I TEMPI IRRAGIONEVOLI
DELLA GIUSTIZIA CIVILE:
un problema di organizzazione?
Università di Padova – Incontro del 21 novembre 2011
Gabriele Guarda – già dirigente amministrativo
del Tribunale di Padova e Presidente onorario
dell’Unione europea dei funzionari giudiziari
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PIANETA
GIUSTIZIA
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I POTERI COSTITUZIONALI
• LEGISLATIVO
• ESECUTIVO
• GIUDIZIARIO
3
I RAPPORTI DI EQUILIBRIO
• TRA PARLAMENTO E GOVERNO
• TRA GOVERNO E MAGISTRATURA
• TRA MAGISTRATURA E PARLAMENTO
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IL PIANETA GIUSTIZIA
ENTI
LOCALI
SANITA’
ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA
INTERNI
DIFESA
FINANZE
5
L’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA
MINISTERO
C.S.M.
UFFICI
GIUDIZIARI
6
L’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA: CHI?
LA MAGISTRATURA
UFFICI DI
CANCELLERIA
ISTITUTI DI
PREV. E PENA
U.N.E.P.
CENTRI PER LA
GIUSTIZIA MINORILE
ATTUAZIONE
DEL CONCETTO DI
GIUSTIZIA
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L’UFFICIO GIUDIZIARIO
Rapporti funzionali
MINISTERO
DIRIGENTE DELLA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
C.S.M.
MAGISTRATO
CAPO DELL’UFFICIO
MAGISTRATI
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L’UFFICIO GIUDIZIARIO
Cos’è?
• ORGANO DELLA GIURISDIZIONE
• ORGANO AMMINISTRATIVO
PERIFERICO DEL MINISTERO
• ORGANO CON COMPETENZE
AUTONOME COME UFFICIO DI
CANCELLERIA
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L’UFFICIO DI CANCELLERIA
•
•
•
•
•
•
CHI?
Operatore giudiziario
Assistente giudiziario
Cancelliere
Funzionario giudiziario
Direttore amministrativo
Dirigente amministrativo
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L’UFFICIO DI CANCELLERIA
COSA?
•
•
Articolo 57 c.p.c. - Attività del cancelliere.
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla
legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli
assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti,
il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella
del giudice.
•
•
Articolo 58 c.p.c. - Altre attività del cancelliere.
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti
prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo
d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle
notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze
che la legge gli attribuisce.
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L’UFFICIO DI CANCELLERIA
COSA?
Art. 126 c.p.p. – Assistenza al giudice
Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato
a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
Art. 135 c.p.p. – Redazione del verbale
Il verbale è redatto all’ausiliario che assiste il giudice.
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GIUSTIZIA E ORGANIZZAZIONE
LE NORME
• Ordinamento giudiziario – artt. 7bis e 7ter
(procedura tabellare)
• Decreto legislativo 160/2006 – artt. 11 e 12
(valutazione della professionalità dei magistrati e conferimento delle funzioni)
• Decreto legislativo 240/2006 (Individuazione delle competenze
dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)
• D.M. 8/6/98 n. 279
(verifica della responsabilità e dei
risultati dei dirigenti del Ministero della giustizia)
• Circolari CSM 2/8/2007 (deliberazione generale e
programmatica per la circolare sulle tabelle di organizzazione degli
uffici giudiziari per il biennio 2008/2009) e 8/10/2007 (nuovi
criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati)
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
GIURISDIZIONALE
Ordinamento giudiziario artt. 7bis e 7ter
(procedura tabellare)
• Ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni
• Destinazione dei singoli magistrati alle sezioni
• Conferimento delle specifiche attribuzioni
processuali
• Formazione dei collegi giudicanti
• Assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai
singoli collegi e giudici, secondo criteri obiettivi e
predeterminati
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LINEE FUNZIONALI PER
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
GIURISDIZIONALE
CSM
CONSIGLI
GIUDIZIARI
MAGISTRATO
CAPO DELL’UFFICIO
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LINEE FUNZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
PROCEDURA TABELLARE
•
•
•
•
•
Redazione di un progetto organizzativo con la
collaborazione di:
magistrati
personale
dirigente amministrativo
ordine degli avvocati
commissione flussi
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
Decreto legislativo 240/2006
• art. 4
- (programma delle attività annuali)
“… non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il
magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il
dirigente amministrativo ad esso preposto
redigono, tenendo conto delle risorse disponibili
ed indicando le priorità, il programma delle
attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il
programma può essere modificato, durante
l'anno, su concorde iniziativa del magistrato
capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze
dell'ufficio giudiziario”.
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LINEE FUNZIONALI PER
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
MINISTRO
DG
DIRETTIVA
DIRETTIVA
COMMISSIONE
DI
VALUTAZIONE
PROGRAMMA
ANNUALE
CONCORDATO
REALIZZAZIONE
DEL
PROGRAMMA
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI
MAGISTRATI CAPI DEGLI UFFICI
Decreto legislativo 160/2006 art. 12
• Comma 12 “…l’attitudine direttiva è riferita alla capacità
di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le
risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale
dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di
personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di
tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le
attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle
individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il
controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio,
di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli
adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e
compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di
organizzazione tabellare”.
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LINEE FUNZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE
DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO E LA
VALUTAZIONE DELLA “DIRIGENZA”
PROCEDURA UNIFICATA PER LA
REDAZIONE DI UN PROGRAMMA
ORGANIZZATIVO TRIENNALE
CON VALUTAZIONE ANNUALE DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E
L’INSERIMENTO DI POSSIBILI
CORREZIONI, SULLA BASE DELLE
RISORSE DISPONIBILI
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SITI DI INTERESSE
•
•
•
•
www.nuovagiustizia.eu
www.dirigentigiustizia.it
www.eu-rechtspfleger.eu
www.coe.int/cepej
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