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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 55
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“ERBORISTERIA”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Erboristeria
ERBORISTERIA
Definizione
Le erboristerie possono occuparsi di:
- commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (escluso, quindi, la miscelazione e la preparazione di erbe, tisane o
fitoderivati).
-produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da
leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Requisiti professionali
Nel caso di commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (escluso, quindi, la miscelazione e la preparazione di erbe,
tisane o fitoderivati) i requisiti professionali richiesti sono quelli per il commercio :
a)aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome
di Trento e Bolzano e riferito espressamente al commercio del settore alimentare;
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b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c)aver esercitato, in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante od associato in partecipazione, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
d) essere stato iscritto nel Registro degli Esercenti di Commercio nel quinquennio antecedente la sua soppressione (dal
13.1.1999 al 13.1.2004) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono
essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività
commerciale.
L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e
non ai requisiti professionali.
Nel caso di produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati costituisce
requisito fondamentale anche il possesso alternativo di:
 laurea triennale in Tecniche Erboristiche
 laurea in Farmacia
 laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
 diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia.
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Adempimenti e iter burocratico per l’avvio
Comunicazione Unica (ComUnica)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato
Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
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La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi,
fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare
successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo sportello SUAP del Comune interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la
tradizionale modalità cartacea.
Inoltre come stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, tutte le attività industriali, artigianali e
commerciali riguardanti gli alimenti hanno l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo HACCP al
fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti.
Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi:
a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla
sicurezza dei prodotti;
d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell'analisi dei rischi,
dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
Riferimenti Normativi Nazionali
- L. 6.1.1931, n. 99 (G.U. n. 41 del 19.2.1931) - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
- R.D.19.11.1931, n. 1793 (G.U. n. 32 del 9.2.1932) - Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni
sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
- R.D. 26.5.1932, n. 772 (G.U. n. 155 del 4.7.1932) - Elenco delle piante dichiarate officinali.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Erboristeria
- R.D. 30.3.1933, n. 675 - Modifica all'art. 1 del regolamento per l'applicazione della L. 6 gennaio 1931, n. 99, concernente la disciplina della coltivazione,
raccolta e commercio delle piante officinali.
- R.D. 27.7.1934, n. 1265. Artt. 104 e ss.
- D.C.P.S. 13.5.1947, n. 477- Modificazioni al regolamento approvato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, circa l'ordinamento dei corsi di erboristeria.
- L. n. 41 del 19.2.1996
- D.Lgs. 31.3.1998 n. 114
- Risoluzione del Ministero delle attività produttive n. 552193, 8 maggio 2003
- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147
Codice Attività Economica ATECO
47.75.20 Erboristerie
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