UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e di famiglia
A.A. 2013/14
prof. Ciro CASCONE
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ADOZIONE
L’adozione è l’inserimento di
un soggetto in una famiglia
diversa da quella d’origine
Forme di adozione:
- Nazionale
- Internazionale
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Funzione dell’adozione
Offrire una nuova famiglia a chi
non ne ha una (per non averla mai
avuta, ovvero per averla perduta)
3
Un po’ di storia…
L’istituto dell’adozione, per come lo
conosciamo oggi nella nostra legislazione, è
una conquista molto recente …
Il nostro diritto ha conosciuto fino a tempi
abbastanza recenti un unico tipo di adozione
ispirata all’esigenza tradizionale di assicurare
la trasmissione del nome e del patrimonio, e
dunque caratterizzata dalla netta preminenza
dell’interesse dell’adottante.
4
Primo modello di adozione
Nasce negli Stati Uniti d’America, a metà del XIX
secolo: la finalità era quella di dare una risposta ad
un problema sociale ormai dilagante, quello dei
bambini privi di famiglia, orfani o abbandonati.
Spesso i bambini venivano “affidati”, per le più
svariate ragioni, da genitori o parenti ad altre
persone perché li allevassero, e talvolta da ciò
scaturivano controversie in ordine all’esercizio della
potestà o comunque alla posizione del bambino,
diviso tra due famiglie, che ne reclamavano, in
qualche modo, il “possesso”.
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Due principi contrastanti
Da un lato quello, consolidato nel diritto comune
anglosassone, della parental rights doctrine, che
di regola vietava di trasferire ad altri i diritti
connessi con la patria potestà senza il consenso
del padre, e che considerava tale consenso
sempre revocabile;
dall’altro lato un principio nuovo, la best interests of
the child doctrine, che dava invece la prevalenza
all’interesse del minore.
6
Massachussets, 1851
Nasce la prima legge che disciplinò l’adozione in modo
moderno, e che recepiva in pieno la dottrina del
best interest of the child.
Nel giro di alcuni anni molti stati americani seguirono
l’esempio del Massachussets, dotandosi di
legislazioni analoghe.
Intervento del giudice americano
Valutava in concreto, comparativamente, quali fossero
le migliori condizioni di vita del minore, se con la
famiglia biologica ovvero con chi l’aveva cresciuto.
Nel secondo caso, pronunciava l’adozione
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… e in Europa?
Si andò molto a rilento su questa strada,
accontendandocisi, più che altro, di regolarizzare,
in qualche modo, il “rapporto di allevamento”
conseguente all’accoglimento
spontaneo/consensuale di un minore abbandonato
In Italia il problema fu affrontato per la prima volta a
seguito della guerra del 1915-18, prevedendosi
l’estensione dell’istituto dell’adozione come
disciplinato dal codice civile del 1865 – destinato
cioè ai maggiorenni – a tutti i minori orfani di
guerra, o comunque nati al di fuori del matrimonio
nel periodo bellico
8
Codice civile del 1942
Accanto al tradizionale istituto dell’adozione di persone
maggiorenni, fu estesa a tutti i minori l’adozione già
precedentemente prevista per gli orfani di guerra,
con una previsione in più, ossia l’attribuzione della
patria potestà sul minore adottato in capo
all’adottante.
Era comunque mantenuto l’accento sugli aspetti
patrimoniali della vicenda, prevedendosi, così, la
revocabilità
dell’adozione,
sulla
falsariga
dell’indegnità alla successione, per sanzionare
comportamenti scorretti dell’adottato o dell’adottante.
9
Istituto dell’affiliazione
Tale rapporto si avvicinò a quello familiare
soltanto sotto due aspetti: l’affiliato era
soggetto alla patria potestà dell’affiliante e
poteva acquistarne il cognome, mentre
restava escluso dai diritti successori.
L’affiliazione fu per molti anni lo strumento
privilegiato per dare ai minori in situazione di
abbandono una famiglia sostitutiva
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Sviluppi successivi
Legge 431/67 - adozione “speciale”
Legge 184/83 - adozione legittimante
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Effetto “legittimante”
Collocare l’adottato nella stessa
identica posizione di un figlio
legittimo (nato all’interno el
matrimonio)
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Significa riconoscere che:
Il connotato essenziale della paternità e della
maternità non è dato tanto dal rapporto
genetico fra genitori e figli, quanto dal rapporto
sociale e affettivo che si instaura fra essi, grazie
all’allevamento, alla cura e all’educazione che i
genitori donano al loro bambino.
Adozione come nuova nascita
Recisione completa dei rapporti e legami con
la famiglia d’origine
13
Lo stato di abbandono
Mancanza di assistenza
morale e materiale
14
Art. 8 legge 184/83
1.
Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a
causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino
presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di
cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio
con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui al comma 2 dell'articolo 10.
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Concetto di ABBANDONO
Non va inteso soltanto in senso letterale, come
derelictio del minore (tipici i casi di abbandono di
neonato, o mancato riconoscimento alla nascita);
esso ricomprende, altresì, tutte quelle, variegate ed
ulteriori,
situazioni
in
cui
non
vi
è
distacco/allontanamento fisico del minore da parte
del nucleo familiare naturale, ma sussiste,
comunque, una assenza o privazione delle cure
minime necessarie per crescere, e crescere
bene.
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Vi rientrano…
sia la carenza o comunque la riduzione di
prestazioni dovute, attraverso comportamenti
omissivi (il non fare o il non dare al piccolo
ciò di cui ha bisogno)
sia, soprattutto, quei comportamenti commissivi
di tipo negativo, contrari all’interesse del
minore, come maltrattamenti, percosse,
abusi, etc.
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Quel che conta è
non tanto il tipo e la qualità delle cure che il genitore dedica ai figli,
operando artificiose dicotomie tra aspetti materiali e morali della vita,
quanto piuttosto valutare se l’assistenza in concreto prestata
garantisca complessivamente al minore, almeno ad un livello minimo
sufficiente, l’appagamento del suo bisogno di cure e di affetto da parte
dei genitori per crescere normalmente, con la conseguenza che
anche il solo abbandono morale è sufficiente ad integrare lo stato di
adottabilità, ove si accerti che tale abbandono aveva impedito di
realizzare quella situazione affettiva stabile, idonea a conferire
certezza e serenità per la costruzione di una personalità equilibrata.
(Cass. 21.6.88 n. 4220, CED 459267).
18
Assistenza morale e materiale
Non è utile, né opportuno, scindere l’aspetto
morale da quello materiale
Non è possibile stabilire preventivamente il
quantum di assistenza materiale e morale
necessario e sufficiente ad escludere lo stato
di abbandono di un minore
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Valutazione concreta ed individualizzata
L’accertamento dello stato di abbandono del minore non può
essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex
ante – alla stregua d un giudizio prognostico, fondato su
indizi privi di valenza assoluta, ed in assenza di qualsivoglia
riscontro obiettivo – circa la scarsa idoneità della famiglia di
origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il
suo sano sviluppo; dovendo, invece, necessariamente
basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in
atto, nella quale soltanto vanno individuate, e
rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che,
impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una
normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al
minore, ne giustifichino la sottrazione.
(Cass. 14.5.05, n. 10126, DFP, 2006, 1, 66).
20
Bisogna dar rilievo …
non tanto alla qualità dell’assistenza morale e
materiale prestata dai genitori, bensì
all’efficacia – finalisticamente intesa – di tali
prestazioni in vista dello sviluppo del
bambino
Valutare la situazione oggettiva in cui si trova
il minore e non quella soggettiva dei genitori
Carattere sanzionatorio nei confronti dei
genitori? NO
21
La dichiarazione dello stato di adottabilità, è consentita
quando la vita offertagli dai genitori naturali sia tale
da fare considerare la rescissione del legame con la
famiglia di origine come l'unico strumento adatto ad
evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli
assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella
che la famiglia naturale non è in grado di offrirgli,
dovendosi considerare "situazione di abbandono"
non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile
dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche
una situazione di fatto obbiettiva che, a
prescindere dagli intendimenti dei genitori,
impedisca o ponga in pericolo il suo sano
sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di
quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal
fine
(Cass. 10.9.99, n. 9643; 20.1.98, n. 482).
22
Ancora…
la
limitatezza mentale e culturale, le carenze
educative, le anomalie del carattere o della
personalità, e, a maggior ragione le abitudini di vita
disordinate o il particolare e non condivisibile modo
di intendere la vita o i rapporti umani non sono
situazioni che di per sè possono giustificare la
dichiarazione di stato di adottabilità, essendo
indispensabile l'ulteriore accertamento che da tali
circostanze siano derivati o possano derivare danni
molto gravi e irreversibili all'equilibrata e sana
crescita psicofisica del minore, in sintesi la sua
"situazione
di
abbandono".
(Cass. 5.8.96, n. 7139, CED 498955).
23
Le anomalie della personalità dei genitori
possono rilevare ai fini dell'accertamento
dello stato di abbandono, in quanto si
traducono in incapacità di allevare ed
educare la prole: ma perché tale processo
si verifichi occorre che dette anomalie
abbiano a tal punto coinvolto i minori, da
produrre danni irreversibili al loro sviluppo
ed al loro equilibrio psichico.
(Cass. 1.6.94, n. 5325, CED 486838).
24
Il rischio …
è che si intervenga quando i danni sono stati
già fatti;
ovvero, che, nelle more degli accertamenti e
delle valutazioni sulle capacità genitoriali, si
perda del tempo prezioso per il minore, nel
frattempo “parcheggiato” in qualche
comunità, o, peggio ancora, inserito in
qualche contesto familiare nel quale ha
cominciato a recuperare e guadagnare tutto
ciò che gli era stato fino a quel momento
negato nella famiglia biologica.
25
Posto che…
non è possibile fare confronti tra la famiglia di origine e quella
affidataria (o quella che dovrebbe divenire la famiglia
adottiva), in quanto il giudice minorile non può dare al minore
una famiglia migliore rispetto a quella biologica, ma soltanto
una famiglia nuova a chi dalla propria famiglia sia stato
abbandonato
è irrilevante la valutazione prognostica della situazione che
verrebbe per il minore a realizzarsi presso eventuali
affidatari, non essendo questa comparabile con la prospettiva
che attende il minore al rientro nella famiglia di origine, posto
che l’adozione non è volta ad assicurare al minore le migliori
condizioni di vita possibili
26
Non è sostenibile…
l’idea di fondo che si possa e si debba intervenire
soltanto quando la condotta genitoriale abbia
già provocato traumi irreversibili, o peggio, nelle
more, ricorrere quasi a sperimentazioni in
corpore minoris, facendolo peregrinare tra
comunità, famiglie affidatarie e famiglia
d’origine, nell’attesa che i suoi genitori attuino
quel recupero spesso soltanto declamato e
promesso;
e ciò pur di salvaguardare il “preteso” diritto del
minore alla propria famiglia.
27
In quest’ottica…
andrebbe, quantomeno, fissato un momento
temporale certo per individuare la
sussistenza dello stato di abbandono,
coincidente, magari, con la dichiarazione di
adottabilità, con conseguente ininfluenza di
ogni
successivo
ravvedimento
o
resipiscenza dei familiari.
28
Varie fasi di sviluppo della
giurisprudenza in tema di abbandono
I fase: la nozione di abbandono è stata
prevalentemente elaborata nei confronti di
minori già fuori dalla famiglia (ricoverati in
istituti)
Vengono prese in considerazione condotte
omissive
29
II fase
Sono state affrontate situazioni di
emarginazione sociale, malattia mentale,
tossicodipendenza, con minori ancora
presenti in famiglia
Vengono considerate non solo condotte
omissive, ma anche l’incapacità genitoriale,
carente di cure materiali e morali minime, a
prescindere da una espressa volontà
abbandonica
30
III fase
La terza fase comprende le decisioni che
riguardano condotte violente dei genitori nei
confronti dei figli conviventi (maltrattamenti e
abusi sessuali)
nonché violenze psichiche manifestantesi in
comportamenti iperprotettivi dovuti a disturbi di
personalità dei genitori, con conseguenti
irreversibili danni per il minore (c.d. ipercuria)
31
…segue
È questa la fase di massima espansione della
nozione di abbandono, in cui si è affermato
che la convivenza col genitore non esclude
affatto la situazione di abbandono, e quindi
la dichiarazione di adottabilità
32
IV fase
Si tende a restringere il concetto di mancata
assistenza morale e materiale, dando
maggiore rilevanza non solo alle condizioni
soggettive dei genitori ma anche alla
cerchia parentale ed alla sua disponibilità
ad occuparsi del bambino.
È il principio del vincolo di sangue, ormai
superato, che torna in scena!
33
I parenti
La situazione di abbandono non sussiste nelle
ipotesi in cui il minore riceva assistenza morale
e materiale dai parenti "tenuti a provvedervi",
ai sensi dell'art. 8 della legge adozioni.
Chi sono?
I parenti tenuti a provvedere all’assistenza dei
minori di cui all’articolo 8 citato sono
identificabili nei parenti entro il quarto grado.
È questo il massimo grado di parentela, infatti,
preso in considerazione della legge in
questione, anche ad altri fini
34
Ed infatti:

sono i soli parenti che possono accogliere
in casa un minore senza essere tenuti a darne
segnalazione al pubblico ministero (art. 9);

la loro presenza, alla morte dei genitori,
esclude che si possa dichiarare l’immediata
adottabilità dei minori (art. 11);

ad essi spetta l’avviso di convocazione nel
procedimento per adottabilità (art. 12).
35
Quindi…
la presenza di parenti entro il quarto grado
(con esclusione, pertanto, degli altri gradi di
parentela e della categoria degli affini), che
abbiano mantenuto significativi rapporti con
il minore, impedisce la dichiarazione di
adottabilità ove gli stessi si rendano
disponibili a supportare il minore, supplendo
direttamente alle carenze genitoriali
36
Rapporti significativi
La previsione della sussistenza di rapporti
significativi con il minore rappresenta il
presupposto per la legittimazione processuale
e sostanziale dei parenti. Solo ove vi sia stata
una seria e consistente relazione affettiva, si
può dire che sussista, ancora, attorno al
minore una “parte” di famiglia capace di
prendersi cura di lui, e dunque permane
integro il suo diritto a continuare a crescere
all’interno della famiglia naturale
37
Relazioni non significative?
Ma se tali relazioni non risultano esservi mai
state, il concetto di famiglia d’origine, già
azzerato sul versante dei genitori, continua a
vacillare, fino a svanire del tutto: l’eventuale
disponibilità dei parenti, in questo caso, in
nulla differisce da quella di qualsiasi extraeus
disposto ad adottare il minore
38
Opinione maggioritaria
Nel sistema della legge è ben possibile che i
parenti del sangue più stretti offrano
efficacemente il loro apporto sostitutivo dei
genitori, ma ciò non indiscriminatamente,
bensì sul presupposto che nel tempo la
parentela abbia fatto sorgere quei tali rapporti
significativi per il minore, che normalmente
alla parentela stretta si accompagnano
39
…segue
Non esistendo dunque un carattere sanzionatorio verso la
famiglia di sangue, nella eventuale dichiarazione di uno
stato di abbandono, ma semplicemente la constatazione
di uno stato di fatto, non rilevano le considerazioni sulle
ragioni che hanno determinato nel tempo la suddetta
assenza di rapporti significativi.
Rileva il fatto di tale assenza e la eventuale certezza della
sofferenza del minore una volta affidato a tali parenti.
Dette circostanze escludono che essi possano sostituire
le figure genitoriali in virtù esclusiva del rapporto di
sangue, che come si è detto, non è considerato dalla
legge, se non accompagnato da un rapporto
significativo.
(Cass. 9.4.97, n. 3083, GC, 1997, 5, 1, 1194).
40
Opinione minoritaria
Vanno considerati anche i parenti entro il
quarto grado che non abbiano avuto
rapporti significativi con il minore, a nulla
rilevando che l’art. 12, u.c., della legge
184/83 limiti la partecipazione al
procedimento ai soli parenti che abbiano
mantenuto tali rapporti (norma di carattere
solo processuale).
41
Parenti con pregressi rapporti con il
minore…
non esclude automaticamente lo stato di
abbandono, ove gli stessi non presentino la
capacità di farsi carico moralmente e
materialmente del minore, come potrebbe
accadere, ad esempio, in presenza di nonni
in età avanzata
42
La disponibilità manifestata dai
parenti
non deve essere meramente verbale o,
comunque, ritenuta inaffidabile, perché
contrastata da condotte incompatibili con
essa o non accompagnata da
comportamenti oggettivamente validi e
controllabili, tendenti a elidere i presupposti
dell’accertata situazione di abbandono
43
In altri termini…
se è vero che il parente è legittimato ad esprimere
la propria “disponibilità” (ammettendo anche per
assurdo che egli possa aver non avuto
pregresse significative relazioni al minore), onde
elidere il difetto di assistenza materiale e morale
del minore, è pur sempre necessario che il
giudice valuti la “serietà” di quel manifestato
proposito e verifichi l’idoneità del predetto
dichiarante al delicato munus educativo assistenziale, tenendo anche conto della
compagine familiare propria del citato parente.
(App. Potenza, 9.6.05, Dir. Giust., 2005, 43, 54)
44
Procedimento di adottabilità
La segnalazione: Art. 9 legge 184/83
Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione
del proprio ufficio
Il PM, assunte le necessarie informazioni, chiede al
tribunale per i minorenni di dichiarare l’adottabilità dei
minori che risultino in situazione di abbandono,
specificandone i motivi.
45
Controllo sugli istituti
Il PMM deve monitorare la situazione dei
minori collocati in istituti o comunità, al fine
di accertare se vengano a trovarsi in stato di
abbandono
46
Attività del TM
Art. 10 legge 184/83
 Indagini urgenti tramite i locali servizi sociali o
l’autorità di PS
 Avvisa i genitori e parenti, invitandoli a nominare un
difensore

Può adottare provvedimenti provvisori, tra cui,
normalmente, il collocamento temporaneo presso una
famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione
della potesta’ dei genitori sul minore, la nomina di un
tutore provvisorio.
Assistenza legale obbligatoria
•
Per i genitori e gli altri parenti
•
Per il minore (nomina curatore speciale)
47
… art. 12
Convocazione dei genitori e dei parenti, a cui
il TM può imporre prescrizioni idonee a
garantire l’assistenza e l’educazione del
minore, che saranno verificate nel tempo, al
fine di valutare la possibilità di un eventuale
recupero
48
Definizione del procedimento
Esaurite le indagini, il TM dichiara, con
sentenza, lo stato di adottabilità se:
a i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli
12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
b. l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza
morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c.le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
49
…se le indagini effettuate escludono
l’abbandono
Il TM dichiara, con sentenza, non luogo a
provvedere.
Si applicano gli artt. 330-333 c.c.
50
Impugnazione


La sentenza del TM può essere impugnata
davanti alla Corte d’Appello – sez.
minorenni, dal PM e dalle altre parti.
Contro la sentenza della Corte dAppello è
ammesso ricorso per cassazione.
51
Dichiarazione immediata di adottabilità


Art.11 legge 184/83
Quando i genitori sono morti e non vi sono
altri parenti
Quando il minore non è stato riconosciuto
alla nascita
52
Sospensione della procedura


Quando viene richiesta da persona che
afferma essere il genitore di un minore non
riconosciuto, chiedendo termine per
effettuare il riconoscimento (max 2 mesi)
Quando il genitore è infrasedicenne, in tal
caso il procedimento è rinviato, d’ufficio, sino
al compimento del 16° anno
53
Casi di cessazione dello stato di
adottabilità



Adozione
Raggiungimento maggiore età
Revoca da parte del TM (fino a che non sia
disposto l’affidamento preadottivo)
54
Affidamento preadottivo
Una volta dichiarato lo stato di adottabilità, il
TM colloca il minore presso una coppia
scelta tra quelle che hanno presentato
domanda (c.d. abbinamento)
Il TM sceglie la coppia che ritiene
maggiormente in grado di corrispondere alle
esigenze del minore
55
Il TM deve prima sentire…



Il PM
Gli ascendenti dei richiedenti
Il minore che abbia compiuto 12 anni, o
anche meno se capace di discernimento
56
Requisiti per adottare



Coniugi conviventi da almeno 3 anni
Affettivamente idonei e capaci di educare
Differenza d’età adottanti-adottando:
almeno 18 anni e max 45 anni
(derogabile…)
57
Domanda



La coppia aspirante deve presentare
domanda a TM del luogo di residenza
(anche + domande ad altri tribunali)
La domanda decade dopo 3 anni
Il TM accerta i requisiti della coppia,
disponendo indagine psico-sociale tramite i
servizi territoriali
58
…in particolare
Il TM deve accertare:
 la capacità di educare il minore
 la situazione personale ed economica, la
salute, l'ambiente familiare dei
richiedenti
 i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore
59
Precedenza alle domande…
Di coloro che chiedono l’adozione di bambini
di età superiore a 5 anni, o portatori di
handicap
60
Diritti della coppia aspirante
In ogni momento a coloro che intendono
adottare devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato del
procedimento .
61
Affidamento provvisorio
Normalmente, dopo aver dichiarato
l’adottabilità, il TM può già disporre il
collocamento provvisorio del minore in idonea
famiglia (scelta secondo i criteri di cui sopra)
Divenuta definitiva l’adottabilità, il TM dispone
l’affidamento preadottivo, solitamente alla
stessa coppia che ha avuto l’affidamento
provvisorio
62
Affidamento a rischio giuridico
…quando viene revocata la
dichiarazione di adottabilità
63
Vigilanza sull’affidamento
Il TM vigila sull’affido, anche attraverso il GT
ed i servizi sociali e consultoriali
Può disporre interventi di sostegno
psicosociale
64
Revoca
L’affidamento preadottivo può essere
revocato, quando si manifestano difficoltà di
convivenza, che non appaiano superabili
65
Adozione definitiva
Dopo un anno di affidamento preadottivo, il
TM può pronunciare, con sentenza,
l’adozione definitiva
66
…sentiti
Gli adottanti
 Il minore, se >12 anni
 Il tutore
 I servizi
 Il PM
Se il minore è > 14 anni, deve esprimere
consenso

67
Effetti dell’adozione


Acquisizione dello status di figlio legittimo
(nato all’interno del matrimonio) degli
adottanti
Cessazione di ogni rapporto verso la
famiglia d’origine, eccetto i divieti
matrimoniali
68
Informazioni
Il minore adottato è informato di tale sua
situazione dai genitori adottivi, nei modi e
tempi che essi ritengono opportuni
Notizie sui genitori biologici


Ai genitori adottivi, per gravi motivi (sanitari)
All’adottato, dopo i 25 anni (anche dopo i
18, per gravi motivi di salute)
69
Autorizzazione del TM
Deve valutare che l'accesso alle notizie di cui
al comma 5 non comporti grave turbamento
all'equilibrio psico-fisico del richiedente
Non autorizzabile se la madre ha chiesto alla
nascita di non essere nominata
Autorizzazione non necessaria : richiesta da parte
dell’ufficiale di stato civile, al fine di verificare la
sussistenza di impedimenti matrimoniali
70
Adozione in casi particolari
L’articolo 44 della legge 184/83 – come
novellato dall’articolo 25 della legge 149/01
– prevede che si possa far luogo ad
adozione di minori anche al di fuori dei casi
di cui all’articolo 7 (ossia, delle fattispecie di
abbandono morale e materiale)
71
Caratteristiche




necessita del consenso delle parti coinvolte;
non viene eliminato il rapporto tra il minore e la
famiglia d’origine;
la pronuncia di adozione, conseguentemente, non
produce effetti legittimanti, ma viene a crearsi un
rapporto personale solo tra adottante ed adottato (e
non anche tra minore adottato e famiglia
dell’adottante);
infine, a questa forma di adozione possono accedere
non soltanto coppie coniugate, ma anche persone
singole, prescindendosi, altresì, dai limiti di età
richiesti per l’adozione legittimante.
72
Le ragioni
La giusta scelta di fondo a favore di un’unica
adozione, quella legittimante, sarebbe stata
troppo rigida se non si fossero prese in
considerazione anche delle <uscite di
sicurezza> per alcuni casi che non potevano
portare all’adozione legittimante ma che
esigevano egualmente, nell’interesse del
minore, che si potessero instaurare vincoli
giuridici significativi tra il ragazzo e chi di lui
stabilmente si occupa
73
Le ipotesi previste




Minore orfano di genitori, che può essere adottato da
parenti entro il sesto grado, ovvero anche da persone
estranee alla cerchia familiare, con le quali sussista,
però, un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla
perdita dei genitori.
Minore figlio del coniuge dell’adottante. Si presume, in
questo caso, che l’adottante già svolga, di fatto, le
funzioni genitoriali, o comunque che vi sia convivenza
con il minore.
Minore orfano di genitori che sia portatore di handicap.
Minore per il quale vi sia la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo.
74
Problemi interpretativi
Ultima ipotesi - diverse soluzioni
interpretative:

Impossibilità di fatto

Impossibilità in senso giuridico
75
Impossibilità in senso giuridico
Impossibilità in senso soggettivo
Abbandono sopravvenuto
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Impossibilità in senso soggettivo
Minore già collocato presso nucleo familiare
(o persona singola), per cui appare
pregiudizievole per lui affidamento
preadottivo presso altra famiglia.
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Abbandono sopravvenuto
Abbandono verificatosi durante la fase di
affidamento familiare del minore, quando sia
particolarmente intenso il legame con gli
affidatari.
Anche in questo caso, vi è impossibilità
soggettiva di disporre l’affidamento
preadottivo.
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Adozione mite o aperta
Forma di adozione molto discussa (e
discutibile), di creazione giurisprudenziale,
principalmente ad opera del TM Bari
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… in che consiste
Questa forma di adozione si rivolge a quelle
situazioni in cui manca, o non è possibile
dichiarare, uno stato di abbandono, e
vengono
magari
fronteggiate
con
l’affidamento
eterofamiliare,
che
si
trasforma, con il tempo, in affidamento a
tempo indeterminato.
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Situazioni di “semiabbandono”…
…nelle quali, pur sussistendo una inidoneità
dell’ambiente familiare originario ad offrire
validi riferimenti educativi e di crescita del
minore, permane comunque un legame
affettivo che non consente l’interruzione
totale dei rapporti.
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Effetti
Con l’adozione mite, la relazione interpersonale
con la famiglia non viene interrotta del tutto,
ma viene regolamentata secondo modalità
indicate dallo stesso tribunale e cioè con
incontri notevolmente dilazionati tra minore e
famiglia di origine, per lo più in ambiente
protetto. Anche il cognome del minore non
cambia del tutto, perché quello dell’adottante
si antepone a quello di origine, che però
rimane.
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Adozione come genitorialità psicologica
Il superamento della legge del sangue è il primo passo per il
riconoscimento del valore della paternità-maternità spirituale, cioè di
quella forma di genitorialità che può garantire e fortificare la
genitorialità biologica, trascendendola. Senza la paternità-maternità
spirituale, la paternità-maternità biologica sarebbe ben poca cosa, ed
il legame potrebbe affievolirsi, perché non sostenuto da quelle
dimensioni di gratuità, squisitamente umane, che assicurano
l’assoluta, incondizionata, perpetua presa in carico di una persona da
parte di un’altra persona. E tutto nel lento e banale fluire della
quotidianità.
Perciò si può accogliere come figlio un bambino procreato da altri ed
essere accolti da lui come genitori. In questo caso avviene la
generazione, il reciproco riconoscimento e la reciproca presa in carico
tra genitori e figlio, e nasce una storia di famiglia, per sempre. La
scelta di adottare un bambino ha la stessa definitività e prevede lo
stesso profondo coinvolgimento della scelta di generarlo.
(Pedrocco Biancardi)
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Diritto del minore ad avere una
famiglia
L’importanza di crescere in una famiglia, o quanto meno di
essere educati attraverso un valido rapporto familiare, è
tale che permette di considerare “propria famiglia” solo
quella in cui si realizza con carattere di esclusività il
“diritto del minore ad essere educato”. Questa non deve
essere necessariamente la famiglia biologica.
Difatti quando la famiglia biologica non può essere
considerata dal minore la “propria famiglia”, in quanto o
manca realmente del tutto o le sue carenze sono tali da
dover considerare comunque il minore abbandonato,
essa viene sostituita e, a tutti gli effetti, il minore viene
inserito in una famiglia dove è considerato (e che deve
considerarsi) nella “propria famiglia”.
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(Rossi Carleo)
Esiste il diritto ad essere adottati?
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