Caso giurisprudenziale
sulla concorrenza sleale
5
Cass., 23 maggio 2008, n. 13424
Parma 17 ottobre 2008
Ricorso Trib. Prato

Con citazione del 3 gennaio 1996, la snc Facem di A. Poletti
& c. esponeva quanto segue. Il socio BT il 30 giugno 1995
aveva ceduto le sue quote ed era uscito dalla compagine
sociale. La società aveva verificato che, alcuni giorni prima,
il 7 giugno 1995, il medesimo aveva costituito, insieme ad
altri, la s.r.l. Art-tra, con oggetto identico a quello della snc
Facem: cioè, attività di officina elettromeccanica per la
costruzione, ripartizione e manutenzione di trasformatori
elettrici. Al fine di favorire l’attività intrapresa dalla srl Art-tra,
il B. aveva convinto cinque degli undici dipendenti dalla snc
Facem a dare le dimissioni da quest’ultima società, per
essere contestualmente assunti dall’altra appena costituita.
Inoltre, approfittando delle informazioni acquisite nel periodo
in cui era socio della snc Facem, aveva posto in essere un
decisivo atto di sviamento di clientela perché aveva indotto
la srl Tesar, che era la più importante cliente dalla snc
Facem, a diventare cliente dalla srl Art-tre.
Ricorso Trib. Prato

La Facem snc chiedeva il risarcimento di tutti i danni
provocati con la sua condotta, che integrava sia la
concorrenza illecita del socio, disciplinata dall’art. 2301
c.c., sia la concorrenza sleale, prevista dall’art. 2598 c.c.,
n.3.
 Il
convenuto resisteva alla domanda, sostenendo
l’inapplicabilità dell’art. 2301 cc, che inibiva l’esercizio da
parte del socio di un’attività concorrente di impresa
individuale e non anche la partecipazione ad un’impresa
concorrente esercitata in forma collettiva. Contestava
anche l’accusa di concorrenza sleale perché i dipendenti
che si erano dimessi la avevano fatto liberamente.
Sentenza Trib. Prato
26 ottobre 2001

Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda,
sotto il profilo della violazione del disposto
dell’art. 2301 c.c., e condannava il B. al
pagamento della somma di L. 39.800.000.
Appello Firenze

La sentenza veniva impugnata dalla Facem,
affermando che la concorrenza sleale attuata per
storno di cinque degli undici dipendenti era risultata
evidente dalla deposizione del teste D., il quale
aveva riferito che il B. gli aveva chiesto di dimettersi
e di passare alla srl Art-tra perché la snc Facem
avrebbe perso il miglior cliente, cioè la srl Tesar, e
di lì a poco avrebbe dovuto cessare l’attività o
ridurre il personale. La concorrenza sleale per
sviamento della clientela era stata, invece, accertata
documentalmente dal consulente tecnico d’ufficio,
confrontando i fatturati delle due società ed il loro
andamento nel tempo.
Appello Firenze

Il B. costituiva contestando il fondamento dei motivi
di imputazione e proponeva a sua volta appello
incidentale perché fosse esclusa ogni sua
responsabilità.
 La corte d’appello (21 luglio 2003), in accoglimento
dell’appello principale, riconosceva la sussistenza
della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3, e
condannava il B. al pagamento della somma di Euro
155.254,94 oltre rivalutazione ed interessi.
Rigettava l’appello incidentale.
Motivi del ricorso
1.
2.
3.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto
sussistere l’ipotesi di concorrenza sleale per
storno di dipendenti. Erano gli stessi dipendenti
della Facem che avevano spontaneamente
richiesto di passare alle dipendenze della nuova
società.
La sentenza impugnata ha liquidato il danno sulla
base dello sviamento della clientela, che non
sarebbe stato in alcun modo accertato, anziché in
relazione al solo danno derivante dallo storno dei
dipendenti.
La sentenza impugnata ha ritenuto il B.
responsabile per atti di concorrenza sleale posti in
essere quale socio della Facem srl ai sensi
dell’art. 2301 c.c..
Decisione
1.
La corte d’appello ha ritenuto la sussistenza di atti di
concorrenza sleale per storno di dipendenti da parte di B. sulla
base di una serie di elementi acquisiti al processo e di una
motivazione cha appare del tutto coerente sotto il profilo logicogiuridico. La corte ha osservato che la decisione dei dipendenti
di lasciare la Facem è strettamente correlata alla costituzione
dell’Art-tra ed alla promessa di assunzione contestuale da parte
di quest’ultima e che la consecutività degli eventi: costituzione
della nuova società; cessione delle quote della Facem da parte
del B., dimissioni di cinque dipendenti su undici, di cui uno molto
importante e l’accertato travaso delle commesse della Tesar srl
dalla Facem alla Art-tra, costituiva prova della preordinazione di
tali avvenimenti da parte del B. che intendeva sostituire sul
mercato la sua società alla Facem privandola dei tecnici e del
suo principale cliente.
Decisione
La configurabilità dello storno non è preclusa dal fatto che
contatti per passare alle dipendenze dell’impresa
concorrente o per iniziare con questa un rapporto
collaborativo siano avviati per iniziativa degli stessi
dipendenti o agenti successivamente stornati, allorché sua
tale iniziativa vengo poi ad inserirsi l’attività dell’impresa
concorrente in modo tale da incidere causalmente (tramite
ad esempio l’offerta di un migliore trattamento economico
odi altri vantaggi) sulla decisione dei primi di interrompere
il rapporto di lavoro con l’impresa in cui si trovavano
inseriti.
Decisione
2.
La Corte d’appello ha infatti ritenuto che
sussistessero nella fattispecie atti di concorrenza
sleale ai sensi dell’art. 2598 cc, n. 3 non solo per lo
storno dei dipendenti, ma anche per lo sviamento
della clientela in ragione del fatto che il B. aveva
convinto la Tesar srl a travasare le commesse della
Facem in favore della Art-tre
Decisione
3.
Il B. quando era ancora socio della Facem e
precisamente 27 giorni prima della cessione delle
proprie quote di detta società, aveva costituito con
altri soggetti la Art-tre srl di cui era socio di
maggioranza con il 51% delle quote, ha ritenuto
che lo stesso fosse anche amministratore di fatto
di quest’ultima società. Tale ultimo accertamento
risulta fondato sulla circostanza che GC, moglie
del B. e titolare del 4% delle quote della Art-tre era
stata formalmente nominata amministratrice (non
remunerata) di tale società, ma che la stessa era
casalinga del tutto prova di esperienza nel settore
ove operava la società mentre di contro il B. era
socio di maggioranza e il suo ruolo decisivo
risultava dimostrato.
Decisione
Il B si limita a dedurre che la Corte avrebbe
dovuto accertare in modo positivo il compimento
di atti di gestione societaria da parte di esso
ricorrente.
Nel caso di specie deve ritenersi che la sentenza
impugnata abbia correttamente ritenuto, con
motivazione adeguata sotto il profilo logicogiuridico e, come tale, non censurabile in questa
sede di legittimità, che gli atti di storno di
dipendenti e di sviamento della clientela siano
stati svolti dal B., proprio nella sua qualità di
amministratore di fatto della Art-tre, in ragione
della particole posizione che lo stesso aveva
assunto in tale società.
Dispositivo

1.
2.
La corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio liquidate in Euro 6.000,00
per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed
oltre spese generali e accessori di legge.
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Esercitazione concorrenza 5