CONVEGNO ACCEVE - 20 maggio 2013
NUOVA DEDUZIONE IRES/IRPEF:
IRAP PAGATA SUL COSTO DEL
LAVORO
MODIFICA DEDUZIONE IRES/IRPEF:
IRAP PAGATA SUGLI INTERESSI
PASSIVI
NORMATIVA E PRASSI
Norma:
 Art. 2 commi 1, 1-bis e 1 ter, D.L. n. 201 del
6/12/2011 (convertito dalla legge n.214 del
22/12/2011);
Prassi:
 Circolare A. E. n. 8/E del 3 aprile 2013
 Circolare A. E. n. 16/E del 14 aprile 2009
VECCHIA NORMATIVA:
Deduzione del 10% dell’IRAP pagata nell’esercizio
a condizione che:
al valore della produzione avessero concorso
 spese per il personale dipendente o assimilato
Oppure
 interessi passivi ed oneri assimilati netti
Cosa cambia nel 2012?
Diventa deducibile, ai fini IRES ed IRPEF, l’IRAP:
 pagata nell’esercizio;
 calcolata sul costo del lavoro dipendente e assimilato;
 che ha formato la base imponibile IRAP.
SOGGETTI INTERESSATI
 La misura interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile
IRAP secondo le regole indicate dagli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs n.
446/1997
Ovvero:
− Società di capitali ed enti commerciali;
− Società di persone ed imprese individuali;
− Banche e società finanziarie;
− Società di assicurazione;
− Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e
professioni;
 La deduzione non compete ai soggetti che utilizzano particolari regole di
calcolo della base imponibile, quali:
− Enti non commerciali;
− Imprenditore agricolo che adotta il regime speciale ex art. 34 del D.P.R.
633/72;
PRINCIPIO DI CASSA
La nuova deduzione si effettua secondo il principio di cassa,
in quanto viene richiamato dalla norma l’art. 99 TUIR.
Si deduce, quindi, l’imposta versata nell’esercizio:
1. A saldo, per l’esercizio precedente;
2. A titolo di acconto per l’esercizio di riferimento (nei
limiti dell’imposta effettivamente dovuta per l’esercizio
stesso);
3. A titolo di ravvedimento operoso;
4. Per riliquidazioni di dichiarazioni o per accertamenti
relativi ad anni precedenti;
MODALITÀ DI CALCOLO
Per effettuare la nuova deduzione
dall’imposta IRAP versata nell’esercizio dovrà essere
estrapolata
la quota parte di IRAP proporzionalmente
riferibile al
costo del lavoro determinato analiticamente
3 FASI
Determinazione del costo del
lavoro che ha concorso alla base
imponibile IRAP
COSTO DEL LAVORO:
 Dipendente – Ex Art. 49 TUIR
 Assimilato – Ex Art. 50 TUIR
Dove si trova?
1. Tutto il costo iscritto nella voce B9 del conto economico del bilancio in
forma CEE, che è composto da:
B9 a) – Salari e stipendi
B9 b) – Oneri sociali
B9 c) – Trattamento di fine rapporto
B9 d) – Trattamento di quiescenza e simili
B9 e) – Altri costi
2.
I costi iscritti nella voce B7 del conto economico, che possono essere:
- Compensi e Contributi amministratori
- Compensi e contributi co.co.co.
Rigo IC 41 IRAP
NON DEVONO ESSERE
CONSIDERATI:
 Tutti i costi che sono deducibili ai fini IRAP:
Prestazioni occasionali
2. Compensi collegio sindacale
1.
Tutte quelle prestazioni
per cui viene emessa una
fattura!
Deve essere considerata solo la parte che ha effettivamente
concorso alla base imponibile IRAP, quindi al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 446/97:
Dove si trovano?
Righi da IS1 a IS8 + Rigo IC 66 (ulteriore deduzione)
1. Per contributi per le assicurazioni obbligatorie sugli infortuni comma 1, lett
a) n.1);
2. Per cuneo fiscale: deduzioni forfettarie e contributive (comma 1, lett. a) nn.
2,3,4);
3. Per spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro
personale addetto alla ricerca e sviluppo (comma 1, lett. a) n. 5);
4. Per indennità di trasferta nelle imprese di autotrasporto (comma 1-bis);
5. Forfettarie pe ri soggetti con base imponibile fino a 180.759,91 euro (comma
4-bis);
6. 1.850 euro per ogni dipendente con un max di 5 nelle imprese con valore
della produzione non superiore a 400.000 euro (comma 4-bis-1).
Ovviamente in assenza di costo del
lavoro non può essere effettuata
alcuna deduzione!
Anche se permane la deducibilità del 10%
forfettario! (in presenza di interessi passivi ed oneri
finanziari netti).
Determinazione della percentuale di
incidenza
2° FASE
Costo del lavoro che ha concorso alla base imponibile IRAP
(Voce B9 CE + Rigo IC41 IRAP – Rigo IS8 IRAP – Rigo IC66 IRAP)
Base imponibile IRAP
(Valore della produzione netta Rigo IC72 IRAP)
%
< 90%
Applicazione della
percentuale determinata all’
IRAP versata o dovuta (se
minore)
ATTENZIONE!!!
 Il costo del lavoro deve essere determinato in modo
analitico anno per anno.
 La percentuale deve essere determinata e applicata
separatamente:
Per il saldo
Per gli acconti/imposta
Dati di riferimento sono quelli del
bilancio 2011 e IRAP 2012
Dati di riferimento sono quelli del
bilancio 2012 e IRAP 2013
Lo stesso criterio deve essere applicato all’IRAP versata
nell’esercizio a titolo di ravvedimento operoso o di accertamento,
ovvero, i dati per il calcolo della percentuale sono quelli relativi all’anno
cui si riferisce l’IRAP pagata nell’esercizio.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
 La deduzione compete per intero,
indipendentemente dall’ammontare del reddito
imponibile (nel senso che la deduzione può anche
portare il contribuente in perdita fiscale oppure
ampliare la perdita fiscale stessa)
MODIFICA:
 Dal 2012 la deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP
versata nell’esercizio spetterà solo a condizione che:
nella base imponibile di tale imposta abbiano
concorso interessi passivi ed oneri assimilati
(purché superiori agli interessi attivi e proventi
assimilati) ed è irrilevante il loro quantitativo
Non rilava più, ai fini della deduzione
forfettaria del 10%, la presenza del costo
del lavoro!
Dal 2012 l’IRAP pagata
nell’esercizio sarà deducibile:
Per la quota parte calcolata sul costo del lavoro
dipendente e assimilato che ha formato base
imponibile IRAP (determinato analiticamente).
2. Nella misura forfettaria del 10% a condizione che
alla base imponibile IRAP abbiano concorso interessi
passivi ed oneri assimilati netti.
1.
SCENARIO N. 1
Presenza di:
Oneri finanziari netti
Deduzione forfettaria
del 10%
e
Presenza di:
Costo del Personale
Deduzione analitica
sul costo del lavoro
ATTENZIONE! Entrambe sono calcolate sul valore complessivo
dell’IRAP versata in funzione dell’anno di competenza, senza però
superare il 100%.
SCENARIO N. 2
Assenza di:
Oneri finanziari netti
Deduzione
forfettaria del 10%
e
Presenza di:
Costo del Personale
Deduzione analitica
sul costo del lavoro
SCENARIO N. 3
Presenza di:
Oneri finanziari netti
Deduzione
forfettaria del 10%
e
Assenza di:
Costo del Personale
Deduzione analitica
sul costo del lavoro
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