DIRITTO PRIVATO
PROF. MICHELE ONORATO
Anno accademico 2013/2014
II semestre
1
LA PROPRIETÀ
E
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO
IL POSSESSO
2
ASSOLUTI:
- DIRITTI DELLA
PERSONALITÀ
RELATIVI:
- DIRITTI DI CREDITO
DIRITTI REALI
3
SONO DIRITTI SU UNA COSA (“RES”) CHE
GARANTISCONO AL TITOLARE UN POTERE
IMMEDIATO E ASSOLUTO SU UN BENE.
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SU COSA PROPRIA
D. DI PROPRIETÀ
SU COSA ALTRUI
D. DI GODIMENTO
Superficie
Enfiteusi
Usufrutto
Uso/abitazione
Servitù
D. DI GARANZIA
Pegno
Ipoteca
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1) INERENZA
Relazione immediata e diretta tra il diritto ed il bene.
Diritto di sequela o seguito
il diritto segue la cosa
nonostante i passaggi di proprietà che essa possa subire.
2) IMMEDIATEZZA
Relazione tra il bene oggetto del diritto ed il suo titolare,
che può goderne e disporne senza bisogno della
cooperazione altrui.
3) ASSOLUTEZZA
Indica il potere del soggetto attivo, che si esplica erga
omnes, cioè nei confronti di tutti i consociati, i quali hanno
il dovere di astenersi dal turbare l’altrui godimento.
4) TIPICITÀ
Diritti reali costituiscono un numerus clausus, cioè i privati
non possono creare altri diritti reali diversi da quelli
espressamente previsti dalla legge.
6
Diritto di GODERE e DISPORRE di un bene
in modo PIENO ed ESCLUSIVO, entro i
LIMITI e con l’osservanza degli OBBLIGHI
stabiliti dall’ORDINAMENTO GIURIDICO
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DIRITTO DI GODERE
Potere di:
1.fruire materialmente del bene in tutti i modi ritenuti consoni dal
proprietario al proprio interesse;
2. appropriarsi dei frutti naturali o civili della cosa;
3. utilizzare o meno la cosa, trasformarla o distruggerla.
POTERE DI DISPORRE
Potere di stipulare negozi giuridici aventi ad
oggetto il bene (ad es. vendita).
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PIENEZZA
Il diritto di proprietà permette qualsiasi lecita utilizzazione del bene
ELASTICITÀ
In caso di costituzione di un diritto reale minore sul bene, la pienezza del
diritto di proprietà si comprime per riespandersi con l’estinzione del
diritto reale minore.
PERPETUITÀ
La proprietà non tollera limiti di durata
IMPRESCRITTIBILITÀ
Non si perde per non uso, IMPRESCRITTIBILITÀ
salvo le norme previste in tema di usucapione.
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“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di
interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
Eredità.”
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Il diritto di proprietà soggiace a limiti imposti dalla legge nell’interesse
Pubblico
Indennità
-Espropriazione per pubblico
interesse (art. 834 c.c.)
- Requisizioni (art. 835 c.c.)
Privato
proprietà immobiliare
rapporti di buon vicinato
- Atti di emulazione
- Immissioni
- Distanze nelle costruzioni
- Luci, vedute e prospetti
- Acque private
- Stillicidio
- Accesso al fondo
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“IL PROPRIETARIO NON PUÒ FARE ATTI I QUALI NON ABBIANO
ALTRO SCOPO CHE QUELLO DI NUOCERE O RECARE MOLESTIA AD
ALTRI”
Sono tali gli atti privi di utilità e volti ad
arrecare molestia ad altri.
ABUSO DEL
DIRITTO
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Il proprietario non può impedire le esalazioni di
fumo, calore, scotimenti che possono prodursi
nella proprietà di un soggetto e disturbare la
proprietà confinante se non superano la NORMALE
TOLLERABILITÀ , che va valutata in base ai seguenti
PARAMETRI:
1) condizione dei luoghi;
2) priorità di un determinato uso;
3) contemperamento delle ragioni della produzione
con quelle della proprietà.
TUTELA:
- INIBITORIA, cioè la cessazione del fatto generatore
dell’immissione
- RISARCIMENTO DEL DANNO.
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Disciplinate da:
Regolamenti
Comunali
Codice civile
3 m distanza minima
tra le costruzioni
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Aperture che consentono il passaggio di luce ed aria
Vedute, Prospetti
Aperture che permettono l’affaccio.
Stillicidio (art. 980 c.c.)
Il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque
piovane scolino sul suo fondo e non su quello del vicino.
Acque (art. 909 c.c. ss.)
Art. 1 legge n. 36/1994: sono pubbliche tutte le acque,
superficiali e sotterranee.
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in
esso esistenti (art. 912 c.c.).
Accesso al fondo (Artt. 842 e 843)
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Possono essere a
TITOLO ORIGINARIO
TITOLO DERIVATIVO
-occupazione;
-invenzione;
-accessione;
-specificazione;
-unione e commistione;
- possesso vale titolo;
-usucapione.
- contratto;
- successione a causa
di morte.
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Il diritto viene trasferito da un precedente
titolare (dante causa), pertanto, il nuovo
titolare (avente causa) succede nella medesima
posizione del dante causa, cioè acquista il
diritto con lo stesso contenuto e i medesimi
limiti che gravavano sul precedente titolare e la
validità dell’acquisto dipende dall’effettiva
titolarità del dante causa.
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Il diritto non viene trasferito da un
precedente titolare, ma
nasce e si
costituisce per la prima volta in capo ad un
soggetto.
Si acquista in maniera piena con i soli
limiti
che
discendono
dalle
norme
imperative.
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Impossessamento delle cose
abbandonate
(res derelictae)
di nessuno
(res nullius)
Intenzione di farle proprie
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Acquisto della proprietà delle cose smarrite,
qualora, decorso un anno dalla loro consegna
al Sindaco e dopo la pubblicazione del
ritrovamento (art 928 c.c.), il proprietario non
le reclami entro un anno.
Eccezioni:
1)tesoro;
2) beni di interesse storico o archeologico.
20
Il proprietario di una cosa principale (es. un fondo) acquista la
proprietà delle cose accessorie appartenenti a terzi (costruzioni,
alberi etc.) che si uniscono o si incorporano ad essa.
L’accessione può essere:
1) da MOBILE A IMMOBILE
(Il proprietario del fondo sul quale viene piantato un albero o costruito
un edificio, acquista la proprietà dell’albero e della costruzione);
2) da IMMOBILE A IMMOBILE
(a) alluvione; b) avulsione; c) isole formate nei fiumi; d) alveo
abbandonato) ;
3) da MOBILE A MOBILE
( unione e commistione; v. slide successiva la specificazione .
Ipotesi particolare:
Accessione invertita (art. 938 c.c.)
21
“Se taluno ha adoperato una materia che non
gli apparteneva per formare una nuova cosa,
possa o non possa la materia riprendere la
sua prima forma, ne acquista la proprietà
pagando al proprietario il prezzo della
materia, salvo che il valore della materia
sorpassi notevolmente quello della mano
d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al
proprietario della materia, il quale deve
pagare il prezzo della mano d'opera” .
22
Il proprietario può esperire
Azione di
Rivendicazione
(art. 948 c.c.)
per rivendicare la
proprietà di un bene
da chi lo possiede o
detiene
Azione negatoria
(art. 949 c.c.)
per far dichiarare
l’inesistenza di diritti
vantati da altri sul
bene
23
Il proprietario può esperire
Azione di
regolamento di
confini (art. 950 c.c.)
quando il confine tra
due fondi è incerto.
Azione per apposizione
di termini (art. 951 c.c.)
quando i termini tra fondi
contigui mancano o sono
diventati non riconoscibili.
Nonché le azioni di nunciazione (cui si rinvia) che sono
trattate in seguito in tema di possesso.
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DIRITTI REALI
DI GODIMENTO
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Diritto di FARE e MANTENERE AL DI SOPRA (e anche
al disotto ) DEL SUOLO una COSTRUZIONE a
FAVORE DI ALTRI che ne ACQUISTA LA PROPRIETÀ.
Diritto di ALIENARE LA PROPRIETÀ DELLA
COSTRUZIONE già esistente separatamente dalla
proprietà del suolo.
SCISSIONE TRA la PROPRIETÀ DEL SUOLO E la
PROPRIETÀ DELLA COSTRUZIONE da mantenersi o
da farsi sopra o sotto il suolo.
INAPPLICABILITÀ ALLE PIANTAGIONI
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




Si costituisce per contratto o testamento.
Legittimato a costituirlo è solo il proprietario.
Può essere perpetuo o temporaneo (alla scadenza
si applica la disciplina dell’accessione).
Si estingue per prescrizione, se entro 20 anni la
costruzione non è stata realizzata, oppure per
consolidazione e per altre cause indicate dal
titolo.
Viene tutelato con le azioni petitorie e
possessorie, se il superficiario ha il possesso del
bene.
27
Diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di
pagare un canone annuo in denaro o in natura
A) Si costituisce per contratto, testamento ed usucapione.
B) Durata minima di 20 anni, ma può essere anche perpetua.
C) L’enfiteuta può disporre del suo diritto per atto tra vivi o per
testamento;
D) L’enfiteuta ha il diritto di affrancazione (diritto potestativo)
mediante il quale diventa proprietario del fondo pagando 15
volte il canone anno; in caso di opposizione del proprietario,
l’enfiteuta può rivolgersi al giudice.
E) Se l’enfiteuta non migliora il fondo, lo deteriora oppure è in mora
nel pagamento di due mensilità, il proprietario può rivolgersi al
giudice per chiedere la liberazione del fondo (devoluzione).
F) Disciplina in tema di addizioni e miglioramenti.
G) Divieto di subenfiteusi (art. 968 c.c.).
H) Si estingue: alla scadenza del termine, per perimento del
fondo, non uso per 20 anni, per effetto dell’affrancazione
o della devoluzione.
28
Diritto di godere di un bene altrui e di usarlo, con l’obbligo di
rispettarne la destinazione economica e di restituirlo al proprietario
alla scadenza del termine
A) ll proprietario perde ogni facoltà di godimento del bene (c.d.
nuda proprietà).
B) Costituzione per legge, per volontà delle parti, per usucapione.
C) Oggetto: Beni mobili ed immobili, universalità, titoli di credito,
etc.
D) Durata limitata: non può eccedere la vita dell’usufruttuario o i
30 anni, se l’usufrutto è costituito a favore di una persona
giuridica o di un ente di fatto.
E) Diritti ed obblighi nascenti dall’usufrutto.
F) Estinzione: prescrizione per non uso ventennale; morte
dell’usufruttuario;
consolidazione;
perimento
del
bene;
annullamento, rescissione o risoluzione del contratto; rinuncia
dell’usufruttuario etc.
29
Il titolare di tale diritto reale può
servirsi della cosa e raccoglierne i
frutti, se fruttifera, per quanto occorre
ai suoi bisogni e a quelli della sua
famiglia.
INCEDIBILITÀ
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Chi ha il diritto di abitazione di una
casa può abitarla limitatamente ai
bisogni suoi e della sua famiglia.
INCEDIBILITA’
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Peso imposto sopra un fondo per
l’UTILITÀ, comodità o amenità di un
altro fondo appartenente a DIVERSO
PROPRIETARIO.
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1) Maggiore amenità o comodità del fondo
dominante
2) Inerenza alla destinazione industriale del
fondo.
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COATTIVE
Titolo nella
legge
VOLONTARIE
Volontà delle parti
APPARENTI
Usucapione
Destinazione
del padre di
famiglia
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Le servitù possono essere:
NEGATIVE
AFFERMATIVE
(continue e discontinue)
APPARENTI
NON APPARENTI
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1) La RELAZIONE TRA DUE FONDI
2) L’appartenenza a PROPRIETARI DIVERSI
3) La CONTIGUITÀ
4) Non può consistere in un facere, ma solo in
un NON FACERE (es. non sopraelevare) o in
un TOLLERARE qualcosa (ad es. lasciar
passare)
36

SCADENZA DEL TERMINE previsto nel titolo.

PRESCRIZIONE per non uso ventennale.

CONFUSIONE.

ABBANDONO DEL FONDO SERVENTE a favore
del proprietario del fondo dominante (art.
1070 c.c.)
37
SITUAZIONE DI FATTO
Tutelata dall’ordinamento
POTERE sulla cosa che si manifesta in una
attività corrispondente all’esercizio del
DIRITTO DI PROPRIETÀ o di ALTRO DIRITTO
REALE
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Modalità di soluzione delle controversie che si
realizza attraverso una forma di protezione che
attribuisce rilievo immediato, seppure in via
provvisoria, alla situazione di fatto (azioni
possessorie), rinviando ad altra sede (azioni
petitorie) la questione relativa al diritto.
VANTAGGI (Es. il possessore ha la posizione di
convenuto nell’azione di rivendica; attraverso il
possesso è possibile fornire la prova della titolarità
del diritto di proprietà che altrimenti sarebbe
diabolica).
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ELEMENTO MATERIALE
il CORPUS, cioè la materiale disponibilità
del bene.
ELEMENTO PSICOLOGICO
l’ANIMUS, cioè l’intenzione del possessore
di usare la cosa come se ne fosse il
proprietario o il titolare di un altro diritto
reale.
40




PIENO: quando i poteri esercitati sulla cosa
corrispondono a quelli del diritto di proprietà.
MINORE:quando il potere si manifesta
attraverso l’esercizio di altri diritti reali.
IMMEDIATO: quando il possessore possiede
direttamente il bene.
MEDIATO: quando il possessore possiede
mediante una terza persona che detiene la
cosa (il proprietario dell’immobile possiede
mediante l’inquilino che è il detentore del
bene).
41
SITUAZIONE DI FATTO
Il DETENTORE ha la materiale disponibilità della
cosa, ma RICONOSCE L’ALTRUI DIRITTO (es.
conduttore di un immobile nella locazione).
L’ANIMUS DETINENDI la distingue dal possesso.
42
La detenzione può essere:
qualificata
non qualificata
(interesse proprio)
(interesse altrui)
(es. conduttore di
un immobile)
(l’operaio con riferimento
agli utensili dell’impresa
per il quale lavora)
43

Le cose materiali, le onde elettromagnetiche e
le bande di radiofrequenza televisiva.
È senza effetto:
Il possesso di beni demaniali nonché quelli
degli enti ecclesiastici e degli edifici di culto.

44
Acquisto:
Quando si iniziano ad esercitare
sulla cosa i poteri corrispondenti al
diritto di proprietà o ad altro diritto reale
impossessamento del bene
CONSEGNA
NO ALTRUI TOLLERANZA (art. 1144 c.c.)
EFFETTIVA
FITTIZIA (TRADITIO FICTA es. la consegna delle chiavi)
TRADITIO BREVI MANU (Il detentore diviene possessore: es. il locatore aliena
l'immobile di sua proprietà al conduttore che lo deteneva in virtù del contratto di
locazione. Deve ricorrere una di queste condizioni: Il titolo deve mutare per causa
proveniente da un terzo ed il detentore deve fare opposizione nei confronti di chi
ha avuto il possesso mediato della cosa – art. 1141, co. 2, c.c.)
COSTITUTO POSSESSORIO (il possessore cessa di possedere e comincia a detenere
per altri: il proprietario dell’immobile vende il proprio appartamento e ne diventa
l’inquilino).
INTERVERSIONE DEL POSSESSO (art. 1164 c.c. trasformazione del possesso
minore – esercizio di un diritto reale minore su cosa altrui, come l’usufrutto – in
possesso pieno – diritto di proprietà – quando c’è: 1) un mutamento del titolo
proveniente da un terzo oppure 2) l’opposizione fatta dal possessore interessato).
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Se il nuovo possessore subentra nel rapporto del precedente
possessore
A titolo universale
A titolo particolare (inter vivos
o mortis causa)
SUCCESSIONE NEL POSSESSO
ACCESSIONE DEL POSSESSO
(art. 1146, co. 1, c.c.,)
(art. 1146, co. 2, c.c.,)
il possesso è acquistato dall’erede
con le medesime caratteristiche
il nuovo possessore ha la
(buona o male fede)
ha la facoltà di decidere se
del possessore precedente.
unire il proprio possesso a
quello del suo dante causa.
(a seguito di un contratto di
compravendita l’acquirente
diventa possessore del bene
acquistato)
46
Presunzione di possesso: chi esercita il potere
di fatto su un bene si presume possessore,
salvo si provi che abbia iniziato ad esercitare
tale potere come detentore (art. 1141 c.c.).
Possesso intermedio: chi possiede attualmente e
prova di aver posseduto anche in passato, si
presume abbia posseduto anche nel tempo
intermedio (art. 1142 c.c.).
Possesso anteriore: chi possiede attualmente in
virtù di un titolo, si presume possieda dalla data
del titolo (art. 1143 c.c.).
47
La perdita del possesso avviene in caso di:
- abbandono;
- smarrimento;
- perimento;
- spoglio del bene;
- costituto possessorio.
48
Possessore di buona fede (art. 1147, co. 1,
c.c.) è “chi possiede ignorando di ledere
l’altrui diritto”
non deve dipendere da
COLPA GRAVE.
La buona fede SI PRESUME ed è sufficiente che
sussista al momento dell’acquisto del
possesso.
(Il possesso di buona fede rileva ai fini
dell’usucapione ed anche in merito alla
disciplina prevista per i frutti e le spese in
caso di restituzione della cosa posseduta).
49
Quando il proprietario di un bene ne ottiene la
restituzione a seguito dell’azione di rivendica
esercitata dal proprietario, il possessore, se è stato in
buona fede, deve restituire solo i frutti maturati o che
sarebbero potuti maturare dopo la domanda
giudiziale, mentre, se era in mala fede, deve restituire
tutti frutti.
Il possessore, poi, ha diritto ad essere rimborsato per
le spese sostenute per produrre i frutti, ha diritto a
delle indennità e rimborsi per le riparazioni ed i
miglioramenti apportati al bene a seconda che sia in
buona o mala fede, nonché ha il diritto di ritenzione
se è possessore in buona fede e non gli sono state
corrisposte le indennità che gli spettano.
50
MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO A
NON DOMINO
La proprietà di un BENE MOBILE alienato da chi non è il
proprietario si acquista
mediante il POSSESSO IN BUONA FEDE al momento della consegna
e di un TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO AL TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETÀ
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se non
risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente
Non si applica per le universalità di beni mobili e per i
beni mobili iscritti in pubblici registri.
51
Se il medesimo bene mobile è alienato da
qualcuno a più persone con più contratti,
è preferita la persona che ha acquistato il
possesso in buona fede anche nel caso in cui
il suo titolo abbia una data posteriore rispetto
a quella degli altri.
52
MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A
TITOLO ORIGINARIO (prescrizione acquisitiva)
Si acquista la proprietà o altro diritto reale in
virtù del:
POSSESSO
CONTINUO e NON INTERROTTO
(deve permanere per il tutto il tempo necessario per usucapire il
bene);
NON VIOLENTO e NON CLANDESTINO
(non viziato – non è tale il possesso acquistato in mala fede)
DECORSO DEL TEMPO
53



Certezza dei rapporti giuridici (far coincidere
la situazione di diritto con la situazione di
fatto).
Semplificazione della prova del diritto di
proprietà.
Favorire la produttività dei beni.
54
L’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto
reale avviene con il POSSESSO continuato per
20 ANNI
Beni: IMMOBILI;
UNIVERSALITÀ DI
MOBILI;
BENI MOBILI
SE
IL POSSESSORE E’
IN MALAFEDE
10 ANNI
Beni MOBILI
REGISTRATI
15 ANNI
FONDI RUSTICI
(art. 1159-bis c.c.)
55
L’acquisto del diritto di proprietà o di
altro diritto reale avviene con:1) POSSESSO
DI BUONA FEDE; 2) ACQUISTO DA CHI NON è
PROPRIETARIO DEL BENE 3)TITOLO
ASTRATTAMENTE IDONEO 4) TRASCRIZIONE DEL
TITOLO , in
10 ANNI
Beni IMMOBILI
(UNIVERSALITÀ DI
MOBILI senza
trascrizione).
3 ANNI
Beni MOBILI
REGISTRATI
5 ANNI
FONDI
RUSTICI
56
Acquisto immediato (art 1153 c.c.)
Titolo astrattamente idoneo e buona fede
Aquisto in:
10 ANNI Possesso di buona fede
(1161 I co. c.c.)
In assenza
20 ANNI Possesso di mala fede
del titolo
(1161 II co. c.c.)
57
Azione di spoglio o reintegrazione
(art. 1168 e 1169 c.c.)
Finalizzata alla reintegrazione nel possesso di un bene da parte del
possessore, il quale ne è stato spogliato violentemente o occultamente.
L’azione va esperita entro un anno dallo spoglio, dalla scoperta se lo
spoglio è clandestino.
(Opera anche per il detentore se non ha detenuto il bene per ragioni di
ospitalità o servizio).
Azione di manutenzione
(art. 1170 c.c.)
Finalizzata eliminare una turbativa riguardante un bene immobile, un
diritto reale su un immobile, o un universalità di mobili.
L’azione va esperita entro un anno dalla turbativa. Il possesso deve
durare da oltre un anno ed essere continuo e non interrotto e non
acquistato violentemente. Se il possesso è stato acquistato con violenza
o clandestinità, l’anno decorre dal giorno in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
58
Denunzia di nuova opera
(art. 1171 c.c.)
Azione cautelare tesa ad evitare un danno derivante da
un’opera intrapresa da altri sul proprio o sull’altrui fondo che
sia non ancora terminata e non sia trascorso un anno dal suo
inizio.
Denunzia di danno temuto
(art. 1172 c.c.)
Azione cautelare esperibile dal proprietario o dal titolare di
altro diritto reale di godimento e dal possessore per evitare
che derivi un danno grave e prossimo alla cosa da parte di
un’opera già esistente.
59
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