ROMA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - 6 MAGGIO
2015
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
NEL DIRITTO ITALIANO E
LOTTA AL FENOMENO DEL
RICICLAGGIO DELLE
ORGANIZZAZIONI MAFIOSE
1
Mario Palazzi
Sostituto Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma
RICICLAGGIO ED ECONOMIA LEGALE
alterazione
dei meccanismi
fisiologici di allocazione del
capitale (non fa pagare il costo
del denaro)
alterazione dei meccanismi di
formazione dei prezzi (dumping)
 elimina il rischio dalla
dimensione dell’attività
imprenditoriale (che può essere
svolta in perdita)
2
ART. 648 BIS C.P.
Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni in modo da
ostacolare la loro provenienza delittuosa, è punito
con la reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5000 a
25000 euro
…….
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
3
RICICLAGGIO – CONCORSO NEL REATO
PRESUPPOSTO

La clausola di non punibilità dell’autore dei cosiddetti
predicate crimes
In origine numero chiuso di reati presupposti, connotati da
particolare gravità
 Oggi post factum non punibile che non si giustifica più: di
solito più grave del reato presupposto


Problemi di «confine»:
di regola, l’autore del reato presupposto è parte attiva
cointeressata alle operazioni di riciclaggio del provento del
reato commesso.
 Tanto nella condotta di sostituzione, infatti, che in quella di
trasferimento – giuridica o materiale – si presuppone uno
specifico contributo da parte dell’autore del delitto
presupposto, il quale spesso ha ruolo determinante nella
programmazione e realizzazione delle indicate modalità di
“opacizzazione” dei proventi illeciti.


Ove è più alto l’indice di “opalescenza” circa l’origine
illecita dei valori, più ardua è la “tracciatura” e la
individuazione delle responsabilità “autonome” dei
riciclatori.
4
RICICLAGGIO – CONCORSO NEL REATO
PRESUPPOSTO
Quando l’autore del riciclaggio è, in realtà concorrente
nel delitto presupposto? (spesso la “ripulitura” dei
proventi presuppone uno specifico accordo tra l’autore
della stessa e il responsabile del delitto presupposto)
criterio temporale? se l’accordo è intervenuto prima o
durante l’esecuzione del reato presupposto, è configurabile
il concorso in tale reato; se, invece, l’accordo è intervenuto
in un momento successivo, è ravvisabile il delitto di
riciclaggio.
 criterio della determinazione causale (preferito in
giurisprudenza): verificare, caso per caso, se la preventiva
assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o
meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato
principale, la decisione di delinquere.
 contaminazione del tema “processuale” della prova sullo
specifico versante sostanziale.

5
LA STRUTTURA DEL REATO DI RICICLAGGIO
SECONDO LO SCHEMA NORMATIVO
a) sostituzione dell’oggetto materiale: colui che
riceve il bene, ne rende uno diverso alla persona che
glielo ha fornito.
trasformazione del denaro in moneta scritturale
(deposito del denaro presso banche);
 acquisto di strumenti di pagamento o di valori
immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari,
cambiavalute, case da gioco ecc.,
 acquisto di beni ad alto valore intrinseco;
 acquisto di imprese che producono flussi di liquidità
pulita o necessitano della costante disponibilità di
moneta contante.

6
LA STRUTTURA DEL REATO DI RICICLAGGIO
SECONDO LO SCHEMA NORMATIVO
b) trasferimento dell’oggetto materiale del reato
(materiale e/o mediante strumenti negoziali e
forme giuridiche).
Spallonaggio;
 movimentazioni di moneta scritturale attraverso i
sistemi dei trasferimenti economici dei fondi,

bonifici,
 money transfers,
 pagamenti a mezzo di strumenti informatici (cd.
cyberpaiements), ecc.

7
LA STRUTTURA DEL REATO DI RICICLAGGIO
SECONDO LO SCHEMA NORMATIVO
c) compimento di altre operazioni idonee ad
ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa dell’oggetto materiale del reato.

Debbono avere una fisionomia giuridico-economica o
finanziaria ≠ mero occultamento dei proventi di reato.
8
ART. 648 TER C.P.
Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega
in attività economiche o finanziarie denaro, beni
o altre utilità provenienti da delitto, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5000 a 25000
……..
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648
9
AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1





NOVITÀ a seguito di un lungo dibattito
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia
di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonchè
per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Disposizioni in materia di autoriciclaggio.
Voluntary disclosure + autoriciclaggio
il legislatore accoglie le sollecitazioni dettate dalle
Convenzioni pattizie (la Convenzione penale di Strasburgo
sulla corruzione e la Convenzione Onu, rispettivamente
ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con
la legge 16 marzo 2006 n. 146) che prevedono
l’autoriciclaggio quale ipotesi delittuosa autonoma.
congelare il profitto in mano al soggetto che ha
commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne
la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che
espone a pericolo “l’ordine economico”
10
AUTORICICLAGGIO – BREVE
COMPARAZIONE




Nei paesi di common law non prevista la clausola di
riserva (U.S.A., cfr Money Laundering Control Act del
1986, § 1956 (laundering of monetary instruments), §
1957 (engaging in monetary transaction in property
derived from specified activity). Per la Gran Bretagna
cfr. il Proceed of Crime Act del 2002.
Previsti negli ordinamenti spagnolo (art. 301 c.p.)
portoghese (art. 368-A co. 2 c.p.) e belga (art. 505 c.p.)
l’esplicita estensione della punibilità anche all’autore
della precedente attività delittuosa
In Francia (art. 324-1 c.p.) e Svizzera (art. 305 bis
c.p.) fattispecie senza clausole di riserva applicabili
all’autore del reato-presupposto
ECCEZIONE: Austria ( § 165.1 c.p.) e Germania (§
261 StGB, ma prevista ipotesi colposa)
11
AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1 (TESTO
1)
«Si applica la pena della reclusione da due a otto
anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a
commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,
i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa.
 Si applica la pena della reclusione da uno a quattro
anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla
commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

12
AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1 (TESTO
2)





Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto
commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra
attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a
conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità
provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»
13
AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1



l legislatore, anziché seguire il percorso più semplice,
limitandosi ad eliminare la clausola di riserva, ha
costruito un’ipotesi autonoma
La nuova norma punisce colui che dopo aver
commesso o concorso a commettere un delitto non
colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o
altre utilità provenienti dalla commissione di tale
delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa
il semplice versamento del profitto del reato
presupposto non integra il delitto di autoriciclaggio?
(la condotta si rivela inidonea ad ostacolare
concretamente l’identificazione della provenienza
delittuosa del denaro).
14
AUTORICICLAGGIO E REATI
TRUBUTARI




In Italia i reati tributari più significativi vengono commessi
con il mezzo della dichiarazione (frode fiscale, dichiarazione
infedele, omessa dichiarazione).
il profitto del reato tributario coincide con l’imposta evasa,
ossia con il risparmio fiscale (più che un arricchimento
patrimoniale, un mancato impoverimento, conseguente
all’evasione d’imposta che determina il risparmio fiscale).
risparmio fiscale rientra nel concetto di altre utilità cui fa
riferimento la norma che ricomprende nei proventi oggetto
dell’autoriciclaggio oltre il denaro ed i beni, anche le altre
utilità.
difficile individuare ed isolare nel patrimonio dell’autore del
reato tributario il provento rappresentato dal risparmio
fiscale.

In primo luogo perché tra la condotta che integra il reato tributario,
ad esempio la dichiarazione infedele, consistente nella mancata
annotazione nelle scritture contabili obbligatorie dei ricavi percepiti e
la consumazione dello stesso che si perfeziona con la presentazione
della dichiarazione, intercorre un notevole lasso di tempo, per cui fino
a quando non verrà presentata la dichiarazione infedele o fraudolenta
non potrà parlarsi di impiego, sostituzione o trasferimento
15
ART. 12-QUINQUIES D.L. N. 306 DEL 1992
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI



reclusione da due a sei anni, «salvo che il fatto
costituisca più grave reato», «chiunque attribuisce ad
altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o
altre utilità al fine di eludere le disposizioni in
materia di misure di prevenzione patrimoniali o di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di
uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale».
dolosa determinazione di una situazione di apparenza
giuridica e formale della titolarità o disponibilità del
bene
soggetto attivo può essere anche colui nei cui
confronti sia pendente il procedimento penale per il
reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al
fine di agevolare la commissione del delitto di
riciclaggio
16
D.
LGS 231/07
Art. 2.
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
a)
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo
scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche
delle proprie azioni;
b)
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
c)
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o
da una partecipazione a tale attività;
d)
la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione
per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da
riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese
terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli
atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
17
LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE
Ampliamento dei casi
art. 3 della 197/91 … “ogni
operazione che … induca a
ritenere” provenienza delittuosa
del denaro o dei beni
art. 41 della 231/07 … “sanno,
sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare … in
corso,
compiute
o
tentate
operazioni di riciclaggio”
18
DATI SULLE SEGNALAZIONI DI
OPERAZIONI SOSPETTE
prima della nascita della Unità di
Informazione Finanziaria UIF (2007) > n.
12.554; nel 2008 si arriva a n. 14.602, nel
2009 a n. 21.069 nel 2010 a n. 37.321, nel
2011 a oltre 49.000, nel 2012 a oltre
67.000; nel 2013 si assiste a lieve
decremento (circa 65.000)
trend crescente con quintuplicazione dal
2008 al 2012 > aumenti annuali del
16,4%, 44,3%, 77,2%, 31,5% e 36,6%
incremento settore bancario e postale …
scarsa
attenzione
da
settore
dell’intermediazione
finanziaria
e
assicurativo, da altri operatori (giochi e
Pubblica
Amministrazione)
e
professionisti;
sta
crescendo
la
collaborazione dei notai
19
RAPPORTI TRA SOS E PROCEDIMENTI
PENALI
e’ efficace il meccanismo della segnalazione?
 propensione a cogliere fenomeni semplici
(contante, inchieste A.G.) anziché complessi
(corruzione, finanza strutturata, clientela
private)
 Ora
ridotti i tempi tra operazione e
segnalazione
 molti processi per reati presupposto indotti da
SOS piuttosto che per riciclaggio
 rapporto tra SOS pervenute e riportate
all’A.G. superiore a altri Paesi Europei
 essenzialità dell’approfondimento finanziario
e investigativo … informazioni “grezze” da
ricollegare e studiare
 richieste di informazioni (SOS, dati FIU) da
parte dell’A.G. (200 nel 2013, con 400
risposte)
20
LE ASIMMETRIE TRA “I RICICLAGGI”
-
Le
problematiche
all’autoriciclaggio
-
Il favoreggiamento reale
-
La ricettazione
relative
21
I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/07
-
direttiva 2005/60/CE (la cosiddetta «terza direttiva
antiriciclaggio»)
11 marzo 2014 Parlamento UE ha approvato la IV
Direttiva antiriclaggio
-
Gaming
- nomi dei proprietari effettivi di società, fondazioni e
trust in registri pubblici
-
Dicembre 2014 accordo Commissione-Parlamento
-
9
reati
previsti
dall’art.
55:
7
delitti,
prevalentemente
sanzionati
con
multe,
un’aggravante - in relazione a delitti sanzionati con
multe - e 2 contravvenzioni, sanzionate anche con
l’arresto
Possono suddividersi in 4 gruppi: reati in materia di
(a)
identificazione
(b)
registrazione
(c)
comunicazione (d) uso indebito di carte di credito e
mezzi di pagamento (e) esecuzione dell’operazione
-
22
IL SISTEMA 231/01 –
RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
 L’origine
e la funzione
 I criteri oggettivi di attribuzione della
responsabilità
 I criteri soggettivi d’imputazione della
responsabilità
 La sanzione
23
L’ART. 25 OCTIES
 Reati
di ricettazione, reimpiego,
riciclaggio ed autoriciclaggio
 Sanzioni pecuniarie e sanzioni
interdittive
 I modelli organizzativi e le
osservazioni UIF
 Il problema della coniugazione di
sistemi cautelari diversi
24
RICICLAGGIO – ASSOCIAZIONE A
DELINQUERE

tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione
per delinquere non vi è alcun rapporto di
"presupposizione", con la conseguenza che non
opera la clausola di esclusione con cui esordisce
l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia
concorso nel reato, ed il partecipe al sodalizio
criminoso risponde altresì dell'imputazione per
riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la
realizzazione dei reati-fine dell'associazione
(Cass., Sez. 2, n. 44138 del 08/11/2007).
25
DELITTO EX ART. 416-BIS TRA I
PREDICATE-CRIMES DEL RICICLAGGIO?




il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a
rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività
associativa, tanto nella ipotesi in cui il delitto presupposto sia da
individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma
criminoso, quanto nel caso in cui esso sia costituito dallo stesso reato
associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti (Cass. Sez. 1,
n. 40354 del 27/05/2011).
in tema di riciclaggio, l'associazione per delinquere di stampo mafioso
costituisce delitto da cui provengono il denaro o i beni sostituiti o
trasferiti, posto che è l'associazione mafiosa in quanto tale, anche
indipendentemente dalle attività cui si dedica, a rendere tali attività
illegali, poiché esse sono perseguite e realizzate con lo strumento
dell'omertà, dell'intimidazione o della violenza, senza neppure la
necessità di una preventiva individuazione, da parte dell'associazione
medesima, di un programma criminoso di reati-fine. (Sez. 1, n. 2451
del 27/11/2008 - dep. 21/01/2009, P.M. in proc. Franchetti, Rv.
242723).
Il know how della mafia è sufficiente a trasformare da lecita in illecita
l’attività esercitata dagli associati ≠ dall’associazione comune che per
«sopravvivere giuridicamente» ha bisogno dei reati fine.
Recentemente orientamento mutato: Cassazione Penale, Sezioni
Unite, udienza 27 febbraio 2014 (motivazioni non ancora depositate)
26
«TECNICHE» DI RICICLAGGIO
 Impossibile
fornire una compiuta
descrizione di tutte i possibili sistemi
elaborati per il riciclaggio dei profitti
illeciti;
 mutano con il mutare:
 delle metodologie di contrasto;
 degli strumenti normativi e tecnologici
che permettono il trasferimento ed il
movimento dei capitali
27
EVOLUZIONE DEL RICICLAGGIO
Anni ‘70: Riciclaggio monetario
massiccio utilizzo di denaro contante
Anni ‘80: Riciclaggio bancario
circolazione di capitali e strumenti finanziari
Anni ‘90: Riciclaggio finanziario
utilizzo di società finanziarie e fiduciarie
Fase attuale: Riciclaggio extrafinanziario
ricorso a professionisti ed operatori del settore finanziario e non
28
SCHEMA TIPICO
29
TECNICHE DI RICICLAGGIO:
DISTINZIONE PER FASI LOGICHE/CRONOLOGICHE
PLACEMENT STAGE
1
 1.
collocamento dei proventi di reato
nel circuito finanziario legale
 separazione degli stessi rispetto ai luoghi di
loro formazione e rispetto alla persona di chi
li abbia prodotti.
 più rapidamente possibile, per salvaguardare
sia la propria posizione personale che il
capitale illecitamente acquisito.
 Obiettivo: trasformare la ricchezza materiale
in moneta “scritturale”, vale a dire costituita
da saldi attivi dei rapporti costituiti presso
intermediari finanziari.
30
PLACEMENT STAGE
-2
Collocamento:
 istituzioni
finanziarie tradizionali
(banche, assicurazioni, ecc.);
 non tradizionali (casinò, mediatori di
metalli preziosi, mediatori di merci,
ecc.),
 venditori al dettaglio,
 Estero (spesso trasportate mediante
sistemi mutuati dal contrabbando).
 Money trasfer
31
PLACEMENT STAGE
– 3: MONEY
TRANSFER
Il funzionamento del sistema prevede un ordinante che si
presenta presso un operatore, munito di un documento
di riconoscimento, fornendo il controvalore di valuta
locale della somma che si vuole trasferire, più la
commissione e i dati identificativi del beneficiario.
Gli aspetti che rendono il money transfer suscettibile di
essere utilizzato per fini di riciclaggio, sono
sostanzialmente due:
- l’esclusivo impiego di denaro contante che rende, per
sua natura,
non rintracciabile l’origine dei fondi
impiegati;
- una rete di trasmissione caratterizzata da un’alta
eterogeneità degli operatori (supermercati, call center,
cartolerie, mail box, ecc), non sempre in grado di
acquisire una adeguata conoscenza dell’ordinante e di
effettuare un efficace monitoraggio dei movimenti di
denaro.
32
PLACEMENT STAGE
– 4: SISTEMI
BANCARI INFORMALI





Cina Chop Shop, sub continente indiano di sistema Chiti o
Hundi, in ambito latino-americano Stash House, mondo
islamico Hawala.
Le organizzazioni malavitose utilizzano del resto spesso i
sistemi bancari clandestini. Tale sistema aggira infatti le
pratiche e le procedure bancarie legali e consente di non
lasciare tracce delle transazioni.
I “banchieri” Hawala, spesso, esercitano attività commerciali
legali (cambia-valute, negozianti, commercianti, agenti di
viaggio, orefici) e godono di molta fiducia e rispetto nell’ambito
delle proprie comunità.
La loro attività consiste nel garantire il trasferimento delle
somme di denaro derivanti dai profitti, anche illeciti, ottenuti
dai membri della comunità.
Nel caso infatti in cui una persona volesse inviare denaro, per
esempio, dall’Italia in Cina, è sufficiente che depositi la
somma da trasferire nelle mani di un hawala locale, che poi
provvede a contattare un suo affine in Cina, il quale farà
trovare l’importo pattuito, al netto della provvigione, al
destinatario
33
PLACEMENT STAGE

– 4: SMURFING
Tipico frazionamento dei profitti illeciti, quando essi
siano espressi in denaro (smurfing):
più versamenti;
 pluralità di conti o depositi, presso la stessa o diverse banche,
intestati a persone diverse che non ne hanno la effettiva
disponibilità.



Secondo la giurisprudenza tale condotta è già riciclaggio
ma, normalmente, è puramente prodromica ad altre che
hanno come finalità ultima quella del rientro del capitale
nel circuito legale
scritturalizzazione della ricchezza criminale è condizione
necessaria per rendere concretamente possibili le fasi
successive delle operazioni di “lavaggio”: da qui l’obbligo,
a carico degli intermediari finanziari e di ulteriori
categorie di soggetti economici, di segnalare le
operazioni sospette e di registrare l’identità dei soggetti
ai quali le stesse sono ascrivibili.
34
LAYERING STAGE





2.
dissimulazione dell’origine criminosa
ripetizione di trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere
la traccia documentale del denaro sporco.
potenzialità offerte dai servizi a mezzo internet: attraverso le
cd. “banche in vetrina” vengono offerti servizi di ogni genere
che vanno dall'apertura di depositi bancari o di libretti al
portatore elettronici basati sul sistema ATM, che consentono
operazioni finanziarie utilizzando il sistema SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecomunications) che
permette lo scambio internazionale
utilizzazione di carte di credito appoggiate su conti anonimi
disponibili presso paesi esteri.
Difficoltà:
seguire i movimenti di denaro in giro per il mondo, spesso in paesi
che non sono vincolati dalla partecipazione ad accordi
internazionali in materia di assistenza giudiziaria
 ipotizzare a carico dell’intermediario finanziario qualsivoglia
addebito in assenza di ogni contatto tra l’utente e la banca on line
(consapevolezza dell'eventuale origine illecita dei capitali investiti)
 intermediario finanziario che gestisce conti o carte di credito
anonimi

35
INTEGRATION STAGE
3. rientro nell’economia legale dei profitti,
ormai ripuliti, e loro reinvestimento in affari
leciti
 varie tipologie di operazioni, tra le quali vendite di
immobili, successive ad acquisti effettuati in tutto o
in parte “in nero”, i cui corrispettivi vengono
considerati a tutti gli effetti come leciti.
 Esempi:
 loan back
 lease back
 Speculazioni immobiliari
 Falsi societari/fatture per operazioni inesistenti
 Prestanomi

36
TECNICHE DI RICICLAGGIO – LOAN BACK
Si tratta di un prestito a sé stesso, formalizzato
attraverso una normale pratica di finanziamento,
che serve ad assicurare una parvenza di legalità
alla disponibilità del denaro.
In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, conferisce
all’istituto di credito erogatore le garanzie richieste,
provenienti a volte anche dall’estero (ad es. attraverso
l’utilizzazione di certificati di deposito, spesso al
portatore).
37
TECNICHE DI RICICLAGGIO – LEASE BACK
Acquisto di un bene strumentale
(generalmente immobile o mobile
registrato)
per
l’esercizio
dell’impresa da parte di un
intermediario
finanziario,
direttamente dal suo utilizzatore.
Quest’ultimo ne rimane comunque
possessore
pagando
canoni
periodici all’operatore finanziario.
38
TECNICHE DI RICICLAGGIO – SPECULAZIONE IMMOBILIARE
L’acquirente-riciclatore paga una parte del
corrispettivo in nero ad un venditore
consenziente (il quale solitamente accetta
per ragioni fiscali).
Dopo la ristrutturazione dell’immobile, il
suo valore cresce fino a coprire anche la
parte corrisposta in nero.
La successiva vendita al prezzo di mercato
giustifica
il
maggior
ricavo
così
“legalizzando” la percentuale di denaro
sporco precedentemente impiegata.
39
TECNICHE DI RICICLAGGIO – FALSI SOCIETARI
• vendite all’estero fatturate a prezzo
maggiorato consentendo l’ingresso in
Italia di denaro “congelato” in attesa
di impieghi apparentemente leciti;
• frodi fiscali
• esportazioni di capitali all’estero
• costituzione e gestione, in bilancio, di
riserve occulte per finalità corruttive
• reati fallimentari
40
TECNICHE DI RICICLAGGIO - PRESTANOME
Si tratta di soggetti che si prestano
all’intestazione fittizia di beni ovvero
all’apertura di rapporti di conto
corrente o di altra natura, al ritiro di
blocchetti di assegni ed alla
successiva consegna ai veri titolari
del rapporto.
41
TECNICHE DI INDAGINE
Indagini finanziarie
• Accesso Anagrafe dei rapporti finanziari
(Ora anche - (Dl 201/2011) - obbligo per gli
operatori finanziari, di comunicare le
informazioni
sui
saldi
e
sulle
movimentazioni dei rapporti attivi;
• Decreti di acquisizione
• P.G. specializzata
Indagini
tradizionali
(intercettazioni
telefoniche, telematiche, ecc.)
42
TECNICHE DI INDAGINE – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Fase prodromica alla richiesta di assistenza
• Informazioni “publicly available” (fonti aperte)
• Registri delle società consultabili on-line (es UK, Svizzera,
Lussemburgo etc)
• Registri/pubblicazioni specializzate (es. nel settore Oil & Gas) a
pagamento
• Informazioni ottenute dalla PG tramite “police channels” (scambi
di notizie con altre polizie)
• Scambio di informazioni tra autorità amministrative (uffici fiscali,
Financial Service Authorities)
• Informazioni fornite al PM da altri uffici investigativi (polizia,
procure, giudici istruttori) “on confidential basis” ovvero “for
investigative purposes only”
• Documenti forniti “on voluntary basis” da fiduciari, avvocati etc.
• Informazioni raccolte da Law Firms/Auditors nell’ambito di
“internal investigations”
• Informazioni ottenute tramite le FIU (Financial Intelligence Units)
43
TECNICHE DI INDAGINE – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Richiesta di assistenza
Caratteri della rogatoria nella procedura interna
• mezzo di acquisizione della prova a forma tendenzialmente libera
• senza obblighi di discovery
• con limitate cause di nullità
Questioni attinenti l’ordinamento straniero
• autorità destinataria della richiesta – individuazione
dell’interlocutore a livello investigativo e delle modalità di
interlocuzione – vie di trasmissione e modalità di ricezione
• questioni attinenti la lex loci (es: particolari requisiti per le
perquisizioni)
• limiti della domanda (pertinenza e proporzionalità; segreto
professionale; retention time)
• modalità della “partecipazione dei funzionari stranieri”
all’esecuzione della rogatoria (atti di partecipazione che possono
essere compiuti solo dal pm /atti che possono essere compiuti da pm
o polizia; cooperazione nell’assunzione di informazioni)
Multilaterali e ruolo di Eurojust
44
TECNICHE DI INDAGINE - CRITICITÀ
norme processuali diverse per reato
presupposto e riciclaggio:
• Prova dell’avvenuta commissione del reato
presupposto, no semplice sospetto
• Diversi luoghi di commissione dei reati,
diverse A.G.
• Termine indagini e comunicazione proroga
agli indagati (tranne che per 416 bis e
riciclaggio aggravato dall’art. 7 L. 203/91)
• P.G. non specializzata per le indagini
finanziarie
45
LE OPERAZIONI SPECIALI “SOTTOCOPERTURA”
L’art. 9 della L. 16.3.2006 n. 146 consente, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai reati, tra l’altro, di riciclaggio e
reimpiego, fermo il disposto dell’art. 51 del C.P., di dare rifugio,
prestare assistenza, acquistare, ricedere, sostituire o occultare
denaro, armi o documenti, beni che sono oggetto prodotto, profitto
o mezzo per compiere tali reati.
Soggetti legittimati sono gli Ufficiali di P.G. della DIA e dei
Servizi Centrali che operano in esecuzione di operazioni
specificatamente disposte dall’Autorità di vertice della propria
amministrazione.
Le operazioni simulate di riciclaggio e di ricettazione di armi si
collocano nell’ambito delle attività investigative a carattere
preventivo, prescindendo dall’esistenza di un procedimento penale
e di indagini preliminari su uno specifico fatto reato.
L’Autorità Giudiziaria deve essere informata immediatamente,
laddove si ravvisi la concreta possibilità di intraprendere
un’operazione sottocopertura.
46
LE OPERAZIONI SPECIALI “SOTTOCOPERTURA”
A tal fine gli ufficiali ed agenti di p.g. possono
utilizzare documenti, identità o indicazioni di
copertura anche per attivare o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di comunicazione,
informandone il P.M. al più presto e comunque entro
48 ore.
L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni
sequestrati in custodia giudiziale - con facoltà d’uso –
agli organi di polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni stesse e che ne abbiano fatto richiesta per
l’attività investigativa di contrasto ai reati previsti
dall’art. 9 Legge 146/2006.
47
Scarica

Document