CONVEGNO
SICUREZZA SUL LAVORO: la situazione delle ATTIVITÀ SPORTIVE a 5
anni dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/08
18 giugno 2013 - Centro Incontri della Regione Piemonte C.so Stati Uniti, 23 – Torino
Un po’ di chiarezza sul campo di applicazione e su chi è equiparabile ai lavoratori
I principali obblighi del datore di lavoro
Dott. Giacomo Porcellana - Presidente Sicurlav e Ispettore Spresal ASL TO 3
Dott.ssa Cristina Marini - Vice presidente Sicurlav
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
1
Lavoratori
La figura del lavoratore è definita dall’articolo 2, comma 1
lettera a) del DLgs 81/08 come la persona
che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
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Dott. Giacomo Porcellana
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Lavoratori
Lavoro non retribuito
≠
volontariato
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Dott. Giacomo Porcellana
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Lavoratori
Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto…
l'associato in partecipazione …
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi …
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale …
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Dott. Giacomo Porcellana
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Lavoratori soggetti tutelati
Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i lavoratori e
lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad
essi equiparati, per alcuni lavoratori però la tutela è limitata o
condizionata.
Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un
contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli
20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, fermo restando quanto
specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi
di prevenzione e protezione di cui al DLgs 81/08 sono a
carico dell'utilizzatore.
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Lavoratori soggetti tutelati
Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a
carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui
rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali egli
viene
distaccato.
Per
il
personale
delle
pubbliche amministrazioni
di
cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza
funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o
autorità nazionali, gli obblighi di cui al DLgs 81/08 sono a
carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorità ospitante.
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Lavoratori soggetti tutelati
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del
codice di procedura civile, le disposizioni di cui al DLgs
81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente.
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Dott. Giacomo Porcellana
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Lavoratori soggetti tutelati
Nei
confronti
dei
lavoratori
che
effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, il decreto legislativo 81/08 e tutte le altre
norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
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Dott. Giacomo Porcellana
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Altri soggetti tutelati
Ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati …
A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e
telematico ..
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Dott. Giacomo Porcellana
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I lavoratori autonomi
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21 e 26.
Articolo 2222
CONTRATTO D'OPERA
1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente …
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I lavoratori autonomi
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 4 luglio 2012
evidenzia le ben note problematiche relative alla reale
autonomia. La circolare invita ad osservare come elementi
“problematici”:
1. la mancata disponibilità giuridica o il possesso dell’attrezzatura
necessaria per l’esecuzione dei lavori;
2. la condizione di monocommitenza in capo al lavoratore autonomo;
3. affidamento di mansioni sono difficilmente compatibili con prestazione
dotata di carattere di autonomia.
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I lavoratori autonomi
I commi 26 e 27 dell’art.1 legge 28 giugno 2012, n.92 si occupano delle partite Iva , a
questo riguardo, le prestazioni di lavoro autonomo, svolte da titolare di partita Iva, sono
considerate dalla Riforma Fornero, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
quando ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
- durata della prestazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
- corrispettivo derivante da tale collaborazione pari almeno all’80% dei corrispettivi
complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare;
- esistenza di una postazione di lavoro fissa a disposizione del lavoratore.
Sono tuttavia escluse da tali presunzioni:
a) le prestazioni connotate da competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato,
b) le prestazioni rese da soggetti titolari di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore
a 1,25 volte il minimale contributivo (circa 18.662 euro per il 2012),
c) le prestazioni svolte nell’esercizio di professioni per cui è richiesta l’iscrizione a un ordine
professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
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I lavoratori autonomi
Non è facile districarsi nell’analisi di un rapporto di lavoro
autonomo, ma si ci si può domandare:
Esiste una obbligazione di risultato e quindi un
rischio di impresa ?
Oppure
Esiste una mera obbligazione di mezzi ?
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Dott. Giacomo Porcellana
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Lavoratore autonomo e responsabilità
del committente
… la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in
riferimento a lavori svolti in esecuzione di un
contratto di appalto o di prestazione di opera, come
nel caso in esame, il dovere di sicurezza è riferibile
anche al committente qualora l’esame della
situazione fattuale evidenzi che vi sia stata, in
concreto, nella eziologia dell’evento, l’effettiva
incidenza della condotta posta in essere dal
committente. A tale fine, vengono in rilievo la
specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti per la
scelta del prestatore d’opera ovvero l’ingerenza del
committente nella esecuzione dei lavori (Cass.
Sezione IV, sentenza n. 15081, in data 8.4.2010,
dep. 19.04.2010, Rv. 247033)
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Dott. Giacomo Porcellana
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I volontari
Le definizioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs 81/08 comprendono anche
il mondo del volontariato. Nel testo originario del D.Lgs 81/08 era
esplicitamente espressa una equiparazione alla figura di lavoratore del
"volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" nonché del
"volontario che effettua il servizio civile". Equiparazione che ancora oggi
opera per "i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile".
Successivamente la volontà del legislatore è cambiata e con il D.Lgs 106/09
si è voluto equiparare ai lavoratori autonomi i volontari, di cui alla legge
266/91, e i volontari che effettuano il servizio civile, assoggettandoli agli
oneri dell'art. 21, ed al contempo riducendo gli obblighi del datore di lavoro,
nei loro confronti, a quanto indicato nel comma 12 bis dell'art. 3 del DLgs
81/08.
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Dott. Giacomo Porcellana
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I volontari
L'art. 3, comma 4, del D.Lgs 81/08 stabilisce che "Il presente decreto
legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai
commi successivi del presente articolo". Mentre il successivo comma 12-bis
dispone che "Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n.
266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni
relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21".
LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato. (G.U. n.196 del 22 agosto 1991)
…
Art. 2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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Dott. Giacomo Porcellana
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I volontari
Viceversa, il legislatore ha ritenuto di inquadrare come lavoratori "i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile", ma ha
previsto (art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs 81/08) che per tali soggetti le
disposizioni del D.Lgs 81/08 debbano essere applicate tenendo conto delle
particolari modalità di svolgimento del loro servizio. Per questo motivo con
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011
sono state approvate le "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Appare dunque evidente che il legislatore abbia voluto definire, all'interno
del D.Lgs 81/08, un doppio binario per i volontari a seconda dell'attività e
delle finalità perseguite dall'organizzazione di cui fanno parte.
Si deve peraltro osservare che esistono altre forme di volontariato, quali ad
esempio quelle disciplinate dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, non
chiaramente richiamate nel D.Lgs 81/08.
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Dott. Giacomo Porcellana
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I volontari
Sono equiparati a lavoratori autonomi (ex art. 3, comma 12 bis) i volontari:
1) che effettuano il servizio civile (ex legge 6 marzo 2001 n. 64);
2) che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'organizzazione (Legge 266/91) di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Sono equiparati a lavoratori (ex artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 3
bis) i volontari: che operano all'interno delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari
dei
vigili
del
fuoco
(tenendo
conto
delle
particolari
modalità di svolgimento del loro servizio secondo il DM 13/4/2011).
Eventuali volontari che operino al di fuori dei casi sopra indicati e che
svolgano
un'attività
lavorativa
nell'ambito
dell'organizzazione
di un datore di lavoro, anche di fatto , sono riconducibili nell'ambito della
definizione di lavoratore (art. 2, comma 1, lettera a, del
D.Lgs 81/08).
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Dott. Giacomo Porcellana
18
Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730
T.S., parroco della Parrocchia di (OMISSIS) veniva imputato del reato di
lesioni colpose aggravate in danno di M.G. per avere cagionato alle stesso
lesioni gravi consistite nelle fratture pluriframmentarie, scomposte ed
esposte del malleolo e della tibia destra, nonchè varie altre ferite
consentendo che il giorno 3 giugno 1995 questi usasse un trabatello non
allestito a regolare d'arte sul quale saliva per effettuare dei lavori preparatori
alla festa parrocchiale e dal quale cadeva dall'altezza di tre metri a causa
del ribaltamento del medesimo.
…
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 aprile 2002 dichiarava
l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fosse
applicabile la normativa posta a prevenzione degli infortuni sul lavoro, non
essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, nè essendo ravvisabile un
rapporto di dipendenza tra il M. ed il parroco, che poteva rispondere sotto
profili diversi, quale proprietario e custode del trabatello, ma non per
violazione di norme antinfortunistiche.
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Dott. Giacomo Porcellana
19
Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730
Il P.M. proponeva appello sostenendo l'applicabilità di detta normativa e
richiamava la giurisprudenza che la riconosceva anche nel caso di
prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva
essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che
effettuavano
la
pulizia
usando
il
trabatello
in
questione.
Pertanto anche il lavoro di volontariato, svolto con attrezzature presenti sul
luogo di lavoro doveva trovare tutela nelle norme antinfortunistiche.
…
La corte torinese, con sentenza pronunciata in data 1.2.05 respingeva gli
appelli, affermando che nel caso di specie, mancava il presupposto del
raggiungimento di un risultato utile al parroco perchè erano stati i
parrocchiani a volere la festa e a prestarsi al suo allestimento in piena
libertà, dedicandosi con la propria attività ad un'opera che tornava non a
vantaggio del parroco, ma a vantaggio proprio.
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Dott. Giacomo Porcellana
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Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile che ha dedotto
l'illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che il parroco non
aveva assunto alcuna posizione di garanzia in quanto l'installazione dei
teloni era stata attivata dai volontari facenti parti del consiglio parrocchiale,
che aveva deciso di svolgere i festeggiamenti come negli anni precedenti.
…
l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme
antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di
lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione
diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta
prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi "di
lavoro". Nel caso di specie, premesso l'interesse del parroco perchè la festa
potesse realizzarsi con meno spese possibili, fu lo stesso imputato ad
ammettere nella denuncia all'assicurazione di avere affidato ai volontari il
compito di predisporre un telone che presupponeva il lavoro ad una certa
altezza sul trabatello.
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Dott. Giacomo Porcellana
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Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730
Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell'oratorio con
strumenti messi a disposizione dal parroco e per un'attività che riguardava
la parrocchia, anche se per favorire i parrocchiani (ma questa finalità è
tipica dell'attività del parroco) d.T. aveva assunto una posizione di garanzia
nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa
ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano
- tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse
adoperato in n modo conforme alle norme prudenziali.
Ne consegue che ha costituito errore di diritto l'esclusione dell'applicazione
delle medesime e la conseguente dichiarazione di improcedibilità per la
ritardata presentazione della querela in quanto il reato era perseguibile
d'ufficio.
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Dott. Giacomo Porcellana
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il principio di effettività
Corte di Cassazione 9.3.2007
Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella
formale)
L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione
astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in
concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto
svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Brevi cenni sul principio di effettività
Art. 299: Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b) (datore di lavoro), d) (Dirigente), ed e) (Preposto), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto ….
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Lavoratori soggetti tutelati
Le norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si
applicano anche nei confronti dei soggetti terzi.
Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002
(ud. del 5 dicembre 2001)
La disciplina in materia di prevenzione infortuni è ispirata alla necessità
di tutelare l'incolumità non solo dei lavoratori dipendenti ma anche delle
persone che vengono comunque a trovarsi nei luoghi di lavoro non
avendo importanza se l'infortunio sia occorso ad un lavoratore
subordinato, ad un soggetto a questo equiparato od anche ad un
estraneo, quali ad esempio un visitatore, un fornitore o comunque una
persona che viene a trovarsi temporaneamente e occasionalmente nel
luogo di lavoro.
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Dott. Giacomo Porcellana
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Il Datore di Lavoro
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta
la propria attività, ha
la
responsabilità dell'organizzazione
stessa
o
dell'unità produttiva in quanto esercita
i
poteri
decisionali e di spesa.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Il Datore di Lavoro
• Cass. Pen., sez. IV, 06/02/2004, n. 4981
• Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa
vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto,
l'accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non
deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi é
titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità
dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno
della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di
lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di
individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto
adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato. (Sulla
base di questi principi la Corte ha annullato la sentenza d'appello che
aveva escluso la responsabilità di uno dei due amministratori che, di fatto,
non si era mai occupato della sicurezza all'interno della clinica e che in
conseguenza di questa ripartizione di compiti aveva fatto affidamento sulla
corretta esecuzione di quelli inerenti la sicurezza da parte dell'altro
amministratore).
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Il Datore di Lavoro
• Cass. Pen., sez. III, 01/04/2005, n. 12370
• In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale il
datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei
poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i
vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di
amministrazione, o amministratore delegato o componente del
consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative
funzioni. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che
nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio
di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti
rispondono anch'essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente
omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o
dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti).
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Brevi cenni sulla delega di funzioni
Il soggetto o i soggetti che in base alla definizione del Decreto
rivestono il ruolo di datore di lavoro rispondono Jure proprio
della violazione delle norme pertinenti.
Qualora operi una delega, invece, il soggetto delegato
risponderà, invece del delegante, della violazione delle norme
pertinenti nella misura in cui la delega risulti efficace.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Brevi cenni sulla delega di funzioni
I requisiti della delega sono indicati nell’articolo 16 del Decreto:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
d)
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Brevi cenni sulla delega di funzioni
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte
del delegato delle funzioni trasferite.
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di
lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle suddette condizioni. Anche la subdelega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante
in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il
soggetto sub-delegato non può, a sua volta, delegare le
funzioni delegate.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Brevi cenni sulla delega di funzioni
Cass. Pen., Sez. IV, 3/10/2007, n. 36121
… in materia infortunistica il datore di lavoro può trasferire la propria posizione
di garanzia, relativa agli obblighi di prevenzione e sorveglianza impostigli
dalle norme antinfortunistiche, solo attraverso un formale provvedimento di
delega ad altro soggetto subentrante, con esplicita indicazione delle
funzioni ed accettazione della delega che preveda l'attribuzione al delegato
di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell'imprenditore, e che
consenta anche l'accesso ai mezzi finanziari.
Cass. Pen., Sez. III, 20/11/2009, n. 44890
…L’invalidità della delega, in base al principio di effettività, impedisce che il
delegante possa essere esonerato da responsabilità, ma non esclude la
responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate …
in realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di
svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere
adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in
grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il
conferimento della delega.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
Gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 possono essere
divisi in due gruppi:
obblighi particolari
obblighi di carattere generale
OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO E DEL DIRIGENTE
OBBLIGHI
GENERALI
18/12/2015
OBBLIGHI
PARTICOLARI
Dott. Giacomo Porcellana
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Principali obblighi del Datore di lavoro
Gli obblighi generali previsti dal d. LGS N. 81/2008 possono essere così
sintetizzati:
•obbligo di dotarsi di un sistema di prevenzione aziendale (RSPP,
medico competente, ecc.)
•obbligo di valutazione dei rischi
•obblighi legati ai dispositivi di protezione individuale
•obbligo di sorveglianza sanitaria
•obbligo di gestione delle emergenze
•obbligo di informazione e formazione per i lavoratori
•obbligo di gestione della sicurezza negli appalti
•obbligo di tutela nei confronti della popolazione e dell’ambiente
•obblighi di comunicazione
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Obblighi del Datore di lavoro
OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
valutazione di tutti i rischi
elaborazione del documento
Tra gli obblighi generali sanciti dagli articoli 17 e
18 del D. L.vo n. 81/2008 assume particolare
importanza quello, esclusivo del datore di lavoro
della preventiva valutazione che deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori; valutazione che deve essere elaborata
in un documento i cui contenuti sono specificati
nell’articolo 28 del D. L.vo n. 81/2008.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
L’obbligo di nomina del medico compente è legata all’obbligo
di sorveglianza sanitaria. Alla sorveglianza sanitaria è dedicato
l’art. 41.
La sorveglianza sanitaria è quindi effettuata dal medico
competente non solo nei casi previsti dalla normativa vigente,
ma anche in relazione alle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva permanente.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
La gestione delle emergenze è disciplinata dalla Sezione VI
del Titolo I composta da quattro articoli (artt. 43, 44, 45 e 46),
sulla falsariga del corrispondente Capo III del Titolo I del D.
Lgs. n. 626/1994.
Non vengono introdotti elementi nuovi rispetto a quanto già
era contenuto e disposto da quest’ultimo decreto se non
l’introduzione di alcune nuove definizioni e denominazioni con
l’obiettivo di meglio precisare alcune terminologie e di rendere
chiare le finalità delle indicazioni in esso contenute.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
Obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente.
18/12/2015
Dott. Giacomo Porcellana
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Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
L’adempimento degli obblighi richiede un forte rapporto con i
lavoratori: sono di particolare importanza gli obblighi di
informazione,
formazione
e
addestramento
per
sensibilizzare i destinatari della tutela circa i rischi ai quali
sono esposti e i modi per prevenirli (art. 36 e 37 del d. lgs. n.
81/2008.
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Dott. Giacomo Porcellana
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