
subentrare ex art. 72 l.f.

La vendita coattiva produce effetto purgativo:
l’acquirente acquista la cosa libera da
ipoteche e privilegi.
Vendite Fallimentari (1)
Le stesse regole valgono per le vendite di beni mobili, beni mobili
registrati, beni immobili e complessi produttivi: libertà di forme
purché si tratti di procedure competitive, a meno che il curatore
preveda, nel programma di liquidazione, che le vendite vengano
effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del c.p.c.
in quanto compatibili (art. 107, 2° co., l.f.).
 Nel caso non si opti per l’applicazione dei procedimenti previsti
dal c.p.c. non vi è necessità di decreto di trasferimento del
Giudice Delegato, i beni (mobili o immobili) sono trasferiti
mediante contratto di compravendita. Per garantire che essi
siano privi di gravami il G.D. deve ordinare, con apposito decreto
la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.

Vendite Fallimentari (2)

Anche quando le vendite non si effettuano secondo le
regole previste dal c.p.c.:
 devono avvenire sulla base di stime di operatori esperti, salvo
per i beni di modesto valore;
 devono essere precedute da forme di pubblicità per favorire la
massima informazione e partecipazione di interessati;

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti
procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale
caso si applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il
giudice
dell'esecuzione
dichiara
l‘improcedibilità
dell'esecuzione (art. 107, 6° c.).
Vendite Fallimentari (3)




Le modalità per assicurare la competitività della procedura
devono essere stabilite nel programma di liquidazione o
con scelte successive.
Il curatore può avvalersi di soggetti specializzati (art. 107,
1° co., l.f.).
La procedura competitiva si conclude con la fissazione del
prezzo offerto.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici
registri, prima del completamento delle operazioni di
vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque
muniti di privilegio (art. 107, 3° c.).
Vendite Fallimentari (4)


Se perviene offerta irrevocabile di acquisto migliorativa
almeno del 10%, il curatore può sospendere la vendita ed
avviare una gara informale tra gli offerenti.
Una volta chiusa la gara, o in assenza di offerte, il curatore
deve informare il G.D. ed il comitato dei creditori degli esiti
della
procedura
depositando
in
cancelleria
la
documentazione relativa. Il G. D. può sospendere la
vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero
quando il prezzo è troppo basso rispetto a quelli di
mercato, ma solo su istanza del fallito, del comitato dei
creditori o di altri interessati, da presentarsi entro dieci
giorni dal deposito della documentazione in cancelleria.
Vendita azienda (art. 105 l.f.)
Quando possibile la vendita dell’azienda appare più conveniente.
 Nell‘ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento
d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori
possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di
lavoro consentite dalle norme vigenti.
 Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende
cedute, sorti prima del trasferimento.
 Il trasferimento dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto,
nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
è liberato se paga in buona fede al cedente.

Vendita azienda (art. 105 l.f.)



I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il
conferimento in una o più società, eventualmente di nuova
costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di
beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso,
esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo
2560 del codice civile ed osservate le disposizioni
inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le
diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante
accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene
alterata la graduazione dei crediti.
Esercizio provvisorio art. 104 (1)
 Può essere disposto:
 direttamente nella sentenza di fallimento,
se si ritenesse che una cessazione
dell’attività possa provocare un grave
danno;
 successivamente dal giudice delegato
con “decreto motivato”.
Esercizio provvisorio (2)

E’ subordinato alla compatibilità con l’interesse dei
creditori. Infatti:
 quando viene disposto con la sentenza di fallimento
deve sussistere la condizione che “non arrechi
pregiudizio ai creditori”,
 l’autorizzazione successiva del giudice delegato può
essere concessa solo “previo parere favorevole del
comitato dei creditori”,
 durante l’esercizio provvisorio il comitato dei creditori è
chiamato a pronunciarsi almeno ogni tre mesi
sull’opportunità di continuare l’esercizio ed ove si
esprima negativamente “il giudice delegato ne ordina le
cessazione”.
Esercizio provvisorio (3)
L’esercizio provvisorio è finalizzato alla
liquidazione, nella prospettiva della
vendita proficua dell’azienda o di un suo
ramo evitando la liquidazione atomistica.
 Si ritiene che non sia possibile
l’esercizio provvisorio per il solo fine di
conseguire utili.

Affitto azienda art. 104-bis
Meno
rischioso
dell’esercizio
provvisorio, ma più vincolante.
 Anch’esso è finalizzato alla liquidazione
(può essere autorizzato solo quando
paia utile al fine di una più proficua
vendita dell’azienda o di parti della
stessa).

Disciplina affitto azienda art. 104-bis (1)
L’affitto può essere autorizzato dal giudice
delegato su proposta del curatore previo parere
favorevole del comitato dei creditori.
 La scelta dell’affittuario deve avvenire con lo
stesso procedimento previsto per le vendite
fallimentari (sulla base di una stima del valore
dell’azienda e con le adeguate forme
pubblicitarie) e tenuto conto “oltre che
dell’ammontare del canone offerto, delle
garanzie prestate e dell’attendibilità del piano di
prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto
riguardo
alla
conservazione
dei
livelli
occupazionali.

Disciplina affitto azienda art. 104-bis (2)

Il contratto deve avere un contenuto minimo obbligatorio:






deve prevedere il diritto del curatore di procedere all’ispezione dell’azienda,
la prestazione di idonee garanzie per le obbligazioni dell’affittuario,
il diritto di recesso del curatore,
la durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze dalla
liquidazione dei beni.
All’affittuario può essere attribuito un diritto di prelazione
su base convenzionale.
In caso di retrocessione dell’azienda l’amministrazione
fallimentare non risponde dei debiti contratti dall’affittuario
nemmeno nei confronti dei prestatori di lavoro ed i
rapporti contrattuali rimangono assoggettati agli effetti del
fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.
Affitto azienda stipulato
prima della dich. fallimento





Spesso l’affitto è stipulato nell’imminenza dell’apertura
della
procedura.
In tal caso non si applica la disciplina dettata dall’art. 104 bis, ma
quella dell’art. 79 l.f.
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma entrambe
le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla
controparte un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Se il curatore
non recede deve rispettare integralmente il contratto e quindi
riconoscere il diritto di prelazione che fosse stato pattuito a favore
dell’affittuario.
L'indennizzo dovuto dalla curatela è considerato credito
prededucibile.
Non sembra che in tal caso si applichi l’esenzione dalla disciplina
dell’art. 2112 c.c. relativa ai debiti contratti dall’affittuario con i
dipendenti.
Comodato d’azienda

La brevità della concessione in
godimento dell’azienda può rendere
ipotizzabile anche l’attribuzione senza
corrispettivo, cioè in godimento anziché
in affitto. Fermo restando che eventuali
costi non devono gravare sulla
procedura.
Sostituzione del curatore al
fallito ed ai creditori


L’attribuzione al curatore dell’amministrazione del
patrimonio del debitore viene inquadrata nella
sostituzione al fallito, che comporta (come la
rappresentanza)
la
scissione
tra
titolarità
e
legittimazione (diritto di disporre).
Il curatore si sostituisce anche ai singoli creditori
nell’esercizio della azioni volte ad esperire l’esecuzione
(esse diventano azioni di massa): accertamento
simulazione di atti compiuti dal debitore, constatazione
dell’appartenenza di un bene al patrimonio del fallito,
impugnazione per revocatoria di atto compiuto dal
debitore, azione di responsabilità, ecc.
Posizione del curatore rispetto
agli atti anteriori al fallimento

Trattasi di questione spesso dibattuta: il curatore si
pone rispetto a tali atti come terzo o come parte?
 Il curatore è terzo quando fa valere la pretesa espropriativa,
quindi: a) quando contesta l’opponibilità di un atto di
disposizione anteriore al fallimento, b) quando impugna un atto
simulato od un atto pregiudizievole per i creditori, c) quando di
oppone a pretese di terzi volte ad escludere dall’esecuzione
concorsuali beni acquisiti al fallimento.
 Il curatore è parte quanto esercita diritti ed azioni compresi nel
fallimento sostituendosi al debitore fallito: a) quando fa valere
contro un terzo pretese creditorie, b) quando fa valere contro
terzi pretese reali, c) quando impugna atti compiuti dal fallito
quando la legittimazione a farlo non è riconosciuta ai creditori
(azioni di annullamento o risoluzione)
Posizione del curatore nei
rapporti processuali


Art. 43, 1° co., lf: nelle controversie, anche in corso,
relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito
compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Art. 43, 3° co., lf: l’apertura del fallimento determina
l’interruzione del processo. Il termine di tre mesi per
la riassunzione decorre dal momento in cui l’evento
interruttivo viene a conoscenza della parte
interessata alla riassunzione (Corte cost. 21 gennaio
2010, n. 17).
Beni pervenuti successivamente
(art. 42 l.f.)


Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le
passività incontrate per l'acquisto e la conservazione
dei beni medesimi (art. 42, 2° co., lf).
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono al fallito durante la procedura
fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro
acquisto e la loro conservazione risultino superiori al
presumibile valore di realizzo dei beni stessi (art. 42,
3° co., lf).
Contratti in generale (art. 72 l.f.)


Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una
di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del
contratto fatte salve le diverse disposizioni di legge,
rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo
tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo,
salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il
trasferimento del diritto (art. 72, 1° co.).
Il principio (possibilità di subentro) si applica anche alla
vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del
compratore (art. 73) e alla locazione finanziaria in caso di
fallimento dell’utilizzatore (art. 72-quater).
Contratti in generale (art. 72 l.f.)


Non ha efficacia reale il contratto preliminare (art. 72, 3° c.),
salvo il caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 72: contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c. c.
avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado.
Se il preliminare ha per oggetto un immobile privo di tali
caratteristiche si applica invece il 7° co: in caso di scioglimento
del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto
di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia
dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti
della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati
anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Ancora sull’art. 72 l.f.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare
dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni,
decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, 2° co.).
2. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel
passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza
che gli sia dovuto risarcimento del danno (art. 72, 4° co.).
3. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento
nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei
confronti del curatore; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene,
ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda
relativa secondo le modalità previste per l’accertamento del
passivo (art. 72, 5° co.).
4. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la
risoluzione del contratto dal fallimento (art. 72, 6° co.).
1.
Eccezioni regola generale

La regola generale dettata dall’art. 72 l.f.
non si applica al diritto di godimento del
conduttore:
 Affitto azienda (art. 79 l.f.),
 Locazione di immobili (art. 80 l.f.)
Contratto d’affitto d’azienda (art.
79 l.f.)
Abbiamo già visto che il fallimento non è
causa di scioglimento del contratto di affitto
d'azienda, ma entrambe le parti possono
recedere
entro
sessanta
giorni,
corrispondendo alla controparte un equo
indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati.
 L'indennizzo dovuto dalla curatela
è
considerato credito prededucibile.

Contratto locazione immobili
(art. 80 l.f.)
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione
d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
 Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro
un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal
contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
 In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque
tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo
indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
 Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione.

Leasing (art. 72-quater l.f.)




Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento
dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il
contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di
volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla
restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale
differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito
residuo in linea capitale; le somme già riscosse sono esenti da revocatoria
ai sensi dell’art. 67, 3° co., lett. a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra
il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di
finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue;
l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la
proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
Vendita con riserva di proprietà
(art. 73 l.f.)
Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento
del compratore, se il prezzo deve essere pagato a
termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto
con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore
può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi
immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse
legale.
 Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore
deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto
ad un equo compenso per l'uso della cosa.
 Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del
contratto.

Rent to buy (art. 23 D.L.
133/2014)



I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che
prevedono l’immediata concessione del godimento di un
immobile, con diritto del conduttore di acquistarlo entro
un termine determinato imputando al corrispettivo del
trasferimento la parte di canone indicata nel contratto,
sono trascritti ai sensi dell’art. 2465-bis c.c.
In caso di fallimento del concedente il contratto
prosegue.
In caso di fallimento del conduttore, si applica l’art. 72
l.f.; se il curatore si scioglie dal contratto, il concedente
ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce
interamente i canoni a titolo di indennità, se non è
diversamente convenuto nel contratto.
Contratti ad esecuzione
continuata (art. 74 l.f.)

Se il curatore subentra in un contratto
ad esecuzione continuata o periodica
deve pagare integralmente il prezzo
anche delle consegne già avvenute o
dei servizi già erogati.
Restituzione di cose non pagate
(art. 75 l.f.)

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata
spedita al compratore prima della dichiarazione di
fallimento di questo, ma non è ancora a sua
disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha
acquistato diritti sulla medesima, il venditore può
riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le
spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempre ché
egli non preferisca dar corso al contratto facendo
valere nel passivo il credito per il prezzo, o il
curatore non intenda farsi consegnare la cosa
pagandone il prezzo integrale.
Conto corrente, mandato e
commissione (art. 78 l.f.)
I contratti di conto corrente, anche
bancario, e di commissione, si sciolgono
per il fallimento di una delle parti.
 Il contratto di mandato si scioglie per il
fallimento del mandatario.
 Se il curatore del fallimento del mandante
subentra nel contratto, il credito del
mandatario per l'attività compiuta dopo il
fallimento è un credito prededucibile.

Contratto di appalto (art. 81 l.f.)


Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di
una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione
del comitato dei creditori non dichiara di voler
subentrare nel rapporto dandone comunicazione
all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee
garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della
qualità soggettiva è stata un motivo determinante
del contratto, salvo che il committente non consenta,
comunque, la prosecuzione del rapporto.
Contratto di assicurazione (art.
82 l.f.)


Il fallimento dell'assicurato non scioglie il
contratto di assicurazione contro i danni, salvo
patto contrario, e salva l'applicazione dell'art.
1898 del codice civile se ne deriva un
aggravamento del rischio.
Se
il
contratto
continua,
il
credito
dell'assicuratore per i premi non pagati deve
essere soddisfatto integralmente, anche se la
scadenza del premio è anteriore alla
dichiarazione di fallimento.
Clausola arbitrale (art. 83 bis l.f.)

Se il contratto in cui è contenuta una
clausola compromissoria è sciolto a
norma delle disposizioni riportate, il
procedimento arbitrale pendente non
può essere proseguito.
Inefficacia e revocatoria (1)
I beni e i diritti usciti dal patrimonio del fallito
in forza di «atti pregiudizievoli ai creditori»
possono essere (art. 64 ss l.f.) recuperati,
non al patrimonio del fallito, ma alla garanzia
patrimoniale dei creditori.
 Ci si riferisce ad atti precedenti al fallimento o
successivi, ma ad esso opponibile in quanto
compiuti in buona fede anteriormente
all’iscrizione della sentenza di fallimento nel
registro delle imprese.

Inefficacia e revocatoria (2)
Inefficacia ex lege: opera automaticamente
all’atto della dichiarazione di fallimento, senza
necessità che si pronunci il giudice. La sentenza
che accerta l’inefficacia ha carattere dichiarativo
e può essere proposta senza limiti di tempo.
 L’inefficacia derivante da revocatoria consegue
a una pronuncia di revoca del giudice qualificata
come costitutiva, con conseguenze circa
decorrenza degli interessi. La revocatoria è
soggetta al termine di prescrizione (o
decadenza) di cui all’art. 69-bis l.f.

Inefficacia e revocatoria (3)

Inefficacia ex lege:
 Atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.)
 Pagamenti debiti non scaduti (art. 65 l.f.)
 Restituzione finanziamenti soci (art. 2467 e 2497-quinquies c.c.)


Revocatoria ordinaria nel fallimento (art. 66 l.f.)
Revocatoria fallimentare








atti anomali (art. 67 l.f., 1° co.. Lf.),
atti normali (art. 67 l.f., 2° co.. Lf.),
atti esenti (art. 67 l.f., 3° co.. Lf.),
pagamento cambiale scaduta (art. 68 l.f.),
atti tra coniugi (art. 69 l.f.),
decadenza azione (art. 69-bis l.f.),
altre disposizioni sulla revocatoria (art. 70 l.f.).
La conoscenza di tutte queste cause spetta al tribunale
fallimentare.
Atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento, gli atti a
titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere
morale o a scopo di pubblica utilità, in
quanto la liberalità sia proporzionata al
patrimonio del donante.
Pagamenti anticipati (art. 65 l.f.)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
pagamenti di crediti che scadono nel
giorno della dichiarazione di fallimento o
posteriormente, se tali pagamenti sono
stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Restituzione finanziamenti soci
Art. 2467 c.c.: Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore
della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione
di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del
precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore
della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
concessi in un momento in cui, anche in considerazione del
tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo
squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure
in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe
stato ragionevole un conferimento.
 Art. 2497-quinquies c.c.: Ai finanziamenti effettuati a favore
della società da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa
sottoposti si applica l'articolo 2467.
 L’applicazione della disposizione alle s.p.a. chiuse è
controversa.

Revocatoria ordinaria nel
fallimento (art. 66 l.f.)
 Il
curatore può domandare che siano
dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal
debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile.
 L'azione si propone dinanzi al tribunale
fallimentare, sia in confronto del
contraente immediato, sia in confronto
dei suoi aventi causa nei casi in cui sia
proponibile contro costoro.
Art. 2901 ss. c.c.

1° co: Il creditore, anche se il credito è soggetto a
condizione o a termine, può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione
del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
arrecava alle ragioni del creditore [inteso come
eccedenza del passivo sull’attivo aggredibile] o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto
fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento [secondo la giurisprudenza, nel
fallimento è sufficiente la prova della conoscenza del
pregiudizioe];
2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo
fosse consapevole del pregiudizio [inteso come …] e,
nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione [inteso come …].
Rev. ordinaria e fallimentare
Nella rev. ordinaria non sono considerati gli
atti di amministrazione (affitto azienda). In
quella fallimentare lo sono.
 Nella rev. ordinaria non sono considerati gli
atti che incidono sulla garanzia patrimoniale
cui non abbia concorso il debitore (ipoteca
giudiziale). In quella fallimentare lo sono.
 Nella rev. ordinaria si presuppone un danno.
In quella fallimentare si guarda periodo
sospetto.

Revocatoria fallimentare atti
anomali (art. 67 l.f., 1° co.)

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva
lo stato d'insolvenza del debitore:
1)
2)
3)
4)
gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o
promesso;
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei
mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Art. 67, 1° co., n. 1
Atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è
stato dato o promesso.
 Quando le due prestazioni sono monetarie il
confronto è agevole. Quando invece una non lo è
occorre accertare il giusto prezzo (attraverso
CTU).
 È molto frequente il caso in cui il prezzo è
simulato. La giurisprudenza si è espressa per
l’opponibilità della simulazione al curatore.

Art. 67, 1° co., n. 2
Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con
altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento.
 Generalmente si verifica la cd. datio in solutum. Secondo la cassazione
(10347/1996) si ha pagamento con mezzi anomali “allorquando il danaro non è
strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di
adempimento in quanto effetto terminale di altri negozi”. Sono pagamenti con mezzi
anormali quelli conseguiti con un mandato in rem propriam all’incasso o con una
cessione di credito, salvo siano stati previsti come mezzi di estinzione contestuale al
sorgere del debito (Cass. 12736/2011). Appartengono a quest’ultima categoria le
operazioni bancarie di anticipazione su crediti, le anticipazioni rientranti nello
schema dello sconto come le anticipazioni SBF e all’esportazione. In questi casi la
banca riscuote un credito proprio. La revocatoria deve riguardare l’atto di cessione o
di attribuzione del mandato.
 Per quel che riguarda anticipazioni di crediti nell’ambito del factoring, l’art. 7, 1° co.,
l. 52/91, dispone che “l’efficacia della cessione verso terzi … non è opponibile al
fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di
insolvenza del cedente ed il pagamento sia avvenuto nell’anno precedente al
fallimento.
 Sono invece considerati mezzi normali di pagamento quelli equivalenti al denaro
(assegni circoalri, assegni bancari, bonifici, girate di cambiali e assegni, ecc.

Art. 67, 1° co., n. 3 e 4

I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
 nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
 entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti
scaduti.
Spesso si utilizzano espedienti per occultare la non contestualità
(mutuo ipotecario per estinguere esposizioni pregresse, garanzie
contestuali all’attribuzione del fido), ma la giurisprudenza
considera queste garanzie come non contestuali.
 La costituzione di garanzie (in particolare di ipoteche) può essere
volontaria, giudiziale o legale. La legale non è revocabile, la
volontaria può essere contestuale o non contestuale, la giudiziale
non è mai contestuale.
 Vi sono anche garanzie atipiche (cessione di credito e mandato in
rem propriam a fine di garanzia). La costituzione delle garanzie
sono equiparate a quelle tipiche e bisogna distinguere i casi
creazione contestuale e non contestuale.

Revocatoria fallimentare atti
normali (art. 67 l.f., 2° co.)





Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento.
Sono revocabili i pagamenti volontari che quelli coattivi.
Non sono revocati i pagamenti del terzo, salvo che questi paghi con denaro
del fallito.
Sono revocabili i pagamenti contestuali (salvo esenzione art. 67, 3° co., lett.
a).
Lo stato di insolvenza può essere provato per presunzioni (sintomi obiettivi
di insolvenza): protesti (cass. 391/2010), procedimenti esecutivi immobiliari,
iscrizioni ipoteche giudiziali, notizie di stampa sulla crisi di impresa (cass.
11013/1993), risultanze da bilanci. I sintomi di insolvenza possono essere
oggetto di percezione diretta da parte del convenuto (protesti di assegni
della banca stessa), in tal caso deve considerarsi raggiunta la prova della
scientia decoctionis. A volte la conoscenza dello stato di insolvenza è
desumibile dal comportamento del convenuto in revocatoria come nel caso
di revoca degli affidamenti o mutamento condizioni.
Atti esenti da revocatoria (art. 67
l.f., 3° co.)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa
nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del
codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero
immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale
dell’attività di impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di
fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
Atti esenti da revocatoria (art. 67
l.f., 3° co.)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti
in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a)[avvocati, dottori commercialisti,
ragionieri e ragionieri commercialisti] e b)[studi professionali associati o
società di professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di
cui alla lett. a). In tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della procedura] deve
attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il
professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro
che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura
personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti
con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore
ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può
essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
Atti esenti da revocatoria (art. 67
l.f., 3° co.)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione
del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai
sensi dell'art. 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie
legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui
all’art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate
da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del
fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle
procedure concorsuali di concordato preventivo (attestatore nel
Concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione del
debito, consulenti che hanno assistito la preparazione).
Trattamento delle rimesse bancarie
ed il criterio del massimo scoperto


Non sono soggetti all'azione revocatoria le rimesse effettuate
su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in
maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca (art. 67 l.f., 3° co., lett. b).
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni
passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o
comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve
restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare
massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso.
Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un
credito d'importo corrispondente a quanto restituito (art. 70 l.f.,
3° co.).
Effetti revoca


La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari
specializzati,
procedure
di
compensazione multilaterale o dalle società previste
dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
esercita e produce effetti nei confronti del
destinatario della prestazione (art. 70, 1° c., l.f.).
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito (art. 70, 2° c.. l.f.).
Patrimoni destinati ad uno
specifico affare (art. 67 bis l.f.)

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad
uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a) del codice civile, sono
revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo dell'azione è
costituito
dalla
conoscenza
dello
stato
d'insolvenza della società.
Pagamento di cambiale
scaduta (art. 68 l.f.)

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo
comma, non può essere revocato il pagamento di
una cambiale, se il possessore di questa doveva
accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di
regresso, in confronto del quale il curatore provi
che conosceva lo stato di insolvenza del principale
obbligato quando ha tratto o girato la cambiale,
deve versare la somma riscossa al curatore.
Atti compiuti tra coniugi (art.
69 l.f.)
Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra
coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito
compiuti tra coniugi più di due anni prima della
dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il
fallito esercitava un'impresa commerciale sono
revocati se il coniuge non prova che ignorava lo
stato d'insolvenza del coniuge fallito.
 Pur non facendosi riferimento agli atti a titolo
gratuito, la corte costituzionale ha affermato che
la norma si applica anche ad essi.

Decadenza dall’azione (art.
69-bis c.c.



Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre
anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque
decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
Il termina opera quando la revocatoria viene fatta
valere in sede di azione (anche revocatoria ordinaria),
mentre non opera quando si fa valere in sede di
eccezione, tipicamente in sede di verifica dello stato
passivo o di verifica di domande di rivendica.
Se la domanda di fallimento segue quella di
concordato preventivo, i termini decorrono dalla
pubblicazione della domanda di concordato
preventivo nel registro delle imprese.
Le controversie fallimentari

Lo spettro del contenzioso fallimentare è
molto vasto:
 esercizio di diritti ed azioni spettanti al
fallito,
 esercizio di azioni a tutela collettiva dei
creditori con riferimento alla garanzia
patrimoniale,
 controversie
su diritti dei singoli
creditori di partecipare al concorso e
sull’attribuzione delle quote di riparto.
Giudice competente
 Il
tribunale che ha dichiarato il fallimento è
competente a conoscere di tutte le azioni
che ne derivano, qualunque ne sia il
valore (art. 24 l.f.).
 Occorre stabilire se l’azione deriva dal
fallimento od apparteneva alla posizione
del fallito.
Azioni già presenti nel
patrimonio del fallito
Pagamento del prezzo della merce fornita dal
fallito o del corrispettivo per la prestazione da
esso eseguita.
 Richiesta risarcimento per danni subiti dal
fallito.
 Restituzione delle somme indebitamente
percepite da terzi.
 Azione di responsabilità contro amministratori
ed organi di controllo (art. 2394 c.c.)

Azioni nascenti dal fallimento
Azione revocatoria fallimentare.
 Azioni volte a far accertare l’inefficacia di atti
compiuti prima del fallimento (art. 64 e 65 lf) o
dopo il fallimento (art. 44 lf)

Rito speciale di accertamento
del passivo

I creditori ed i possessori di diritti reali o
personali sui beni di proprietà o in possesso
del fallito devono far valere le pretese relative –
ancorché preesistenti al fallimento – secondo il
particolare procedimento i dunque secondo il
rito dell’accertamento dello stato passivo e dei
diritti reali e personali su beni in possesso del
fallito.
Liquidazione dell’attivo e
gestione del fallimento
[email protected]
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Diritto delle procedure concorsuali