PROCEDIMENTO PER IL
RINNOVO DELLE CARICHE
DELLA SEZIONE COMUNALE
FONTE GIURIDICA
STATUTO
FEDERCACCIA UMBRA
approvato dall’Assemblea Regionale in data 17
dicembre 2013il nuovo Statuto.
depositato presso il Dott. Adriano Pischetola,
Notaio in Perugia, con Repertorio n. 32431, in
data 07 gennaio 2014 e registrato a Perugia il 10
gennaio 2014 al n.680 Vol.15
ART. 32 ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
www.federcacciaumbra.it
INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Il Consiglio direttivo uscente adotta una
delibera con la quale indice le elezioni per il
rinnovo delle cariche:
1. FISSA IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
(multiplo di 3)
2. STABILISCE LA DATA DELLE VOTAZIONI
3. NOMINA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE (3 EFFETTIVI + 2 SUPPLENTI)
4. APPROVA E PUBBLICA IL MANIFESTO ELETTORALE
ORGANI DA ELEGGERE
• CONSIGLIO DIRETTIVO (composto dal numero
dei membri stabilito dal Consiglio uscente)
• COLLEGIO DEI PROBIVIRI (composto da tre
membri)
• COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Limitatamente alle Sezioni Comunali aventi
almeno 300 soci (composto da tre membri
effettivi ed un membro supplente)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci
Revisori avviene sulla base di liste di candidati presentate da non meno:
• di 5 soci per le Sezioni aventi fino a 100 iscritti;
• di 10 soci per le Sezioni aventi da 101 a 300 iscritti;
• di 15 soci per le Sezioni aventi da 301 a 500 iscritti;
• di 20 soci per le Sezioni aventi da 501 a 1000 iscritti;
• di 30 soci per le Sezioni aventi un numero maggiore di 1000 iscritti
Si considera il numero dei dei soci i risultanti dall’elenco soci del 31 dicembre dell’anno
precedente la data delle elezioni.
Le liste dovranno essere firmate dai presentatori con l’indicazione del relativo indirizzo e del
numero della tessera federale in vigore.
Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a quello dei componenti di
ciascuno degli organi da eleggere come chiaramente determinato nel provvedimento di indizione
della consultazione elettorale pena la non ammissibilità della lista.
Nei limiti del possibile ciascun presentatore di lista cercherà di concretizzare le seguenti
condizioni ottimali:
• il 25% dei candidati al Consiglio Direttivo abbia un’età inferiore a 40 anni;
• in lista sia presente almeno un candidato consigliere di sesso femminile.
ALLEGATI DELLA LISTA
Alla lista sono obbligatoriamente allegate, a pena di
inammissibilità:
1. le dichiarazioni dei candidati con le quali accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la cui
sussistenza comporta l’immediata decadenza del membro
eletto.
2. una scheda contenente sintetiche indicazioni del programma
che si intende realizzare nel corso del mandato.
3. una scheda contenente il nominativo, le generalità, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica di un sottoscrittore
che assume il titolo di “Presentatore di lista”,referente per ogni
comunicazione che la Commissione Elettorale dovesse
effettuare in relazione alle diverse fasi del procedimento
elettorale avviato.
CANDIDATURE
• Ogni socio può candidarsi in una sola lista. La
candidatura presentata non può essere ritirata
e costituisce parte integrante e sostanziale
della lista per tutte le fasi della consultazione
elettorale. Possono candidarsi soltanto i soci
iscritti alla Sezione o sottosezione comunale
DA ALMENO DUE ANNI.
• Ogni socio della Sezione può concorrere alla
presentazione di una sola lista.
REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE
CARICHE SOCIALI
Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono:
• avere un'anzianità associativa di almeno due anni consecutivi presso la
Sezione o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione;
• non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto
doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta
riabilitazione;
• non avere riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi
violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle violazioni è valutata con
giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri Provinciali;
• non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della F.I.d.C e
di associazioni affiliate alla F.I.d.C. che abbiano comportato squalifiche o
inibizioni superiori a due anni;
• non essere soci di altre associazioni venatorie;
• non aderire ad altre organizzazioni che Federcaccia Umbra, a suo
insindacabile giudizio, qualifica come sue concorrenti.
ESAME DELLE LISTE
• Le liste complete di tutti gli allegati dovranno pervenire
alla sede della Sezione almeno dieci giorni prima di quello
stabilito per le votazioni per essere sottoposte all’esame di
ammissibilità da parte della Commissione elettorale. In
caso di carenza della lista dei candidati, ritenuta sanabile a
giudizio esclusivo della Commissione Elettorale, viene da
questa assegnato ai presentatori un termine di 24 ore per il
suo adeguamento.
• Superato positivamente l’esame preliminare di
ammissibilità, le liste vengono affisse, insieme alla scheda
di programma, nella sede della Sezione - ove disponibile ovvero in luoghi pubblici frequentati o conosciuti dai Soci
della Sezione stessa e restare esposte nella sala del seggio
per tutto il periodo delle votazioni.
SEGGIO ELETTORALE
Nel seggio elettorale ci dovrà essere:
1. Il manifesto di indizione delle votazioni;
2. Una copia dello Statuto di Federcaccia;
3. N. 2 elenchi dei soci: uno affisso alla parete e uno a
disposizione della Commissione elettorale dove
verranno apposte le firme dei soci che hanno votato;
4. Un numero di schede pari al totale degli iscritti +
10%;
5. Uno o più spazi riservati dove poter votare senza
essere visti;
6. L’urna ove depositare le schede votate;
VOTO
• Le votazioni avvengono mediante scrutinio
segreto, utilizzando schede distribuite dalla
commissione elettorale, con voto singolo e senza
possibilità di delega.
• Possono votare soltanto gli iscritti della Sezione
o sottosezione comunale.
• Il socio può votare una sola lista ed esprimere
preferenze a candidati presenti nella stessa lista;
espressioni di voto contrarie a questi criteri
comportano l’annullamento della scheda.
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIÙ
LISTE
• L’elettore può esprimere validamente il proprio voto per una sola lista in
uno dei seguenti modi:
• mediante APPOSIZIONE DI UNA CROCE SULL’APPOSITO SPAZIO DELLA
SCHEDA ELETTORALE. In questo caso il voto vale solo come voto di lista;
• mediante ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA CON APPOSIZIONE DELLA
CROCE SULL’APPOSITO SPAZIO e con L’ESPRESSIONE DI UN NUMERO
MASSIMO DI PREFERENZE PARI A 1/3, arrotondato per eccesso, dei
membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al
Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista
votata. In questo caso verrà computato un voto alla lista e verrà attribuito
un voto di preferenza a ciascuno dei candidati prescelti.
• Mediante la SOLA ESPRESSIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI
PREFERENZE PARI A 1/3, arrotondato per eccesso, dei membri da eleggere
in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei Probiviri e al
Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso il
voto espresso ai candidato è automaticamente acquisito anche dalla lista,
per cui verrà computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di
preferenza a ciascuno dei candidati prescelti.
- Valido voto di lista
- Non viene attribuito nessun voto di preferenza
- Valido voto di lista
- Viene attribuito un voto di preferenza ai
candidati n. 1, 2, 4, 6 e 7
- Valido voto di lista
- Viene attribuito un voto di preferenza ai
candidati n. 1, 2, 4, 6 e 7
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
• Sulla base dei voti direttamente attribuiti a ciascuna
lista, o a questa riconducibili in base ai voti di
preferenza, viene calcolato il rapporto percentuale fra
le liste concorrenti. In base ai voti di preferenza
conseguiti da ciascun candidato per ogni lista viene
stabilito l’ordine dei candidati per l’assegnazione dei
seggi disponibili.
• Alla lista che consegue il maggior numero di suffragi
rispetto alle liste concorrenti sono assegnati i 2/3 dei
componenti dell’organo da eleggere ripartendosi il
restante 1/3 in maniera proporzionale fra le altre liste
che abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi.
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA
SOLA LISTA
• Sulla scheda elettorale, all’elenco dei candidati per il
Consiglio vengono aggiunti tanti spazi in bianco pari a
1/3 dei consiglieri da eleggere e uno spazio in bianco a
quello dei candidati per il Collegio dei Probiviri e per il
Collegio dei Sindaci Revisori su cui è possibile
aggiungere nominativi di soci in possesso dei requisiti
di eleggibilità.
• I soci aggiunti alla lista nel corso delle votazioni con
l’inserimento del proprio nome negli spazi appositi, per
poter essere eletti, debbono ottenere un numero di
preferenze almeno pari al numero di firme necessarie
per la presentazione della lista.
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA
SOLA LISTA
• L’elettore può esprimere validamente il proprio voto in uno dei seguenti
modi:
• mediante APPOSIZIONE DI UNA CROCE SULL’APPOSITO SPAZIO DELLA
SCHEDA ELETTORALE. In questo caso verrà attribuito un voto di preferenza
a ciascun candidato.
• mediante AGGIUNTA DI UN NUMERO MASSIMO DI NOMINATIVI DI SOCI
AVENTI I REQUISITI PER ESSERE ELETTI PARI AL NUMERO DI RIGHE
BIANCHE RIPORTATE NELLA SCHEDA ELETTORALE E L’APPOSIZIONE DI UNA
CROCE A FIANCO DEL NOMINATIVO DI UNO O PIÙ CANDIDATI RIPORTATI
IN LISTA. La somma numerica dei nominativi aggiunti e delle preferenze
attribuite a candidati presenti in lista non può superare il numero dei
Consiglieri da eleggere, pena la nullità della scheda. In questo caso verrà
attribuito un voto di preferenza a ciascun candidato della lista votato e a
ciascuno dei soci aggiunti alla scheda.
• Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
voti; in caso di parità precede il più giovane d’età.
Viene attribuita una preferenza a ciascuno dei 12
candidati
Viene attribuita una preferenza a ciascuno dei 12
candidati
- Viene attribuita una preferenza a 11 dei candidati il cui
nominativo è prestampato sulla lista.
- Viene attribuita una preferenza al nominativo
aggiunto dall’elettore.
Viene attribuito il voto di preferenza
esclusivamente al nominativo aggiunto
dall’elettore
INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI
Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa
del presidente della Commissione Elettorale,
anche in pendenza di reclami, entro il termine
di giorni 15 dalla data di proclamazione dei
risultati elettorali.
… e…
Scarica

Schematizzazione procedimento elettorale