Progetto
“Sistemi di Gestione Ambientale per la competitività
delle Piccole e Medie Imprese del Distretto calzaturiero
della provincia di Fermo”
Le novità in materia di rifiuti introdotte dalle ultime
disposizioni normative
realizzato da
Camera di Commercio di Fermo in collaborazione con
Ecocerved-Agenzia per l’ambiente delle Camere di Commercio
Fermo 28 settembre 2011
Programma
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205
Aspetti generali e definizioni: Classificazione dei rifiuti Sottoprodotto Cessazione della qualifica di rifiuto – Deposito
temporaneo
Decreto-legge 138/2011 e Legge 14 settembre 2011 n. 148
Responsabilità e tracciabilità
Adempimenti per le imprese e sanzioni - SISTRI - Registri di
carico e scarico – Formulari - Trasporto dei rifiuti
Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2009/123/Ce Modifiche alle sanzioni e
estensione della responsabilità amministrativa delle società
Risposte a quesiti e chiusura lavori
Il quadro normativo
Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. (GU 10.12.2010 n.269)
12 articoli sostituiti integralmente
in vigore dal 25 dicembre 2010
15 articoli aggiunti
in vigore 1° giugno 2011
19 modificati
(artt. 188-188bis-188 ter
4 articoli abrogati
-189-190-193+sanzioni)
+
3 allegati sostituiti
3 allegati abrogati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Un nuovo sistema normativo fondato sulla necessità
di garantire
• più concreta e più estesa realizzazione dei principi del Trattato EU;
• responsabilità condivisa dei soggetti che partecipano alla gestione
dei rifiuti con il coinvolgimento del produttore dei prodotti e in alcuni
casi dei distributori;
• nuovi obiettivi e nuove scadenze;
• tracciabilità e controllo delle fasi della gestione di rifiuti;
• semplificazione del sistema autorizzatorio, con facilitazioni per i
soggetti impegnati in sistemi di certificazione ambientale.
Limiti:
• non agevole lettura comparata e coordinata del nuovo testo;
• l’effettiva operatività di molti principi ed istituti è espressamente
condizionato all’adozione di decreti presidenziali, decreti ministeriali
di natura tecnica, regolamenti , con tempo medio di due anni per la
loro attuazione;
• eccessiva discrezionalità nelle possibili scelte regolamentari
attuative, da parte dell’amministrazione.
Decreto legislativo n. 205/2010

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Migliore definizione di “recupero” e “smaltimento”, introduzione
della definizione di “prevenzione”, “riutilizzo”, “riciclaggio”,
“preparazione per il riutilizzo” e modifica della definizione di
raccolta differenziata
Riformulazione del concetto di gerarchia dei rifiuti
Modifica dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti
Modifica di criteri per chiarire quando un rifiuto cessa di essere
tale
Rafforzamento del principio di prevenzione
Introduzione di obiettivi di riciclaggio per specifiche tipologie di
rifiuti
Articolo sui rifiuti organici
Decreto legislativo n. 205/2010
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
Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale
Nuovi criteri e contenuti dei Piani di gestione dei Rifiuti
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e relativi
programmi regionali
Registri nazionali delle autorizzazioni/comunicazioni
Previsione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni
Previsione di linee guida per una codifica omogenea per le
operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei
provvedimenti autorizzativi
Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti
Principi e criteri della gestione (art. 178)
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:
- precauzione;
- prevenzione;
- sostenibilità;
- proporzionalità;
- responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti
(produzione,distribuzione, utilizzo e consumo);
- chi inquina paga;
- partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
Principi e criteri della gestione (art. 178)
La gestione dei rifiuti è altresì effettuata nel rispetto dei criteri di:
- efficacia;
- efficienza;
- economicità;
- trasparenza;
- fattibilità tecnica ed economica.
Responsabilità estesa del produttore (art. 178bis)
E’ prevista la possibilità di introdurre - nell’organizzazione del sistema
di gestione dei rifiuti e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti
che restano dopo il loro utilizzo - modalità e criteri per la
responsabilità estesa del produttore
Qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi
trasporti, tratti, venda o importi prodotti
(art. 183 lettera g)
Le modalità e i criteri della responsabilità estesa del produttore potranno
essere introdotti con uno o più decreti, aventi natura regolamentare, emanati
dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, previa consultazione
delle parti interessate e sentita la Conferenza Stato - Città e autonomie locali
(Conferenza Unificata)
Responsabilità estesa del produttore (art. 178bis )
Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero dello Sviluppo economico, possono essere anche adottati
modalità e criteri:
 per la gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto
(per questi decreti è necessario anche il concerto del Ministero dell’Economia e
Finanza);
 per pubblicizzare le informazioni relative alla misura in cui il prodotto è
riutilizzabile e riciclabile; per la progettazione dei prodotti volti a ridurre i loro
impatti ambientali;
 per la progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la
produzione e il necessario utilizzo dei prodotti
 sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti volti a favorire e
incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
adatti all’uso multiplo , tecnicamente durevoli e che, una volta divenuti rifiuti,
sono adottati ad un recupero adeguato e sicuro e uno smaltimento compatibile
con l’ambiente
Responsabilità estesa del produttore (art. 178bis )
 I decreti potranno prevedere anche che i costi della gestione dei rifiuti
siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto
 Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore del prodotto
potrà concorrere per la differenza fino all’intera copertura dei costi
LA GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 183 )
Ai sensi dell’art. 183 del D.lgs n. 152/2006 lett. n , come modificato
dal D.lgs205/2010 per gestione dei rifiuti si deve intendere:
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di queste operazioni, e gli interventi
successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le
operazioni effettuate in qualità di commerciante e intermediario
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)
La gerarchia si applica quale
ordine di priorità della normativa
e della politica in materia di
prevenzione e gestione dei rifiuti
Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero di altro tipo
(ad esempio recupero di energia)
Smaltimento
La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la
migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere
adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato
complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la
fattibilità tecnica e la praticabilità economica
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)

L’approccio, basato sull’analisi degli impatti complessivi generati
durante l’intero ciclo di vita di un prodotto, potrà portare, in via
eccezionale, ad uno scostamento dalla gerarchia di gestione per
specifici flussi di rifiuti

Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con
il Ministero dello Sviluppo economico possono essere individuate,
con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni
che garantiscono, il miglior risultato in termini di protezione della
salute umana e dell’ambiente
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)
Per facilitare l’applicazione della gerarchia, le
amministrazioni promuovono una e serie di azioni quali:
pubbliche
sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e
un maggiore risparmio di risorse naturali
la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da ridurre, durante l’intero ciclo di vita, la quantità o la
nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento
lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
condizioni di appalto che favoriscano il mercato di materiali riciclati;
l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e, più in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
lo
Definizioni (art. 183)
m) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o
un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione
del loro ciclo di vita
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
q) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia,
smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento
r) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti
che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano
stati concepiti
Definizioni (art. 183)
r) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono
trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico
ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere
ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero
stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli
ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della Parte IV del decreto riporta un elenco non
esaustivo di operazioni di recupero.
u) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando
l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di
energia. L’Allegato B alla Parte IV del decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento
Misure di prevenzione (Allegato L)
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla
produzione di rifiuti
 Ricorso a misure di pianificazione o a strumenti economici per l’uso efficiente
delle risorse
 Promozione di ricerca e sviluppo per prodotti e tecnologie più pulite
 Elaborazione di indicatori associati alla produzione dei rifiuti
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e
distribuzione
 Promozione della progettazione ecologica (ciclo di vita)
 Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione
 Organizzazione di attività di formazione per le autorità competenti per
l’inserimento delle prescrizioni di prevenzione nelle autorizzazioni
 Campagne di sensibilizzazione o interventi di sostegno alle imprese,
soprattutto alle PMIIntroduzione di misure di prevenzione negli impianti non
soggetti alla disciplina IPPC
Misure di prevenzione (Allegato L)
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e
distribuzione
 Ricorso ad accordi volontari tra imprese, istituzioni e consumatori
 Promozione di sistemi ambientali affidabili (es. EMAS)
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo
 Ricorso a strumenti economici (es. incentivi per acquisto di beni meno
inquinanti)
 Campagne di sensibilizzazione e informazione al pubblico
 Promozione di marchi di qualità ecologica
 Accordi con l’industria o con i rivenditori per garantire la disponibilità di
informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e su prodotti a minor impatto
ambientale
 Integrazione dei criteri ambientali nei bandi di gara e nei contratti
 Promozione del riutilizzo e/o riparazione di determinati prodotti o loro
componenti, attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro (es.
sostegno o creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo)
Altre misure di prevenzione (art.180bis)
Le pubbliche amministrazioni devono promuovere specifiche iniziative dirette a
favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti quali
l’adozione di :
 strumenti economici
 misure educative
 accordi di programma
 criteri di valutazione per l’affidamento di contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006)
basati sulle caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi
energetici
entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Ambiente
dovrà stabilire, in attuazione della Finanziaria 2007, gli obiettivi di sostenibilità
ambientale negli acquisti da parte della P.A.
Preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (art. 180 bis)
1) uso di strumenti economici;
2) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti
accreditati di riparazione/riutilizzo;
3) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di
idonei criteri;
4) definizione di obiettivi quantitativi;
5) misure educative;
6) promozione di accordi di programma.
Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo, ivi compresa la definizione di procedure autorizzative
semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che
che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per
il riutilizzo.
Riciclaggio e recupero (art. 181)
La raccolta differenziata
Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri
qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite
dal Ministero dell’ambiente.
Le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la
raccolta differenziata in conformità a quanto previsto nell’art. 205.
- almeno il 35% entro il 31.12.2006
- almeno il 45% entro il 31.12.2008
- almeno il 65% entro il 31.12.2012
La raccolta il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il
deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro
trasporto a impianto di smaltimento.
Obiettivi di riciclaggio e recupero (art. 181)
Le autorità competenti realizzano adottano le misure necessarie per conseguire
i seguenti obiettivi:
Entro il 2015: la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e
vetro e ove possibile, per il legno,
Entro il 2020: obbligo di raggiungere una percentuale globale di riciclaggio
fino al 50% per
carta
metallo
plastica
Vetro
Entro il 2020 : obbligo riciclare il 70 % dei rifiuti da costruzione e demolizione
(escluso il materiale allo stato naturale 170504)
Riciclaggio e recupero (art. 181)
 Sino
alla definizione, da parte della Commissione europea, delle
modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di riciclaggio, il
Ministero dell’Ambiente può emanare decreti che determinino tali
modalità
 Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata,
sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti, nonché
misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando
la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei
rifiuti.
 Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti
separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista
tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
Efficienza dell’operazioni di recupero (All. C)
R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia*
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sono compresi solo se la
loro efficienza energetica e uguale o superiore a:
0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati anteriormente
al 1° gennaio 2009
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008
Smaltimento (art. 182)
Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti.
Esso può essere realizzato previa verifica, da parte della competente autorità,
della impossibilità tecnica(!) ed economica di esperire le operazioni di recupero
di cui all'articolo 181.
Condizioni dello smaltimento
a. deve essere effettuato in condizioni di sicurezza;
b. i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti
sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo,
di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti
non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.
Principio di autosufficienza e prossimità (art. 182 bis)
Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono
attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi,
al fine di:
 realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e
dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in ambiti territoriali ottimali;
 permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o
raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del
contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti;
 utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
 è vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quella dove
sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli
aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli
ottimali di interesse lo richieda.
Operazioni di recupero e smaltimento
(All. C) R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate da R 1 a R 11 (****)
(****) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le
operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la
pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il
ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle
operazioni indicate da R 1 a R 11.
(All. B) D 13
Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni indicate da D 1 a D 12**
**In
mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le
operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il
pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il
condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate
da D 1 a D 12.
Deposito temporaneo (art. 183)
Non è soggetto ad autorizzazione il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni:
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del
produttore:
- con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito;
-quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.
Condizioni tecniche:
-deve
essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonchè per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in esse contenute;
-devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle
sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero Ambiente di concerto
col Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito
temporaneo.
Definizioni: rifiuti – sottoprodotti - rifiuti cessati
Ai sensi dell’art. 183
Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
abbia l’obbligo di disfarsi.
(definizione di carattere generale, è venuto meno il riferimento all’allegato)
Ai sensi dell’art. 182 -ter
Rifiuto organico rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di
cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo
differenziato
Definizioni: rifiuti – sottoprodotti - rifiuti cessati
Ai sensi dell’art. 183
combustibile solido secondario (CSS) il combustibile solido prodotto dai rifiuti
con caratteristiche UNICEN/TS15359; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184ter, il CSS è qualificato come rifiuto speciale.
rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o
anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da
emanarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con
la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità
compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici
raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 e succ. mod.
digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero delle Politiche Agricole
Definizioni: rifiuti – sottoprodotti - rifiuti cessati
Ai sensi dell’art. 183, lettera b e 184
Rifiuti pericolosi
tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del
d.lgs. 152/2006.
L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario dei
valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare
pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.
Ante D.Lgs. 205/2010: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati
espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’allegato D
alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla
medesima Parte IV.
Sono stati eliminati gli All. G e H, con conseguenze sulle disposizioni relative
alla MISCELAZIONE
Divieto di miscelazione e diluizione artt. 187° 184, co. 5ter
E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità
ovvero rifiuti pericolosi con non pericolosi. La miscelazione comprende la
diluizione di sostanze pericolose.
Ante D.Lgs. 205/2010:
E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G
… ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere
ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie
che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
Per gestire correttamente la MISCELAZIONE è consigliato un confronto
con l’autorità competente
Allegato D – Introduzione – punto 5
Ante D.Lgs. 205/2010:
“Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da
quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo
se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio,
percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle
proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4,
mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese
in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello
comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di
pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri
di cui al suddetto punto 4. (…).”
Allegato D – Introduzione – punto 5 (NUOVO)
Modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010:
“Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le
sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in
peso), tali da conferire al rifiuto inquestione una o più delle proprietà di cui
all'allegato I.”
“1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»),
«nocivo», «corrosivo» e «irritante», «cancerogeno», «tossico per la
riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE (…)
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III
della direttiva 1999/45/CE (…)
Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN
184 bis D.Lgs 205/2010
È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un
processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà
utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o
di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere
utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la
sostanza o l’oggetto soddisfa, per
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell’ambiente e
non porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o la salute
umana
D.Lgs 152/2006
Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali
dei quali il produttore non intende disfarsi ,
che soddisfino i seguenti criteri:
1.siano originati da un processo non
direttamente destinato alla loro produzione;
2.il loro impiego sia certo, sin dalla fase della
produzione, integrale e avvenga direttamente
nel corso del processo di produzione o di
utilizzazione preventivamente individuato e
definito;
3.soddisfino requisiti merceologici e di qualità
ambientale idonei a garantire che il loro
impiego non dia luogo ad emissioni e ad
impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati
per l'impianto dove sono utilizzati;
4.non debbano essere sottoposti a trattamenti
preventivi o a trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualità
ambientale di cui al punto 3), ma posseggano
tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5.abbiano un valore economico di mercato
Sottoprodotti (art.184bis)
 Possibilità
di emanare decreti attuativi, che stabiliscano criteri quali/quantitativi
da soddisfare perché alcune tipologie di oggetti o sostanze possano essere
considerati sottoprodotti
 per
i materiali da estrazione e lavorazione di marmi e lapidei - decreto entro 90
giorni
 La
qualifica di sottoprodotto si applica anche al materiale che viene rimosso,
per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti
( senza decreto)
 L’articolo
186 (terre e rocce da scavo) sarà abrogato a seguito
dell’emanazione dei decreti attuativi. I residui delle attività di lavorazione di
pietre e marmi che presentano le caratteristiche stabilite per i sottoprodotti
(derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non
naturali) vengono equiparati alla disciplina di terre e rocce da scavo
art.184 - ter D.Lgs 205/2010
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è
stato sottoposto a un’operazione di
recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i
criteri specifici, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a)la sostanza o l’oggetto è comunemente
utilizzato per scopi specifici
b)esiste un mercato o una domanda la
sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta
la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
c) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto
non porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o sulla salute
umana
I criteri includono, se necessario, valori
limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o
dell'oggetto
art.184 - ter D.Lgs 152/2006
Non rientrano nella definizione di rifiuto, le
materie, le sostanze e i prodotti secondari
definiti da successivo DM, nel rispetto dei
seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di
riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti
b) siano individuate la provenienza, la
tipologia e le caratteristiche dei rifiuti
dai quali si possono produrre
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo,
di riciclo o di recupero che le producono,
con particolare riferimento alle modalità
ed alle condizioni di esercizio delle stesse
d) siano precisati i criteri di qualità
ambientale, i requisiti merceologici e le
altre condizioni necessarie
per
l'immissione in commercio, quali norme
e standard tecnici richiesti per l'utilizzo,
tenendo conto del possibile rischio di
danni all'ambiente e alla salute derivanti
dall'utilizzo o dal trasporto del materiale,
della sostanza o del prodotto secondario
e) abbiano un effettivo valore economico di
scambio sul mercato
Cessazione della qualifica di rifiuto (art.184 - ter)

L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti
per verificare se soddisfano i criteri e le condizioni fissate per la cessazione
della qualifica di rifiuto

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina
comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per
specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti del Ministero
dell’Ambiente.

Nelle more dell’adozione dei decreti, continuano ad applicarsi i decreti
5.2.1998, 12.6.2002, n. 161, e 17.11.2005, n. 269 e l’art. 9-bis del D.L. n.
172/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008

La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999 (chiarimenti
interpretativi in materia di definizione di rifiuto) si applica fino a sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto (23 giugno 2010)
Cessazione della qualifica di rifiuto (art.184 - ter)
Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi dell’art. 184 - ter è da computarsi ai
fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio
stabiliti dal decreto stesso, dal D.Lgs. n. 209/2003, dal D.Lgs. n. 151/2005, e dal
D.Lgs. n. 188/2008, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative
comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti
Progetto End of Waste: rottami ferrosi
Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando
alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (Guue 8 aprile
2011 n. L 94)
Il regolamento rappresenta la prima applicazione pratica dell'articolo 6 della
direttiva 2008/98/Ce sulla "cessazione della qualifica di rifiuto"
("end of waste), e dell’ art.184 – ter Dlgs 152/2006
I rottami di metallo rispondenti a specifici standard non
saranno più classificati come rifiuti, a condizione che:
I produttori applichino un sistema di gestione della qualità e dichiarino la
conformità ai nuovi criteri per ciascuna partita di rottami.
Il produttore o l'importatore di tali rottami stili, per ciascuna partita di
rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui
all'allegato III e che la trasmetta al detentore successivo, conservandone
una copia per almeno un anno dalla data del rilascio e mettendola a
disposizione delle autorità competenti che la richiedano. Si prevede che tale
dichiarazione
di
conformità
possa
essere
stilata
in
formato elettronico.
Progetto End of Waste
I flussi di rifiuti esaminati sono:
Rottami ferrosi
Rottami di alluminio
Rottami di rame
Rifiuti di carta
Rifiuti di vetro
Rifiuti di plastica
Rifiuti biodegradabili da impianti di trattamento biologico
RESPONSABILITA’ E TRACCIABILITA’
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n.152/2006 Parte IV e successive modifiche
Decreto Min. Ambiente n. 52/2011 “Regolamento recante istituzione del sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti….”
Decreto Min. Ambiente 26 maggio 2011, entrato in vigore
proroga per l'avvio del Sistri
30 maggio 2011
Decreto-legge 138/2011 (abrogazione di tutta la disciplina Sistri a far data dal 13
agosto 2011)
La Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ripristino Sistri e proroga data di
partenza della completa operatività del sistema )
Proroga
La data di avvio dell'operatività del Sistri è stata fissata al 9 febbraio 2012 per
tutte le categorie operatori, fanno eccezione solo i piccoli produttori di rifiuti
pericolosi (meno di 10 dipendenti), in relazione ai quali una nuova proroga del
"sistema binario" dovrà essere stabilita dal Ministero Ambiente, la legge
prevede comunque che non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
Fino ai nuovi termini di effettiva operatività dovrà applicarsi il doppio sistema, in
base al quale i soggetti coinvolti nel Sistri devono transitoriamente continuare a
rispettare gli adempimenti stabiliti dagli articoli 190 (registri) e 193 (formulari) del
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
Proroga
La nuova disposizione stabilisce: "2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario
SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software
e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più
semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con
l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente (…) il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012 .
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della
quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai
fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da
parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per
le associazioni di categoria ".
Tracciabilità (artt. 188 bis e ter DL152/2006)
La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino
alla loro destinazione finale.
Gli strumenti per il controllo della tracciabilità sono:
a. l’adempimento degli obblighi previsti dal SISTRI e l’iscrizione allo
stesso
b. la tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di identificazione.
(artt. 190 e 193 DL152/2006)
Chi aderisce al SISTRI non è tenuto agli obblighi inerenti le tenute dei
registri e alla compilazione dei formulari di identificazione.
Iscrizione obbligatoria al SISTRI (art. 3 DM SISTRI/188 terDL152/2006)
1) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi: le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
2) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con
più di dieci dipendenti: le imprese e gli enti che impiegano più di dieci
dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma
3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006:
– i rifiuti da lavorazioni industriali,
– i rifiuti da lavorazioni artigianali
– i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
3) Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della
Regione Campania.
4) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
5) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
per conto dei consorziati.
Iscrizione obbligatoria al SISTRI (art. 3 DM SISTRI/188 ter DL152/2006)
6) Trasportatori professionali: le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del
D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
7) Operatori del Trasporto Intermodale:
-i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della L. n.
84/1994 e le imprese portuali di cui all’art. 16 della medesima Legge, ai quali
sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo
trasporto;
-- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le
stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci
ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
8) Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del
D.Lgs. n. 152/2006
-9) Imprese ed Enti gestori rifiuti (recuperatori e smaltitori): le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, dovranno
risultare iscritti sia come gestori che come produttori di rifiuti
Iscrizione obbligatoria al SISTRI (art. 3 DM SISTRI/188 ter DL152/2006)
10) Cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producono rifiuti
pericolosi oppure rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e
g) del decreto legislativo n. 152 del 2006
11) Cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi solo qualora dispongano di
tecnologie adeguate per l’accesso al Sistema SISTRI (un personal computer e
una connessione ad internet)
12) I Comuni (gli enti) e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio
della Regione Campania
13) Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti
urbani e che effettuano unicamente operazioni autorizzate di messa in riserva
R13 e deposito preliminare D15 (cat. centro raccolta/piattaforma
Numero dipendenti (art. 188 ter DL152/2006)
Deve essere calcolato con riferimento al numero delle persone occupate
nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro
indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di
apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti
(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione
guadagni, eccetera).
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto
a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.
Iscrizione facoltativa al SISTRI art. 3 DM SISTRI/ 188 ter DL152/2006)
a) Imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lett. c) e d) del Dlgs 152/2006 che non hanno più di dieci
dipendenti
– i rifiuti da lavorazioni industriali,
– i rifiuti da lavorazioni artigianali
b) Imprese e enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 .
c) Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. che producono rifiuti speciali
non pericolosi
e) Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g)
SANZIONI: violazione degli obblighi di comunicazione ,tenuta errata od
incompleta registri e formulari art. 258 D.lgs 152/2006
c. 1: i soggetti di cui all’art. 190 (non obbligati al SISTRI) -- sanzione amministrativa
da 2.600 a 15.500 Euro
c. 2: i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in Enti/Imprese -- sanzione
amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro
c. 3: nel caso in cui le imprese appartenenti al c. 1 ed occupino meno di 15
dipendenti -- sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 Euro
c. 4: i trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 che non applicano l’art. 193 (non
aderenti su base volontaria al SISTRI) -- sanzione amministrativa
da 1.600 a 9.300 Euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del c. p. se sono fornite
informazioni false sul certificato di analisi dei rifiuti
c. 5: se le informazioni sui registri e formulari sono incomplete ma riconducibili ad
informazioni esatte -- sanzione amministrativa da 260 a 1.550 Euro
SANZIONI: violazione degli obblighi di comunicazione ,tenuta errata od
incompleta registri e formulari
art. 258 D.lgs 152/2006
c. 5 bis: i soggetti di cui all’art. 220 comma 2 (CONAI) in assenza di comunicazione
(prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro;
se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) --
sanzione amministrativa da 26 a 160 Euro
c. 5 ter: i sindaco del comune in assenza di comunicazione (prevista dalla legge
70/94) -- sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro;
se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) --
sanzione amministrativa da 26 a 160 Euro;
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Diapositiva 1 - Camera di Commercio di Fermo