Bisogni educativi speciali
Per i nostri alunni possiamo fare molto.
Per alcuni di loro questo non basta.
Alunni disabili
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Il disabile è colui che, a causa di una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva,che comporta difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa, vive una
situazione di svantaggio sociale o di emarginazione
nel contesto sociale di riferimento. (Così come definito
dall’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).
Il disabile in situazione di gravità È colui che
necessita di un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, quando la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età. (Così come definito dall’art. 3,comma 3, della
legge n. 104/1992).
La Disabilità Mentale,

quella che prima si chiamava “ritardo mentale”, deriva
da una compromissione del cervello per cause
genetiche e prenatali, per sofferenza durante il parto o
per cause morbose o traumatiche a livello neonatale.
Nella Disabilità Mentale, che può andare da lieve a
gravissima o profonda, si osserva l’incapacità del
soggetto di affrontare e risolvere problemi nuovi,
anche estremamente semplici, se non attraverso
un’ampia famigliarizzazione con le cose e
un’istruzione specializzata. Alla Disabilità Mentale
sono in genere associati più o meno gravi disturbi del
linguaggio.
La Disabilità Psichica

é associata alla disabilità mentale rientra
in una definizione di “doppia diagnosi”,
esprime i sintomi tipici della psicosi e
della malattia mentale; troviamo così tra
gli altri: elementi deliranti, allucinazioni,
paranoie, autismo, comportamenti
aggressivi incontrollati verso sé stessi e
verso gli altri, ecc..
La Disabilità Motoria

deriva anch’essa da una compromissione del
cervello (paralisi cerebrale) o da traumi del
sistema nervoso periferico. Può dar luogo
all’impossibilità di movimento degli arti
superiori, di quelli inferiori o di tutti e quattro
insieme. Alla Disabilità Motoria è spesso
associata una disabilità mentale, ma non
sempre e ci sono individui affetti da tetraparesi
spastica che sono in grado di laurearsi e/o di
lavorare utilizzando ovviamente ausilii a volte
molto complessi.
Disabilità e integrazione scolastica
In Italia Il processo dell’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità:
 Nasce a garanzia di diritti previsti nella
costituzione
 Ha fondamento scientifico in ricerche
pedagogiche
 Si pone come modello della Convenzione
ONU per i diritti delle persone con disabilità
(2007)
 È irreversibile ( non ha valide alternative)
 Presenta fattori di criticità
I principi costituzionali e la legislazione italiana in
materia di alunni con disabilità

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
L’art. 34 Cost. dispone infatti che la scuola sia aperta a
tutti.
all’art. 3 Cost., al primo comma, recita: «tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali».
Il secondo comma del citato art. 3 recita: <<E’ compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana>>
Dalle classi speciali all'Integrazione scolastica
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Negli anni Sessanta una serie di disposizioni legislative istituivano le
classi o sezioni speciali per i bambini e le bambine affetti da
disturbi dell’intelligenza o del comportamento o da menomazioni
fisiche o sensoriali (in particolare Legge 31 dicembre 1962, n. 1859).

Negli anni Settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato
con la legge 118/71 che prevede l’istruzione dell’obbligo nelle classi
normali della scuola pubblica per i mutilati ed invalidi civili .

La C.M. 227/1975 estende agli handicappati psichici quanto
previsto dall’art. 28 della L 118/1971, aprendo la scuola comune al
graduale inserimento di questi alunni.

Finalmente, con la L. 517/1977, appare l’abolizione esplicita delle
classi differenziali e si consentono, nella scuola elementare e nella
scuola media, forme di integrazione a favore degli alunni portatori di
handicap mediante la presenza di un docente di sostegno
assegnato alla classe che accoglie l’alunno disabile.
Realizzazione integrazione scolastica
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La legge 270/82 estende alla scuola materna statale l’istituzione
dei posti di sostegno.
La sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno
1987 costituisce una sorta di “pietra miliare” per gli effetti sulla
legislazione in tema di integrazione degli allievi in situazione di
handicap; sino alla sua pronunzia, infatti, il diritto all’integrazione
è sancito soltanto per la scuola dell’obbligo, rimane esclusa
quindi tutta la scuola secondaria superiore. In seguito alla
sentenza viene emanata la C.M. 262/88 che assicura la
frequenza alle scuole medie superiori ai soggetti portatori di
handicap e istituzionalizza la presenza di insegnanti
specializzati di sostegno per gli allievi disabili iscritti nella
scuola secondaria superiore.
Il punto di svolta nella normativa per l’handicap, non solo in
campo scolastico, è la legge-quadro 104/92 per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Legge 104/92

L’articolo 12 sancisce il diritto all’integrazione in ogni ordine e grado di
scuola, sottolineando che il diritto all’educazione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né altre difficoltà. Prevede, la predisposizione di
una serie di atti quali la diagnosi funzionale e il profilo-dinamico funzionale.

L’art. 13 è il più importante dell’intera legge 104/92, per la parte specifica
dell’integrazione scolastica. Si ribadisce che l’integrazione stessa si realizza
nelle classi “comuni” e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono
garantite le attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono
strutturate secondo aree disciplinari. Infine si conferisce la con-titolarità delle
sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre
che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo
la loro competenza.

L’art. 14 stabilisce l’obbligo da parte del Ministero della PI di provvedere alla
formazione e all’aggiornamento del personale docente in tema di
integrazione. E’ da sottolineare il fatto che non si parla solo del personale
docente di sostegno ma la disposizione deve intendersi riferita a tutto il
personale docente.
Pedagogia speciale

Il maggior esponente italiano in questo campo
è stato Maria Montessori, che dopo una prima
fase di studi e di sperimentazioni nell'ambito
della pedagogia speciale mostrerà come le
metodologie dedicate ai soggetti svantaggiati
siano in realtà valide per tutti. Nella seconda
parte del XX secolo si sono avuti molti
contributi, tra i quali, in Italia, quelli di
Leonardo Trisciuzzi, Andrea Canevaro, Luigi
D'Alonzo ed Elisa Frauenfelder.
Alunni disabili della scuola secondaria di II grado,
anno scolastico 2009-2010.
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
Liceo Classico
Valori assoluti
926
Valori percentuali
0,3
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
Liceo Linguistico
Valori assoluti
128
Valori percentuali
0,7
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
Liceo Scientifico
Valori assoluti
1.756
Valori percentuali
0,3
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
Istituto/Scuola Magistrale
Valori assoluti
3.066
Valori percentuali
1,4
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
Totale
Valori assoluti
5.876
Valori percentuali
0,5
Istruzione Tecnica
Totale
Valori assoluti
10.411
Valori percentuali
1,2
Istruzione Professionale
Totale
Valori assoluti
26.826
Valori percentuali
4,8
Istruzione Artistica
Istituto d'Arte
Valori assoluti
2.905
Valori percentuali
5,5
Istruzione Artistica
Liceo Artistico
Valori assoluti
984
Valori percentuali
2,3
Istruzione Artistica
Totale
Valori assoluti
3.889
Valori percentuali
4,1
Scuola secondaria di II grado
Totale
Valori assoluti
47.002
Valori percentuali
1,7
GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
La piena integrazione dell’alunno
disabile costituisce un arricchimento
dell’esperienza educativa del resto della
classe.
 Questo risultato può essere conseguito
solo attraverso l’attivazione di risorse
umane e materiali previste dalla
normativa.

Assistenza specialistica

nel caso in cui la situazione dell'alunno lo
richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di
sostegno, sono previste altre figure
professionali per affrontare problemi di
autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei
c.d. assistenti ad personam.
 Cosa fare Sollecitare il dirigente scolastico a
farne richiesta all'ente locale competente.
 Competenza Comune (per le scuole materne,
elementari e medie) e Provincia (scuole
superiori) – art. 139 D.Lgs 112/1998).
Assistenza di base

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
Comprende l'assistenza nell'accompagnare l'alunno in
situazione di handicap dall'esterno all'interno della
scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende
anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura
dell'igiene personale.
Chi la svolge: devono provvedervi i collaboratori
scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto
a frequentare un corso di formazione e a ricevere un
premio incentivante (CCNL Comparto Scuola
15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
Responsabilità. E' il dirigente scolastico che,
nell'ambito dei suoi poteri di direzione e
coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto
all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
Aspetti logistici
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
Trasporto scolastico: per gli alunni disabili
costituisce un supporto essenziale alla frequenza
scolastica. Questo servizio di competenza del
Comune è pertanto strumentale alla realizzazione del
diritto allo studio.
Barriere architettoniche: gli edifici scolastici
progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il
28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge
41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente
dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili
(art. 1 comma 4 DPR 503/96).
L’insegnante di sostegno
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La figura dell‘insegnante “di sostegno” è nata giuridicamente con
il D.P.R. 970/1975, ed è stata ulteriormente definita dalla Legge
517/77.
L'insegnante "di sostegno" prima di tutto è un insegnante.
L'insegnante "di sostegno” condivide con tutti gli altri colleghi i
compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe.
Non "ha" un suo alunno disabile, tutto per sé, in possesso
esclusivo.
Nella scuola secondaria, l’insegnante di sostegno, può lavorare,
in caso di necessità, anche al di fuori della propria area
disciplinare, in quanto è un “mediatore di contenuti” e deve,
quindi, possedere strategie didattico-metodologiche specifiche,
non necessariamente contenuti specifici
L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il
sostegno o, meglio, per attivare le varie forme di sostegno
che la comunità scolastica deve offrire.
Competenze e funzioni dell’insegnante
“di sostegno”

L'insegnante per il sostegno deve essere in grado di
tessere reti di relazioni significative a livello
professionale con i colleghi curricolari, con gli
educatori, con il personale assistenziale, con i
familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con le
figure importanti di un territorio, con i rappresentanti
degli Enti locali, di varie amministrazioni, di
cooperative sociali, ecc.
 Deve essere un conoscitore delle dinamiche dei
gruppi, capace di attivare rituali istituenti alleanze
professionali nuove.
 Deve essere un mediatore che non si stanca di
connettere, avvicinare, limare, fondere, trovare un filo
di raccordo, di progetto comune, di impegno collettivo,
di decisione condivisa, di patto operativo.
Il rapporto con le famiglie
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
L'insegnante per il sostegno può essere una fonte importante di
aiuto e di supporto anche per la famiglia dell'alunno disabile,
che ancora troppo spesso è da sola nel suo ciclo di vita.
Le famiglie possono fronteggiare il loro stress in modo
problematico, oppure possono essere una fonte inesauribile di
risorse e di coinvolgimento, di stimolo all'autonomia e alla
crescita.
Comunque sia, la famiglia va sempre trattata come un alleato
prezioso nel percorso di integrazione scolastica e sociale.
E’ necessario rapportarsi con i familiari con considerazione,
ascolto, empatia, comunicazione, mediazione e
coinvolgimento continuo.
Ma è anche importante fissare assieme regole, confini, limiti e
tutele della professionalità degli insegnanti, che non dovrebbero,
in nome di un eccesso di "familismo“, essere al servizio di ogni
capriccio dei genitori e colludere con alcune scelte "tecniche"
della famiglia che possono essere addirittura controproducenti
per l'alunno.
Adempimenti particolari

Ricordiamo che, nel caso non l’abbiano già
fatto, i Dirigenti Scolastici debbono
immediatamente avanzare richiesta di
deroghe per i casi certificati in situazione di
gravita (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della
Legge 104/92), secondo quanto stabilito dal
Decreto Legge 78/10 (Manovra Finanziaria
Correttiva) che ha confermato quanto previsto
dalla sentenza di Corte Costituzionale n.
80/2010.
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.)

è un documento conseguente alla diagnosi funzionale
e preliminare alla formulazione del PEI.
 Con esso viene definita la situazione di partenza e le
tappe di sviluppo conseguite o da conseguire.
 Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno.
 Viene redatto per la prima volta all'inizio del primo
anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto
dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai
genitori (art. 4 DPR 22/4/1994).
Il Progetto Educativo Individuale (PEI)

Il PEI - Progetto Educativo Individuale è il
progetto di vita scolastica di ogni alunno
con disabilità.
 La sua redazione spetta al GLH.O, composto
da: gli insegnanti del consiglio della classe
frequentata dall’alunno, l’insegnante di
sostegno (se già assegnato), i genitori,
l’assistente all’autonomia e la comunicazione
(se presente/assegnato) e gli operatori del
distretto socio sanitario che ha in carico
l’alunno.
Redazione del PEI

Tempistica: il PEI deve essere redatto entro il
30 luglio (in bozza da integrare entro le prime
settimane di frequenza scolastica per gli alunni
iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a
seguito della prima fase di conoscenza
dell’alunno).
 N.B. Ricordiamo che le famiglie degli alunni
con disabilità, oltre ad essere coinvolte
nella stesura del PEI, devono sottoscriverlo
e riceverne copia.
PEI differenziato

Per alcuni alunni con disabilità è
possibile prevedere un PEI differenziato
in funzione di obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi
ministeriali. In tal caso, l’alunno con
disabilità sarà sottoposto, durante gli
esami conclusivi del ciclo scolastico, a
prove differenziate.
PEI semplificato (solo per le
scuole secondarie di II grado)

E’ possibile prevedere che l’alunno acquisisca
gli stessi contenuti previsti dai programmi
ministeriali, anche se in maniera semplificata.
In tal caso l’alunno avrà la possibilità, di
sostenere prove equipollenti che gli
permettano di avere modalità più agevoli
(per es.utilizzo del sistema di
videoscrittura) e tempi più lunghi.
PEI differenziato

Qualora il Consiglio di classe intenda
adottare la valutazione differenziata
deve darne immediata notizia alla
famiglia fissando un termine per
esprimere un formale assenso. In caso
di diniego da parte della famiglia,
l’alunno può non essere considerato in
situazione di handicap (ai sensi della L.
104/92) ai soli fini della valutazione.
La valutazione è un diritto



E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna,
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2
della L. 104/92:).
La valutazione degli apprendimenti è una componente
indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento
intenzionale e questo vale certamente anche in caso
di disabilità.
Per questo è importante sottolineare che ogni alunno,
anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno
diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione
educativa e didattica svolta a scuola.
La valutazione degli alunni con disabilità è
riferita al loro PEI


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
La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va
riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione
di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi
e di apprendimento.
Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a
profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo
Individualizzato.
Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi
della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso.
Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano
solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile
anche in altri casi.
L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti
gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, quando nella scuola
secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la
programmazione differenziata.
La valutazione è compito di tutti gli insegnanti
Tutti gli insegnanti titolari della classe
dell’alunno con disabilità sono
corresponsabili dell’attuazione del PEI
ed hanno quindi il compito di valutare i
risultati dell’azione didattica-educativa.
 La valutazione non può mai essere
delegata al solo insegnante di sostegno.
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Il disabile