Le fonti del diritto
Paola Bosio
Fonte giuridica
Con il termine fonte del diritto si intende
ogni atto ed ogni fatto a cui l'ordinamento
giuridico ricollega l'effetto di far sorgere,
modificare o estinguere una o più norme
giuridiche.
Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di
produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la
norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte
superiore (gerarchia delle fonti).
Paola Bosio
La gerarchia delle fonti
• Fonte subprimaria: Costituzione italiana
e leggi costituzionali
• Fonte primaria: legge ordinaria del
parlamento, decreto legge (governo),
decreto
legislativo
(governo),
legge
regionale, regolamenti comunitari
• Fonte secondaria: regolamenti
Le leggi e le altre fonti primarie che contengono norme in contrasto
con quelle stabilite nella costituzione sono incostituzionali e quindi
possono essere annullate dalla corte costituzionale.
Paola Bosio
La Costituzione
Al primo livello della gerarchia delle fonti si
pongono le fonti superprimarie:
• la Costituzione e le leggi costituzionali.
La Costituzione della Repubblica Italiana,
entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è
composta da 139 articoli, che riguardano:
• i principi fondamentali dell'ordinamento
(artt. 1-12);
• i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti
(artt. 13-54);
• la disciplina dell'organizzazione della
Repubblica (artt. 55-139).
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Le fonti primarie
Al di sotto delle leggi costituzionali si
pongono:
• i trattati internazionali;
• gli atti normativi comunitari, che
possono presentarsi sotto forma di
regolamenti o direttive.
• le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
(decreti legge e decreti legislativi).
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Le fonti secondarie
Al di sotto delle fonti primarie, si collocano:
• i regolamenti governativi;
• i regolamenti ministeriali e di altri enti
pubblici;
• la consuetudine, prodotta dalla ripetizione
costante nel tempo di una determinata
condotta.
Paola Bosio
Il Codice Civile
Il codice civile è un corpo organico di disposizioni di diritto
civile.
Esistono vari codici civili a seconda del Paese in cui è
applicato o del contesto storico.
L’idea di creare il codice nasce per razionalizzare le norme
giuridiche.
In passato, non esisteva una raccolta di leggi, ma la disciplina
comune si sostanziava nel corpo del diritto romano, ossia in
una serie di leggi emanate dal sovrano e nelle usanze dei vari
luoghi.
Il codice civile è una innovazione recente derivante dal codice
napoleonico del 1805: esso disciplinava i contratti, la
proprietà e le successioni.
Il primo codice italiano risale al 1865 dopo l’unità d’Italia e non era altro che la
traduzione del codice napoleonico; nel 1882-83 nacque il primo codice del
commercio che disciplinava la materia commerciale e nel 1942, tali codici, dopo
aver subito modifiche e revisioni furono unificati.
Paola Bosio
Il Codice Civile italiano
Il Codice Civile italiano comprende in tutto 2969 articoli ed è suddiviso in
sei libri, oltre alle disposizioni sulla legge in generale:
• LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
• LIBRO SECONDO - Delle successioni
• LIBRO TERZO - Della proprietà
• LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
• LIBRO QUINTO - Del lavoro
• LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
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Libro quarto
Libro Quarto: Delle obbligazioni
• Titolo I: Delle obbligazioni in generale
• Titolo II: Dei contratti in generale
• Titolo III: Dei singoli contratti
• Titolo IV: Delle promesse unilaterali
• Titolo V: Dei titoli di credito
• Titolo VI: Della gestione di affari
• Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
• Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
• Titolo IX: Dei fatti illeciti
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