CONDIZIONI DI SPETTANZA
DEGLI
INCENTIVI
ALL’
ASSUNZIONE
ALLA
LUCE
DELLE RECENTI NORMATIVE
NAZIONALI ED EUROPEE
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Condizione di spettanza per tutte le
agevolazioni contributive
DURC INTERNO
= regolarità contributiva di cui all’art. 1
commi 1175 e 1176 della L. 296/2006
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Concerne:
1.
Adempimento degli obblighi contributivi
2. Osservanza delle norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro
3.
Il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Legge 92/2012
Art. 4
Comma 12
Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi
compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente
legge, si definiscono i seguenti principi:
Legge 92/2012
Art. 4
Comma 12
a) gli incentivi non spettano se
l'assunzione costituisce attuazione di un
obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva; gli
incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il
lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
NORME sul DIRITTO di
PRECEDENZA
Art. 15 legge 264/1949
Diritto di precedenza per le assunzioni (a tempo
determinato o indeterminato) in favore dell’ex
dipendente a tempo indeterminato che negli ultimi sei
mesi sia stato oggetto di licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni
inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa o di
licenziamento collettivo per riduzione di personale.
NORME sul DIRITTO di
PRECEDENZA
Art. 5 D. Lgs 368/2001
Diritto di precedenza per le assunzioni a tempo
indeterminato in favore dell’ex dipendente a tempo
determinato, di durata almeno di sei mesi anche
sommando precedenti rapporti con lo stesso datore di
lavoro, il cui rapporto di lavoro sia cessato negli ultimi
dodici mesi.
NORME sul DIRITTO di
PRECEDENZA
Art. 5 D. Lgs 368/2001
Per i lavoratori stagionali: diritto di precedenza
a favore del lavoratore assunto a termine per
lo svolgimento di attività stagionali rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello
stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
NORME sul DIRITTO di
PRECEDENZA
Art. 47 c. 6 L. 428/1990
Diritto di precedenza per le assunzioni (a tempo
determinato o indeterminato) in favore dei lavoratori
che non passano immediatamente alle dipendenze di
colui al quale (negli ultimi dodici mesi o nel periodo
più lungo stabilito dall’accordo collettivo, stipulato ai
sensi del comma 5 dello stesso articolo), è trasferita
un’azienda in crisi (o un suo ramo), ai sensi del comma
5 dello stesso articolo.
NORME sul DIRITTO di
PRECEDENZA
CCNL pulizie
Per le imprese di pulizia vige l’obbligo per l’azienda che
subentri ad un’altra in un appalto di servizi di assumere
i dipendenti della precedente azienda.
Legge 92/2012
Comma 12
Art. 4
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto
di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo,
alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine;
Legge 92/2012
Comma 12
Art. 4
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro
o l'utilizzatore con contratto di somministrazione
abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in
cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
Legge 92/2012
Comma 12
Art. 4
d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del
datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
in caso di somministrazione tale condizione si applica
anche all'utilizzatore.
Legge 92/2012
Comma 13
Art. 4
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di
lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso
lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo
che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo
Legge 92/2012
Art. 4
Comma 14
All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del
personale o sospesi».
Legge 92/2012
Comma 15
Art. 4
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di
un rapporto di lavoro o di somministrazione
producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione.
LAVORATORI DISOCCUPATI
L’eventuale stato di disoccupazione è
disciplinato dal D.lgs. 181 del 21 aprile
2000, art. 2 c. 6 e art. 4
iscrizione al Centro per l’Impiego
competente per domicilio del lavoratore
certificazione del centro per l’Impiego
(cfr circolare INPS n, 137/2012)
LAVORATORI DISOCCUPATI
Ai fini del requisito della disoccupazione i mesi sono
considerati secondo le regole
frazioni inferiori ai 15 gg = 0 (zero)
periodi superiori ai 15 gg = 1 mese
Il lavoratore mantiene lo stato di disoccupazione se si
occupa con rapporto di lavoro subordinato o
autonomo purché ciò non comporti il superamento su
base annua del reddito escluso da imposizione fiscale
€ 8.000,00 per lavoro dipendente e co.co.co
€ 4.800,00 lavoro autonomo
LAVORATORI PRIVI DI
IMPIEGO REGOLARMENTE
RETRIBUITO
Riferimenti normativi:
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 20 marzo
Circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio
2013
LAVORATORI PRIVI DI
IMPIEGO REGOLARMENTE
RETRIBUITO
• Lavoratori che – in riferimento ai 6 o 24 mesi
precedenti l’assunzione – non hanno svolto attività
lavorativa subordinata per un periodo pari o
superiore a 6 mesi
• Non hanno svolto attività lavorativa autonoma o
parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito
pari o superiore al reddito minimo annuo esente da
imposizione fiscale
N.B.: la condizione di soggetto privo di impiego
regolarmente retribuito non necessita di attestazione CpI
ALTRE TIPOLOGIE DI
LAVORATORI SVANTAGGIATI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 20 marzo 2013
Art. 1
Sub b: « Chi non possiede un diploma di
scuola media superiore o professionale»
(ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano
conseguito un titolo di studio di istruzione
secondaria superiore rientrante nel livello
terzo della classificazione internazionale
sui livelli di istruzione
… SONO
LAVORATORI SVANTAGGIATI
Sub c: « Chi è occupato in uno dei settori
economici dove c’è un tasso di disparità
uomo/donna che supera di almeno il 25% la
disparità media uomo/donna in tutti i settori
economici italiani» ovvero coloro che sono
occupati in settori economici in cui sia riscontrato
il richiamato differenziale nella misura di
almeno il 25% come annualmente individuati
nella rilevazione continua sulle forze di lavoro
dell’ISTAT
e
appartengono
al
genere
sottorappresentato.
AREE SVANTAGGIATE
AREE DESTINATARIE DEGLI AIUTI A FINALITA’
REGIONALE DA PARTE DELLA U.E.
L’elenco è reperibile sul sito internet del Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione Economica
http: //www .dps.mef.gov.it/qsn_aiuti_di_stato.asp
L’attuale mappa delle aree ha validità fino al
31.12.2013
SOGGETTI SVANTAGGIATI
Le agevolazioni contributive sono riservate a
DL che assumono soggetti svantaggiati
rispetto al mercato del lavoro
Pertanto
Gli aiuti devono esser compatibili
con la normativa sugli aiuti di
stato
Cfr art. 40 del rep (CE) 6 /8/2008
n. 800
ULTERIORE ELEMENTO
CONDIZIONI DI COMPATIBILITA’
CON IL MERCATO INTERNO
Affinchè le agevolazione siano legittime in
relazione alla normativa comunitaria un
materia di aiuti di stato
DEVE realizzare un
incremento netto del numero di
lavoratori
dipendenti
dell’impresa
interessata rispetto alla media dei 12 mesi
precedenti
L’assunzione agevolata
MODALITÀ
DI
CALCOLO
DELLE U.L.A. (UNITA' LAVORO
ANNUO) E DELL'INCREMENTO
OCCUPAZIONALE
Fonti:
Circolari INPS n. 137 del 14/12/2012;
n. 111 del 24/07/2013; n. 131 del
18/09/2013
Per calcolare la forza occupazionale
dell’impresa si utilizza l’Unità di Lavoro
Annuo (U.L.A.) espressione con la quale
in diritto comunitario viene definito il
valore assunto dal lavoratore in virtù
della natura e durata del rapporto.
Ai fini della determinazione delle U.L.A.
vanno considerati:
- i lavoratori a tempo determinato e
indeterminato;
- i lavoratori somministrati a tempo
determinato che abbiano con l’Agenzia un
contratto a tempo determinato;
- i lavoratori oggetto di sostituzione, in
quanto non si considera il sostituto (vedi
oltre).
Ai fini della determinazione delle U.L.A.
NON si considerano:
- i lavoratori con contratto cd. accessorio;
- i lavoratori assunti o somministrati in
sostituzione di altro lavoratore assente;
- i lavoratori cessati in seguito a: dimissioni
volontarie invalidità sopravvenuta o decesso
pensionamento per raggiunti limiti di età
riduzione volontaria dell’orario di lavoro
licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo.
ESEMPI DI CALCOLO DELLE U.L.A.
-Lavoratore a tempo pieno e indeterminato vale
12/12, perché sarà presente tutto l’anno a tempo
pieno (salvo modifiche o cessazioni imprevedibili);
-Lavoratore a tempo indeterminato part-time al
50% vale 6/12, perché, pur lavorando tutto l’anno,
farà metà dell’orario;
-Lavoratore a tempo determinato per 4 mesi
nell’arco dei dodici mesi interessati vale 4/12;
-Lavoratore a tempo determinato per 6 mesi part
time al 50% vale 3/12.
N.B.
Gli stessi criteri vanno seguiti per stabilire
la forza media dell’anno successivo, che si
cristallizza
alla
data
considerata
(assunzione
o
trasformazione
del
lavoratore
per
cui
si
chiede
l’agevolazione)
senza
considerare
eventuali modifiche contrattuali (ad es.
riduzioni o aumenti di orario) e/o
interruzioni che dovessero verificarsi.
Attenzione!
Nell’ipotesi di inizio e/o fine rapporto nel
corso del mese, non si applicano le regole
del diritto commerciale, ma si contano i
giorni di calendario.
Per es. un lavoratore a Tempo Determinato dal 5/3 al 9/9
dura 6 mesi e 4 giorni che equivale a 184/365 cioè 6,05/12
(infatti i mesi vengono considerati convenzionalmente di 30
giorni, indipendentemente dalla durata effettiva).
COME CALCOLARE L’INCREMENTO
E’ necessario prendere come riferimento il giorno
dell’assunzione del lavoratore astrattamente agevolato,
individuare i dipendenti in servizio esattamente dodici mesi
prima, calcolando quanto tempo sono rimasti in servizio,
confrontare il valore ottenuto con la rilevazione fatta il giorno
dell’assunzione proiettata nei dodici mesi successivi (quindi un
valore ipotetico che può non corrispondere alla realtà), il tutto
rapportato in dodicesimi (o 365esimi).
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale,
sommando le singole unità troveremo la forza media dell’anno
precedente (fmap) e la forza media anno successivo (fmas);
confrontando i due valori potremo stabilire se vi sia stato
incremento o no.
Esempio
L’azienda Alfa il 15 agosto 2013 assume a tempo determinato per 12 mesi un ultra
50enne disoccupato da 15 mesi.
Per il periodo 15 agosto 2012-14 agosto 2013 Alfa aveva in forza: tre tempi
indeterminati un tempo determinato dal 1/1/2012 al 31/12/2012 un somministrato
a tempo determinato dal 1/5/2012 al 31/8/2012.
Avremo:
36/12 per i tempi indeterminati (12/12 x 3 dipendenti);
4,44/12 per il tempo determinato (184/365);
0,49/12 per il somministrato (15/365)
con una fmap pari a 40,93/12 (36/12 + 4,44/12 + 0,49/12).
Alla data di assunzione del 15/8/2013 ha in forza: tre tempi indeterminati (36/12)
un somministrato a tempo determinato dal 1/7/2013 al 30/9/2013 (1,48/12) il
lavoratore assunto (12/12).
La fmas è pari a: 36/12 + 1,48/12 + 12/12 = 49,48/12.
Poichè fmas = 49,48 > fmap = 40,93/12, l’assunzione ha realizzato l’incremento
occupazionale e l’azienda, rispettando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge,
può usufruire dell’agevolazione.
COME COMUNICARE ALL’INPS
UN’ASSUNZIONE AGEVOLATA
Cassetto previdenziale
funzionalità «Contatti»
Oggetto
«Appredistato»
«Altre agevolazioni»
Dubbi
«L. 223/1991»
«L. 407/1990»
etc
COME COMUNICARE ALL’INPS
UN’ASSUNZIONE AGEVOLATA
DiResCo
Dichiarazione di responsabilità
del contribuente
istanze on line
DonGiov
76 - 2013
etc
COME COMUNICARE ALL’INPS
UN’ASSUNZIONE AGEVOLATA
CIRCOLARE INPS 140/2011
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito , con
modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010.
«Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti
dall’INPS ai cittadini»
«Istanze e servizi – Presentazione telematica in via
esclusiva»
Decorrenza:
1° novembre 2011
COME COMUNICARE ALL’INPS
UN’ASSUNZIONE AGEVOLATA
MODULI TELEMATICI :
223 – 1991
407 – 1990
92 – 2012
Entro il giorno successivo all’invio, l’INPS, effettuati con esito
positivo i controlli automatizzati in ordine alla correttezza
formale delle dichiarazioni del datore di lavoro,
Attribuirà automaticamente alla posizione contributiva
interessata il Codice di Autorizzazione corrispondente
all’incentivo richiesto.
Nella sezione «Istanze on-line» del Cassetto previdenziale
aziendale sarà reso disponibile
COME COMUNICARE ALL’INPS
EVENTUALI DUBBI
 Relativi ad una specifica azienda
CASSETTO PREVIDENZIALE
Contatti
«Oggetto»
COME COMUNICARE ALL’INPS
EVENTUALI DUBBI
 Relativi a questioni generali in ambito giuridico amministrativo o tecnico – informatico
CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALI ATTIVE PRESSO TUTTE LE
SEDI PROVINCIALI
[email protected]
[email protected]
APPRENDISTI
Sgravio Totale art. 1 L. 183/2011
Per i contratti di apprendistato stipulati nel
periodo 1/1/2012 – 31/12/2016 da DL con
numero pari o inferiore a 9 dipendenti
Lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di
contratto;
per quelli successivi al terzo, resta confermata
l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di
apprendistato
APPRENDISTI
Dichiarazione «De minimis»
Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di
stipula del contratto di apprendistato e nei due
esercizi finanziari precedenti non siano percepiti aiuti
nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti
complessivi degli aiuti «de minimis».
La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la
quantificazione degli incentivi «de minimis» già fruiti
nel triennio alla data della richiesta.
Disciplina comunitaria degli
aiuti «De minimis», di cui al
Regolamento CE n. 1998/2006
L’art. 2, paragrafo 2, del Regoalmento (CE) n.
1998/2006 stabilisce che l’importo complessivo degli
aiuti «de minimis» concessi ad una medesima
impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su
strada, l’importo «de minimis» non deve superare i
100.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi
finanziari. Tali importi si pongono, quindi, come
limite all’applicazione dello sgravio in esame.
Nell’ambtio del settore della produzione dei prodotti
agricoli
Assunzione di lavoratori
disoccupati ultracinquantenni
e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito
Fonti: L. 92/2012 art. 4 co. 8 -11
Circolare n. 137 del 14.12.2012; Messaggio n.
12212 del 29/7/2013 e n. 12850 del 7/8/2013
Assunzione di lavoratori
disoccupati ultracinquantenni
e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito
Agevolazione contributiva in favore delle aziende che a decorrere dal 1 gennaio 2013
assumano i seguenti lavoratori:
- uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati
da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; (in attesa di Decreto)
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Assunzione di lavoratori
disoccupati ultracinquantenni
e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito
AGEVOLAZIONE-> 50% dei contributi a carico del DL
per 12 mesi per assunzioni a TD
per 18 mesi per assunzioni a TI
ulteriori 6 mesi per trasformazioni da TD a TI
ISTANZA ON-LINE ->mod. 92-2012
CA -> 2H
<TipoContribuzione> -> 55
AGEVOLAZIONE
PER
ASSUNZIONE DI GIOVANI
CON ETÀ INFERIORE A 30
ANNI
Fonti:
D.L. 28.06.2013, n. 76 art. 1; Legge 9.8.2013, n.
99.
Circolari INPS n. 131 del 17/09/2013 e n. 138
del 27/09/2013
L’agevolazione per l’assunzione
stabile dei giovani con meno di 30
anni di età è concessa entro un tetto
massimo di finanziamento suddiviso
tra le Regioni e le Province
autonome e deve essere compatibile
con le regole sugli aiuti di Stato.
PER
QUALI
L’INCENTIVO
LAVORATORI
SPETTA
Per le assunzioni effettuate entro il periodo dal
7.8.2013 al 30.6.2015, a tempo indeterminato, di
lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
(che al momento dell’assunzione non abbiano
ancora compiuto i 30 anni), privi d’impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi
ovvero privi di diploma di scuola media
superiore o professionale.
N.B.
“privo di impiego regolarmente retribuito da almeno
6 mesi”
= un soggetto che nei 6 mesi precedenti
l’assunzione,
- non ha svolto attività lavorativa subordinata,
ovvero
- non ha svolto attività lavorativa autonoma o
parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito
pari o superiore al reddito minimo annuo esente da
imposizione fiscale (pari a € 8.000 per le
collaborazioni coordinate e continuative e € 4.800
per il lavoro autonomo).
QUALI RAPPORTI
INCENTIVATI
DI
LAVORO
SONO
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale.
Spetta altresì per i soci lavoratori che instaurano con
l’organismo cooperativo un rapporto di lavoro
subordinato.
NON spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.
NON spetta per i lavoratori intermittenti o con
contratto ripartito.
N.B.
L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine.
In tal caso è necessario che il lavoratore sia in possesso
dei requisiti previsti al momento della trasformazione.
Pertanto, qualora alla scadenza originaria del rapporto
a termine il lavoratore perda uno dei requisiti previsti
(es. età superiore a 29 anni, rapporto di lavoro a
termine di durata superiore a 6 mesi…) il datore di
lavoro può anticipare il momento della trasformazione
in modo che a tale data tutti i requisiti siano presenti.
Esempio
Rapporto a termine per il periodo
01.07.2013 – 31.01.2014:
la trasformazione deve intervenire al più
tardi entro il 31.12.2013 in quanto al 1°
gennaio 2014 si superano i sei mesi di
occupazione, facendo venire meno il
requisito di essere privo di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6
mesi.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali con un tetto
massimo mensile di € 650,00 per lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo
spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo
spetta per 12 mesi.
L’incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate per ogni regione o
provincia autonoma (individuata dal luogo di svolgimento della
prestazione lavorativa) ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine
cronologico di presentazione delle richieste.
N.B.
L’importo del beneficio deve essere
riparametrato ai giorni effettivi di
occupazione in caso di assunzione
intervenuta durante il mese, utilizzando il
divisore convenzionale 30 per ottenere
l’importo
massimo
giornaliero
dell’incentivo. Analogamente dovrà essere
utilizzato il medesimo divisore per
rapportare la retribuzione mensile a
retribuzione giornaliera.
Esempio
Assunzione a tempo indeterminato il
15.10.2013; il beneficio spetta fino al
14.04.2015; per ottobre 2013 l’incentivo è
pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013,
nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015
l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della
retribuzione di aprile 2015, nei limiti di
14/30 di € 650.
LIMITI PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE
L’incentivo spetta per l’assunzione degli apprendisti in
quanto si tratta di lavoratori a tempo indeterminato,
tuttavia l’Inps ritiene che poiché il rapporto di
apprendistato già comporta il versamento di una
contribuzione ridotta, l’incentivo non può mensilmente
superare l’importo della contribuzione dovuta dal
datore di lavoro per il medesimo apprendista.
Analogamente, l’Inps ritiene che in caso di presenza
dei presupposti per il godimento di altre tipologie di
agevolazioni (es. art. 25 comma 9 legge 223/91)
l’incentivo in oggetto si applica in misura non
superiore alla contribuzione agevolata.
CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’INCENTIVO PER LE IMPRESE
DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia
essa a tempo indeterminato che determinato.
Tuttavia, entro il periodo di durata del beneficio, l’incentivo non spetta
per i periodi di disponibilità a fronte dei quali il lavoratore riceve la
relativa indennità in quanto, tale indennità, non costituisce
propriamente retribuzione perché non è corrispettiva di una
prestazione lavorativa. Il beneficio potrà essere ripreso fino alla
scadenza naturale in caso di avvio di una nuova somministrazione dopo
un periodo di disponibilità.
In sintesi, non è possibile prorogare il periodo di godimento del beneficio
della durata corrispondente ai periodi di disponibilità del lavoratore.
CONDIZIONI
GENERALI
SPETTANZA DELL’INCENTIVO
DI
1- Gli incentivi sono subordinati al possesso
della regolarità contributiva ai fini del
DURC interno e all’applicazione dei
principi generali stabiliti dall’articolo 4,
commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (non
esistenza di un obbligo di assunzione, non violazione di un
diritto di precedenza, assenza di rapporto di collegamento e
controllo ecc.).
2- Le assunzioni devono realizzare e
mantenere per tutto il periodo di durata del
beneficio un incremento occupazionale
rispetto ai 12 mesi precedenti l’assunzione
ovvero la trasformazione, nel rispetto delle
prescrizioni del regolamento (CE) n.
800/2008.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese
di calendario di riferimento, che potrà essere ripreso fino
all’originaria scadenza in caso di ripristino dell’incremento.
Ai fini della determinazione della forza deve farsi riferimento al
concetto delle U.L.A (unità lavoro annuo).
3- L’incremento deve essere valutato rispetto
all’intera organizzazione del datore di lavoro e non
al singolo stabilimento nel quale sarà occupato il
lavoratore.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di
un rapporto a termine, l’incremento netto
dell’occupazione può essere realizzato alla data di
decorrenza della trasformazione oppure - mediante
un’assunzione compensativa successiva – entro un
mese da tale data.
In caso di assunzione compensativa successiva, il
periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi)
decorre comunque dalla data della trasformazione.
COME CHIEDERE L’INCENTIVO
Particolare attenzione occorre prestare alle
modalità di richiesta dell’incentivo che prevede:
- una fase di prenotazione della somma,
- la verifica dell’Inps dell’esistenza delle
disponibilità economiche
- la successiva conferma della richiesta da parte
del datore di lavoro entro tempi fissi, decorsi i
quali si decade dal beneficio pur possedendo il
lavoratore i requisiti previsti.
La
domanda
dovrà
essere
inoltrata
esclusivamente
avvalendosi del modulo di istanza
on-line “76-2013”, all’interno
dell’applicazione “DiResCo”, sul
sito internet www.inps.it
Entro tre giorni dall’invio della richiesta, l’INPS
prenota la somma dell’incentivo a favore del
richiedente in relazione alla durata (12 o 18 mesi)
comunicandolo
all’azienda
all’interno
della
procedura DiResCo.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione dell’Inps, il datore di lavoro deve
stipulare il contratto.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione
della comunicazione di prenotazione, il datore di
lavoro deve comunicare l’avvenuta stipula del
contratto di lavoro.
ATTENZIONE !
I termini previsti per la stipulazione
del contratto e per la presentazione
dell’istanza definitiva di conferma
della prenotazione sono perentori; la
loro
inosservanza
determina
l’annullamento della prenotazione di
somme e la perdita del beneficio.
I datori di lavoro non ancora in possesso
di matricola aziendale devono chiederne
tempestivamente
una
indicando
fittiziamente come data di inizio attività
la data di presentazione della domanda
di iscrizione e riportando nel campo
denominazione
la
dicitura
“D.L.
76/2013” anteposta alla ragione sociale.
Completata la procedura di
richiesta
dell’incentivo
(prenotazione, accoglimento
prenotazione e registrazione
dell’avvenuta assunzione) il
datore di lavoro deve
comunicare mediante il
cassetto
previdenziale
l’avvenuta assunzione.
N.B.
Con la circolare n. 138/2013 l'Inps ha precisato
che:
- non sarà accettata una domanda di conferma
contenente dati diversi da quelli indicati
nell'istanza di prenotazione;
- non può essere accettata una domanda di
conferma cui è associata una comunicazione
Unilav/Unisomm non coerente;
in particolare devono essere corrispondenti: il codice fiscale
del datore di lavoro, la tipologia di rapporto, la data di
decorrenza del rapporto agevolato e il codice fiscale del
lavoratore.
Qualora la domanda sia rigettata per
mancanza di fondi, la stessa rimane valida
per 30 giorni durante i quali sarà
rielaborata giornalmente dall'Inps per
verificare l'eventuale nuova disponibilità di
fondi a seguito di decadenza di precedenti
prenotazioni.
Trascorsi i 30 giorni la domanda perde di
efficacia e il datore di lavoro, se ritiene può
ripresentarla.
MODALITÀ
UNIEMENS
DI
ESPOSIZIONE
NEL
FLUSSO
Le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, devono
essere indicate in Uniemens valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>,
elemento
<Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore
“DL76”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito
sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato
l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato
l’eventuale recupero del beneficio spettante per periodi
pregressi.
I dati saranno riportati nel DM2013 “VIRTUALE”
con:
- il codice statistico “DL76” seguito dal numero dei
lavoratori assunti con l’incentivo;
- il codice “L440” con indicato il conguaglio
corrente;
- il codice “L441” in caso di esposizione di beneficio
arretrato.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non
spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno
di
<DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>,
<AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere
inserito il codice causale “M300”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno
l’importo da restituire.
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- Ordine dei consulenti del lavoro