I DIRITTI SINDACALI NEL
LUOGO DI LAVORO
TITOLO II DELLO STATUTO DEI
LAVORATORI
“DELLA LIBERTA’ SINDACALE”
Riconosce diritti strumentali all’esercizio delle
libertà sindacali
Posti in capo ai lavoratori
DELLA LIBERTA’SINDACALE
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività
sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale,
è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro.
ART. 14
STATUTO DEI LAVORATORI
• Costituisce la concretizzazione a livello aziendale del
principio di libertà di organizzazione sindacale garantito
dall’art. 39, comma 1, della Costituzione.
• Espressione di linea garantistica tendente ad affermare
il diritto dei singoli lavoratori ad associarsi
sindacalmente nei luoghi di lavoro.
• Il limite che incontra è quello della salvaguardia del
normale svolgimento dell’attività aziendale (v. in
particolare l’art. 26, comma 1, Statuto).
• Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo
sindacale con l’unico limite dell’art. 18 della
Costituzione (liceità dei fini, non segretezza).
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
Principio di non discriminazione (1)
Art. 15 - Atti discriminatori
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b)licenziare
un
lavoratore,
discriminarlo
nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 15
STATUTO DEI LAVORATORI
• Costituisce la pima ampia consacrazione legislativa del
principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro
• Si riferisce in primo luogo alle discriminazioni per
motivi sindacali. A queste sono state assimilate le
discriminazioni per ragioni di sesso, razza e lingua (art.
13 L. 903/1977), poi quelle per handicap, età,
orientamento sessuale, convinzioni personali (art. 4
D.Lgs. 216/2003)
• I motivi discriminatori vietati non sono tassativi, ma
solo esemplificativi
• Fattispecie aperta (qualsiasi atto o patto)
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
Principio di non discriminazione (2)
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
E' vietata la concessione di trattamenti economici di
maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei
cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti,
condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del
fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un
anno.
ART. 16
STATUTO DEI LAVORATORI
Vieta la concessione da parte dei datori di lavoro di
trattamenti economici collettivi a carattere
discriminatorio: si tratta di quei trattamenti più
favorevoli a gruppi di lavoratori per il loro
comportamento (Es: premi antisciopero, maggiore
retribuzione a coloro che non abbiano partecipato
ad un’assemblea)
Artt. 15 e 16: anche atti omissivi (rifiuto di
assumere, di promuovere, di concedere trattamenti
economici)
DELLA LIBERTA’SINDACALE
Art. 17 - Sindacati di comodo
E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle
associazioni di datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 17
STATUTO DEI LAVORATORI
• Sindacati di comodo: organizzazioni, promosse
o sostenute, dai datori di lavoro per avere
alterazione della dinamica sindacale
• Condotta del datore vietata: atti di
favoritismo, di collusione, di corruzione,
assunzioni discriminatorie, utilizzo
dell’organizzazione di comodo per creare
confusione e divisione tra i lavoratori
TITOLO III DELLO STATUTO DEI
LAVORATORI “DELL’ATTIVITA’
SINDACALE”
E’ dedicato alla protezione e promozione
dell’attività sindacale nell’impresa
Il Titolo III non si applica a tutti
Art. 35 Statuto: solo nei confronti delle imprese
che nelle rispettive unità produttive occupino
oltre i 15 lavoratori
RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI
LUOGHI DI LAVORO
Chi sono i soggetti titolari dei diritti riconosciuti
dal titolo III dello Statuto dei lavoratori?
Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o le
rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
RAPPRESENTAZIONI SINDACALI
AZIENDALI (RSA)
Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva (art. 35), nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale (comma abrogato);
b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette
confederazioni) che siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali o
provinciali) di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 19 IL CARATTERE “APERTO
DELLA NORMA"
Iniziativa dei lavoratori:
RSA sono costituite ad iniziativa dei lavoratori - sono
organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti
nell’azienda, iscritti e non iscritti al sindacato
Legame con il sindacato: nell’ambito di…..
Devono però essere necessariamente collegati ad un
sindacato, cioè formati nel suo ambito
Sottoscrizione di contratto collettivo
Non indica quale sia il contratto
TITOLO III “DELL’ATTIVITA’ SINDACALE”
Quali sono i diritti riconosciuti?
1) Diritto di assemblea (art. 20)
2) Diritto a svolgere referendum (art. 21)
3) Diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali a fruire
dei permessi sindacali retribuiti o non retribuiti (artt. 23 e
24)
4) Diritto di affissione nella bacheca sindacale (Art. 25)
5) Diritto di svolgere proselitismo e raccogliere contributi
sindacali (art. 26)
6) Obbligo datoriale di predisposizione di locali idonei
all’esercizio delle funzioni sindacali e per lo svolgimento
delle riunioni (art, 27)
TITOLO III “DELL’ATTIVITA’ SINDACALE”
Art. 20 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono
partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
Art. 20
Statuto dei lavoratori
• Il potere di convocazione dell’assemblea spetta alle r.s.a.
• L’assemblea deve avere ad oggetto materie di interesse sindacale e
del lavoro
• Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione un locale
idoneo
• Il datore deve essere preavverito per tempo
• L’assemblea deve essere legittimamente convocata
• Possono partecipare tutti i lavoratori dell’unità produttiva di
riferimento
• Il datore non ha diritto di partecipare all’assemblea
• Assemblee fuori dall’orario di lavoro (non retribuite)
• Assemblee durante l’orario di lavoro (retribuite ma con dei limiti)
ART. 21
Art. 21 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale
lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità
produttiva e alla categoria particolarmente
interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del
referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 21
Consultazione della base dei lavoratori dell’impresa
Diritto di indizione in capo a tutte le r.s.a.
Può riguardare totalità dei lavoratori dell’impresa o
una parte di essi
Deve avere ad oggetto materie inerenti all’attività
sindacale
Deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro
Il datore deve mettere a disposizione idoneo locale
ART. 22
Art. 22- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente
articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al
comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa
e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
Art. 22
Tutela speciale per i dirigenti sindacali in materia
di trasferimento e anche licenziamenti (v. art.
18)
ART. 23
Art. 23 - Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti
collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili
nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23
• Titolari del diritto sono i dirigenti delle r.s.a.
• La distribuzione dei permessi tiene conto delle
dimensioni delle imprese, con alleggerimento
degli oneri delle imprese minori
• Il lavoratore che intende esercitare il
permesso deve darne comunicazione al datore
tramite le r.s.a. di regola 24 ore prima
• Il permesso deve essere utilizzato per attività
strettamente collegate al mandato sindacale
ART. 24
Art. 24 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23
hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite
le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25
Art. 25 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
ART. 25
• Il diritto di affissione compete alle RSA
• Il diritto di affissione si esercita all’interno
dell’unità produttiva
• Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre
appositi spazi (bacheche sindacali)
• L’attività di affissione può avere ad oggetto
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro
ART. 26
Art. 26 - Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi
e di svolgere opera di proselitismo per le loro
organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 26
• Titolari del diritto individualmente sono i
lavoratori
• Non è necessaria esplicita autorizzazione
dell’associazione sindacale
• L’esercizio di tale diritto non deve pregiudicare
la normale attività aziendale
• I lavoratori potranno esercitare tale diritto
negli intervalli lavorativi o utilizzare i permessi
sindacali
Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno
dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
ART. 27
• Solo nelle unità produttive con più di 200
dipendenti il datore di lavoro ha l’obbligo di
mettere a disposizione delle RSA
permanentemente un idoneo locale
• Nelle unità produttive con meno di 200
dipendenti viene meno il requisito della
permanente disponibilità
IL DIRITTO DI SCIOPERO
EXCURSUS STORICO
• Fino al 1889 il diritto di sciopero era considerato
un reato
• Con l’emanazione del Codice Zanardelli non è più
considerato un reato se non violento
• Con il Codice Rocco (1930) si ritorna a
repressione dello sciopero (artt. 502-508 e 330333)
• La Costituzione: art. 40
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano”
E’ un diritto individuale, ma per definizione, lo
sciopero è un’interruzione collettiva e
concertata del lavoro
DEFINIZIONE DI SCIOPERO
Astensione collettiva dal lavoro dei lavoratori
dipendenti per:
Motivi salariali
Protesta
Solidarietà
Rivendicare diritti
Le conseguenze giuridiche dell’affermazione
costituzionale del diritto di sciopero:
Vincola lo stato a non introdurre sanzioni penali
nei confronti dello sciopero (fatte salve rare
eccezioni)
Autorizza i lavoratori ad astenersi dalla
prestazione in occasione dello sciopero senza
subire conseguenze negative sul piano del
rapporto di lavoro (a parte la trattenuta
retributiva)
Art. 40 “Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano”
Vuoto legislativo fino al 1990
Legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla
Legge n. 83/2000
Prima legge che ha disciplinato il diritto di
sciopero
L’ordinamento ha demandato alla corte
Costituzionale il compito di adattare le norme di
carattere penale e definire modalità dello
sciopero
La Corte dichiarò incostituzionale la punibilità
dello sciopero (art. 502 cod. pen.)
Sentenza maggio 1960, n. 29
La Corte Costituzionale ha cercato nelle diverse
sentenze di contemperare l’interesse sotteso al
diritto di sciopero con gli altri interessi aventi
pari rilievo costituzionale
Corte Costituzionale
Distinzione tra:
Servizi pubblici esercitabile
Servizi pubblici essenzialinon esercitabile
Sentenza n. 222/1976
La Corte stabilì che non tutti i servizi dovessero essere
riconosciuti come ugualmente indispensabili per la collettività
La Corte distinse tra “servizi dotati di essenzialità” da quelli che
non avevano tale requisito
La Corte considerò essenziali i servizi in ragione
del preminente interesse generale che
soddisfano
LEGGE 146/1990
Prima vera legge che dà attuazione al precetto
costituzionale
Lo scopo è quello di contemperare l’esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti
della persona, costituzionalmente tutelati
Quali sono questi diritti?
Diritto alla vita
Diritto alla salute
Diritto alla libertà e alla sicurezza della persona
Diritto alla libertà di circolazione
Diritto all’assistenza e previdenza sociale
Diritto all’istruzione
Diritto alla libertà di comunicazione
Elenco di servizi raggruppati in relazione ai diritti
tutelati
1) Tutela della vita, della salute, della libertà e della
sicurezza della persona, dell’ambiente e del
patrimonio storico-artistico
Servizi della sanità, igiene pubblica, protezione
civile, raccolta e smaltimento rifiuti urbani e
speciali, tossici e nocivi, approvvigionamento di
prodotti energetici, beni di prima necessità,
amministrazione della giustizia
2) Assistenza e previdenza sociale
Pagamento retribuzioni e pensioni
3) Istruzione pubblica
Continuità servizi asilo nido, scuole materne ed
elementari, svolgimento scrutini finali e degli esami,
istruzione universitaria
4) Libertà comunicazione
Poste, telecomunicazioni, informazione
radiotelevisiva pubblica
5) Libertà di circolazione
Trasporti pubblici urbani, extraurbani, ferroviari
ed aerei
Legge n. 83/2000
(riforma la legge 146/1990)
Si potenzia il metodo preventivo
Si inaspriscono le sanzioni
Maggiori poteri Commissione di Garanzia
Nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero
è consentito nel rispetto di queste condizioni:
Esperimento prima dello scioepero di procedure
di raffreddamento e di conciliazione da farsi
presso il Ministero (conflitti di rilievo nazionale)
o Prefettura (conflitti di rilievo locale)
Osservanza di un preavviso minimo di 10 giorni
per predisporre erogazione indispensabili e per
tentare composizione del conflitto
Regole dello sciopero
Rispetto di misure dirette a consentire
l’erogazione di prestazioni indispensabili
Obbligo di dare informazione all’utenza sullo
sciopero almeno 5 giorni prima
E’ vietato l’effetto annuncio e la revoca
spontanea dopo la proclamazione dello sciopero
costituisce “forma sleale di azione sindacale”
Precettazione
Si intende il provvedimento con cui l’autorità
competente impone il termine di uno sciopero
Viene adottata ogni volta che ci sia il fondato
pericolo di pregiudizio grave ai diritti della
persona costituzionalmente garantiti derivanti
dall’interruzione del funzionamento del servizio
Precettazione
L’ordinanza di precettazione può anche disporre
che:
Lo sciopero sia posticipato
Ne sia ridotta la durata
Che avvenga con modalità diverse
Il procedimento di precettazione può essere
attivato:
Su segnalazione della Commissione di Garanzia
Dalle autorità competenti
Sanzioni
Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori,
che non può portare a licenziamento
Sanzioni pecuniarie nei confronti del sindacato
Scarica

Presentazione di PowerPoint