Le operazioni straordinarie
parte seconda
F. Crovato
Autunno 2013
Conferimento di azienda
Conferimento di azienda: natura
economica e trattamento fiscale
• Costituisce una operazione sui beni di carattere
associativo che non comporta monetizzazione o altre
forme di realizzo
• e quindi come tale non comporta apprezzabili
arricchimenti
• Il conferente riceve titoli rappresentativi di quanto
conferito
• spesso costituisce operazione propedeutica alla
successiva cessione di partecipazioni
Conferimenti di aziende
• Art.9, comma 5 tuir. Ai fini delle imposte sui
redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo
oneroso valgono anche …per i conferimenti in
società. Il valore di realizzo è dato dalla stima del
bene conferito
• Eccezioni riguardano:
– conferimenti di azienda effettuati da imprese (artt. 176
Tuir)
Conferimento a saldi aperti
art.176 Tuir
• L’unica modalità applicabile ai conferimenti di
azienda a partire dal 2008
• Regime di neutralità fiscale salvo opzione per
imposta sostitutiva da parte della conferitaria
5
Conferimento neutrale; determinazione
della plusvalenza
• I conferimenti d'azienda non generano plusvalenza o
minusvalenza in quanto:
• - il soggetto conferente assume quale valore della partecipazione
ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda
conferita;
• - il soggetto conferitario subentra, ai fini fiscali, nella posizione
di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del
passivo dell'azienda stessa
• In questo caso l’art. 176 T.U.I.R. prevede un sistema che
consente:
– il mantenimento in capo alla conferitaria delle posizioni e dei valori
fiscalmente riconosciuti in capo alla conferente (non solo il costo
fiscale dei singoli beni, ma anche lo stato del processo di
ammortamento, la stratificazione LIFO del magazzino, etc.);
– la possibilità di rilevare sui beni ricevuti dei maggiori valori dal punto
di vista civilistico, ma in franchigia d'imposta, vale a dire senza
riconoscimento fiscale (doppio binario).
6
Neutralità per conferente
– I maggiori valori iscritti sulla partecipazione ricevuta per effetto
del conferimento determinano l'emersione di una plusvalenza
tassabile solo al momento del loro realizzo cedendo la
partecipazione (quadro RV).
– Il costo fiscale della partecipazione non si intende rivalutato.
– In occasione della vendita della partecipazione ricevuta potrà
quindi verificarsi una differenza tra la plusvalenza o
minusvalenza portata al conto economico (misurata sui dati
contabili) e quella fiscalmente rilevante (misurata sui dati
fiscali), con conseguente necessità di una partita di variazione
nella dichiarazione dei redditi
Neutralità per Conferitaria
• Conferitaria:
– La rilevazione delle attività e passività dell’azienda trasferita al loro
valore economico è fiscalmente irrilevante nel senso che i maggiori
o minori valori attribuiti a tali attività e passività non sono
fiscalmente riconosciuti e la conferitaria subentra nei valori fiscali
che tali attività e passività avevano in capo alla conferente.
Pertanto:
• Per beni materiali: la conferitaria usa i rates di
ammortamento tabellare (DM 1988) e il costo della
conferente; il processo di ammortamento continua
(non riparte) in capo alla conferitaria
• Per beni immateriali: la conferitaria deduce secondo
le regole dell’art. 103 e 108 TUIR
Neutralità per Conferitaria
• non dovrebbero rientrare negli elementi dell’attivo e
del passivo dell’azienda conferita le eventuali
eccedenze delle spese di manutenzione rispetto al
limite del 5% maturate in capo alla società
conferente. Dette eccedenze infatti, se pure maturate
tenendo conto dei cespiti poi conferiti, rappresentano
elementi rilevanti ai soli fini della definizione della
situazione fiscale della società conferente, in quanto
tali destinati ad esaurire la loro funzione nell’ambito
delle proprie obbligazioni tributarie.
• per la valutazione delle rimanenze, si mantiene la
stratificazione operata dal conferente.
Neutralità per Conferitaria
i crediti compresi tra le attività dell’azienda
conferitaria sono valutati secondo le ordinarie
regole del TUIR. Pertanto, il conferitario, nel
subentrare nella posizione del conferente,
acquisisce fiscalmente i crediti sulla base del
loro valore nominale e del relativo fondo
rischi fiscalmente riconosciuto, con la possibilità
di calcolare il limite dello 0,50% previsto
dell’art. 106, comma 1, TUIR su detto valore
nominale del credito
Neutralità per Conferitaria
– Il valore dell’avviamento precedentemente iscritto
dalla conferente su altre operazioni per Circ. n.
8/2010 dovrebbe restare in capo alla conferente e
non essere trasferito alla conferitaria (dottrina
contraria in quanto l’avviamento non può esistere
senza l’azienda –ormai conferita-)
– Il nuovo goodwill iscritto non è riconosciuto
fiscalmente
– Ricordate infatti che vale solo l’ultimo costo
fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita
Art. 176, COMMA 4, TUIR
• L’art. 176 del TUIR, dispone:
– per la conferitaria, che “le aziende acquisite in dipendenza di
conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di
possesso del soggetto conferente”.
– per la conferente, che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno
effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente, in regime di
neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda
conferita. Pertanto la partecipazione ricevuta viene assunta con
un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita.
– il principio di continuità può essere esteso anche al requisito della
commercialità di cui all’art. 87, comma 1, lettera d) del TUIR.
La reintroduzione dell’imposta sostitutiva
– La sostitutiva è stata reintrodotta per i conferimenti, le
fusioni e le scissioni
– Solo le cessioni di azienda e di partecipazione ne
rimangono escluse.
– Non cambiano le logiche per capire le operazioni
straordinarie!
– E’ solo una scelta di politica legislativa per incentivare
queste operazioni, scelta che qualche appare, qualche volta
scompare a seconda delle politiche fiscali nel paese.
– Vedi infra
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RIALLINEAMENTO CONFERIMENTO
•I conferimenti di azienda possono essere effettuati solo in base al
regime di neutralità fiscale (nuovo Art. 176, c 2-ter, TUIR).
•La conferitaria può optare per il riconoscimento totale/parziale dei
maggiori valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva (IRPEF,
IRES ed IRAP) a scaglioni sui maggiori valori attribuiti alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali:
– 12% sulla parte di maggiori valori fino a 5 mio di
euro;
– 14% sulla parte di maggiori valori che eccede 5
mio e fino a 10 mio di euro
– 16% sulla parte di maggiori valori che eccede 10
mio/euro
RIALLINEAMENTO FUSIONI E SCISSIONI
►
Le disposizioni dell’art. 172, c. 2-ter in tema di conferimento sono
estese per rinvio anche alle operazioni di fusione (art. 172 c. 10-bis)
e scissione (art. 173, c. 15-bis)
►
I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di fusioni o scissioni,
allocati su immobilizzazioni materiali o immateriali, dalla società
incorporante o risultante dalla fusione o dalla società beneficiaria
(scissione) possono essere fiscalmente riconosciuti mediante
pagamento di un’imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per
il conferimento d’azienda
conferimento dell'azienda in neutralità d'imposta e
successiva cessione della partecipazione ricevuta
Non è considerata elusione da art. 37-bis la “cessione indiretta”
dell’azienda realizzata con:
• il conferimento d’azienda con continuità dei valori fiscali e regime di
neutralità
• e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire
della participation exemption (esenzione totale)
• La conferente in questo modo può monetizzare in esenzione di imposta
i plusvalori rimasti sospesi sull’azienda conferita.
• Sotto questo profilo è tendenzialmente favorita la cessione di beni di
secondo grado (share deal) rispetto alla cessione diretta dell’azienda
(asset deal) in cui, invece, la plusvalenza sarebbe tassata. La scelta
opposta sarebbe invece preferibile se, per esempio, il cedente avesse
delle perdite.
16
Segue
• La relazione di accompagnamento al nuovo tuir ha
conferito pari dignità tra;
• Operare nell’ambito dell’esenzione conferendo
l’azienda in neutralità con successiva cessione della
partecipazione in esenzione(senza dare all’acquirente
valori fiscalmente recuperabili)
• Operare in regime di imponibilità vendendo l’azienda
e facendo concorrere la plus. alla formazione del
reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori
fiscalmente riconosciuti
• Ciò al fine di evitare salti d’imposta
17
segue
• Premesso che il conferimento seguito dalla successiva
cessione delle partecipazioni non è operazione elusiva
• Una effettiva convenienza sussiste solo se al momento
della cessione la conferente può beneficiare dei
requisiti per l’esenzione
• Tutto ciò è agevolato dalla disposizione che prevede
che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte
come immobilizzazioni finanziarie e dal principio di
continuità (già trattato....qui eccone un profilo di
importanza pratica)
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Fusioni e scissioni
• si distinguono dalle cessioni e dai conferimenti
d'azienda perché non riguardano i beni della società,
bensì la società intesa come "soggetto" (cioé la "veste
giuridica" del soggetto, il contratto sociale).
• Vengono attuate in linea generale allo scopo
– di riorganizzare internamente le attività del gruppo,
– armonizzare l’impresa acquisita con il resto della
struttura giuridico formale dell’impresa acquirente
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Continuità contabile e fiscale
• A prescindere dalle discussioni sulla loro natura
civilistica (modifica statutaria o successione
universale)
• La fusione e la scissione non comportano
interruzione dell’attività di impresa e del regime
dei beni d’impresa ai fini fiscali.
• Non hanno valenza reddituale e comportano
unificazione/continuazione dei valori contabili (e
fiscali) delle società coinvolte.
20
Fusione di società
• Le varie società che partecipano all’operazione si
uniscono in una sola di nuova formazione (fusione
propria) o preesistente (fusione per incorporazione)
con relativa compenetrazione dei patrimoni
• concambio a favore degli azionisti delle società
fuse o incorporate (si tratta di una valutazione
comparatisca del valore della società risultante
dalla fusione ed è rimessa alla contrattazione delle
parti)
• annullamento delle azioni se possedute dalla
incorporante
21
FORME DI FUSIONE art. 2501 c.c.
CAIO
TIZIO
A
TIZIO
SEMPRONIO
B
CAIO
B
SEMPRONIO
CAIO
TIZIO
A
TIZIO
SEMPRONIO
B
CAIO
C
SEMPRONIO
Art. 172, comma 1 TUIR
• La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o
incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
La fusione/scissione non
rompe il velo societario. I
beni per effetto della fusione
non ritornano ai soci seppur
sono questi a decidere la
fusione; ecco perché la
fusione non è una vicende
affine alla liquidazione e non
può avere rilevanza
reddituale.
La società incorporata
non tassa/deduce (non
c’è plus o minus fiscale).
NEUTRALITA’
La incorporante eredita i
valori fiscali che aveva
l’incorporata.
Art. 172, comma 2 TUIR
• Il reddito della risultante/incorporante non è
influenzato dall'avanzo/disavanzo iscritto in bilancio
per effetto del concambio/annullamento.
• Non tassazione delle plusvalenze iscritte:
– I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo da
concambio/annullamento non sono imponibili nei
confronti dell'incorporante/risultante.
• Mantenimento dei valori della incorporata:
– i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo
valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo
risultare il disallineamento nel quadro RV.
Concetto di neutralità
• I beni transitano nella società risultante dalla
fusione secondo il valore fiscalmente riconosciuto
che avevano nella società di provenienza. c.d.
neutralità della fusione
• Si ha un passaggio “contabile “dei beni senza che
questi fuoriescano dalla sfera d’impresa
• con esclusione di: capitale sociale e riserve
incorporata, crediti e debiti reciproci estinti per
confusione
25
Le “differenze” di fusione: avanzi e
disavanzi
26
Avanzi e disavanzi di fusione
• Differenza contabile tra patrimonio netto
proveniente dall’incorporata e
• 1) aumento del capitale: quando l’incorporante
non possiede le partecipazioni dell’incorporata
(avanzo e disavanzo c.d. “da concambio”)
• 2) valore della partecipazione annullata: quando
l’incorporante possiede le azioni o le quote
dell’incorporata (c.d. avanzo o disavanzo da
“annullamento”)
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Segue.rilevanza fiscale degli avanzi e
disavanzi da concambio
• Avanzo : esprime il precedente patrimonio netto
dell'incorporata e pertanto una sua tassazione
colpirebbe voci derivanti da conferimenti (capitale)
oppure voci già tassate (riserve di utili).
• Disavanzo: deriva da un mero aumento di capitale,
cui non corrisponde né un conferimento né alcun
valore fiscalmente riconosciuto
28
Disavanzo da concambio
• iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale,
potrebbe a questo punto essere utilizzato
civilisticamente per rivalutare i beni della
società incorporata o scissa
• Fiscalmente la rivalutazione è irrilevante
• Nelle rivalutazioni a fronte del disavanzo da
concambio non c’è alcun costo preesistente da
salvaguardare
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Ma
• Ora è possibile ottenere il riconoscimento
fiscale del disavanzo, previo assoggettamento
dei maggiori valori iscritti in bilancio ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
– Non cambiano le logiche per capire le operazioni
straordinarie! È un modo per far cassa
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avanzi e disavanzi da annullamento
• Avanzo: Posta del patrimonio netto
espressamente considerato intassabile
• Disavanzo: caso più frequente dell’avanzo, in
quanto di solito il prezzo di acquisto della
partecipazione eccede il patrimonio netto
contabile della partecipata.
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Segue. Origine ed effetti del disavanzo da
annullamento
• Il disavanzo da annullamento deriva
dall'eliminazione di un valore (quello della
partecipazione), allorquando questo è superiore
al valore contabile dei beni dell’incorporata
• Permette in bilancio di ribaltare il costo di
acquisizione della partecipazione (bene di
secondo grado) sui beni di primo grado
sottostanti
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Segue. Rilevanza fiscale del
disavanzo da annullamento
• Nel momento in cui le partecipazioni (per il
regime pex) sono irrilevanti fiscalmente, anche il
disavanzo è logico che lo sia
• Naturalmente in presenza del regime pex
nell’attuale momento storico
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Imposta sostitutiva
– La sostitutiva è stata reintrodotta anche qui
– Non cambiano però le logiche per capire le
operazioni straordinarie!
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LA SCISSIONE
La scissione
• Stessa natura giuridica della fusione, ma funzione e
contenuto diversi
• Scissione e Fusione
– l’una divide,
– l’altra unifica i patrimoni sociali;
– nella fusione si passa dalla pluralità all’unità, nella
scissione avviene il contrario
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RAGIONI ECONOMICHE
• Essa ricorre tipicamente nelle seguenti
condizioni:
– la società è di rilevanti dimensioni a tal punto che
occorre un frazionamento in più parti, al fine di avere
una più oculata gestione; creando così dei «centri di
profitto» ed anche centri di costo. Ciò permette di
creare dei veri centri di responsabilità all’interno della
stessa impresa ancorché frazionata.
– la società, o meglio la propria compagine sociale è
afflitta da controversie che potrebbero inficiare il
proficuo svolgimento dell’attività d’impresa. La
scissione diventa così un «utile mezzo di composizione
stragiudiziale delle controversie»
– Potrebbe essere utilizzata per una preparare una
successiva vendita (vedi lezione precedente)
Differenze con il conferimento
• L’istituto più affine alla scissione è
sicuramente il conferimento,
differenziandosene per la diversa destinazione
delle azioni o quote della società beneficiarie
delle attribuzioni patrimoniali.
• Nella scissione le azioni o quote spettano ai
soci della scissa, mentre nel conferimento esse
sono di competenza della società conferente.
Differenze con il conferimento
Differenze con la cessione
Differenze con la fusione
• La differenza tra le due operazioni può talvolta
essere solo formale; facendo confluire
un'intera società in un'altra abbiamo una
fusione, mentre lasciandone vivere
autonomamente una parte -anche minimaabbiamo una scissione
Differenze con la fusione
• Si capisce così perché la scissione è
disciplinata con ampi rinvii alla fusione.
Peculiarità
• In aggiunta alle problematiche viste per la
fusione si dovranno qui considerare gli aspetti
legati alla “frammentazione del soggetto”
• È questo l’aspetto più interessante per capire le
peculiarità della fiscalità delle scissioni
rispetto a quella delle fusioni
Scissione totale o parziale
• La società scissa potrebbe continuare a
sopravvivere come entità autonoma (già
esistente o creata ex novo: scissione parziale)
oppure confluire interamente in altre società
(scissione totale)
• Il trattamento fiscale è analogo in entrambe le
ipotesi.
44
Segue Forme di scissioni
• Totale con beneficiarie esistenti: : cessazione
della scissa
• Parziale con beneficiarie esistenti
• Totale con beneficiarie newco: cessazione
della scissa
• Parziale con beneficiarie newco
Aspetti contabili
• Scissa: riduzione / estinzione del
patrimonio, trasferito alle beneficiarie e con
controvalore assegnato ai soci in azioni o
quote delle beneficiarie
• Beneficiarie: costituzione / aumento di
capitale mediante apporto di patrimonio della
scissa da parte dei soci
DIFFERENZE DA CONCAMBIO
• Si determinano per l’effetto della variazione del capitale
sociale della beneficiaria:
Differenze generatesi per effetto del diverso PNC trasferito rispetto all’aumento di
capitale della beneficiaria
Valore contabile del CS
corrispondente alle azioni
assegnate in concambio ai
soci terzi della scissa
Valore contabile del CS
corrispondente alle azioni
assegnate in concambio ai
soci terzi della scissa
>
PNC della scissa
assegnato alla
beneficiaria
corrispondente alla % di
possesso dei soci terzi
concambiati
=
Disavanzo da
concambio
<
PNC della scissa
assegnato alla
beneficiaria
corrispondente alla % di
possesso dei soci terzi
concambiati
=
Avanzo da
Concambio
DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO
• Si determinano per l’effetto dell’annullamento delle partecipazioni
detenute dalla beneficiaria nella scissa
Differenze generatesi per effetto dell’annullamento della partecipazione che la
beneficiaria detiene nella scissa
Valore di carico
partecipazione
annullata
Valore di carico
partecipazione
annullata
>
PNC della scissa assegnato alla
beneficiaria di cui è espressione la
partecipazione annullata
=
Disavanzo da
annullamento
<
PNC della scissa assegnato alla
beneficiaria di cui è espressione la
partecipazione annullata
=
Avanzo da
annullamento
Aspetti fiscali della scissione
• È una operazione neutrale ai fini delle imposte sul
reddito. Non si determinano componenti
positivi/negativi di reddito per i soggetti coinvolti:
– Scissa (art. 173, c. 1)
– Beneficiaria (art. 173, c. 1): plusvalori/minusvalori
contabilizzati irrilevanti. Possibilità di affrancare i plusvalori
ex:
• 176 c. 2 ter
• Art. 15. c. 10 DL n. 185/2008
– Soci della scissa – concambio irrilevante (art. 173, c. 3)
• Operazione non soggetta ad IVA
• Operazione soggetta a registro in misura fissa
“frammentazione del soggetto”
Abbiamo già detto che in aggiunta alle
problematiche viste per la fusione si dovranno
qui considerare gli aspetti legati alla
“frammentazione del soggetto”
Aspetti fiscali - Art. 173, comma 4 – Le
posizioni soggettive patrimonio
• Regola generale:
– Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni
soggettive della società scissa e i relativi obblighi
strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso
di scissione parziale, alla stessa società scissa, in
proporzione delle rispettive quote del patrimonio
netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti
di posizioni soggettive connesse specificamente o
per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel
qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi
titolari (comma 4).
• Non uniformità di interpretazione sul punto
Aspetti fiscali - Le posizioni soggettive
• Posizioni soggettive specificamente connesse
a singoli elementi del patrimonio scisso:
– Esse seguono l’elemento patrimoniale
• Posizioni soggettive non connesse ad elementi
di patrimonio scisso:
– Esse sono oggetto di ripartizione proporzionale,
secondo regola specifica prevista dalla norma
Aspetti fiscali - Art. 173- Le posizioni
soggettive
• Posizioni soggettive non connesse ad elementi di patrimonio scisso da
ripartire in proporzione del patrimonio netto scisso o rimasto (regola
generale)
Patrimonio netto apportato (rimasto)
⁄
Patrimonio netto scissa ante scissione
• E’ il caso della plusvalenza rateizzata. I “quindi” di plusvalenza si
basano su ciò che è “passato” a conto economico, non si riferiscono a
elementi presenti a stato patrimoniale. Pertanto si ripartiscono
proporzionalmente.
• Spese di manutenzione deducibili eccedenti il 5%
• Imposte deducibili per cassa
• Diritto ad operare la variazione in diminuzione connessa all’utilizzo dei
c.d. fondi tassati
Aspetti fiscali - Art. 173- Le posizioni
soggettive
• Posizioni soggettive che seguono gli elementi
patrimoniali:
– Imponibilità dei dividendi deliberati ma non pagati (chi si
prende il credito tassa);
– deducibilità per cassa dei compensi degli amm.ri (chi si
prende il debito deduce)
– Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
ammortamento
– Durata dei contratti di leasing
– Natura, possesso e durata delle partecipazioni
Riparto delle perdite fiscali
• L’art. 173 nulla stabilisce in merito a tale riparto.
Pone dei limiti al riporto delle perdite che
vedremo, ma non da indicazioni sul riparto
• Sembra corretto applicare le regole di cui al
comma 4 dell’art. 174 pertanto le perdite
pregresse :
– si considerano “trasferite” a ciascuna beneficiaria in
misura proporzionale al rapporto che intercorre tra il
patrimonio netto contabile “totale” della scissa e la
quota di quel patrimonio netto trasferito alla singola
beneficiaria e, nel caso di scissione parziale, rimasto
alla scissa stessa.
Il riporto delle perdite nelle
operazioni straordinarie
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Il riporto delle perdite nelle operazioni
straordinarie
• Inizialmente il commercio delle perdite veniva
realizzato attraverso fusioni di società fortemente
redditizie con società provviste solo di elevate
perdite pregresse, in modo da poterle riportare.
• Si trattava dell’acquisto di società, totalmente
prive di qualsivoglia sostanza imprenditoriale, al
solo scopo di sfruttare, previa fusione per
incorporazione, le perdite fiscali ad essa
appartenenti.
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Valenza sistematica del riporto delle
perdite
• Mentre si possono comprare e vendere i crediti
verso lo stato, la perdita (attenendo alla
determinazione del presupposto d’imposta)
assume carattere “personale”
• sussiste nel sistema tributario un divieto implicito
al commercio delle perdite, con la conseguenza
che una perdita d’impresa può essere compensata
con altri utili dello stesso soggetto, ma non può
essere oggetto di “commercio”
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Strumenti ulteriori per il riporto delle perdite
• il mercato delle perdite può essere realizzato
anche senza ricorrere ad operazioni di fusione
o scissione.
• il conferimento, in una società con perdite, di
aziende redditizie, ovvero l’acquisto di “bare
fiscali” e la canalizzazione su di esse di
operazioni redditizie, consentono di
raggiungere il medesimo obiettivo.
59
La disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nella
determinazione del reddito d’impresa
Art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, a seguito delle modifiche dell’art. 23 comma 9 del
D.l. n. 98/2011:
 “La perdita di un periodo di imposta […] può essere computata in diminuzione
del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore
all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi per l’intero
importo che trova capienza in tale ammontare.
 “Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di
costituzione, possono […] essere computate in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una
nuova attività produttiva”.
Quali dunque le novità?
 la soppressione del vincolo temporale di cinque periodi di imposta per l’utilizzo
delle perdite post triennio;
 l’introduzione di un vincolo di natura quantitativa, 80% del reddito imponibile di
ciascuno periodo di imposta, per le perdite post triennio;
 l’utilizzo delle perdite realizzate nel primo triennio senza alcun limite quantitativo
a condizione che vi sia un effettivo status di nuova attività produttiva in capo al
contribuente.
Perimetro soggettivo di applicazione
delle modifiche al regime delle perdite
Soggetti interessati dalla modifica dell’art. 84
• Le modifiche riguardano i soggetti IRES, indicati nell’articolo 73 del TUIR:
– Società di capitali
– Enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali
– Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
•
Al contrario, i soggetti IRPEF restano soggetti alle vecchie regole (riporto
“quinquennale” con utilizzo integrale ex art. 8, comma 3, del TUIR).
Perdite effettuate nel primo triennio di attività:
requisito della novità
•
La possibilità di abbattere l’intero reddito imponibile è riconosciuta solo alle
perdite generate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, a
condizione che si tratti di una “nuova attività produttiva”.
•
Tali perdite restano quindi utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.
•
Restano invece vincolate al limite dell’80% :
 le perdite maturate in capo a un soggetto neo-costituito che abbia acquisito
un’attività già esistente da terzi;
 le perdite maturate in capo ad un soggetto risultante da un’operazione di
fusione o scissione.
Nuovo regime di riporto delle perdite:
un esempio
la Società X nell’esercizio n realizza perdite fiscali in misura pari a 40.000 e
nell’esercizio n+1 consegue redditi per 30.000.
Anno
n
n+1
Reddito
0
30.000
Perdite
40.000
Perdite utilizzabili Reddito imponibile Perdite riportabili
0
40.000
24.000
6.000
16.000
L’effetto delle nuove regole di riporto (delle perdite) comporta l’assoggettamento a
tassazione una quota di reddito (pari al 20%) nell’esercizio n+1, nonostante la
presenza di perdite fiscali eccedenti il reddito imponibile dell’esercizio.
Per effetto di tale limitazione nella compensazione delle perdite pregresse la società
avrà un debito d’imposta pari a 1.650 (27,5% x 6.000)
Un esempio di utilizzo delle perdite del primo triennio
 Nella Circ. 25/2012 l’AdE ha chiarito che la disciplina non stabilisce alcun ordine di priorità
nell’utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre
periodi d’imposta ed in parte ai successivi.
In assenza di regole, il contribuente ha la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le
perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare
dapprima quelle maturate negli esercizi successivi,oppure operare un “mix”
Ai fini del calcolo del limite forfetario dell’80%, il limite va calcolato sul reddito al lordo e non al
netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta.
Esempio
Reddito
imponibile
Perdita
fiscale
Perdita
utilizzabile
Reddito
imponibile
Perdita
residua
N (terzo esercizio)
-
18.000
-
-
18.000
N+1
-
20.000
-
-
38.000
N+2
25.000
-
25.000
-
13.000
5
20 (80% di
25.000)
E nel resto del mondo?
Paese
Limite temporale
Reddito
compensabile
Termine per
l’accertamento
Carry-back
Italia
Nessuno
80% (100%
perdite primi 3
esercizi)
4 anni
No
Germania
Nessuno
100% fino ad 1
mln di euro, 60%
oltre
5 anni
Si, entro 511.500
euro
Francia
Nessuno
100% fino ad 1
mln di euro, 60%
oltre
3 anni
Si
Spagna
15 esercizi
100%
4 anni
No
Regno Unito
Nessuno
100%
6 anni
Si
USA
20 esercizi
100%
3 anni
Si
La disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nella
determinazione del reddito d’impresa
• Il riporto delle perdite viene meno al contestuale
verificarsi delle seguenti condizioni:
– trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto
di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite
– modifica dell'attività principale “in fatto esercitata” nel periodo d'imposta
di maturazione delle perdite
– La modifica dell’attività rileva se effettuata:
– nel periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento (o acquisizione)
– nei due periodi d’imposta anteriori al trasferimento (o acquisizione)
– nei due periodi d’imposta successivi al trasferimento (o acquisizione)
– N.B. In buona sostanza, occorre monitorare cinque periodi
d’imposta consecutivi!
La disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nella
determinazione del reddito d’impresa
• L'esclusione del diritto per effetto del trasferimento
della maggioranza non opera se la società che ha
realizzato le perdite rispetta due “parametri di vitalità”
(che debbono risultare entrambi soddisfatti):
–
–
1° “parametro di vitalità”: nel biennio precedente a quello di trasferimento il
numero di dipendenti non deve risultare mai inferiore alle dieci unità
2° “parametro di vitalità”: dal conto economico relativo all'esercizio
precedente (a quello del trasferimento della maggioranza) debbono risultare
ricavi e proventi (dell'attività caratteristica) e spese per prestazioni di lavoro
subordinato (e relativi contributi) di importo superiore al 40 % di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori
• Le operazioni straordinarie rilevanti ai fini del
riporto delle perdite fiscali
Il limite al riporto delle perdite previsto nell’art. 172 del Tuir
(fusioni)
•
Le condizioni per il “riporto a nuovo” delle perdite fiscali pregresse
1mo test sugli “indicatori di vitalità”: le perdite delle società partecipanti alla
fusione (sia incorporante che incorporata) possono essere portate in
diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (o incorporante)
SOLO SE dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili,
relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata,
risulti
- un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e
- un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi
superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori
Sul test sugli “indicatori di vitalità”
– Un aspetto problematico può essere rappresentato dalla
circostanza che per la società partecipante alla fusione non sia
possibile verificare gli “indicatori di vitalità” previsti dalla norma
– Può accadere quando la società partecipante alla fusione è stata
costituita da meno di tre anni e quindi non è possibile verificare
gli “indicatori di vitalità” in quanto non si dispone dei relativi
bilanci (quello relativo all’esercizio precedente a quello in cui la
fusione è stata deliberata e quelli relativi al biennio precedente)
– Può accadere anche nel caso di società holding di partecipazioni
in cui è fisiologica l’assenza di costi per il personale dipendente
Sul test sugli “indicatori di vitalità”
– La Ris. n. 143/E del 10 aprile 2008 ha precisato
che l’assenza di costi per il personale dipendente
negli ultimi bilanci può non costituire di per sé
sintomo di scarsa vitalità aziendale, ma in tal caso
occorre chiedere la disapplicazione della norma
antielusiva ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8 DPR
n. 600/1973 mediante la presentazione di
specifica istanza alla DRE competente per
territorio
Il limite al riporto delle perdite previsto nell’art. 172 del Tuir
2ndo test sul “quantum riportabile” (superato il test di vitalità…)
Le perdite delle società partecipanti alla fusione (sia incorporante che
incorporata) possono essere portate in diminuzione del reddito della
società risultante dalla fusione (o incorporante) PER LA PARTE del loro
ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto
quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
La disapplicazione (dietro interpello) della limitazione di cui
all’art. 172 Tuir
• Trattandosi di una normativa antielusiva
specifica, è possibile richiederne la
disapplicazione tramite presentazione di
istanza preventiva di interpello ex art. 37-bis,
comma 8 del d.P.R. n. 600/73
L’innovativa CTP Reggio Emilia 11.2.2013 n. 24/2/13
–
–
–
–
–
Il CASO: a seguito di verifica fiscale era stata contestata la riportabilità di perdite fiscali, a seguito di
fusione, in misura eccedente il limite del PN. Nessuna istanza di interpello era stata presentata
I GIUDICI: “Nel nostro ordinamento, più che esistere un divieto generalizzato di utilizzo
intersoggettivo delle perdite fiscali, cioè di trasferire, mediante operazioni straordinarie, perdite a
soggetti con utili e viceversa, esiste un principio di esclusione della possibilità di riportare le perdite
fiscali che opera soltanto in presenza di "fattispecie patologiche" cioè laddove la società che ha in
dote le perdite si presenti come una società decotta, carica solo di perdite fiscali e l'operazione
straordinaria sia posta in essere al solo scopo di trasferire le sue perdite riportabili ad una società in
utile, per abbattere il reddito di impresa imponibile di quest'ultima”
Nel caso di specie, Ar. (incorporante ) è la società che ha maturato perdite riportabili ed era ed è una
società con provata vitalità economica mentre S.M. (incorporata) è società senza alcuna perdita
fiscale da portare "in dote"; senza l'operazione straordinaria dedotta, il reddito e le perdite di Ar.
sarebbero rimaste immutate .
Pertanto, posta la dimostrazione della valida ragione economica ad effettuare l'operazione di fusione
, non è ravvisabile – in quanto non sussiste - alcun intento elusivo alla deliberazione straordinaria.
In sostanza i giudici hanno “by-passato” la necessità di presentare il ruling
Il limite al riporto delle perdite nella scissione
• La disciplina delle perdite nell’operazione di scissione - contenuta nell’art.
173, comma 10, del TUIR - risulta regolata mediante un rinvio, seppur con
qualche adeguamento, alla disciplina normativa prevista per le fusioni.
• Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano
le disposizioni del co. 7 dell'art. 172 riferendosi alla società scissa le
disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie
quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed
avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art.
2506-bis del c.c., ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2506ter del c.c.
Il riporto delle perdite nelle scissioni
• Circ. n. 9/E del 9 marzo 2010
– Le perdite che restano nella disponibilità della scissa non sono sottoposte alla
speciale disciplina recata dall’art. 172, comma 7, del TUIR, in quanto - non
realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva - non
sussiste il rischio che le stesse possano essere indebitamente compensate con
redditi di una diversa organizzazione (cfr. risoluzione n.168/E del 30 giugno
2009)
– Le limitazioni non operano neanche nei confronti della beneficiaria laddove
risulta costituita in occasione e per effetto della scissione ed il suo patrimonio
proviene unicamente dalla scissa.
I finanziamenti nelle operazioni
straordinarie
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
• Riferimenti normativi:
– art. 61 del TUIR, per i “soggetti IRPEF”
– art. 96 del TUIR, per i “soggetti IRES”
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
• Per i soggetti IRPEF in presenza di ricavi o
proventi esenti, gli interessi passivi sono
deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra:
– l’ammontare dei ricavi e proventi che concorrono
a formare il reddito
– e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
• Imprese individuali – Società di persone
– Deducibilità secondo la % del seguente rapporto:
Ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito
Totale ricavi e proventi
 Deducibilità influenzata dalla presenza di proventi esenti
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa per gli altri soggetti
MODALITA’ DI CALCOLO
• Gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza di
quelli attivi; l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato
operativo lordo).
• Il ROL è costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione
(A-B del Conto Economico) senza considerare:
– ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
– ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
– canoni di leasing dei beni strumentali.
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
AMBITO DI APPLICAZIONE
• La norma si riferisce agli interessi passivi ed oneri assimilati derivanti da
contratti di mutuo, di leasing finanziario, dall’emissione di obbligazioni e
titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
• Sono esclusi.
– gli interessi impliciti dei debiti commerciali;
– gli interessi capitalizzati sul costo dei beni.
• La nuova disposizione si applica alle società di capitali industriali e
commerciali a prescindere dall’ammontare dei ricavi ottenuto
nell’esercizio.
• La nuova disposizione NON si applica alle banche, alle assicurazioni, alle
società finanziarie nonché ad alcune società operanti nei lavori pubblici
(deducibilità forfetaria 96%)
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
• L’eventuale eccedenza di interessi passivi
indeducibile nell’esercizio è riportabile in
avanti senza limiti di tempo e viene
recuperata nei periodi d’imposta successivi in
cui la soglia di deducibilità (30% del ROL) è
maggiore degli interessi passivi dell’esercizio.
• E’possibile riportare in avanti anche il ROL
non utilizzato nell’esercizio di riferimento.
La disciplina generale degli interessi passivi nella
determinazione del reddito d’impresa
ESEMPIO: ESERCIZIO 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valore della produzione:
Costi della produzione:
Differenza
Ammortamenti
Canoni di leasing
ROL
30% del ROL
Interessi passivi:
Interessi attivi:
Interessi passivi netti
Soglia di deducibilità
Interessi indeducibili
15.000.000
14.500.000
500.000
300.000
50.000
850.000
255.000
310.000
15.000
295.000
255.000 (30% del ROL)
40.000 (variazione in aumento IRES)
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
ESEMPIO: ESERCIZIO 2012
•ROL
500.000
•30% del ROL
150.000
•Soglia di deducibilità:
150.000 (30% ROL )
•Interessi passivi netti:
135.000
Interessi passivi netti dell’esercizio 2012 sono inferiori alla soglia di
deducibilità.
Quota riportata dall’esercizio 2011: 40.000
Interessi deducibili: 15.000 (150.000 – 135.000) (VD IRES)
Eccedenza di interessi da recuperare nel 2013: 25.000
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione
del reddito d’impresa
ESEMPIO: ESERCIZIO 2013
•ROL
600.000
•30% del ROL
200.000
•Soglia di deducibilità:
200.000 (30% ROL)
•Interessi passivi netti:
150.000
Interessi passivi netti dell’esercizio 2013 sono inferiori alla soglia di
deducibilità.
Quota riportata dall’esercizio 2012: 25.000 (VD IRES)
Interessi deducibili: 50.000 (200.000 – 150.000)
Soglia di deducibilità riportabile: 25.000
Negli esercizi 2012 e 2013 è stata recuperata la quota di interessi passivi non
dedotta nel 2011.
Riflessi di sistema
• In un sistema di tassazione analitica “ragionieristicocontabile”, la deduzione degli interessi passivi erogati a
terzi è in linea di principio necessaria, spostando la
tassazione dall’erogante (che deduce gli interessi) al
percettore, che deve invece considerarli imponibili. È un
riflesso delle “simmetrie”, ispiratrici della fiscalità
analitica.
• Fino a che l’interesse dedotto dall’erogante concorre a
formare il reddito del percettore italiano, l’imponibile
viene semplicemente spostato da un soggetto all’altro,
senza alterazioni del relativo regime fiscale.
Riflessi di sistema (segue)
• Quando però il percettore è estero, la deduzione dell’interesse passivo
avviene in Italia, mentre la tassazione del corrispondente interesse attivo
avviene all’estero.
• Per limitare questa possibilità sono state introdotte, in numerosi paesi,
tecniche di, che devono fare i conti anche con le libertà europee di
circolazione dei capitali, la non discriminazione degli stranieri, la difficoltà
di individuare l’effettivo beneficiario degli interessi, ed altri profili che
rendono difficile trovare un soddisfacente equilibrio tra precisione, cautela
fiscale, semplicità, etc.
• Attualmente, con disposizione entrata in vigore nel 2008, abbiamo visto
che la deduzione degli interessi passivi per le società di capitali e
assimilate è limitata a una quota percentuale di una differenza tra costi e
ricavi (Margine operativo lordo), ma non è una sistemazione concettuale
soddisfacente, per rimanere stabile nel lungo periodo.
• La disciplina degli interessi passivi nelle
operazioni straordinarie
La disciplina degli interessi passivi nelle operazioni straordinarie
• Intervenendo espressamente nell’art. 172 del Tuir, è stato
disposto che le limitazioni alla rilevanza delle perdite fiscali
previste in ipotesi di fusione e scissione “si applicano anche
agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 4 dell’art. 96 del Tuir” (interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti)
• Conseguentemente nelle operazioni fusione o di scissione
gli interessi indeducibili oggetto di “riporto in avanti”
saranno deducibili solo nei “limiti quantitativi” e se
risultano soddisfatti i c.d. “indicatori di vitalità”
Che cos’è il leverage buy out?
• Per l’acquisizione si utilizza una società veicolo
e la si indebita per finanziare l’acquisizione
• I debiti contratti dalla società veicolo si
confondono, a seguito di una successiva
fusione, con il patrimonio della società
acquisita. Gli oneri finanziari gravanti sui
debiti si compensano direttamente con l’utile
operativo della società acquisita.
Segue
• Questo sistema, civilisticamente ammesso dal
2003, può essere effettuato anche da soggetti
esteri, ma è frequente soprattutto nel nostro
capitalismo familiare
• Fiscalmente è spesso considerato elusivo dai
verificatori fiscali
• Rinvio a lezione elusione
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Le operazioni straordinarie parte seconda