L’ADOZIONE:
dal quadro normativo all’esperienza
Sassari 28 Gennaio 2014
Assistente Sociale dott.ssa Alessandra Orani
L’ADOZIONE E’
L’ Accoglienza di un minore in stato di abbandono morale e
materiale da parte di una nuova famiglia che, sostituendo la
famiglia di origine, diviene a tutti gli effetti la nuova famiglia
del minore.
L’adozione diritto ad una famiglia e ad un futuro migliore ad
un minore nato in condizioni sfortunate.
.. L’ADOZIONE E’
L’adozione è l’incontro tra due realtà umane che hanno ciascuna
bisogno dell’altra. Il bambino abbandonato ha bisogno di genitori, la
coppia adottiva ha- di solito- “bisogno” di figli. Questi due bisogni non
sono necessariamente complementari, solitamente si muovono su livelli
differenti e sfasati.
Luigi Fadiga, L’adozione, Il mulino
L’ADOZIONE E’ L’INCONTRO DI DUE BISOGNI
DELLA COPPIA: di
avere una
famiglia
DEL BAMBINO
ABBANDONATO:
di ricevere amore
L’ADOZIONE È LA SCELTA:
Di creare uno spazio non solo fisico, ma soprattutto
mentale, per l’accoglienza di un minore
Di riconoscere il bisogno del minore di avere la continuità
della sua storia con due “nuovi” genitori
Più è consapevole e sentita più si inizierà positivamente la
strada dell’adozione.
LA STORIA DELL’ADOZIONE
L’adozione è una forma di accoglienza che affonda le sue radici in
un passato lontanissimo, addirittura nei popoli ebraico, greco ed
egiziano; viene codificata in epoca romana con scopi differenti da
quelli del 900.
Nell’ottocento l’adozione avveniva solo in favore di maggiorenni
per scopi patrimoniali e di continuazione del casato.
Era lo strumento giuridico per assicurare, a chi non aveva figli
legittimi un erede; la motivazione di solidarietà rimaneva in
secondo piano.
..LA STORIA DELL’ADOZIONE
Rimanevano esclusi comunque dalla possibilità di essere adottati i minorenni.
Bambino abbandonato: nato da una gravidanza indesiderata
abbandono per strada, alle porte delle chiese o nei brefotrofi da parte di:
•
Madri troppo povere e già cariche di altri figli.
•
Mamme nubili che non reggono il peso della “vergogna”
•
Mamme adultere o donne vittime di violenze familiari
Negli anni ‘60-’70 grandi cambiamenti normativi, culturali e sociali conducono:
 Accettazione e aiuto per le madri nubili;
 Diffusione dei contraccettivi e capillarità dei servizi socio-sanitari;
 Riconoscimento dei figli illegittimi
 Diminuzione nascite
..LA STORIA DELL’ADOZIONE
In quel periodo accadeva anche che:

Aumentavano le domande di adozione;

Migliorava la condizione economica della società

Aumento della sterilità di coppia
I bambini in stato di abbandono derivavano sempre più da famiglie multiproblematiche
(genitori tossicodipendenti, alcolisti, pregiudicati..) per cui:
Erano grandi di età e difficili
Le procedure si dilungavano
..LA STORIA DELL’ADOZIONE

Le coppie iniziano ad orientare la loro ricerca verso i paesi stranieri,
dove le guerre, le carestie e altri eventi creano sacche di
emarginazione ed abbandono di tanti bambini e accrescevano le
possibilità di adottare.

Tali esigenze spingono gli Stati europei a promuove la cultura
dell’adozione, nel rispetto del fondamentale diritto di tutela del
bambino; da qui si parte con l’emanazione delle leggi che attualmente
in Italia regolamentano l’adozione nazionale ed internazionale.
IL QUADRO NORMATIVO:
In settant’anni cinque cambiamenti legislativi hanno spezzato la monotonia
giuridica che ha contraddistinto la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento in
tema di adozione:
PRIMA

Il codice civile del 1865 permetteva l’adozione di persone che avessero
compiuto il diciottesimo anno di età, specialmente per motivi di merito;

per i minorenni il codice regolamenta l'istituto della tutela, grazie al quale
individui caritatevoli possono curarsi di bambini abbandonati e meritevoli.
… QUADRO NORMATIVO
1942 (codice civile) adozione di minorenni, prima vietata, sembrò continuare a servire gli interessi
degli adulti, sia come mera possibilità di procurarsi una discendenza, sia come strumento per
mantenere alla famiglia le proprietà, il ruolo e il prestigio;
1967 (legge n.431) inizia a rivoluzionare gli schemi precedenti legittimando l’adozione nel supremo
interesse del minore
1983 (legge n.184) introduzione dell’istituto dell’affidamento familiare e basi per l’adozione
internazionale
1998 ratifica della convenzione Aja da parte dell’Italia tramite la legge n.476 del 1998 che delinea in
forma strutturata l’adozione internazionale.
2001 modifica la legge del 1983 introducendo alcune novità - requisiti degli adottanti, formazione e
informazione, empatia..
TIPOLOGIE DI ADOZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA
Nazionale (legge n. 184 del 1983 modificata dalla legge n. 149 del 2001)
Internazionale
(legge n. 184 del 1983 modificata dalla legge n. 149 del
2001 e legge n. 476 del 1998)
GLI ATTORI DELL’ADOZIONE
La coppia adottante
La coppia adottante
Il minore
Il minore straniero
Il Tribunale per i minorenni
Il servizio sociale
Il Tribunale per i minorenni
Il servizio sociale
Commissione per
l’adozione internazionale
Ente Autorizzato
ADOZIONE NAZIONALE LEGGE N. 184 DEL 1983 – LEGGE
N.149 DEL 2001

Ogni bambino ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito
della propria famiglia.

Qualora questo non fosse possibile l’adozione permette al bambino in
condizioni di abbandono di essere accolto da un’altra famiglia che lo
aiuti a proseguire il suo percorso di vita.
ADOZIONE INTERNAZIONALE: LEGGE n. 476 DEL 1998

Convenzione Aja del 1993 (sulla protezione dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale) documento sottoscritto da 67 Stati di
tutti i continenti.

Tutela del principio di sussidiarietà: stato di adottabilità deve essere
dichiarato dallo Stato d’origine del minore solo dopo che si è intervenuti, con
qualsiasi mezzo, al fine di garantire la permanenza dello stesso nella sua
famiglia. Inoltre si dovrà coinvolgere una famiglia di un altro Stato solo nel
momento in cui non se ne reperisce una nel proprio Stato. Estrema ratio.

Finalità: evitare che l’adozione divenga uno strumento di “importazione” di
bambini poveri da parte degli Stati più sviluppati; garantire il supremo
interesse del minore.
IL PERCORSO ADOTTIVO E LE SUE FASI
CHI PUÒ ADOTTARE?
I requisiti sono i medesimi per adozione nazionale e internazionale e sono stabiliti dall’art.6 della
legge n.184/1983 (modificata dalla L. n.149/2001):
 Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando
alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale;
 coppie per le quali non sussista separazione personale neppure di fatto;
 Coniugi che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare
… IL PERCORSO ADOTTIVO E LE SUE FASI
LIMITI DI ETÀ?
 La differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni;
 La differenza massima è di 45 anni, di 55 per l’altro (tale limite può
essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli ed ancora se
hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
… IL PERCORSO ADOTTIVO E LE SUE FASI
COME PROCEDERE PER L’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE?
PRIMA FASE:
•
Presentazione dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni (di residenza per
quella internazionale, a Tribunali di altri territori per quella nazionale);
•
Il Tribunale dà incarico ai servizi sociali competenti che, anche avvalendosi della
collaborazione degli operatori sanitari, elaborano una relazione psico-sociale;
•
Gli operatori competenti, entro quattro mesi, acquisiscono tutti gli elementi necessari; la fase
di valutazione di coppia e di “costruzione della disponibilità all’accoglienza del bambino” termina con
l’invio della relazione
… IL PERCORSO DELL’ADOZIONE E LE SUE FASI
Da questo momento le due procedure si differenziano; nell’adozione internazionale prosegue come
vedremo:
SECONDA FASE:

Il Tribunale per i Minorenni, acquisita la relazione psico-sociale, convoca direttamente i coniugi;
 Decide se accogliere la richiesta di disponibilità quindi dichiarare l’idoneità o se invece rigettarla
motivatamente;
 L’eventuale decreto di idoneità viene inviato alla Commissione per le adozioni Internazionali;
 I coniugi acquisendo il decreto di idoneità hanno un anno di tempo per individuare un ente
Autorizzato
Il decreto di idoneità ha efficacia per tutto il procedimento, previo incarico ad un Ente Autorizzato.
… IL PERCORSO DELL’ADOZIONE E LE SUE FASI
TERZA FASE:

Presa in carico da parte dell’ente che inizia una fase informativa e formativa della coppia (usi e costumi
del pese straniero, realtà socio-culturale, etc..);

Abbinamento

Permanenza nello Stato Straniero da parte della coppia (a meno che la legge interna non preveda
altri termini, per non meno di 10 giorni per un minore di anni cinque e 20 per uno più grande)

Definizione della procedura nello Stato straniero da parte dell’Ente

Trasmissione della documentazione al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione per le Adozioni
Internazionali
L’ESPERIENZA DELL’ADOZIONE

DIVENTARE GENITORI NATURALI: esperienza di “pieno”

DIVENTARE GENITORI ADOTTIVI: esperienza di “vuoto”
in stato di abbandono (storia di
abuso, violenza, gravi
trascuratezze,..)
Il bambino immaginato da una
coppia (neonato, “senza
passato”)
Il bambino immaginato e desiderato solitamente non corrisponde a quello
realmente abbandonato.
MOTIVAZIONI ALL’ADOZIONE
 MOTIVI ESPRESSI
• Interessi individuali (sterilità o difficoltà alla procreazione)
• Interessi rivolti all’esterno (spinta solidaristica o impegno sociale)
 MOTIVI INESPRESSI (ANCHE INCONSCI)
L’adozione è un’esperienza che porta a fare un viaggio all’interno delle
proprie emozioni, anche dopo il rientro in Italia:
Ansie
Aspettative
Timori
Preoccupazioni
DIRITTI DEI GENITORI ADOTTIVI
I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali:

Congedo non retribuito durante la permanenza nello Stato straniero

congedo di maternità e paternità: astensione obbligatoria dal
lavoro durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del figlio in
Italia, indipendentemente dall’età sino al 18° anno.

congedi parentali e di malattia del figlio

flessibilità dell’orario di lavoro

Detrazione delle spese sostenute per l’adozione
..CURIOSITÀ

L’italia è il paese in Europa che adotta un maggior numero di
bambini “special needs”

L’età media dei bambini adottati in Italia è di sei anni, a differenza
degli altri Stati che riportano una media più bassa

Nella graduatoria mondiale l’Italia è il terso paese di accoglienza di
minori abbandonati.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Percorso adozione