EVOLUZIONE
DELLA NORMATIVA E
DIRETTIVA MINISTERIALE
Un contesto in evoluzione

La discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni
senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa
realtà delle nostre classi.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.

Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra
scuola e richiede di contestualizzare il modello
dell’integrazione scolastica all’interno di uno scenario
cambiato, potenziando soprattutto la cultura dell’inclusione
La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del
cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo

Potenziamento della cultura dell’inclusione

Approfondimento delle competenze in materia degli
insegnanti curricolari

Valorizzazione della funzione del docente per il
sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata a tutta
la classe

Nuovo modello organizzativo nella gestione del
processo di integrazione scolastica e di presa in
carico dei BES da parte dei docenti
1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la
presa in carico di alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES)
2. Definisce le modalità di organizzazione, le
funzioni e la composizione del personale
dei Centri Territoriali di Supporto (CTS)
I Bisogni Educativi Speciali

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta
di speciale attenzione per una varietà di ragioni.

BES, tre grandi sotto-categorie: disabilità; disturbi
evolutivi specifici e svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale.

Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i
disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del
linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo
mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre
tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di
Asperger, non altrimenti certificate.
I Beneficiari
Alunni con disabilità
Def.(art 3 104/92): E’ Persona con disabilità colui che a causa di un
evento traumatico o morboso avvenuto in periodo pre - peri - post
natale abbia subito una minorazione stabilizzata o progressiva che
sia causa di emarginazione.
Per loro la normativa richiede:
 Certificazione medico – legale (art.12, comma 5, L.104/92-art.2
DPR 24/02/1994-art.3 L.104/92).
 DPCM 185/06. Accertamenti medico legali collegiali presso ASL.
 La certificazione di diagnosi clinica di disabilità deve riportare la
dicitura ai sensi dell’art.3, comma 1 o 3 Legge 104/92, per avere
accesso alle risorse aggiuntive (ins. Sost)
Alunni con DSA
Disturbi specifici che si inseriscono all’interno di un quadro di
sviluppo cognitivo tipico, riconducibili a origini neurobiologiche,
riguardanti l’acquisizione delle abilità scolastiche :
 Disturbo della Lettura;
 Disturbo del Calcolo;
 Disturbo dell’Espressione Scritta
 Certificazione di diagnosi prodotta dell’ASL o da un Centro
Convenzionato, dopo lo svolgimento della seconda classe della
scuola primaria.
Alunni con altri BES
Def.: Alunni che vivono una situazione particolare che li ostacola
nell’apprendimento e nello sviluppo della propria persona.
Alunni che non hanno, perché non possono averla, una diagnosi
psicologica e/o medica. Le loro difficoltà non corrispondono agli
elenchi di segni/sintomi dei manuali diagnostici, la loro situazione
sfugge a quei criteri scientifici, né hanno rassicuranti eziologie
organiche.
La Circolare 8/del 6/03/13 ha precisato che in assenza di diagnosi
sanitarie occorre far riferimento a situazioni oggettive
(segnalazione dei servizi sociali o status di alunni stranieri).
In assenza di dati oggettivi la Circolare ha stabilito che siano
i docenti del Consiglio di classe a decidere (a maggioranza) se
l’alunno si trovi in situazione di svantaggio o disagio e meriti
l’estensione degli strumenti compensativi e/o dispensativi
previsti per gli alunni diagnosticati DSA.
La Circolare stabilisce che la deliberazione sia:
 Verbalizzata per iscritto
 siano riportate le motivazioni
 Le indicazione dei singoli interventi didattici compensativi,
dispensativi o altri
 In accordo con la famiglia.
Strumenti Didattici
Alunni con disabilità
1.
L’art. 12, comma 5, L.104/92 ,e da art. 2 a 5 DPR 24/02/94,
stabiliscono che debbano essere formulati da tutti i Docenti,
con i familiari, gli operatori sociosanitari, un profilo dinamico
funzionale e il Pei, che non è solo un percorso didattico ma il
Progetto di Vita in età scolare sul quale i soli Docenti della
classe predispongono programmazione individualizzata e/o
differenziata, o in riferimento alla L53/2003 personalizzata).
2.
L’art.13, comma 3, L. 104/92 conferisce il diritto di avere un
insegnante di sostegno.
Alunni con DSA
Il Consiglio di Classe deve predisporre il PDP (progetto didattico personalizzato), In esso
deve essere indicato per ogni disciplina l’eventuale strumento compensativo o
dispensativo deliberato.
Nel caso di dispensa dall’esecuzione di compiti scritti per una o più lingue straniere
l’alunno deve sostenere una prova orale (misura compensativa), naturalmente solo per
le lingue straniere moderne non vale per il latino o il greco.
A tal proposito le linee guida precisano che l’esonero dallo studio delle lingue straniere
lo mette sullo stesso piano degli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato,
non potrà conseguire il diploma ma un attestato con crediti formativi maturati.
Gli alunni di scuola secondaria di primo grado che non abbiano superato il limite di età
previsto, 18 anni, potranno iscriversi alla scuola superiore, in analogia con quanto
previsto per gli alunni con disabilità art.11, comma 12 O.M. n. 90/2001, mentre quelli in
uscita dalla scuola secondaria non potranno iscriversi all’università.
(Massima chiarezza per le famiglie che chiedono l’esonero dalla lingua straniera).
Alunni con altri BES (Allegato 1 Piano Alunni BES)
La Circolare e la Direttiva estendono la formulazione del PDP e,
analogicamente, l’identificazione degli strumenti compensativi e
dispensativi, che vanno verbalizzati e motivati, anche quando
tale sollecitazione proviene dalla famiglia e il Consiglio di classe
delibera di non concederli.
Il documento redatto deve contenere:
 nome alunno
 data delibera Consiglio di classe
Discipline in cui necessita di strumenti compensativi e/o
dispensativi.
Valutazione
La concessione o meno di strumenti compensativi/dispensativi agli
alunni con BES può agevolare o impedire (in caso di negazione) una
corretta valutazione.
Alunni con disabilità (si basa sul PEI)
 Art.16 L.104/92 al comma 1 stabilisce: il PEI può prevedere riduzione o
sostituzione dei contenuti di talune discipline per le scuole di ogni ordine e
grado.
 L’O.M.n.90/2001, art.15 stabilisce che il Consiglio possa deliberare, dopo il
GLHO, lo svolgimento di un PEI semplificato, per obiettivi minimi, con la
formulazione degli obiettivi minimi per ottenere un giudizio di sufficienza.
 Il PEI differenziato da diritto solo al rilascio di un attestato non valido per
l’iscrizione all’università.
 L’art.15 O.M. n90/2001, stabilisce che , in caso di divergenza di pareri con la
famiglia (famiglia richiede semplificato), per il principio del rispetto del ruolo,
prevale la volontà della famiglia che deve essere informata che, ai fini della
valutazione il ragazzo non verrà considerato con disabilità e valutato come
tutti i compagni.
Valutazione
L’art. 16, comma 3, L. 104/92, per rimuovere gli ostacoli allo svolgimento
delle prove, generati dalla disabilità, prevede inoltre:
a) Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
b) Uso di strumenti anche tecnologicamente avanzati
c) Prove equipollenti
Ai punti a, b, e c, già presenti nel DPRn.122 /2009 art.9 valutazione alunni
con disabilità si aggiungono:
d) se l’alunno è seguito da più di un insegnante di sostegno, essi
potranno tutti insieme esprimere un solo voto, lo stesso
accade per la valutazione dei compagni di classe.
d) quando oggetto della valutazione è il grado d’inclusione
raggiunto dall’alunno e dai suoi compagni il DPR 122/09
stabiliscono che si debba valutare gli apprendimenti nella loro
globalità, la crescita nella comunicazione, socializzazione, e
nelle relazioni
Alunni con DSA
 Sono valutati in base al PDP
 la Magistratura ha affermato che le valutazioni di alunni con DSA sono
annullabili qualora i docenti non abbiano rispettato il PDP concordato con
la famiglia, o qualora non abbiano consentito l’uso degli strumenti
compensativi o dispensativi ivi previsti. Ciò non significa che l’alunno sia
automaticamente promosso, ma che venga sottoposto a prove con l’ausilio
degli strumenti previsti e che l’esito sarà quello conseguente alla
valutazione
Alunni con Svantaggio e Disagio
 Si applica quanto previsto nel PDP, (strumenti compensativi o dispensativi
o altri accorgimenti didattici quali ad esempio la concessione di tempi più
lunghi per l’esecuzione delle prove).
 Il Consiglio deve produrre verbalizzazione scritta delle decisioni adottate in
dialogo con la famiglia. Sia l’accoglimento sia il dissenso motivandone il
diniego.
 Nel caso in cui la Commissione d’esame volesse discostarsi dalle indicazioni
ricevute deve fornire nel relativo verbale la motivazione.
Esami Privatisti
Alunni con disabilità
Decreto Ministeriale 10/12/1984 detta alcuni oneri a carico
degli alunni:
 Contattare per tempo la scuola
 Produrre certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL
 Concordare con la scuola scelta il PEI sul quale sarà valutato.
Alunni con DSA
 Analogamente a quanto previsto per gli alunni con Disabilità
 Contattare scuola, produrre certificazione ASL
 Concordare PDP ed applicarlo per valutazione
Alunni altri BES
Da definire
Prove Invalsi
Con la legge 176/07 è divenuto operativo il principio della valutazione
standardizzata introdotto con la L.53/2003. La pratica persegue due diversi
obiettivi :
•
Confrontare i risultati apprenditivi dei nostri alunni con quelli dei Paesi
dell’OCSE;
•
Valutare, sommando i risultati ottenuti alla valutazione tradizionale dei
docenti.
Nelle prove comparative era specificato che:
•
Le prove degli alunni con disabilità certificata e con DSA non sarebbero
entrati a far parte della media nazionale, ma inseriti in un’apposita banca
dati.
•
Gli alunni. afferenti alla “AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO,
LINGUISTICO E CULTURALE” (definizione Circolare MIUR 8/2103) NON
sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi
devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei
tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.
La prova nazionale degli esami conclusivi entra a far parte della valutazione
degli alunni e, per questo motivo per gli alunni con disabilità, DSA ed altri BES,
sono previsti i benefici che la normativa concede loro.
La singola Scuola
GLHI
(ex art.15 c.2L.104/92)
GLI
(Gruppo di lavoro per l’inclusione
Elabora
Piano Annuale Inclusività
GLI - Gruppo Lavoro Inclusione
Piano Annuale per l’ Inclusività
E’ parte integrante del POF, di cui costituisce la premessa
Strumento di
programmazione degli
interventi a favore di tutti
gli alunni in difficoltà
Ha lo scopo:
Di individuare annualmente i punti di
forza e debolezza delle attività
inclusive messe in campo dalla scuola.
Predisporre un piano delle risorse da
offrire e richiedere a soggetti pubblici
e del privato sociale.
PAI
Impostare ,per il successivo anno
scolastico, una migliore accoglienza di
tutti gli alunni portatori di BES
Entro giugno ed inviato agli Uffici Scolastici Regionali
Predisposto dal GLI
Approvato dal
Collegio dei Docenti
TERRITORIO
CTS
(Centri Territoriali di Supporto)
Provinciali
CTI
Reti di scuole Distrettuali
I CTS-Centri Territoriali di Supporto

I CTS sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo
con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.

Sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella
dell’istituzione scolastica che li accoglie.

È facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la
rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in
ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.

Presenza di un CTS almeno in ogni provincia della Regione, fatte
salve le aree metropolitane che, per la densità di popolazione,
possono necessitare di uno o più CTS dedicati.

I CTS divengono i punti di riferimento per le scuole e coordinano le
proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari,
Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di
ricerca, di formazione e di documentazione.
Le Funzioni dei CTS
1. Istruzione e formazione (per docenti, studenti e famiglie)
2. Consulenza su didattiche e tecnologie specifiche per gli
insegnanti
3. Gestione degli ausili e comodato d’uso
4. Raccolta e promozione buone pratiche e attività di
ricerca e sperimentazione
5. Definizione piano annuale d’intervento
6. Gestione risorse economiche per finalità 1 e 2
Se non è possibile costituire il CTI, le
singole scuole cureranno, attraverso il
GLI, il contatto con i CTS di riferimento
CTI
Individuati a livello
di rete di scuole
territoriali
Contribuiscono all’attuazione
dell’art. 50 del DL 9.2.2012,
n°5, così come modificato
dalla Legge 4.4.2012, n° 35
Strategie di intervento

Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato
per alunni con BES, anche attraverso la redazione di un
Piano Didattico Personalizzato, che serva come
strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia
la funzione di documentare alle famiglie le strategie di
intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di
classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica
presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di
carattere psicopedagogico e didattico – possono
avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle
disposizioni attuative della Legge 170/2010, meglio
descritte nelle allegate Linee guida.
Conclusioni
1.
Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
• Il C.d.c. o il Team docenti individua preventivamente gli
alunni con BES.
• Attiva un progetto temporaneo e reversibile attraverso:
a)
Percorso di conoscenza della difficoltà del funzionamento
attraverso intervista all’alunno e alla famiglia.
b) Attivazione di risorse: compagni di classe, collaboratori
scolastici, famiglia, amici, vicini di casa (r.informali);
c) Psicologo, neuropsichiatra, assistente sociale, assistente
educatore, mediatore linguistico (r. formali).
d) Individualizzazione dell’intervento ed educazione speciale.
e) Inclusione.
Costituire il GLI che provvede a:
Rilevare i BES presenti nella scuola
 Raccogliere informazione sugli interventi formativi tra scuole
o in rapporto con il MIUR
 Confrontarsi sui casi e offrire consulenza ai colleghi
 Valutare il livello d’ inclusione della scuola
 Raccogliere le proposte fornite dal Gruppo di lavoro e di
studio d’Istituto (GLHI), per gli alunni con problemi inclusi
nella legge 104 / 92
 Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
CM.6/3/13
Anche per creare i presupposti per l’attuazione dell’art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come
modificato dalla Legge 4.4.2012, n° 35, là dove si prevede (comma b) la “definizione, per
ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle
eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo
scuola” e ancora (comma c) la “costituzione […] di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al
fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie” e ancora
(comma d) la “definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per
l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la
prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di
bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione
scolastica” e infine (comma e) la “costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d) […] sulla
base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla
singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte
salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.”
In Fine, con l’augurio che quanto illustrato risulti utile per
sostenere e indirizzare la riflessione.
In estrema sintesi … si spera di aver chiaramente
evidenziato che l’espressione Bisogni Educativi Speciali:
- non è una diagnosi
- non è una certificazione
- non è uno stigma
E’ il riconoscimento del fatto che alcuni alunni possono
richiedere, nel corso della loro carriera scolastica, per
tempi più o meno lunghi, una particolare accentuazione
della personalizzazione didattica, che resta
fondamentale per ciascuno.
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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DIRETTIVA MINISTERIALE