LA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO
PRIVATA
SERVIZIO ATTUALMENTE RESO
NELL’ELIPORTUALITA’ ED
AEROPORTUALITA’ MINORE
QUADRO NORMATIVO E TECNICO
Ing. Francesco Pedone
Fiuggi - 3 - 4 Febbraio 2010
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Innanzi tutto si devono ricordare le principali
Organizzazioni che a livello internazionale e
poi nazionale, attraverso recepimenti europei,
stabiliscono
norme
legislative
in
materia
aeronautica in generale e di salvataggio e lotta
al fuoco in particolare.
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•
•
ICAO – International Civil Avion Organization
l’organismo al quale aderiscono la quasi totalità
degli Stati, fornisce una serie di allegati tecnici,
denominati
ANNESSI,
che
costituiscono
l’ossatura legislativa anche in materia di
antincendio.
Fondata con la Convenzione di Chicago nel 1944,
ha pubblicato 18 annessi, dei quali, ai fini della
sicurezza antincendio, sono essenziali gli annessi
14 (aerodromi) e 18 (misure di sicurezza per il
trasporto aereo di merci pericolose).
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•
•
•
Manuale dei Servizi Aeroportuali – Parte 5 –
“Soccorso e lotta la fuoco” che tende a chiarire ed
uniformare
le
modalità
di
attuazione
dell’annesso 14.
Tutti gli allegati tecnici sono periodicamente
pubblicati con aggiornamenti e modifiche e
contengono sia norme cogenti (e quindi
vincolanti) sia raccomandazioni (indicazioni
opportune ma non vincolanti che ogni Stato può
rendere tali con autonomo provvedimento).
L’Italia ha recepito la Convenzione del 1944 nel
1985.
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•
•
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
attraverso l’ENAC, Ente Nazionale Aviazione
Civile;
Il Ministero dell’Interno attraverso il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile.
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•
Aviosuperfici, cioè aree idonee alla partenza e
all’approdo di aeromobili non appartenente al
demanio pubblico. Dal punto di vista di lotta al
fuoco, sono considerati aeroporti tutte le
strutture con utilizzo commerciale e, se non
commerciale, quelle in cui sono impiegati
aeromobili con 9 passeggeri a bordo e/o di
peso uguale a 5700 kg.
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In base alla lunghezza e larghezza massima
della fusoliera degli aeromobili, l’ICAO
stabilisce 10 categorie di aeroporti.
In Italia il servizio antincendio viene svolto
obbligatoriamente dalla 5° alla 10° categoria,
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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•
Eliporti, cioè aree idonee alla partenza e
all’approdo esclusivo di elicotteri.
L’ICAO stabilisce, analogamente alla categoria
aeroportuale, delle classi di elisuperfici in base
alla lunghezza fuori tutto dell’elicottero più
grande che può utilizzare l’area. – Le classi
sono 3. Le principali norme tecniche di
costruzione sono stabilite dall’ICAO nel
Heliport Manual.
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•
Si riferiscono ad alcune Note del Ministero
dell’Interno e soprattutto alla n. 6277/3405/B
del 1992 per gli aeroporti maggiori (V.V.F.) e
dalla Nota 4468/3405/2/B del 1997, per gli
aeroporti cosiddetti “minori” (ove il servizio
antincendio è svolto da personale assunto dal
titolare della licenza o dal gestore in base alla
facoltà concessa dal Codice della Navigazione).
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•
Il
personale
che
svolge
sorveglianza
antincendio deve essere obbligatoriamente
abilitato da parte del Ministero dell’Interno in
base alla legge 930/80, così come modificata
dalla legge 384/91, con le modalità del DM
02.04.81. – Il personale deve essere dotato dagli
opportuni D.P.I., anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs 81/08.
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•
Il personale utilizza per la lotta al fuoco, nel
caso di aeroporti, ovviamente automezzi e, nel
caso di eliporti, o automezzi o impianti fissi.
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La tipologia e le caratteristiche degli agenti
estinguenti complementari (polvere, CO2) e
principali (schiuma), il rateo di scarico
(litri/minuto), le percentuali di miscelazione
nonché le minime quantità adoperabili di
agenti estinguenti sono stabiliti dall’ICAO e
dalle Note Ministeriali sopraccitate e successive
circolari. Per le elisuperfici ha stabilito le
essenziali norme il Decreto del 26 Ottobre 2007
n. 238, che ha sostituito il precedente DM
121/90.
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Anche
l’equipaggiamento
“minimo”
di
salvataggio che deve essere presente in un
aeroporto e in un eliporto è stabilito dall’ICAO
in linea di principio, in funzione della categoria
aeroportuale e alla classe eliportuale.
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Al Ministero dell’Interno sono demandati i
controlli e le verifiche attraverso gli Ispettorati
rispettivamente per l’Italia Settentrionale,
(Milano) Centrale e Sardegna (Roma)
Meridionale e Sicilia (Palermo) attraverso i
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
competenti per territorio.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con decreto del 01.02.2006, di concerto con i
Ministero dell’Interno, ha stabilito tutta una
serie di disposizioni riguardanti la figura del
gestore, la definizione di aviosuperfici e/o
elisuperfici
occasionali,
alcune
norme
procedurali ed autorizzative, nonché ove e
quando
“l’assistenza
antincendio”
è
obbligatoria.
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Oltre ai casi già stabiliti per gli aeroporti, tale
“assistenza” è prevista per le aviosuperfici con attività
di scuola ed in particolare per le elisuperfici l’articolo 14
recita :“Devono essere dotate di assistenza antincendio:
• le elisuperfici in elevazione;
• le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di
trasporto pubblico e HEMS;
• le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle
utilizzate per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono
con continuità operazioni di trasporto con una media
giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni
semestre di riferimento;
• le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di
attività aeroscolastica.”
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L’ENAC, con la Circolare OPV18A del
09.10.2008 confermava la necessità del servizio
antincendio nelle basi HEMS e tale obbligo
veniva ribadito nel Regolamento “Norme
operative per il servizio medico di emergenza
con elicotteri”, edizione del 15 dicembre 2009,
all’art. 6.
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Questo il quadro normativo di riferimento
entro il quale si è strutturato l’intero comparto
privato per esercire il servizio di salvataggio e
antincendio nel settore aeroportuale ed
eliportuale.
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Grazie per l’attenzione
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