Diritto del lavoro
Appunti
a cura di Franco Liso
Capitolo III b
Dalla caduta del fascismo agli anni
settanta
f.liso
La Costituzione della repubblica
(g.u. 27.12.1947)
articolo 1
articolo 3, co. 2
articolo 4
articolo 41, co. 2
f.liso
La disciplina dei rapporti collettivi
f.liso
È l’area dove la discontinuità è
più rilevante …
libertà sindacale
articolo 39 Cost.
diritto di sciopero
articolo 40 Cost.
f.liso
dall’eterotutela
all’autotutela
Libertà sindacale e diritto di sciopero
f.liso
dall’eterotutela
all’autotutela
Nell’ordinamento corporativo
> si muove nell’area del diritto pubblico
il sindacato
Nell’ordinamento post-corporativo
> si muove nell’area del diritto privato
f.liso
dall’eterotutela
all’autotutela
Nell’ordinamento corporativo > la legge
la categoria
Nell’ordinamento post-corporativo > l’autonomia
f.liso
Ordinamento corporativo
a
u
t
o
r
i
t
à
Ordinamento post-corporativo
legge
categoria
categoria
sindacato
sindacato
lavoratori
f.liso
l
i
b
e
r
t
à
dall’eterotutela
all’autotutela
Nell’ordinamento corporativo > reato
il conflitto
Nell’ordinamento post-corporativo > diritto
f.liso
La mancata attuazione della disposizione
costituzionale sull’erga omnes
f.liso
articolo 39 Cost.
• L’organizzazione sindacale è libera.
• Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
• E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
• I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
f.liso
Rappresentanza unitaria
Rappresentanza unitaria
lavoratori
datori lavoro
Contratto
collettivo
erga
omnes
CATEGORIA
f.liso
La mancata attuazione della disposizione
costituzionale sull’erga omnes
Perché?
Il quadro politico; lo sviluppo dell’unità
d’azione tra cgil, cisl e uil
La mancata attuazione della disposizione
costituzionale in materia di sciopero
(applicazione tardiva e parziale nel 1990, con la
legge 146, sullo sciopero nei servizi essenziali)
f.liso
Situazione di sostanziale anomia
il cardine ordinatore del sistema
il conflitto collettivo
il principio di effettività
* la regola dell’accreditamento ad opera della
controparte
* il contratto collettivo di diritto comune;
l’applicazione del contratto ai soggetti iscritti ai
sindacati stipulanti
f.liso
Le uniche eccezioni alla anomia
A
La legge 22 dicembre 1956 c.d. sul
“distacco” delle aziende a partecipazione
statale
Il problema di costituzionalità rispetto alla prima parte
dell’articolo 39 cost.
Corte cost. 26.1.1960, n. 1
L’Intersind e lo sviluppo delle relazioni industriali
Il protocollo Intersind-Asap del 1962
f.liso
Le uniche eccezioni alla anomia
B
La legge n. 741 del 1959
L’incostituzionalità della legge di proroga per contrasto
con la seconda parte dell’articolo 39 cost.
f.liso
Un importante intervento lo si ha nel 1970 sulla
scia del c.d. autunno caldo
Statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della liberà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento
f.liso
Le due anime dello statuto
L’ anima protettiva
Titolo I
Della libertà e dignità del lavoratore
Titolo II
Della libertà sindacale
L’ anima promozionale
Titolo III
Della attività sindacale
f.liso
La libertà sindacale
f.liso
Le proiezioni della libertà sindacale
Potere
pubblico
Libertà sindacale
Potere del
datore di
lavoro
Le convenzioni internazionali OIL n. 87/1948 e n. 98/1949
f.liso
Diritto di costituire
Diritto di aderire
Diritto di elaborare autonomamente i propri statuti
Diritto di elaborare autonomamente i propri programmi di
azione
Diritto a non subire limitazioni o interferenze da parte di
autorità amministrative
Diritto a non subire svantaggi da parte del datore di lavoro
Diritto a che la controparte non si ingerisca (sindacato giallo)
Diritto della organizzazione ad aderire ad altre
organizzazioni, anche internazionali
f.liso
diritto dei singoli ma anche delle organizzazioni
diritto alla organizzazione (è più del diritto di
associazione
> libertà di scelta dei modelli
organizzativi)
diritto che riguarda solo i lavoratori o anche i
datori di lavoro?
è un diritto di tutti i lavoratori?
f.liso
è anche diritto di non aderire? (libertà
negativa)
f.liso
LO STATUTO DEI LAVORATORI
Il suo primo capitolo
la legge sui licenziamenti n. 604 del 1966
In particolare, l’art. 4
“Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o
fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla
partecipazione
ad
attività
sindacali
è
nullo,
indipendentemente dalla motivazione adottata.”
Il caso Santhià ……
f.liso
statuto dei lavoratori
Della libertà sindacale (titolo II)
Della attività sindacale (titolo III)
Collegamenti e distinzioni tra i due concetti
La legislazione protettiva
La legislazione promozionale
f.liso
TITOLO II
Della libertà sindacale
14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
15 - Atti discriminatori
16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
17 - Sindacati di comodo
18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
f.liso
TITOLO III
Della attività sindacale
19 - Costituzione delle rsa
f.liso
Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità
produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
f.liso
UNITA’ PRODUTTIVA
dalla
“monarchia
assoluta“
imprenditore
potere
imprenditoriale
contropotere
rsa
rsa
lavoratori
alla
”monarchia
costituzionale”
un intervento che conferma e suggella l’esperienza post
costituzionale del sindacato di fatto
f.liso
Cosa sono le rsa?
Sindacato
Sindacato
m.r.
m.r.
Unità
produttiva
rsa
rsa
f.liso associazioni sindacali
Organismi aziendali delle
il criterio selettivo della
“maggiore rappresentatività”
Importanza del riferimento alla dimensione confederale
Gli indici della maggiore rappresentatività …..
 Consistenza del numero degli iscritti
 Equilibrata presenza in un ampio arco di settori produttivi
 Svolgimento effettivo di attività contrattuale
 Presenza in una pluralità di ambiti territoriali
f.liso
Le critiche, dalla destra e dalla sinistra movimentista
I problemi di legittimità costituzionale
(il referendum del 1995: rinvio)
Non c’è violazione della libertà sindacale …… tutte le
organizzazioni
possono
raggiungere
la
maggiore
rappresentatività …
Non c’è violazione del principio di eguaglianza; la differenza si
giustifica considerando che il criterio selettivo è mirato ad
assicurare l’effettività della tutela …
f.liso
TITOLO III
Della attività sindacale
19 - Costituzione delle rsa
20 - Assemblea
21 - Referendum
22 - Trasferimento dei dirigenti delle rsa
23 - Permessi retribuiti
24 - Permessi non retribuiti
25 - Diritto di affissione
26 - Contributi sindacali
27 - Locali delle rsa
f.liso
TITOLO IV
28 - Repressione della condotta antisindacale
f.liso
fine
f.liso
Dopo il referendum il lavoratore appartenente ad un’
associazione non firmataria del contratto collettivo può
richiedere al datore di lavoro la trattenuta della quota
associativa a favore di quel sindacato?
Cass. 14032 del 26 luglio 2004 ha risposto positivamente
qualificando la situazione come cessione di credito (art. 1260
c.c.)
In precedenza soluzioni diverse (Cass. n. 1968 del 3 febbraio
2004 e n. 3917 del 26 febbraio 2004)
f.liso
f.liso
Articolo 1
Sono sciolte la Confederazione …….
Articolo 43
Per i rapporti collettivi e individuali, restano in vigore,
salvo le successive modifiche, le norme contenute nei
contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze
della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative ….
f.liso
f.liso
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
f.liso
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
f.liso
“ “Democratica” voleva dire una repubblica in cui non solo
fossero riconosciute e garantite giuridicamente le
fondamentali libertà civili e politiche e affermata
l’eguaglianza giuridica (“davanti alla legge”, art. 3) di tutti i
cittadini, ma voleva dire qualcosa di più, cioè una società in
cui fossero stati rimossi “gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’
organizzazione politica, economica e sociale del paese” (art.
3, secondo comma). Questo significa, cioè, che la democrazia
disegnata dalla Costituzione era stata concepita non come
una semplice democrazia politica, ma come una democrazia
sociale, nella quale la libertà e l’eguaglianza politica, anziché
essere proclamate di diritto, dovevano essere attuate “di
fatto” mediante una già prevista trasformazione economica
f.liso
della società”
“La nostra Costituzione…nella parte in cui afferma i così
detti “diritti sociali” contiene una polemica contro l’assetto
economico della società presente, del cui rinnovamento, che
la Costituente non ha avuto il tempo di compiere essa
stessa, ha tracciato un programma per l’avvenire, affidato
alla fedeltà costituzionale del legislatore ordinario.
Il proposito di rinnovamento sociale, senza il quale
la Repubblica italiana non potrà corrispondere alla figura
costituzionale annunciata dall’articolo 1 della Costituzione,
è energicamente affermato soprattutto in due disposizioni:
nel secondo comma dell’articolo 3…. e nell’articolo 4, che,
dopo aver riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro,
aggiunge che la Repubblica “promuove le condizioni che
rendono effettivo questo diritto”
(Calamandrei, 1955)
f.liso
Articolo 41
L’iniziativa privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
…………..
f.liso
Articolo 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
f.liso
f.liso
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
f.liso
Closed shop: si può essere assunti se si appartiene ad un
determinato sindacato
Union shop: si può mantenere l’occupazione se si
aderisce ad un determinato sindacato
 v. art. 15 st. lav.
 v. Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

f.liso
Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
(Comunità europea 1989)
Art. 11.
I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità europea
hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire
organizzazione professionali o sindacali di loro scelta per la
difesa dei loro interessi economici e sociali.
Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la
facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni
senza che ne possa derivare a suo carico un danno
personale o professionale.
f.liso
Articolo 2
Sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali
tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti
disposizioni, al Ministero delle finanze per quanto attiene alle
partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende
patrimoniali dello Stato.
……
Al Ministero delle partecipazioni statali si intendono
trasferite tutte le aziende patrimoniali e le quote di
partecipazione di cui ai precedenti commi
Articolo 3
Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno
inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri
di economicità.
Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà
essere attuato entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge.
Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti
associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale
con le organizzazioni sindacali degli altri datori di
f.liso
lavoro……
Alla legge del 1956 è legato il nome di Giulio Pastore che già
nel 1954, in una mozione presentata alla Camera, invitava il
governo ad accelerare la costituzione di una rappresentanza
autonoma, tra l’altro per “accogliere le forme più
progredite di politica del lavoro e pertanto in modo
particolare contribuire a sostenere ed elevare il livello di
occupazione … , introdurre un sistema coordinato di
relazioni umane …., promuovere la partecipazione del
lavoro ai vari aspetti della vita produttiva” (cit. da De Luca,
in Costa, 422)
f.liso
Articolo 1
Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche,
aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili
di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli
appartenenti alla medesima categoria. Nella emanazione delle
norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei
singoli accordi economici e contratti collettivi, anche
intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge
Articolo 6
Le norme di cui all’articolo 1 della presente legge
saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor
termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa
dell’articolo 39 della Costituzione.
f.liso
Articolo 39 co. 1 della Carta costituzionale
“L’organizzazione sindacale è
libera.”
è più di associazione
Articolo 18 della Costituzione
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
f.liso
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni?
Il personale di polizia?
I militari?
f.liso
Volantinaggio
rientra tra le forme di proselitismo sindacale, ma trova dei
limiti in quanto non può recare intralcio alla normale attività
lavorativa; quindi il datore di lavoro può farne divieto
non può configurarsi a priori quale pregiudizio alla normale
attività lavorativa il volantinaggio effettuato durante l’orario
di lavoro, in quanto l’eventuale divieto ha ragione d’essere a
seconda della natura e del tipo di impegno degli addetti alla
stessa attività lavorativa (cass. 5089/1986; 1325/1983)
Se durante lo sciopero un gruppo di lavoratori cerca di
convincere gli altri a scioperare facendo corteo interno ed
invadendo gli uffici dell’azienda dove sono gli
impiegati…?
Forma illecita di pressione lesiva della libertà degli altri (pret.
Milano 1984, Giur.it. 1985,I,II,247)
f.liso
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dalla caduta del fascismo agli anni 70b