ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO
Associazione in
partecipazione
Art. 2549 c.c.
Nozione
Con il contratto di associazione in
partecipazione (att. 219) l'associante
attribuisce all'associato una
partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato
apporto
Dell'associazione in partecipazione
Art. 2549 c.c.(come modificato dalla L. 92/2012) Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di
un determinato apporto.
Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati
in una medesima attività non può essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti, con
l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano,
limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli
associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia
certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento. (1)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO
• Art. 2550. Pluralità di associazioni.Salvo patto
contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni
per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre
persone senza il consenso dei precedenti associati.
• Art. 2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi.I terzi
acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto
verso l'associante.
• Art. 2552. Diritti dell'associante e dell'associato.La
gestione dell'impresa o dell'affare spetta
all'associante.Il contratto può determinare quale
controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o
sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è
stata contratta.In ogni caso l'associato ha diritto al
rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale
della gestione se questa si protrae per più di un anno.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO
• Art. 2553. Divisione degli utili e delle perdite.Salvo
patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella
stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite
che colpiscono l'associato non possono superare il
valore del suo apporto.
• Art. 2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.Le
disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al
contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa,
senza il corrispettivo di un determinato apporto.Per le
partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro
resta salva la disposizione dell'articolo 2102.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO
Nell’Associazione in partecipazione il potere di governo dell’impresa
spetta all’associante che organizza anche la prestazione lavorativa
dell’associato
La distinzione con il lavoro subordinato è sottile e fonte di abusi.
Il potere direttivo dell’associante è sfumato
L’associato è soggetto al rischio d’impresa: potrebbe non percepire
alcun compenso per l’opera prestata.
Certa giurisprudenza riconosceva il diritto dell’associato ad un
Compenso minimo mensile- causa di confusione con il lavoro subordin
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO
Presunzione assoluta di subordinazione qualora
vi sia un numero di associati in partecipazione superiori a tre,
Indipendentemente dal numero degli associanti (eccezione legame
di parentela o di affinità entro il 3° e 2° grado).
Tutti i rapporti degli associati sono considerati di lavoro
subordinato a Tempo indeterminato.
Sono fatti salvi i rapporti certificati alla data di entrata in vigore
della L. 92/2012 (18/07/2012)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO
Presunzione relativa di subordinazione quando non vi sia stata
un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o
dell’affare ovvero senza consegna del rendiconto di cui all’art. 2552.
Presunzione relativa di subordinazione quando il lavoro dell’associato
non sia caratterizzato da competenze teoriche di grado elevato
acquisite con significativi percorsi formativi , ovvero con capacità
Tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell’esercizio concreto di attività
(come nel lavoro a progetto le prestazioni
Di scarso contenuto professionali devono essere inquadrate nel lavoro
Subordinato)
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